Se esaminiamo il significato letterale del termine, il nostro dizionario
riferisce: ”frutto dell’uso del denaro, interesse oneroso,
illecito, che si esige dal denaro e dalle cose date in prestito”.
La base del ragionamento, a conciliare i due significati, è: la somma
che io ti presto, con l’andare del tempo, si usura; 1000 euro di oggi
varranno (mettiamo) 900 tra un anno; quindi è giusto che tra un anno
tu mi restituisca (mettiamo) 1100 euro.
Per il diritto romano il mutuo era in via di massima gratuito, in quanto
il debitore aveva solo l’obbligo di restituire il tantundem,
ovvero l’equivalente di quanto aveva ricevuto. I romani, però,
non riprovavano che si speculasse sui prestiti, cosicché ricorrevano
solitamente alla stipulatio usurarum, ovvero un ulteriore contratto
con cui il debitore contestualmente prometteva le usurae pretese
dal creditore. Se il debitore non adempiva all’obbligo del pagamento
delle usurae, la stipulatio era già di per se stessa idonea
a dar luogo, da parte del creditore, ad un’apposita azione per il recupero
di quanto promesso (actio ex stipulatu).
Con il trascorrere del tempo, e in tutti i luoghi, la stipulatio di usurae,
originariamente di carattere accessorio, divenne parte integrante del contratto
principale.
L’attività più intensa contro l’usura è quella che ha per protagonista la Chiesa di Roma, iniziando da Papa Alessandro III e passando dai Decretali di Gregorio IX, dagli Statuti Sinodali di ogni Diocesi fino alle opere di importanti Teologi, tra cui le Summe di San Tommaso e gli scritti di Bernardo da Parma e di Enrico da Susa.
3. L’usura e il pensiero della Chiesa nel Medio Evo
Nel Medio Evo la Chiesa proibiva la riscossione di interessi a tutela dei più poveri; nel IV secolo con i Padri della Chiesa diventa ancora più decisa la condanna all’usura, considerata “un peccato diabolico”.
È con l’inizio delle crociate (1096) e con il conseguente bisogno di denaro che sia nella religione cristiana sia in quella ebraica viene concessa l’autorizzazione a chiedere interessi, nonostante i recisi divieti papali, in quanto come scrive Alba Negri “entrambe le fedi stavano realizzando lauti guadagni con accaparramenti di beni di prima necessità e con prestiti, garantiti sulle terre vendute dai nobili impegnati nelle crociate”.
La legislazione repubblicana e imperiale si preoccupò affinché
il tasso degli interessi non superasse comunque certi limiti.
Per quanto riguarda gli ebrei, inizialmente la Chiesa, che li vedeva già
in partenza destinati alla dannazione, si disinteressa del loro rapporto con
il prestito e del loro dedicarsi al commercio socialmente utile. Successivamente,
con i Canonisti e, in particolare, con il Concilio Lateranense II del 1139
e poi con il Concilio Lateranense del 1215, l’usuraio non pentito viene
privato dei sacramenti e della sepoltura e ai cristiani viene impedito di
intrattenere qualsiasi rapporto commerciale con gli ebrei, dei quali vengono
condannati la perfidia e la consuetudine ad estorcere pesanti usure. La condanna
all’usura caratterizza anche i secoli XIII e XIV indipendentemente dal
credo religioso professato.
Tuttavia nel corso del trecento il bisogno di denaro da parte dei Principi si fa sempre più pressante, cosicché si arriva a stipulare accordi con gli ebrei per ottenere prestiti in cambio di garanzie di libertà di soggiorno e di osservanza del loro modo di vivere.
Ma qual’era, in breve, la concezione ebraica in tema di prestito?
Ebbene, come per il diritto, così anche per il prestito tutto parte
dall’idea di dovere; in particolare, per quanto riguarda il pagamento
di un debito, “il diritto del creditore è soltanto una conseguenza
del dovere etico-religioso del debitore di rispettare la parola data…
per cui l’uomo deve sviluppare in sé le qualità di Dio,
il cui attributo essenziale è la fedeltà alle sue promesse”.
5. Il pensiero dei Teologi, dei Civilisti e dei Canonisti in tema di usura
Tra il secolo XIII e il XIV si assiste ad un’evoluzione portata avanti
dai Teologi, dai Civilisti e dai Canonisti.
Per i Teologi e per il diritto canonico l’usura va proibita e al riguardo
esiste tutta una “legislazione” che, operando una distinzione
di trattamento tra laici ed ecclesiastici, prevede per i primi la scomunica,
la privazione della sepoltura religiosa e pene varie, mentre per i secondi
la sospensione dall’ufficio e dai suoi benefici. Inoltre ciò
che si è guadagnato con l’usura va restituito al mutuatario.
Certo, il privato è libero di regolare i propri rapporti, ma pur sempre
entro i limiti di convenzioni regolate sull’aequitas del contratto.
Tuttavia dal secolo XIII si inizia a distinguere “l’usura lucrativa
stipulata nel contratto di mutuo e proibita in qualsiasi misura e l’usura
compensativa, riparazione di un danno o contropartita di una prestazione”.
Dalla seconda metà del XIII secolo sino alla seconda metà del
XV secolo, sulla base di questa distinzione, il giurista opera a sua volta
una tipizzazione di contratti irregolari rispetto ai tipi generali.
L'idealismo di Lutero traspare anche nella sua concezione dell’usura. Egli ammette il prestito a interesse solo da parte di chi, come vecchi, vedove e orfani, essendo incapaci di far fruttare il proprio denaro, rischierebbe di finire in povertà.
Lutero, in sostanza, era disposto ad ammettere una pratica borghese solo in una situazione proletaria! Era questa l'unica eccezione che ammetteva nel campo dell'usura.
Cioè da un lato egli chiedeva "amicizia e aiuto spontaneo", dall'altro, rendendosi conto dell'utopia di tale richiesta, permetteva al povero (o a chi rischiava di diventarlo) di comportarsi come lo stesso borghese avrebbe voluto fare. Risultato di tutto ciò? Siccome diventava difficile stabilire un confine sicuro tra vera e falsa povertà (o rischio alla povertà), Lutero aveva bisogno dell'appoggio di un governo politico molto forte per tenere sotto controllo una classe, quella borghese, che rischiava di mandare in rovina, coi suoi traffici, tutte le classi feudali. In tal modo però i contadini (specie quelli poveri) venivano sfruttati due volte: dai nobili, anzitutto, nelle campagne, e dalla borghesia, nella vita di città.
Ma chi ha veramente posto le basi ideologiche per superare definitivamente l'interdizione canonica del prestito a interesse, prescritto sin dal Concilio di Nicea del 775, è stato Calvino.
Egli parte dalla constatazione di un aspetto negativo: il divieto ecclesiastico dell'usura non ha mai impedito le ingiustizie socio-economiche. Non solo, ma quel divieto, di fatto, non è mai stato rispettato - diceva Calvino (e in questo non si poteva certo dargli torto) - neppure dalle autorità civili e religiose.
Egli, infatti, ricorda che la protezione dei vescovi, al pari dell'appoggio interessato del Duca di Savoia, avevano permesso, da secoli, a Ginevra la pratica del prestito a interesse. (Nel sec. XVI Ginevra era diventata un centro commerciale europeo di primaria importanza, dove la nuova classe mercantile e imprenditoriale aveva scalzato, economicamente, la piccola nobiltà e la corte del vescovo-conte).
La seconda osservazione che Calvino fa è la seguente: se la società borghese sta diventando dominante, il cristianesimo deve tener conto di questa nuova realtà, e se fra le attività della società borghese vi è quella del prestito a interesse, il cristianesimo, se non vuole autoemarginarsi, cioè se vuole impostare con l'emergente borghesia un nuovo dialogo, deve necessariamente porsi il problema di come giustificare una prassi che vuole diventare "legge" a tutti i livelli.
D'altra parte - diceva Calvino - "è una bestemmia contro
Dio disapprovare la ricchezza": "la variabile mescolanza
di ricchi e poveri" è determinata dalla provvidenza. Il cielo
è aperto "a tutti coloro che hanno usato della loro ricchezza
correttamente o che hanno sopportato la povertà con pazienza".
[20]
In definitiva, per Calvino l’usura è ammissibile solo nel caso
in cui non arrechi danno al proprio fratello, alla povera gente, ossia “non
è contraria all’equità e alla carità”.
Lo stesso pensiero è condiviso, ad esempio, da Charles Dumoulin (1500-1566), protestante, il quale nel suo Tractatus contractuum et usurarum reditumque pecunia costitutorum et monetarum insiste sul fatto che è da proibire e da condannare l’usura che va contro la carità e l’amore del prossimo.
[20] B.Nelson, Usura, cit.,pp.108-117; H.Hauser, Les dèbuts du capitalisme, nouv. èd., Paris 1931, pp. 45-59 e 70-76
Dopo il Concilio di Trento (1545-1563) il pensiero controriformista cattolico paragona l’usura al “furto”, condannando le rendite personali e il contratto “trio” (conclusione simultanea di tre contratti: di società (con apporto di denaro da un lato, dell’attività dall’altro), di assicurazione (il capitale veniva garantito contro i rischi di perdita tramite l’abbandono di parte dei guadagni), di vendita (il capitalista cedeva alla controparte il resto dei guadagni eventuali ed incerti contro una somma forfetaria da pagarsi annualmente): l’insieme equivaleva ad un prestito usurario) inoltre, come ulteriore riflesso della Controriforma, si oppone all’idea di Calvino.
Dalla seconda metà del XVI secolo alla metà del XVII, in Spagna si afferma la Seconda Scolastica i cui esponenti prima si occupano di diritto e poi dell’individuo, della sua coscienza, della sua volontà aderendo alla realtà sociale e alle nuove esigenze giuridiche economiche; è l’epoca in cui si mette a confronto la vecchia economia agricola medioevale con la nuova economia commerciale e imprenditoriale. Si aprono nuovi orizzonti, si riconosce la libertà nel campo delle contrattazioni e l’importanza della concorrenza ammette di investire il proprio capitale; si elabora inoltre la teoria del profitto fondato sul rischio e sullo sforzo. “Il giusto prezzo è posto in relazione al costo, ed identificato con qualsiasi prezzo di concorrenza, purché il guadagno o la perdita risultino dal libero funzionamento del mercato, cioè si formino al di fuori di calmieri e di monopoli” [21].
Anche l’idea sull’usura cambia: viene intesa come un onere da considerarsi normale quando il mutuante sopporta una perdita in considerazione di un mancato pari guadagno che poteva ottenere con la sua attività normale. Ecco perché chi investiva i propri capitali poteva pretendere un interesse. Questa nuova idea di usura immette nel commercio anche i non commercianti ed ecco che il denaro si trasforma in merce e strumento di guadagno. Il lucrum ex mutuo rimane usura, ma aumentano i prestiti finalizzati alla funzione produttiva e quindi anche le prestazioni dei banchieri hanno un loro giusto prezzo di mercato, ed è lecito il reddito che si trae a titolo di interesse da un capitale concesso per essere investito in una società.
[21] G.Ambrosetti, Diritto, cit.,p.29, che rimanda a Salvioli, Storia del diritto italiano, IX ed., Torino 1930; M.Boari, La Seconda Scolastica d fronte al problema del mercante, Annali della Facoltà di Giurisprudenza, Università di Macerata, nuova serie, vol. IV (vol. XXXIII), Milano 1978, pp. 157-208, spec. Pp. 187-193 e 200-202
9. Giusnaturalismo: giusto prezzo e usura
Anche il Giusnaturalismo esprime la sua opinione in tema di usura. Grozio (1583-1645) sostiene infatti la necessità del giusto prezzo e dell’aequalitas nel contratto, nel senso che chi ha ottenuto di più deve renderlo a colui che ha di meno. Inoltre, dove non esiste un prezzo precedentemente fissato ha valore il prezzo di mercato, ovvero il valore della moneta calcolato al tempo e nel luogo in cui avviene il pagamento.
Per quanto riguarda l’usura, la posizione di Gorzio è duplice:
da un lato l’ammette in quanto essa non contrasta con la legge naturale
e divina che permette, a titolo di compensazione, gli interessi, dall’altro
proibisce il chiedere interessi ai propri fratelli.
La posizione di Gorzio è condivisa da Pufendorf (1632-1694) nel suo
De iure naturae et gentium del 1672, nel quale, pur condannando l’usura,
sostiene che se una parte riceve meno di quanto dà, ha il diritto di
ottenere il supplemento o addirittura di rescindere il contratto. Inoltre
ritiene che il giusto prezzo va calcolato in base alla qualità del
bene, ma anche dei vizi.
Nella prima metà del Seicento una posizione rigorista nei confronti
dell’usura convive con una più liberale.
Infatti, i Giansenisti e l’etica economica dei paesi cattolici proibiscono
e condannano la pratica dell’usura, che viene assimilata al furto. Luigi
XIV, ad esempio, viene ostacolato nel tentativo di autorizzare, nelle città
più importanti, casse di prestito, anche se questo progetto è
sostenuto dal clero rigorista e dai Gesuiti, che lo ammettono solo per il
re e non per i singoli.
Ma nell’economia le cose stanno cambiando; la diffusione del commercio
favorisce la classe borghese che di fatto si oppone alle proibizioni del passato
e difende una certa libertà di coscienza.
Nel Settecento predomina una posizione più liberale nei confronti del
credito a interesse, che viene praticato in tutte le sue forme e condiviso
dai Gesuiti, nonché dalla giurisprudenza. Le tesi liberiste sono altresì
sostenute dalla necessità di denaro che diventa sempre più forte
e giustifica il diritto incontrastato di disporre dei propri beni. In questa
direzione si apre nel frattempo anche il Giansenismo.
I Cattolici, infine, derogano al re il compito di stabilire le regole del
commercio per la società civile.
Da qui in poi una vasta letteratura sull’usura e sui prestiti nel commercio
ne denota la liceità in nome del diritto naturale e dell’equità;
ogni accordo presuppone il libero consenso delle parti, poste ormai sullo
stesso piano dal punto di vista morale.
11. L’usura nelle società liberali del nostro tempo
Nel mondo laico, lo stesso codice penale Sardo Italiano e il Codice pre-unitario,
privi di qualsiasi norma relativa all’usura, riflettevano la volontà
del Paese e rispondevano al principio, tipico delle società liberali,
della libertà degli interessi.
Bisognerà aspettare il 1° luglio 1931, con l’entrata in vigore
del Codice Penale Rocco, per vedere l’usura annoverata tra i delitti.
Tale innovazione legislativa era dovuta al fatto consolidatosi nel tempo che
molto spesso il creditore chiedeva interessi sproporzionati a quelli di mercato
e soprattutto non legati alla somma data in prestito.
Venendo alla situazione di oggi, si possono distinguere due tipi di usure:
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Concetti, cenni storici, situazione attuale e riflessioni sull' " usura " inseriti da giustiniano - 03/01/2006