La manovra di bilancio dello stato: dalla finanziaria omnibus
verso la legge di stabilità.
La manovra di bilancio racchiude un complesso di provvedimenti
di competenza del Governo e sottoposti all’approvazione parlamentare,
che non si esauriscono nella presentazione ed approvazione del bilancio, preventivo
e consuntivo. Alti atti precedono e accompagnano l’iter di approvazione
del bilancio, per inserirlo in un quadro di programmazione economica e così
correggerne i risultati nel senso desiderato. Per fare questo occorre impostare
una programmazione, non si può fare direttamente in sede di discussione
del bilancio. Anche perché l’art. 81 vieta espressamente di apportare
le correzioni di entrata o di spesa direttamente nella legge di bilancio.
Questi altri atti che compongono la manovra sono il Dpef,
(Documento di programmazione economico-finanziaria), da presentare
entro il 30 giugno, che costituisce in pratica il progetto iniziale; poi entro
il 30 Settembre devono essere presentati il bilancio annuale e pluriennale
a legislazione vigente (che riporta le entrate e le spese così
come previste dalle norme in vigore) insieme con la legge finanziaria,
che apporta alle leggi di entrata e di spesa le modifiche necessarie per indirizzare
i conti verso gli obiettivi desiderati (riduzione del deficit, sviluppo, ecc).
All’esame della finanziaria è dedicata una “sessione
di bilancio” apposita, da ottobre a dicembre (con due passaggi
per ogni Camera, in commissione bilancio e poi in aula), per arrivare entro
la fine dell’anno ad approvare la finanziaria e il bilancio annuale
e pluriennale “programmatico” (adeguato agli obiettivi programmati
perché ha recepito le variazioni previste in finanziaria ).
In mancanza di approvazione del bilancio prima dell’inizio dell’anno,
la Costituzione all’art. 81 c. 2, stabilisce che è possibile
superare il limite del 31 dicembre per non più di quattro mesi (cioè
entro il 30 Aprile), ma solo con legge apposita che conceda l’esercizio
provvisorio del bilancio (contenendosi per ciascun mese nei limiti
di un dodicesimo della spesa dell’anno precedente).
- Il Dpef. Non è presentato come disegno di legge,
ma ha la natura di un documento di programmazione elaborato dal Ministro
dell’Economia e approvato dal Consiglio dei Ministri, che deve essere
presentato al Parlamento entro il 30 di Giugno per il dibattito e la votazione
nella forma della risoluzione (che deve avvenire entro il 31 Luglio).
Il Dpef prevede le grandi linee dei conti pubblici per i prossimi quattro
anni (e ogni anno si aggiorna per scorrimento andando avanti di un anno),
inserendoli nel quadro più ampio dell’economia nazionale, europea
e mondiale, perché solo tenendo conto dell’andamento del PIL
e della congiuntura nel paese e nel mondo si possono prevedere correttamente
i conti pubblici (sappiamo che entrate e spese sono influenzate dal ciclo
economico) ed apportare aggiustamenti e correzioni, insomma realizzare la
propria politica di bilancio.
Il Dpef risulta quindi costituito da tre parti:
- proiezione del quadro macroeconomico internazionale e interno
(andamento previsto del PIL e dei prezzi nel mondo, nell’area
dell’euro e in Italia)
- andamento tendenziale delle grandezze di bilancio, cioè
a dire a quali risultati di bilancio si giungerebbe lasciando le politiche
invariate all’interno del prospettato andamento dell’economia
- obiettivi programmatici, cioè risultati di bilancio
a cui si decide di pervenire, e interventi correttivi da apportare
alle entrate e alle spese per ottenere i saldi desiderati e realizzare
gli altri obiettivi di politica economica compatibili.
Dagli anni Novanta accade abbastanza costantemente che, siccome dalla
proiezione tendenziale risulta un deficit pubblico troppo elevato, la
manovra ha l’obiettivo prioritario di ridurre il deficit. Essa consiste
in un pacchetto di misure del valore di tot miliardi di correzione, indicando
quanto della correzione deve insistere sulle entrate e quanto sulle spese
per ridurre il deficit al livello desiderato. Naturalmente non deve trattarsi
necessariamente (e non sempre si è trattato) di misure tutte restrittive,
perché contemporaneamente possono e devono essere finanziati altri
obiettivi importanti.
A titolo di esempio, il DPEF per il 2004-2007 prevede per quest’anno
2004 una manovra correttiva di circa 16 miliardi di euro, per un terzo
tagli di spesa e due terzi nuove entrate “una tantum”, e che
sarà utilizzata per la maggior parte al fine di ridurre l’indebitamento
all’1,9% del rapporto deficit/PIL (il cui andamento tendenziale,
cioè senza manovra, risulterebbe del 3,1%) e per il resto a finanziare
interventi per lo sviluppo.
- Il bilancio preventivo annuale e pluriennale a legislazione vigente,
cioè il bilancio tendenziale senza le correzioni indicate nel Dpef,
è redatto dalla Ragioneria generale dello Stato (presso il Ministero
dell’Economia), che raccoglie e coordina tutte le previsioni di entrata
e di spesa che pervengono dagli uffici centrali del bilancio di ciascun
Ministero. Quello annuale è analiticamente dettagliato, mentre il
pluriennale contiene solo le grandi cifre di entrata e di spesa (e non ha
la valenza giuridica di atto di autorizzazione).
Il Consiglio dei Ministri delibera il relativo disegno di legge entro il
30 Settembre e lo presenta al Parlamento.
- Occorrerà contemporaneamente predisporre il disegno di
legge finanziaria, a cura del Ministro dell’Economia e delle
Finanze e deliberato dal Consiglio dei Ministri, attraverso il quale si
apportano alle leggi in vigore le modifiche necessarie per l’attuazione
degli obiettivi programmati.
La finanziaria fissa il tetto massimo del rapporto deficit/PIL che si vuole
ottenere, e indica gli interventi correttivi di entrata e di spesa per l’anno
prossimo e più a grandi linee nei tre anni a venire.
L’esperienza dei primi dieci anni di funzionamento della finanziaria
(introdotta con L. 468/1978) ha dimostrato che essa tendeva a trasformarsi
in una sorta di calderone dove confluivano, spesso all’ultimo momento,
decine di articoli che regolamentavano microsettori dell’economia
che, non essendo riusciti a prendere in esame attraverso i normali canali
parlamentari, venivano infilati nella finanziaria (si parla di “assalto
alla diligenza” dei parlamentari e di “finanziaria omnibus”)
con il risultato di ampliare la portata delle misure di spesa corrente fuori
dai limiti programmati e di un sostanziale aggiramento dell’art. 81
della Costituzione. Inoltre la mancanza di vincoli agli emendamenti e ai
tempi di esame portava al ricorso abituale all’ esercizio provvisorio
con lo slittamento del voto dopo il 31 dicembre.
Per queste ragioni la legge 362/1988 ha modificato il meccanismo della manovra
del bilancio prevedendo una legge finanziaria “snella” nei contenuti
(ossia strettamente limitata alla definizione dei vincoli di bilancio come
il saldo netto da finanziare e il ricorso al mercato, e alla definizione
delle grandi scelte di carattere generale) e nei tempi di approvazione,
con nuove regole più rigide per la presentazione degli emendamenti
e, soprattutto, l’adozione del voto palese in Aula..
La normativa sostanziale necessaria alla copertura della legge finanziaria
è stata così affidata a disegni di legge collegati
alla finanziaria, che venivano esaminati fuori dalla sessione di
bilancio pur godendo di una corsia preferenziale perché determinanti
per la copertura della manovra.
Dopo undici anni però è stata necessaria un’ulteriore
riforma a causa dell’uso aberrante dei collegati che, nonostante la
corsia preferenziale, prolungavano a dismisura l’attuazione della
manovra non permettendo la tempestiva trasformazione in legge degli interventi
programmati. Per far fronte a tale situazione è intervenuta la legge
208/99, che ha eliminato i collegati con corsia preferenziale il cui contenuto
viene di nuovo trasfuso nella Finanziaria, escludendo però ogni provvedimento
non immediatamente necessario alla copertura della manovra, come quelli
di carattere localistico o ordinamentale o di delega al governo per realizzare
riforme strutturali, da inserire invece in un collegato fuori sessione.
La tendenza però rimane quella dell’assalto alla diligenza,
ed ancora è accaduto che gli articoli della finanziaria nel corso
della sessione di bilancio siano aumentati sino a raddoppiare. Ormai maggioranza
e opposizione ritengono che è arrivato il momento di intervenire
di nuovo sulla materia. Sembra indispensabile tenere sotto controllo il
rispetto del patto di stabilità che ci lega all’Europa ed escludere
l’effetto omnibus da tutti deprecato.
Nel corso dell'attuale legislatura sono stati presentati al Senato due disegni
di legge di riforma dell’attuale legge finanziaria. In particolare,
è prevista la ridenominazione della legge finanziaria in
legge di stabilità con una conseguente ristrutturazione
del contenuto, per includervi norme di coordinamento dei vari livelli della
finanza pubblica e distribuire tra Stato centrale ed enti pubblici (tenendo
conto del sistema federale o devolutivo) il carico dell'aggiustamento. Infatti
il concorso di Stato centrale ed enti pubblici è necessario per assicurare
il raggiungimento degli obiettivi cui il nostro Paese è obbligato
a seguito della sottoscrizione del Patto di stabilità e di crescita.
Obbligo che fa capo allo Stato e alle Regioni di tenere fede agli impegni
internazionali ed europei (articolo 117, primo comma, della Costituzione),
e competenza esclusiva dello Stato centrale nel garantirne il rispetto (articolo
117, secondo comma, della Costituzione).
Inoltre, l’attuale meccanismo di approvazione parlamentare della legge
finanziaria risulta farraginoso: quattro letture dello stesso testo (prima
in Commissione e poi in aula, per ambedue i rami parlamentari) con la possibilità
in ogni lettura di modificare il testo originario. Si vuole, pertanto, prevedere
una procedura più snella di approvazione, con la Commissione bilancio
che definisce il testo (il cui potere emendativo sarebbe circoscritto alla
redistribuzione delle risorse disponibili tra settori e tra funzioni, senza
introdurre materie nuove o disposizioni di dettaglio o modificare i risultati
generali) e le assemblee che potrebbero solo approvare o respingere i singoli
articoli, con un risparmio notevole di tempo. In tal senso si parla di una
legge di bilancio “blindata”.
Si ritiene necessario, inoltre, rivalutare la portata dei provvedimenti
collegati alla finanziaria garantendo loro la corsia preferenziale che hanno
perso uscendo dalla sessione di bilancio per far sì che siano approvati
prima del successivo Dpef.
VARIAZIONI DI BILANCIO e RENDICONTO
Se nel corso dell’esercizio finanziario si rendesse necessario aumentare
lo stanziamento di fondi che si rivelano insufficienti alla copertura di
determinate spese espressamente indicate, si può ricorrere ai fondi
speciali o fondi di riserva previsti appositamente (es. fondi di riserva
per le spese obbligatorie, come gli stipendi o gli interessi sui titoli
del debito pubblico) e la variazione di bilancio avviene
con decreto del Ministro dell’Economia.
Ulteriori modifiche del contenuto del bilancio che non rientrano nelle voci
di spesa di cui sopra, possono essere apportate solo con una legge
di variazione del bilancio.
Nel tempo alla finanziaria si è aggiunta la cosiddetta “manovrina”
, una manovra correttiva che si inserisce a metà anno con un apposito
disegno di legge per l’assestamento del bilancio,
preparato dal governo, allo scopo da una lato di recepire in un solo documento
tutte le note di variazione, e dall’altro di “fare il punto”
della situazione ed aggiungere ulteriori correttivi in corso d’opera
per avvicinarsi agli obiettivi di bilancio spesso sottovalutati in sede
di finanziaria.
Per evitare un’espansione incontrollata della spesa, l’art.
81 Cost. dispone che “ogni legge che importi nuove o maggiori spese
deve indicare i mezzi per farvi fronte”, e per applicare in modo stringente
il dettato costituzionale, la legge dell’’88 ha indicato in
maniera tassativa i modi attraverso i quali si può prevedere la copertura,
e cioè l’utilizzo dei fondi speciali iscritti in bilancio,
la riduzione di altre spese, o l’aumento delle entrate, con esplicita
esclusione del ricorso all’indebitamento.
L’atto con cui termina la procedura di bilancio è il Rendiconto
(presentato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario),
approvato con legge del Parlamento dopo aver passato il “giudizio
di parificazione” da parte della Corte dei conti (art.100
c.2 Cost.), che esercita il controllo successivo sulla gestione del bilancio
al fine di accertare che la gestione delle entrate e delle spese sia stata
effettuata in conformità con il bilancio di previsione e in generale
con le norme vigenti.
La manovra economica per il 2004
La manovra e' di circa 16 miliardi di euro di correzione dei conti pubblici.
La correzione dei conti consiste in maggiori entrate per circa 12,3 miliardi
di euro (di cui 3,3 miliardi dal condono edilizio, 3 miliardi dal concordato
preventivo e riapertura termini condono fiscale, 5 miliardi dall’alienazione
di immobili e 1 miliardi di euro di storno dei residui) e tagli di spesa
per 3,5 miliardi di euro (di cui1,8 miliardi di tagli agli Enti Locali,
0,7 miliardi di tagli dalle pensioni d’oro, invalidità ecc.,
1,5% miliardi di stretta sulle spese dei ministeri).
Queste risorse saranno utilizzate per circa 10 miliardi al fine di ridurre
l’indebitamento e per 6 miliardi a interventi per lo sviluppo (di
cui 1 miliardo di euro per tecno-incentivi, 1 miliardo infrastrutture, 0,5
miliardi di spese per bonus figli e 2,5 miliardi di euro di spese già
impegnate nell’esercizio precedente per la difesa e interventi vari)
La manovra è composta da tre provvedimenti distinti:
- la LEGGE 24 novembre 2003, n. 326, dal titolo “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004)”;
- da un unico decreto legge collegato D.L. 30 settembre 2003, n. 269
(chiamato decreto omnibus) “Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”;
- dalla “delega al governo in materia previdenziale” (già
collegata alla Finanziaria dell’anno scorso, ma non ancora approvata)
che non è parte formale della Finanziaria, ma ne è parte
strutturale.
Già le precedenti manovre per il 2002 e per il 2003 erano state
accompagnate da decreti legge che concorrevano, anche in misura significativa,
alla manovra complessiva, innovando la prassi procedurale nel senso di
adottare provvedimenti d’urgenza in chiave “preventiva”
rispetto alla manovra adottata con la legge finanziaria.
Questa volta tre quarti della manovra sono stati varati con decreto-legge,
un provvedimento assai complesso che contiene disposizioni di vario genere
volte a garantire le maggiori entrate “una tantum” (condoni
edilizio e fiscale, vendita di immobili e “lease back”
- cioè la vendita e il riaffitto - degli edifici adibiti a uffici
pubblici, ecc.) necessarie a finanziare interventi di spesa contenuti
non solo nel decreto-legge stesso, ma anche in larga parte nella legge
finanziaria, e altre misure di carattere ordinamentale.
In via di prassi, senza discussione sul disegno di riforma, si è
giunti alla configurazione di una sessione di bilancio rapida e realmente
blindata nella quale spetta al Governo dettare i contenuti, mentre l’intervento
parlamentare è ridotto al minimo.
Infatti il cosiddetto “decretone” collegato con la manovra
per il 2004 ha ulteriormente velocizzato la tempistica della sessione
parlamentare di bilancio, considerato il termine ridotto per la conversione
in legge. Inoltre, per evitare l’approvazione di emendamenti riduttivi
degli effetti finanziari complessivi del decreto-legge, è stata
più volte posta la questione di fiducia (complessivamente vi sono
stati sulla manovra cinque voti di fiducia: due sul decreto-legge e tre
sul disegno di legge finanziaria).
Un articolo sulla "manovra di bilancio dello stato"
inserito da Gallia il : 31/03/2004