Il regime fiscale agevolato per l’avvio
di nuove attività
Chi inizia una nuova attività può beneficiare di un regime
fiscale agevolato di particolare favore. Esso non solo semplifica molti
adempimenti fiscali, ma soprattutto permette un grosso risparmio per quanto
riguarda la tassazione.
Questo regime fiscale agevolato non è molto conosciuto e pertanto
riteniamo fare cosa gradita a tutti i futuri imprenditori descriverlo in modo
chiaro e completo.
Periodo d’utilizzo e modalità d’accesso
Il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative economiche è previsto
per le persone fisiche che avviano una nuova attività, imprenditoriale
(anche sotto forma di impresa familiare), o di lavoro autonomo (professionisti).
E’ applicabile per il primo anno dell’iniziativa e per i due
successivi. Quindi, la durata dell’agevolazione è al massimo
di tre anni.
Chi l’utilizza non paga l’IRPEF e le relative addizionali (comunali
e regionali), bensì un’imposta sostitutiva, nella misura fissa
del 10% sul reddito conseguito (ricavi meno costi), realizzando in
questo modo un notevole risparmio d’imposta. Inoltre, può contare
su una rilevante semplificazione di molti adempimenti contabili.
Per accedere al regime fiscale agevolato in questione bisogna comunicare
la scelta all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello scaricabile
in formato
.doc e formato
.pdf.
Il modello per l’opzione a favore del regime fiscale agevolato per
le nuove attività può essere presentato:
- Insieme alla dichiarazione d’inizio attività (quella di
richiesta partita IVA), oppure nei 30 giorni successivi alla presentazione
di questa;
- Entro il 30 gennaio (per periodi d’imposta coincidenti con l’anno
solare) dei due anni seguenti quello d’inizio attività.
Requisiti
Ecco i requisiti che bisogna possedere per godere di questo regime fiscale
agevolato:
- Il richiedente deve essere una persona fisica che intende iniziare un’impresa
(ditta individuale) o un’attività di lavoro autonomo (professionista).
E’ ammesso il beneficio anche per le imprese familiari, che ricordiamo
sono le ditte individuali in cui collaborano i familiari e dove al “capofamiglia”
imprenditore spetta almeno il 51% degli utili. Il resto del profitto va
ripartito tra i familiari collaboratori d’impresa in proporzione della
quantità e qualità del lavoro prestato nell’impresa
familiare.
- I compensi (per i professionisti) o i ricavi (per le imprese) annuali
non devono superare i seguenti limiti:
- € 30.987,41 per i lavoratori autonomi;
- € 30.987,41 per le imprese che hanno per oggetto la prestazione
di servizi;
- € 61.974,83 per le imprese che hanno per oggetto altre attività.
In particolare, nel caso di superamento dei suddetti limiti è
prevista la decadenza dell’agevolazione ed il reddito conseguito
viene tassato nei modi ordinari:
- dall’anno successivo, se i limiti sono superati, ma non
oltre il 50%;
- dallo stesso anno d’imposta, se i limiti di cui sopra sono
superati di oltre il 50%.
- L’attività che si vuole svolgere deve essere nuova in senso
assoluto e cioè:
- l’interessato non deve aver esercitato nei tre anni precedenti
attività d’impresa, professionale o artistica, neppure
in forma associata o familiare;
- l’attività che si va ad iniziare non deve essere il
proseguimento di un’altra attività svolta in precedenza,
anche sotto forma di lavoro dipendente, collaborazione o lavoro autonomo.
- È necessario che siano osservati tutti gli adempimenti di carattere
previdenziale (iscrizione all’INPS, etc…), assicurativo (INAIL,
etc…) ed amministrativo (licenze, autorizzazioni, etc…).
Agevolazioni
Vediamo adesso tutte le facilitazioni che spettano a chi comunica l’adesione,
avendone i requisiti, al regime fiscale agevolato per le nuove attività:
- Tassazione ridotta. Il regime speciale prevede un’imposizione
fissa del 10% in luogo del pagamento dell’IRPEF e delle sue addizionali
(comunali e regionali). Il 10% è calcolato sul reddito d’impresa
o di lavoro autonomo e, quindi, sui ricavi (o compensi per i professionisti)
al netto delle spese e dei costi. La tassazione ridotta del 10% avviene
nella normale dichiarazione annuale dei redditi ed il versamento dell’imposta
sostitutiva dell’IRPEF si esegue con il modello F24 presso Banche
e Poste, indicando il codice tributo 4025. Il reddito d’impresa o
di lavoro autonomo, essendo tassato con aliquota sostitutiva del 10%, non
va incluso nel reddito complessivo calcolato ai fini IRPEF, sfuggendo in
tal modo all’ordinaria (e più gravosa) imposizione fiscale
delle persone fisiche.
Attenzione però, perché questa speciale tassazione di favore,
sostitutiva di quella ordinaria, impedisce l’utilizzo in dichiarazione
delle detrazioni fiscali (per carichi di famiglia e per oneri) previste
per l’IRPEF. Pertanto, il risparmio fiscale è più accentuato
qualora il contribuente possa comunque far valere le suddette detrazioni
dichiarando altri tipi di reddito, diversi da quello d’impresa o di
lavoro autonomo per il quale beneficia della riduzione del carico fiscale.
- Versamento in unica soluzione dell’IVA. La tassazione
ridotta di cui al punto precedente riguarda solo l’IRPEF, per cui
le altre imposte vanno regolarmente versate. Tuttavia questo regime agevolato
consente di versare l’IVA dovuta, anziché alle ordinarie scadenze
periodiche, in unica soluzione in sede di dichiarazione annuale. Inoltre,
si è esonerati anche dall’obbligo del versamento annuale dell’acconto
IVA, la cui scadenza è fissata, per tutti gli altri contribuenti,
il 27 dicembre di ogni anno.
- Semplificazione degli obblighi contabili. Il regime
agevolate per le nuove attività esonera dalla registrazione e tenuta
delle scritture contabili obbligatorie per:
- l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
- l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- l’imposta sul valore aggiunto (IVA).
E’ comunque sempre obbligatoria l’emissione, se prevista, di
fatture, ricevute e scontrini, nonché la conservazione dei documenti
emessi e ricevuti.
- Eliminazione della ritenuta d’acconto. Il sostituto
d’imposta che paga ricavi o compensi all’impresa o professionista
in regime agevolato per nuove attività non deve assoggettare a ritenuta
d’acconto gli importi pagati. Chiaramente, per comunicare al sostituto
d’imposta questa condizione, il contribuente rientrante nel regime
agevolato deve rilasciare allo stesso una dichiarazione dalla quale risulti
la loro particolare situazione di tassazione ridotta e sostitutiva dell’IRPEF.
- Tutoraggio. Chi gode del regime agevolato per nuove
attività può (non c’è l’obbligo) chiedere
all’Agenzia delle Entrate assistenza per gli adempimenti fiscali formali
cui è soggetto. Quest’assistenza richiede l’espletamento
dei seguenti passi fondamentali:
- presentazione istanza d’assistenza e tutoraggio;
- richiesta del codice PIN d’accesso e della password;
- installazione del necessario software;
- invio periodico dei dati fiscali all’Agenzia delle Entrate
(tutor);
- recepimento dei modelli e delle indicazioni predisposte dal tutor.
- Credito d’imposta. I richiedenti il tutoraggio,
avendo necessità di un personal computer per assolvere le incombenze
di comunicazione che esso implica, beneficiano di un credito d’imposta,
per l’acquisto di computer, modem e stampante, pari al 40% del loro
costo, con un massimale di € 309,87.
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Un articolo sul "regime fiscale agevolato per l’avvio
di nuove attività " inserito da SteveRound il: 23/11/2004