Consiglio di Sicurezza:
il sistema di sicurezza collettiva previsto dalla Carta delle Nazioni Unite


La Carta delle Nazioni Unite, se da un lato sancisce, all’art. 2, par. 4, il divieto dell’uso della forza nei rapporti internazionali, dall’altro accentra in un organo delle Nazioni Unite, Il Consiglio di Sicurezza, la competenza a compiere le AZIONI necessarie per il mantenimento dell’ordine e della pace tra gli Stati ed, in particolare, l’uso della forza a fini di polizia internazionale.

Per quanto riguarda il sistema di sicurezza accentrato, che secondo gli ideatori della Carta avrebbe dovuto rappresentare il naturale pendant del divieto all’uso della forza, esso ha poco e male funzionato fino alla caduta del muro di Berlino a causa del diritto di veto riconosciuto alle Grandi Potenze , della divisione del mondo in blocchi contrapposti e della guerra fredda.
Nuove prospettive si erano aperte a partire dalla Guerra del Golfo, ma , dopo una iperattività iniziale, tutte le speranze sono venute meno. La delusione maggiore è arrivata dopo l’attacco al World Trade Center e la guerra contro l’ Afghanistan perché l’organo, sebbene risultasse coinvolto in tutte le crisi importanti, ha finito con il legittimare decisioni prese dalle Grandi Potenze.

Il centro intorno al quale ruota il fondamento giuridico è dato dal Cap. VII della Carta ( artt. 39 e ss) che prevede le azioni che possono essere prese dalle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Ai sensi del cap. VII il Consiglio di Sicurezza, accertata l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace o di un atto di aggressione (art. 39) può sia decretare contro uno Stato misure sanzionatorie (ma non implicanti l’uso della forza) come l’interruzione parziale o totale delle comunicazioni e della relazioni economiche da parte degli altri Stati (art 41), sia intraprendere azioni armate (art. 42 ss.).
Prima di ricorrere alle une o alle altre, esso può invitare lo Stato o gli Stati interessati a prendere quelle “misure provvisorie” che consideri necessarie al fine di non aggravare la situazione (art. 40).

Nell’accertare se sussista una minaccia o violazione della pace o un atto di aggressione, il Consiglio di Sicurezza gode di un larghissimo potere discrezionale, che può esercitarsi soprattutto con riguardo all’ipotesi di MINACCIA ALLA PACE.
Si tratta, infatti, di un’ipotesi molto vaga ed elastica, che si presta ad inquadrare i più vari comportamenti di uno Stato e le più varie situazioni.
Come minaccia o violenza alla pace possono anche , come già accennato, venire in rilievo situazioni interne ad uno Stato sia con riguardo ad una guerra civile, sia con riguardo a comportamenti dello Stato stesso (Apartheid).

La discrezionalità del Consiglio è rimasta integra anche dopo l’adozione da parte dell’Assemblea Generale della ris. N. 3314- XXIX del 1974 sulla definizione di aggressione che elenca tutte le ipotesi di aggressione.
Tale elencazione non incide sull’art. 39 e sulle competenze del Consiglio di Sicurezza nel momento il cui si considera che:

Sta di fatto che, dopo la caduta del muro, il Consiglio ha fatto talvolta un uso troppo ampio del suo potere, adottando risoluzioni che una parte della dottrina non ha esitato a definire illegittime. ( ris. 3.4.91 lett. E sulla Commissione incaricata di decidere sulle riparazioni dovute all’Iraq per l’aggressione al Kuwait ; ris. 25.5.93 n. 827 che ha istituito il Tribunale internazionale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia).

LE TRE FASI ATTRAVERSO LE QUALI PUO’ PASSARE L’AZIONE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA

1. Le misure provvisorie
2. Le misure non implicanti l’uso della forza
3. Le misure implicanti l’uso della forza

  1. Art. 40 : Al fine di prevenire un aggravarsi della situazione, il Consiglio di Sicurezza prima di fare le raccomandazioni o di decidere sulle misure previste all'articolo 41, può invitare le parti interessate ad ottemperare a quelle misure provvisorie che esso consideri necessarie o desiderabili. Tali misure provvisorie non devono pregiudicare i diritti, le pretese o la posizione delle parti interessate. 11 Consiglio di Sicurezza prende in debito conto il mancato ottemperamento a tali misure provvisorie.

Come si vede, la provvisorietà si ricollega sia allo scopo che siffatte misure possono perseguire, e che è quello soltanto di PREVENIRE UN AGGRAVARSI DELLA SITUAZIONE, sia ai limiti posti al loro contenuto, non dovendo esse pregiudicare i diritti o le posizioni delle parti interessate.
Una tipica misura provvisoria in caso di guerra sia internazionale che civile è il cessate - il - fuoco.
In ogni caso tali “inviti” non hanno carattere vincolante.

  1. Art. 41 : Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l'impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche.

Questo articolo prevede che il Consiglio di Sicurezza possa vincolare gli Stati membri dell’ ONU e prendere una serie di misure più blande (l’embargo, ad esempio) per lo Stato che abbia, secondo il giudizio insindacabile dell’organo, violato o minacciato la pace.

  1. Art. 42 : Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell'articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite.

L’articolo prevede le ipotesi del ricorso alla forza contro uno Stato colpevole di aggressione, minaccia o violazione della pace internazionale oppure anche all’interno di uno Stato (guerra civile).
Il Consiglio, infatti, può eseguire azioni di polizia internazionale, mediante delibere operative, con le quali non esorta, ma agisce direttamente.
Le modalità dell’azione del Consiglio di Sicurezza si formano sulla base di accordi.
Per quanto riguarda le modalità con le quali, secondo la Carta, il Consiglio di Sicurezza può agire, gli artt. 43, 44 e 45 prevedono l’obbligo per gli Stati membri di stipulare con il Consiglio degli accordi intesi a stabilire il numero, il grado di preparazione, la dislocazione etc, delle forze armate utilizzabili poi dall’organo, totalmente o parzialmente, via via che se ne presenti la necessità.
Secondo gli artt. 46 e 47 l’utilizzazione in concreto dei vari contingenti nazionali deve far capo ad un Comitato di Stato Maggiore, composto dai Capi di Stato Maggiore dei cinque membri permanenti e posto sotto l’autorità del Consiglio.
Gli artt. 43 ss. ,però, non hanno mai ricevuto applicazione dal 1945.
Il Consiglio è di solito intervenuto in crisi internazionali o interne con misure militari tutte riportabili all’art. 42.
Ha creato le Forze delle Nazioni Unite (caschi blu), ma con compiti assai limitati per il mantenimento della pace, ( peace-keeping operations), ha aumentato l’uso della forza degli Stati membri, sia singolarmente, sia nell’ambito delle organizzazioni regionali, e , in due casi, ha creato Tribunali internazionali per la punizione di crimini di guerra contro l’umanità.


Un dispensa sul "Consiglio di Sicurezza: il sistema di sicurezza collettiva previsto dalla Carta delle N.U." inserita da Vale_Dukessa il : 06/10/2004

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