La Carta delle Nazioni Unite, se da un lato sancisce, all’art. 2, par. 4, il divieto dell’uso della forza nei rapporti internazionali, dall’altro accentra in un organo delle Nazioni Unite, Il Consiglio di Sicurezza, la competenza a compiere le AZIONI necessarie per il mantenimento dell’ordine e della pace tra gli Stati ed, in particolare, l’uso della forza a fini di polizia internazionale.
Per quanto riguarda il sistema di sicurezza accentrato, che secondo gli ideatori
della Carta avrebbe dovuto rappresentare il naturale pendant del
divieto all’uso della forza, esso ha poco e male funzionato fino alla
caduta del muro di Berlino a causa del diritto di veto riconosciuto alle Grandi
Potenze , della divisione del mondo in blocchi contrapposti e della guerra
fredda.
Nuove prospettive si erano aperte a partire dalla Guerra del Golfo, ma , dopo
una iperattività iniziale, tutte le speranze sono venute meno. La delusione
maggiore è arrivata dopo l’attacco al World Trade Center e la
guerra contro l’ Afghanistan perché l’organo, sebbene risultasse
coinvolto in tutte le crisi importanti, ha finito con il legittimare decisioni
prese dalle Grandi Potenze.
Il centro intorno al quale ruota il fondamento giuridico è dato dal
Cap. VII della Carta ( artt. 39 e ss) che prevede le azioni
che possono essere prese dalle Nazioni Unite per il mantenimento della pace
e della sicurezza internazionale.
Ai sensi del cap. VII il Consiglio di Sicurezza, accertata l’esistenza
di una minaccia alla pace, di una violazione della pace o di un atto di aggressione
(art. 39) può sia decretare contro uno Stato misure sanzionatorie (ma
non implicanti l’uso della forza) come l’interruzione parziale
o totale delle comunicazioni e della relazioni economiche da parte degli altri
Stati (art 41), sia intraprendere azioni armate (art. 42 ss.).
Prima di ricorrere alle une o alle altre, esso può invitare lo Stato
o gli Stati interessati a prendere quelle “misure provvisorie”
che consideri necessarie al fine di non aggravare la situazione (art. 40).
Nell’accertare se sussista una minaccia o violazione della pace o un
atto di aggressione, il Consiglio di Sicurezza gode di un larghissimo potere
discrezionale, che può esercitarsi soprattutto con riguardo all’ipotesi
di MINACCIA ALLA PACE.
Si tratta, infatti, di un’ipotesi molto vaga ed elastica, che si presta
ad inquadrare i più vari comportamenti di uno Stato e le più
varie situazioni.
Come minaccia o violenza alla pace possono anche , come già accennato,
venire in rilievo situazioni interne ad uno Stato sia con riguardo ad una
guerra civile, sia con riguardo a comportamenti dello Stato stesso (Apartheid).
La discrezionalità del Consiglio è rimasta integra anche dopo
l’adozione da parte dell’Assemblea Generale della ris.
N. 3314- XXIX del 1974 sulla definizione di aggressione che elenca
tutte le ipotesi di aggressione.
Tale elencazione non incide sull’art. 39 e sulle competenze del Consiglio
di Sicurezza nel momento il cui si considera che:
Sta di fatto che, dopo la caduta del muro, il Consiglio ha fatto talvolta un uso troppo ampio del suo potere, adottando risoluzioni che una parte della dottrina non ha esitato a definire illegittime. ( ris. 3.4.91 lett. E sulla Commissione incaricata di decidere sulle riparazioni dovute all’Iraq per l’aggressione al Kuwait ; ris. 25.5.93 n. 827 che ha istituito il Tribunale internazionale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia).
LE TRE FASI ATTRAVERSO LE QUALI PUO’ PASSARE L’AZIONE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA
1. Le misure provvisorie
2. Le misure non implicanti l’uso della forza
3. Le misure implicanti l’uso della forza
Come si vede, la provvisorietà si ricollega sia allo scopo
che siffatte misure possono perseguire, e che è quello soltanto di
PREVENIRE UN AGGRAVARSI DELLA SITUAZIONE, sia ai limiti posti al
loro contenuto, non dovendo esse pregiudicare i diritti o le posizioni
delle parti interessate.
Una tipica misura provvisoria in caso di guerra sia internazionale che civile
è il cessate - il - fuoco.
In ogni caso tali “inviti” non hanno carattere vincolante.
Questo articolo prevede che il Consiglio di Sicurezza possa vincolare gli Stati membri dell’ ONU e prendere una serie di misure più blande (l’embargo, ad esempio) per lo Stato che abbia, secondo il giudizio insindacabile dell’organo, violato o minacciato la pace.
L’articolo prevede le ipotesi del ricorso alla forza contro uno Stato
colpevole di aggressione, minaccia o violazione della pace internazionale
oppure anche all’interno di uno Stato (guerra civile).
Il Consiglio, infatti, può eseguire azioni di polizia internazionale,
mediante delibere operative, con le quali non esorta, ma agisce direttamente.
Le modalità dell’azione del Consiglio di Sicurezza si formano
sulla base di accordi.
Per quanto riguarda le modalità con le quali, secondo la Carta, il
Consiglio di Sicurezza può agire, gli artt. 43, 44 e 45 prevedono l’obbligo
per gli Stati membri di stipulare con il Consiglio degli accordi intesi a
stabilire il numero, il grado di preparazione, la dislocazione etc, delle
forze armate utilizzabili poi dall’organo, totalmente o parzialmente,
via via che se ne presenti la necessità.
Secondo gli artt. 46 e 47 l’utilizzazione in concreto dei vari contingenti
nazionali deve far capo ad un Comitato di Stato Maggiore, composto dai Capi
di Stato Maggiore dei cinque membri permanenti e posto sotto l’autorità
del Consiglio.
Gli artt. 43 ss. ,però, non hanno mai ricevuto applicazione dal 1945.
Il Consiglio è di solito intervenuto in crisi internazionali o interne
con misure militari tutte riportabili all’art. 42.
Ha creato le Forze delle Nazioni Unite (caschi blu), ma con compiti assai
limitati per il mantenimento della pace, ( peace-keeping operations), ha aumentato
l’uso della forza degli Stati membri, sia singolarmente, sia nell’ambito
delle organizzazioni regionali, e , in due casi, ha creato Tribunali internazionali
per la punizione di crimini di guerra contro l’umanità.
Lo scopo fondamentale delle Nazioni Unite, così com’è
enunciato nel primo paragrafo dell’art. 1 della Carta di San Francisco,
consiste nel mantenere la pace e la sicurezza internazionale e allo stesso
tempo, di agire affinché altri conflitti già in corso giungano
ad una soluzione, per quanto possibile, pacifica. In altre parole,
l’Organizzazione è stata costituita per dare concreta attuazione
allo jus contra bellum.
I fatti hanno infatti dimostrato che le Nazioni Unite si sono da sempre
impegnate a favorire lo sviluppo del diritto internazionale umanitario,
vale a dire la parte preponderante del diritto bellico (jus in bello)
che ha uno scopo principale: limitare l’impiego della forza nei
conflitti armati e la protezione dei non combattenti e dei civili.
Con l’inizio della guerra fredda e l’opposizione tra i due
blocchi, è cominciato un periodo in cui le Nazioni Unite non sono
più riuscite a svolgere un ruolo determinante nel mantenimento
e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali.
Il Consiglio di Sicurezza non ha potuto realmente dare attuazione al sistema
di sicurezza collettiva previsto dalla Carta a causa delle profonde divergenze
politiche che si manifestavano al suo interno.
Ecco pertanto che, per far fronte alle esigenze di sicurezza, sono stati
posti in essere dei “meccanismi operativi ibridi”, il cui
scopo principale sarebbe costituito nel «congelare la situazione
conflittuale e favorire il regolamento concordato tra i belligeranti»:
le c.d. operazioni per il mantenimento della pace (peace-keeping operations)
che rappresentano, il principale strumento con il quale vengono affrontate,
in maniera concreta, le situazioni di crisi in grado di minacciare la
pace e la sicurezza internazionale.
La caratteristica principale delle peace-keeping operations è costituita
dalla delega del Consiglio al Segretario generale in ordine sia al reperimento,
attraverso accordi con gli Stati membri, sia al comando delle forze internazionali.
Le Forze, inoltre, operano con il consenso della Stato, o degli Stati
nel cui territorio sono dislocate, anche se questo elemento spesso è
puramente fittizio (poiché spesso nn esiste più un vero
sovrano locale).
E’ opportuno precisare poi, che tali forze per il mantenimento della
pace costituiscono essenzialmente forze cuscinetto destinate solo a dividere
i contendenti e ad aiutarli nel ristabilire e nel mantenere condizioni
di pace e di sicurezza senza poter adoperare le armi, di cui pure sono
dotate, anche se non al massimo, per legittima difesa.
La loro funzione, insomma, sarebbe di PEACE KEEPING e non di PEACE ENFORCEMENT.
In ogni caso, è fuor di dubbio che tali forze realizzino l’azione
di polizia internazionale prevista dall’art. 42.
Alcune volte, durante la guerra fredda e diverse volte dagli inizi degli
anni novanta ad oggi, il Consiglio, anziché agire direttamente
come prescrive l’art 42, o per il tramite del Segretario generale,
ha autorizzato gli Stati ,singolarmente considerati, ad usare la forza
contro uno Stato o all’interno di uno Stato, rimettendo nelle loro
mani, e sotto la loro autorità, il comando e il controllo delle
operazioni militari.
Ci si chiede se tale delega all’uso della forza sia legittima.
E’ ovvio che essa non è inquadrabile sotto gli artt. 42 ss.
La sua legittimità può ammettersi nel quadro dell’art.
51 e precisamente in quella parte che riconosce “ il diritto alla
legittima difesa collettiva” per respingere un “attacco armato”
Si vide che l’impiego della forza per difendersi, o per aiutare
gli altri a difendersi, incontrava un limite nell’obbligo del Consiglio
di adottare le “misure necessarie per mantenere la pace”;
tuttavia, una risoluzione di questo tipo, comporta la rimozione di tale
limite e quindi la liceità dell’azione condotta dai singoli
Stati.
Occorre però tenere conto del fatto che sempre più il Consiglio
tende a delegare l’uso della forza ai singoli stati, sia pur mantenendo
il controllo sulle operazioni, che sempre più ciò avviene
in situazioni di guerra civile, ossia in situazioni che è impossibile
riportare all’art. 51 ( mancando una precedente aggressione armata
) e che questo comportamento del Consiglio non incontra opposizioni.
Si può ritenere pertanto che la delega agli Stati sia prevista
da una regola non scritta che si è ormai formata nella prassi.
Si tratta dei due tribunali per i crimini di guerra e contro l’umanità,
commessi nella ex Jugoslavia e nel Ruanda, creati rispettivamente con
la ris. 25.05.1993 n. 827 e 1.07.1994 n. 935
La legittimità di tale istituzione dovrebbe riportarsi all’art.
42. In effetti la possibilità di punire i criminali di guerra è
stata sempre considerata come un diritto dei belligeranti e, secondo la
migliore dottrina, anche il Tribunale di Norimberga del 1945 trovò
la sua giustificazione in tale articolo.
Si tratta di vere e proprie amministrazioni a carattere temporaneo istituite
in situazioni post-conflittuali.
E’ questo il caso dell’amministrazione civile del Kosovo dopo
la guerra del 1999 condotta dalla NATO.
La funzione di questa amministrazione è quella, tra l’altro,
di provvedere allo sviluppo di istituzioni provvisorie democratiche e
di autogoverno in attesa di una soluzione politica della crisi, nonché
di controllare il trasferimento dei poteri da dette istituzioni provvisorie
a quelle che saranno stabilite all’atto della soluzione della crisi.
Fanno parte anch’esse del sistema di sicurezza collettiva facente
capo al Consiglio di Sicurezza e sono create sia per sviluppare la cooperazione
tra Stati membri, sia per promuovere la difesa comune verso l’esterno.
L’appartenenza di queste organizzazioni al sistema di sicurezza
collettiva dell’ONU si fonda sul cap. VIII della Carta, ed in particolare
sull’art. 53 il quale stabilisce che il Consiglio di Sicurezza “utilizza
gli accordi e le organizzazioni regionali per azioni coercitive sotto
la sua direzione” ed aggiunge che “nessuna azione coercitiva
potrà venire intrapresa in base ad accordi regionali…senza
l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza”
Alla luce dell’art. 53 le organizzazioni regionali appaiono come
“organi decentrati delle
Nazioni Unite”
L’art. 53 va coordinato con l’art 51 il quale, ammette la
legittima difesa sia individuale che collettiva, intendendo per quest’ultima
la possibilità che la reazione ad un attacco armato provenga nn
solo dallo Stato attaccato ma anche da Stati terzi. Ne deriva che le organizzazioni
regionali possono agire coercitivamente contro uno Stato con l’autorizzazione
del Consiglio di Sicurezza in ogni caso (art 53) e senza l’autorizzazione
del Consiglio solo nel caso di risposta ad un attacco già sferrato
(art. 51)
Le organizzazioni regionali più importanti esistenti sono :
Un dispensa sul "Consiglio di Sicurezza: il sistema di sicurezza collettiva previsto dalla Carta delle N.U." inserita da Vale_Dukessa il : 06/10/2004