LA CAMBIALE
Il termine cambiale disegna due fattispecie distinte che sono la cambiale tratta ed il pagherò cambiario.
I requisiti formali che una cambiale deve possedere sono elencati negli artt. 1 – cambiale tratta - e 100 – pagherò – delle leggi speciali, e sono:
La mancanza di uno di tali requisiti presuppone l’invalidità del titolo come cambiale: la loro presenza è perciò necessaria solo alla presentazione del titolo al portatore in via principale, mentre possono essere apposti durante la circolazione, dando così luogo al fenomeno della cambiale in bianco al momento dell’emissione (equiparabile a quella incompleta, cioè priva di uno o più requisiti formalina entrata in circolazione senza un accordo tra emittente e primo prenditore, in ordine al suo successivo riempimento); la decadenza della possibilità di riempirla è 3 anni dall’emissione, ma cmq è in opponibile al terzo in buona fede.
La cambiale di favore
L’apposizione della firma cambiaria, avviene da parte di un soggetto
favorente, in base ad un accordo con l’immediato prenditore, allo scopo
di facilitargli la spendita del titolo ma con l’intesa che, al momento
del pagamento il favorente potrà eccepire al favorito il carattere
di favore della firma.
La cambiale tratta
Ordine di pagamento, sia pure di regresso, dell’ordinate, il quale risponde
dell’accettazione del pagamento -->> delegazione di pagamento:
delegante, debitore del delegatario, ordina ad un delegato suo debitore di
pagare al delegatario; se si è obbligato verso un terzo, il delegato
non può far valere nei confronti del terzo le eccezioni relative, sia
ai suoi rapporti con il delegante, sia si rapporti di questo con il delegatrio.
L’obbligazione cartolare che il trattario assume verso il portatore,
è insensibile sia al rapporto di valuta sia al rapporto di provvista.
Prima dell’accettazione il trattario non è obbligato nei confronti del portatore, a meno che non abbia assunto un preventivo impegno -->> responsabile cartolare, non nei confronti del portatore ma nei confronti del traente.
Accettazione
Occorre presentare titolo al trattario; normalmente tale presentazione è
facoltativa, specie se il portatore ha fiducia del trattario (a parte l’ipotesi
scadenza a tempo vista dove la presentazione è necessaria).
Sull’accettazione può influire la facoltà del traente,
facendo obbligo al portatore ovvero vietandola. In questo caso abbiamo la
figura della tratta non accettabile (vi è esclusione di responsabilità
di regresso del traente per mancata accettazione); l’accettazione può
consistere nell’apposizione della firma del trattario che deve essere
incondizionata e conforme all’ordine ricevuto.
Garanzie del credito cambiario
Se l’emissione della cambiale è accompagnata da una garanzia
reale (pegno o ipoteca) personale (fideiussione), la garanzia è accessorio
del credito e si trasferisce come tale a titolo derivativo. Se si ha ipoteca,
il trasferimento della garanzia dovrebbe rispettare le regole della nominatività
(procedere di volta in volta all’iscrizione del nuovo portatore nel
registro immobiliare); per evitare tale incombenza si è introdotta
la cambiale ipotecaria (da trasmissione automatica a favore di ogni successivo
giratario).
Le leggi speciali hanno introdotto la cambiale tratta garantita mediante cessione
della provvista, clausola che determina l’automatica acquisizione del
credito di provvista che il traente vanta verso il trattario, senza bisogno
di separate cessioni o notifiche al debitore; il tutto alle condizioni:
La legge stabilisce i termini entro i quali la cambiale deve essere presentata all’obbligato in via principale: data certa, certo tempo data o certo tempo vista, ciò implica che la cambiale va pagata o il giorno di scadenza o entro i due feriali successivi, per le cambiali a vista entro un anno dall’emissione.
Mentre nell’ultima ipotesi l’inosservanza del termine determina la perdita di qualsiasi azione cambiaria, negli altri casi si perde solo la possibilità d’esercizio dell’azione di regresso, mentre il primo prenditore resta obbligato fino alla prescrizione (ma può comunque liberarsi, c.d. liberazione coattiva, di tale termine per impossibilità d’identificare la controparte, depositando la somma oggetto dell’obbligazione presso la Banca d’Italia).
In deroga alle norme sulle obbligazioni cambiarie, il creditore può rifiutare un pagamento parziale; l’art. 45 l.cambiaria stabilisce che il portatore è tenuto ad accettare il pagamento parziale per tutelare l’obbligato di regresso; altra deroga al diritto comune, secondo il quale il tempo per adempiere l’obbligazione si considera stabilito a favore del debitore, si ha sempre con il su citato articolo che stabilisce che il portatore non è tenuto ad accetta il pagamento prima della scadenza, se comunque effettuato, questo si considera a rischio e pericolo del debitore, in quanto non vi è liberazione cartolare.
L’azione di regresso per mancato pagamento è consentita, oltre che per l’infruttuosa presentazione del titolo, anche anticipatamente, quando si verifichi la sottoposizione del trattario o dell’emittente a procedure concorsuali le quali implicano o la presunta o la certa insolvenza del credito.
La cambiale di rivalsa
Cambiale attraverso la quale si figura come traente, il titolare dell’azione
di regresso e come trattario l’obbligato cambiario che è tenuto
ad accettarle, pena risarcimento del danno.
Intervento cambiario
È costituito dall’iscrizione di un soggetto, che interviene prestando
l’accettazione o pagando il titolo, allo scopo di evitare l’azione
di regresso verso un obbligato cambiario e verso tutti colore che hanno firmato
successivamente. L’intero può essere spontaneo o già programmato
al momento della creazione, con l’indicazione de un soggetto (sul titolo)
al quale il portatore può, o deve, rivolgersi preventivamente, prima
di esercitare l’azione di regresso
Accettazione per intervento
Può essere fatto ogni qual volta il portatore di una tratta accettabile
può esercitare regresso anticipato; può essere anche rifiutata
dal portatore, a meno che, non provenga da un soggetto indicato all’uopo
sul titolo. Ha per effetto, costringere il portatore ad attendere il pagamento
del titolo alla scadenza e a sottoporsi all’onere del doppio protesto.
Pagamento per intervento
Può avere luogo in qualunque cambiale e non può essere rifiutato
dal portatore (pena la perdita della possibilità dell’azione
di regresso verso coloro che sarebbero stati liberati dall’intervento);
il pagamento deve essere integrale e tempestivo, entro il giorno successivo
all’ultimo giorno utile per la legata del protesto.
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Una dispensa sulla "Cambiale" inserita da Francy 83 il: 21/04/2005