LA CAMBIALE


Il termine cambiale disegna due fattispecie distinte che sono la cambiale tratta ed il pagherò cambiario.

I requisiti formali che una cambiale deve possedere sono elencati negli artt. 1 – cambiale tratta - e 100 – pagherò – delle leggi speciali, e sono:

  1. Denominazione titolo espressa nella lingua in cui esso è redatto: cambiale tratta, vaglia/pagherò
  2. Ordine o promessa di pagare una somma determinata
    La sottoposizione di questi due elementi comporta la nullità del titolo.
  3. Indicazione della scadenza del titolo: per esigenza di certezza del portatore, può essere:
    1. A vista: l’esigibilità del titolo è rimessa al portatore che procede alla presentazione per il pagamento, la presentazione coincide con l’esigibilità immediata.
    2. A certo tempo vista: l’esigibilità del titolo è rimessa al portatore che procede alla presentazione per il pagamento. La presentazione fa decorrere un certo tempo alla fine del quale si può ottenere la prestazione.
    3. A data certa: è predeterminata all’atto dell’emissione, titolo esigibile in un giorno determinato
    4. A certo tempo data: è predeterminata all’atto dell’emissione, il titolo è esigibile se decorsa una frazione di tempo dall’emissione
      L’omissione indica che la cambiale è esigibile a vista.
  4. Indicazione del luogo di pagamento: non deve essere oggetto di enunciazione espressa, in quanto se non indicato si considera luogo de pagamento, il luogo indicato accanto al nome del trattario (nella tratta) o quello accanto al nome dell’emittente (se pagherò). Il luogo del pagamento spesso non coincide con il domicilio dell’obbligato in via principale -->> se viene fatta presso un terzo avremo: domiciliazione propria, se il pagamento deve essere effettuato dal terzo, o impropria se il pagamento deve essere comunque effettuato dal debitore.
  5. Indicazione nominativa del primo prenditore: essendo la cambiale un titolo all’ordine, al mancanza di tale requisito implica inammissibilità di cambiali al portatore. La legge consente che il primo prenditore coincida con il traente, poiché si hanno cmq esigente meritevoli di tutela.
  6. Indicazione espressa della data d’emissione: necessaria come punto di riferimento per valutare la capacità legale e patrimoniale di rappresentanza del sottoscritto e per computare il temine massimo di presentazione per cambio a vista o a certo tempo vista.
  7. Luogo d’emissione deve risultare dal titolo, ma cmq non è oggetto di enunciazione espressa, dal momento che in mancanza di esso coincide con il luogo indicato accanto al nome del traente o dell’emittente;
  8. Sottoscrizione traente o emittente riferibile ad una persona astrattamente esistente.

La mancanza di uno di tali requisiti presuppone l’invalidità del titolo come cambiale: la loro presenza è perciò necessaria solo alla presentazione del titolo al portatore in via principale, mentre possono essere apposti durante la circolazione, dando così luogo al fenomeno della cambiale in bianco al momento dell’emissione (equiparabile a quella incompleta, cioè priva di uno o più requisiti formalina entrata in circolazione senza un accordo tra emittente e primo prenditore, in ordine al suo successivo riempimento); la decadenza della possibilità di riempirla è 3 anni dall’emissione, ma cmq è in opponibile al terzo in buona fede.

La cambiale di favore
L’apposizione della firma cambiaria, avviene da parte di un soggetto favorente, in base ad un accordo con l’immediato prenditore, allo scopo di facilitargli la spendita del titolo ma con l’intesa che, al momento del pagamento il favorente potrà eccepire al favorito il carattere di favore della firma.

La cambiale tratta
Ordine di pagamento, sia pure di regresso, dell’ordinate, il quale risponde dell’accettazione del pagamento -->> delegazione di pagamento: delegante, debitore del delegatario, ordina ad un delegato suo debitore di pagare al delegatario; se si è obbligato verso un terzo, il delegato non può far valere nei confronti del terzo le eccezioni relative, sia ai suoi rapporti con il delegante, sia si rapporti di questo con il delegatrio. L’obbligazione cartolare che il trattario assume verso il portatore, è insensibile sia al rapporto di valuta sia al rapporto di provvista.

Prima dell’accettazione il trattario non è obbligato nei confronti del portatore, a meno che non abbia assunto un preventivo impegno -->> responsabile cartolare, non nei confronti del portatore ma nei confronti del traente.

Accettazione
Occorre presentare titolo al trattario; normalmente tale presentazione è facoltativa, specie se il portatore ha fiducia del trattario (a parte l’ipotesi scadenza a tempo vista dove la presentazione è necessaria).
Sull’accettazione può influire la facoltà del traente, facendo obbligo al portatore ovvero vietandola. In questo caso abbiamo la figura della tratta non accettabile (vi è esclusione di responsabilità di regresso del traente per mancata accettazione); l’accettazione può consistere nell’apposizione della firma del trattario che deve essere incondizionata e conforme all’ordine ricevuto.

Garanzie del credito cambiario

Se l’emissione della cambiale è accompagnata da una garanzia reale (pegno o ipoteca) personale (fideiussione), la garanzia è accessorio del credito e si trasferisce come tale a titolo derivativo. Se si ha ipoteca, il trasferimento della garanzia dovrebbe rispettare le regole della nominatività (procedere di volta in volta all’iscrizione del nuovo portatore nel registro immobiliare); per evitare tale incombenza si è introdotta la cambiale ipotecaria (da trasmissione automatica a favore di ogni successivo giratario).
Le leggi speciali hanno introdotto la cambiale tratta garantita mediante cessione della provvista, clausola che determina l’automatica acquisizione del credito di provvista che il traente vanta verso il trattario, senza bisogno di separate cessioni o notifiche al debitore; il tutto alle condizioni:

Pagamento cambiario

La legge stabilisce i termini entro i quali la cambiale deve essere presentata all’obbligato in via principale: data certa, certo tempo data o certo tempo vista, ciò implica che la cambiale va pagata o il giorno di scadenza o entro i due feriali successivi, per le cambiali a vista entro un anno dall’emissione.

Mentre nell’ultima ipotesi l’inosservanza del termine determina la perdita di qualsiasi azione cambiaria, negli altri casi si perde solo la possibilità d’esercizio dell’azione di regresso, mentre il primo prenditore resta obbligato fino alla prescrizione (ma può comunque liberarsi, c.d. liberazione coattiva, di tale termine per impossibilità d’identificare la controparte, depositando la somma oggetto dell’obbligazione presso la Banca d’Italia).

In deroga alle norme sulle obbligazioni cambiarie, il creditore può rifiutare un pagamento parziale; l’art. 45 l.cambiaria stabilisce che il portatore è tenuto ad accettare il pagamento parziale per tutelare l’obbligato di regresso; altra deroga al diritto comune, secondo il quale il tempo per adempiere l’obbligazione si considera stabilito a favore del debitore, si ha sempre con il su citato articolo che stabilisce che il portatore non è tenuto ad accetta il pagamento prima della scadenza, se comunque effettuato, questo si considera a rischio e pericolo del debitore, in quanto non vi è liberazione cartolare.

L’azione di regresso per mancato pagamento è consentita, oltre che per l’infruttuosa presentazione del titolo, anche anticipatamente, quando si verifichi la sottoposizione del trattario o dell’emittente a procedure concorsuali le quali implicano o la presunta o la certa insolvenza del credito.

La cambiale di rivalsa
Cambiale attraverso la quale si figura come traente, il titolare dell’azione di regresso e come trattario l’obbligato cambiario che è tenuto ad accettarle, pena risarcimento del danno.

Intervento cambiario
È costituito dall’iscrizione di un soggetto, che interviene prestando l’accettazione o pagando il titolo, allo scopo di evitare l’azione di regresso verso un obbligato cambiario e verso tutti colore che hanno firmato successivamente. L’intero può essere spontaneo o già programmato al momento della creazione, con l’indicazione de un soggetto (sul titolo) al quale il portatore può, o deve, rivolgersi preventivamente, prima di esercitare l’azione di regresso

Accettazione per intervento
Può essere fatto ogni qual volta il portatore di una tratta accettabile può esercitare regresso anticipato; può essere anche rifiutata dal portatore, a meno che, non provenga da un soggetto indicato all’uopo sul titolo. Ha per effetto, costringere il portatore ad attendere il pagamento del titolo alla scadenza e a sottoporsi all’onere del doppio protesto.

Pagamento per intervento
Può avere luogo in qualunque cambiale e non può essere rifiutato dal portatore (pena la perdita della possibilità dell’azione di regresso verso coloro che sarebbero stati liberati dall’intervento); il pagamento deve essere integrale e tempestivo, entro il giorno successivo all’ultimo giorno utile per la legata del protesto.

Prescrizione


 
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Una dispensa sulla "Cambiale" inserita da Francy 83 il: 21/04/2005

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