Il deterioramento dei titoli di credito


L’applicazione rigorosa del principio di letteralità fa sorgere il problema della tutela del portatore nel caso in cui, per varie cause, il titolo si deteriori. In tale caso l’art. 1005 c.c, stabilisce che il possessore ha diritto di ottenere dall’emittente un titolo equivalente contro restituzione del primo o rimborso spese.

Tale fattispecie si realizza solo quando il titolo consente ancora l’individuazione dell’impegno cartolare, ma vi sia il rischio che il processo di deterioramento si aggravi. Nel caso in cui questa individuazione non sia più possibile, si parlerà di distruzione materiale con conseguente diversa disciplina.

Titoli al portatore

In caso di:

Titoli all’ordine e nominativi

Per i titoli a legittimazione nominale i problemi relativi a smarrimento o sottrazione del titolo sono risolti mediante il ricorso ad una procedura detta d’ammortamento, la quale è prevista per: smarrimento, sottrazione e distruzione senza differenza fra certa o presunta. Tale procedura riceve una dettagliata disciplina per i titoli all’ordine, la quale è interamente richiamata per quelli nominativi.

La procedura d’ammortamento che presuppone la potenziale circolazione del titolo si svolge in due fasi:

  1. Essenziale, non vi è contraddittore, serve a ridare al possessore, attraverso provvedimento giudiziale che toglie valore al titolo in circolazione, la possibilità di riscuotere il credito cartolare. Questa fase si apre con due atti provenienti dal possessore:
    1. La denuncia al debitore
    2. Ricorso all’autorità giudiziaria indirizzata al presidente del tribunale del luogo dove il titolo è pagabile, e contenente i dati essenziali del titolo, o quelli necessari ad identificarlo se in bianco.

    A seguito dell’accertamento il presidente del tribunale emana un decreto detto d’ammortamento, il quale toglie valore al titolo in circolazione e autorizza il pagamento se entro 30gg dalla data di pubblicazione sulla G.U. non venga fatta contro di esso opposizione da parte del terzo detentore.

  2. Eventuale che ha come contraddittore il terzo detentore che si oppone al provvedimento giudiziario, il quale pena l’improcedibilità del processo deve depositare il titolo in cancelleria.

    Se il presidente del tribunale respingerà l’opposizione, allora il titolo tornerà di proprietà del possessore, altrimenti esso rimarrà nelle mani del terzo detentore. Il procedimento avviene, o per accertamento dell’avvenuto acquisto in buona fede del detentore, o per nullità, di merito o dei presupposti procedurali, della procedura d’ammortamento.
    Se invece il termine di 30gg. decorre normalmente, il decreto d’ammortamento diviene definitivo e costituisce titolo sostitutivo della perduta legittimazione cartolare, ed in base al quale l’ammortante può o ricevere il pagamento, se il titolo è scaduto, oppure esigere un duplicato.

Gestione accentrata dei titoli di massa

Per far fronte agli inconvenienti che la connessione tra credito e documento determina nella circolazione dei titoli di massa, è nata l’esigenza di sostituire ai tradizionali metodi di trasferimento del titolo una serie di operazioni contabili di giro. A tal fine si impone la sostituzione della posizione possessoria del portatore su species individuate di titoli, con una posizione contabili su una semplice quantità numerica di titoli di un certo genus, e l’accentramento di tutto il materiale nelle mani di un unico soggetto in grado di amministrarli e di operare i trasferimenti non materiali con apposite registrazioni in accredito ed in addebito.

Per risolvere questo problema il legislatore è intervenuto prima con la Legge 16/6/86 n.289 attribuendo alla Monte titoli S.p.A. l’esclusività della gestione centralizzata dei titoli di massa, e poi con l’emanazione del T.U.I.F. contenuto nel D.lgs. 21/2/1998 n°58, che disciplina tra l’altro, la gestione accentrata degli strumenti finanziari, riservata a S.p.a anche no profit aventi come oggetto esclusivo tale attività, ma operanti in regime di concorrenza.
Gli strumenti finanziari ammessi al sistema della gestione accentrata sono:

  1. le azioni e gli altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali
  2. le obbligazioni e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali
  3. i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario
  4. qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i titoli di Stato.

Se tali strumenti finanziari sono rappresentati dai titoli di credito, i soggetti abilitati ad entrare nel sistema di gestione accentrata dei titoli, hanno la facoltà di sub depositare i titoli loro affidati presso il gestore accentrato, previo consenso scritto del cliente. Ciò implica che tale sub deposito rompe ogni rapporto tra cliente e specie fisiche da lui affidate in custodia, in quanto la gestione accentrata può restituire non gli stessi titoli, ma altrettanti della stessa specie; il gestore accentrato non né acquisisce la proprietà.

L’emissione di titoli a legittimazione nominale nel sistema di gestione accentrata, avviene mediante l’apposizione di una speciale girata, con conseguente annotazione nel registro dell’emittente.
Presso la società di gestione accentrata, sono accesi conti a nome dei singoli depositanti, nei quali sono totalizzati i titoli delle stesse specie, essi vengono trasferiti attraverso apposito ordine del cliente, che poi il depositario trasmette al gestore accentrato, il quale eseguirà la scritturazione in addebito nel conto del depositario dell’elemento, ed in accredito nel conto depositi dell’acquirente.

La dematerializzazione dei titoli di credito

La gestione accentrata dei titoli di massa comporta una dematerializzazione del titolo che possiamo definire impropria, cioè limitata alla semplice fase di circolazione, mentre si parla di vera dematerializzazione quando vi è la soppressione della necessità del documento.
Decisivo è il D.lgs. 24/6/98 n° 213 che ha introdotto l’euro, il quale, nel dettare la disciplina degli strumenti finanziari dematerializzati, esclude che gli stessi siano rappresentati da titoli ai sensi e per gli effetti della disciplina del codice.
Il legislatore individua 3 livelli di dematerializzazione:

  1. obbligatoria legale che si riferisce agli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione
  2. obbligatoria regolamentare relativa a strumenti finanziari, diversi da quelli indicati, che la Consob poteva indicare e che sono stati accentrati nel sopra citato d.lgs.
  3. volontaria relativa a strumenti finanziari che pur non avendo le caratteristiche degli strumenti soggetti a dematerializzazione obbligatoria, abbiano una rilevante diffusione fra il pubblico.

I documenti dematerializzati mantengono in ogni caso i vantaggi propri della disciplina cartolare, in quanto:


 
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Una dispensa sul "Deterioramento dei titoli di credito" inserita da Francy 83 il: 21/04/2005

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