Formazione dei titoli di credito


Il titolo di credito nasce con la sottoscrizione autografa del documento, ma non necessariamente leggibile, essendo sufficiente un segno grafico che consenta di risalire al sottoscrittore.

L’art. 1993 detta i requisiti necessari per la valida formazione del titolo, e sono:

La struttura del diritto cartolare; titoli semplici e complessi. Diritto principale e diritti accessori

Circolazione del titolo di credito

Il titolo di credito comincia a circolare con l’emissione. La circolazione può essere:

Anche la circolazione successiva può assumere gli stessi aspetti, a seconda che il passaggio del possesso sia accompagnato o meno da un valido contratto di trasmissione, si parlerà di circolazione volontaria o involontaria.

Il fatto che il diritto cartolare circoli secondo i principi dell’acquisto a titolo originario, con conseguente insensibilità della posizione del portatore alle eccezioni personali dei precedenti, non esclude che questo diritto possa formare oggetto di una trasferimento a titolo derivato. Questo tipo di circolazione è detta impropria e si verifica solo:

Tuttavia, poiché la cessione ordinaria deve avvenire accompagnata dalla consegna del documento probatorio, la circolazione impropria non si potrà mai avere per i titoli al portatore e per i titoli all’ordine girati in bianco.

Tipi di titolo di credito

Vi sono tre tipi di titolo di credito:

  1. titoli al portatore;
  2. titoli all’ordine;
  3. titoli nominativi.

La scelta di un tipo piuttosto che un altro, può essere modificata attraverso l’istituto di conversione del titolo che consente di modificare la legge di circolazione fissata; da notare che tale modifica non può avvenire unilateralmente dal portatore ma solo, su sua richiesta, dall’emittente.

Titoli al portatore

Per qualificare un titolo come al portatore è sufficiente, ma non necessaria, la mancanza di un’indicazione nominativa; infatti, anche dove il titolo porti una intestazione, esso resta al portatore se vi è apposita clausola pagabile al portatore.

La legittimazione si ha con la semplice detenzione del titolo di credito. Per il trasferimento della titolarità e sufficiente la consegna pura e semplice. Sono titoli di credito al portatore i titoli emessi in serie, ad esempio le obbligazioni di società.

La libertà riconosciuta per l’emissione di titoli atipici trova un limite, all’autonomia privata, nell’art. 2004 che sancisce il divieto di emettere titoli atipici al portatore aventi ad oggetto il pagamento in denaro, pena la nullità. -->> Ratio serve ad evitare la formazione di documenti suscettibili di fare concorrenza alla moneta legale. Vi sono due interpretazioni:

Titoli all’ordine

Titolo all’ordine è quel titolo che arreca, all’atto dell’emissione l’intestazione ad una persona determinata, integrando una forma di legittimazione nominale, in quanto la pretesa della prestazione è subordinata all’accertamento della riferibilità.

L’indicazione nominativa del destinatario della prestazione può variare durante il tempo, questo attraverso una apposito meccanismo che è quello della girata, con il quale si trasferiscono tutti i diritti inerenti al titolo. La girata deve essere totalitaria ed incondizionata, può essere effettuata anche tramite rappresentante essendo sufficiente la spendita del nome. Salvo diversa pattuizione la girata non comporta nessun tipo di responsabilità cartolare del giratario per eventuale mancato pagamento.

La girata può essere fatta: in pieno, quando contiene il nome del giratario o in bianco quando viene apposta solamente la firma del girante; in tal caso la legge (art.2011 c2) offre al portatore 4 possibilità:

  1. riempire la girata con il proprio nome
  2. riempire la girata con il nome di un altro soggetto cui trasferisce il titolo
  3. apporre una successiva girata, in pieno o in bianco
  4. limitarsi alla semplice consegna del titolo al terzo, in modo tale che il titolo girato in bianco, circoli manualmente, questo infatti non comporta l’uscita del titolo dalla categoria dei titoli all’ordine, infatti è sempre possibile riprendere la circolazione documentata.

Sebbene la legge non dia una definizione precisa, la girata deve ritenersi inserita in una serie continua.

Accanto alla girata in pieno ed in bianco vi sono due forme di girate speciali:

  1. girata per incasso o per procura attribuisce al giratario la legittimazione attiva come mero mandato ad incassare in nome e per conto del portatore ? il giratario potrà attribuire ad altri una legittimazione derivata cioè girare il titolo solo per l’incasso. A lui sono opponibili eccezioni personali al girante e non quelle fondate sui rapporti personali con il debitore.
  2. girata a titolo di pegno attribuisce legittimazione ad incassare in via primaria, in autonomia rispetto ai rapporti tra debitore e girante. Condivide con la precedente una forma di limite alla disposizione del titolo da parte del giratario.

Dobbiamo, infine, considerare anche:

Sono titoli all’ordine la cambiale e l’assegno.

Titoli nominativi

Sono titoli a legittimazione nominale la cui intestazione risulta sia dal titolo sia da un registro tenuto dal debitore. Questo implica che il trasferimento del titolo, comportando la modifica di tale registro, richiede collaborazione del debitore a cui la legge affida l’obbligo d’iscrizione del nuovo portatore.

La variazione dell’intestazione nominativa è denominata transfer e può essere richiesta sia dall’alienante sia dall’acquirente ma a diverse condizioni a seconda che la richiesta sia fatta da:

La titolarità e la legittimazione si possono conseguire in tre modi:

Sono titoli nominativi le azioni di società.


 
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Una dispensa sulla "Formazione dei titoli di credito" inserita da Francy 83 il: 21/04/2005

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