Formazione dei titoli di credito
Il titolo di credito nasce con la sottoscrizione autografa del documento,
ma non necessariamente leggibile, essendo sufficiente un segno grafico che
consenta di risalire al sottoscrittore.
- Titolo bianco: quando, già sottoscritto il titolo,
la sua stesura totale/completamento spetta al portatore.
- Accordo di riempimento: è quell’accordo
tra sottoscrittore e primo prenditore in cui sono contenuti i termini di
redazione del testo.
- Titolo incompleto: ad esso è applicata la medesima
disciplina dei casi precedenti, è quel titolo sottoscritto ma ancora
privo di degli estremi atti ad individuare l’obbligazione cartolare
- In caso di incapacità legale, totale o parziale,
la sottoscrizione del titolo a cura del legale rappresentante dovrà
avvenire facendo risultare dallo stesso tale qualità così
da evitare la responsabilità derivante da una firma in proprio.
- La sottoscrizione tramite rappresentante dovrà
avvenire attraverso la spendita del nome del rappresentato, la quale deve
in ogni caso risultare dal testo cartolare
- Titoli individuali: sottoscrizione del titolo di credito
connessa ad un’operazione intervenuta con uno o più soggetti
determinati, es. cambiale.
- Titoli di massa: sottoscrizione del titolo di credito
connessa ad un’operazione intervenuta con la massa del pubblico di
risparmiatori, es. azioni ed obbligazioni.
L’art. 1993 detta i requisiti necessari per la valida formazione del
titolo, e sono:
- Riferibilità psicologica della sottoscrizione, la cui mancanza
implica la nullità dell’obbligazione cartolare
- La capacità legale del sottoscrittore al momento dell’emissione,
in assenza della quale si ha l’annullabilità, salvo convalida
risultante dal testo del documento.
- L’esistenza di un conforme potere di rappresentanza al momento
dell’emissione nel caso di sottoscrizione in nome altrui, la cui mancanza
da luogo all’inefficacia dell’obbligazione, sanabile tramite
ratifica
- La desumibilità del contesto originario del documento contenuto
nell’obbligazione cartolare, la cui mancanza determina l’inesistenza
di quest’ultima.
- La possibilità, determinatezza o determinabilità e liceità
della prestazione, la cui mancanza da luogo a nullità
- L’uso d’espressione o indicazioni determinate nel caso di
titoli formali la cui omissione comporta la nullità.
La struttura del diritto cartolare; titoli
semplici e complessi. Diritto principale e diritti accessori
- Titoli semplici: struttura semplice, soddisfazione unico
interesse -->> possibile adempiere uno actu con restituzione del documento
(cambiale).
- Titoli complessi: struttura complessa con pluralità
di pretese; è possibile la restituzione del titolo solo se sono state
soddisfatte tutte le pretese.
- Sono diversi dai titoli caratterizzati da pretesa principale e pretese
accessorie -->> ad essi sono annesse le cedole al cui distacco e consegna
al debitore è subordinato il loro esercizio; con finalità
di facilitare l’esercizio e negoziazione delle singole pretese inerenti
al titolo complesso e alle prestazioni accessorie.
Circolazione del titolo di credito
Il titolo di credito comincia a circolare con l’emissione.
La circolazione può essere:
- Volontaria: se fondata su un valido contratto di rilascio
che comporta l’acquisto sia della proprietà, nonché
della titolarità, sia del possesso del titolo e quindi della legittimazione.
- Involontaria: quando manca il contratto di rilascio,
ed in tal caso si avrà solo l’acquisto del possesso e quindi
della sola legittimazione. La scissione che esiste fra proprietà
del titolo (che rimane al vecchio portatore) e possesso qualificato (quindi
legittimazione cartolare) può essere sanato, a norma dell’art.1194
– effetti del possesso in buona fede - chi ha acquistato in buona
fede il possesso di un titolo di credito, in conformità alle norme
che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione.
Anche la circolazione successiva può assumere gli stessi aspetti,
a seconda che il passaggio del possesso sia accompagnato o meno da un valido
contratto di trasmissione, si parlerà di circolazione volontaria o
involontaria.
Il fatto che il diritto cartolare circoli secondo i principi dell’acquisto
a titolo originario, con conseguente insensibilità della posizione
del portatore alle eccezioni personali dei precedenti, non esclude che questo
diritto possa formare oggetto di una trasferimento a titolo derivato. Questo
tipo di circolazione è detta impropria e si verifica solo:
- nell’ipotesi in cui le parti dichiarino espressamente di volere
questo fatto
- nel caso in cui la legge dichiari espressamente il trasferimento del
titolo soggetto alle regole della cessione.
Tuttavia, poiché la cessione ordinaria deve avvenire accompagnata
dalla consegna del documento probatorio, la circolazione impropria non si
potrà mai avere per i titoli al portatore e per i titoli all’ordine
girati in bianco.
Tipi di titolo di credito
Vi sono tre tipi di titolo di credito:
- titoli al portatore;
- titoli all’ordine;
- titoli nominativi.
La scelta di un tipo piuttosto che un altro, può essere modificata
attraverso l’istituto di conversione del titolo che consente di modificare
la legge di circolazione fissata; da notare che tale modifica non può
avvenire unilateralmente dal portatore ma solo, su sua richiesta, dall’emittente.
Titoli al portatore
Per qualificare un titolo come al portatore è sufficiente, ma non
necessaria, la mancanza di un’indicazione nominativa; infatti, anche
dove il titolo porti una intestazione, esso resta al portatore se vi è
apposita clausola pagabile al portatore.
La legittimazione si ha con la semplice detenzione del titolo di credito.
Per il trasferimento della titolarità e sufficiente la consegna pura
e semplice. Sono titoli di credito al portatore i titoli emessi in serie,
ad esempio le obbligazioni di società.
La libertà riconosciuta per l’emissione di titoli atipici trova
un limite, all’autonomia privata, nell’art. 2004 che sancisce
il divieto di emettere titoli atipici al portatore aventi ad oggetto il pagamento
in denaro, pena la nullità. -->> Ratio serve ad evitare la formazione
di documenti suscettibili di fare concorrenza alla moneta legale. Vi sono
due interpretazioni:
- Estensiva, include quei documenti che svolgono di fatto una funzione
generalizzata, uguale alla moneta (buono acquisto)
- Restrittiva, esclude dalla ratio, l’ipotesi in cui il
pagamento in il pagamento in denaro non sia l’oggetto esclusivo della
promessa.
Titoli all’ordine
Titolo all’ordine è quel titolo che arreca, all’atto dell’emissione
l’intestazione ad una persona determinata, integrando una forma di legittimazione
nominale, in quanto la pretesa della prestazione è subordinata all’accertamento
della riferibilità.
L’indicazione nominativa del destinatario della prestazione può
variare durante il tempo, questo attraverso una apposito meccanismo che è
quello della girata, con il quale si trasferiscono tutti i diritti inerenti
al titolo. La girata deve essere totalitaria ed incondizionata, può
essere effettuata anche tramite rappresentante essendo sufficiente la spendita
del nome. Salvo diversa pattuizione la girata non comporta nessun tipo di
responsabilità cartolare del giratario per eventuale mancato pagamento.
La girata può essere fatta: in pieno, quando contiene il
nome del giratario o in bianco quando viene apposta solamente la
firma del girante; in tal caso la legge (art.2011 c2) offre al portatore 4
possibilità:
- riempire la girata con il proprio nome
- riempire la girata con il nome di un altro soggetto cui trasferisce il
titolo
- apporre una successiva girata, in pieno o in bianco
- limitarsi alla semplice consegna del titolo al terzo, in modo tale che
il titolo girato in bianco, circoli manualmente, questo infatti non comporta
l’uscita del titolo dalla categoria dei titoli all’ordine, infatti
è sempre possibile riprendere la circolazione documentata.
Sebbene la legge non dia una definizione precisa, la girata deve ritenersi
inserita in una serie continua.
Accanto alla girata in pieno ed in bianco vi sono due forme di girate speciali:
- girata per incasso o per procura attribuisce al giratario la legittimazione
attiva come mero mandato ad incassare in nome e per conto del portatore
? il giratario potrà attribuire ad altri una legittimazione derivata
cioè girare il titolo solo per l’incasso. A lui sono opponibili
eccezioni personali al girante e non quelle fondate sui rapporti personali
con il debitore.
- girata a titolo di pegno attribuisce legittimazione ad incassare in via
primaria, in autonomia rispetto ai rapporti tra debitore e girante. Condivide
con la precedente una forma di limite alla disposizione del titolo da parte
del giratario.
Dobbiamo, infine, considerare anche:
- la girata simulata: si configura nel momento in cui si verifica
una contraddizione fra posizione apparentemente attribuita al giratario
sotto il profilo della legittimazione e quella attribuita sotto il profilo
della titolarità in base al rapporto sottostante intercorso fra girante
e giratario.
- la girata fiduciaria: presenza di particolari patti, fra girante
e giratario, che limitano in vario modo il diritto del giratario d’incamerare
l’oggetto della prestazione riscossa, obbligandolo a trasferirlo al
girante.
Sono titoli all’ordine la cambiale e l’assegno.
Titoli nominativi
Sono titoli a legittimazione nominale la cui intestazione risulta sia dal
titolo sia da un registro tenuto dal debitore. Questo implica che il trasferimento
del titolo, comportando la modifica di tale registro, richiede collaborazione
del debitore a cui la legge affida l’obbligo d’iscrizione del
nuovo portatore.
La variazione dell’intestazione nominativa è denominata transfer
e può essere richiesta sia dall’alienante sia dall’acquirente
ma a diverse condizioni a seconda che la richiesta sia fatta da:
- alienante: deve essere accompagnata da una certificazione
rilasciata dal notaio o da un agente di cambio, che accerti l’identità
del richiedente e la sua capacità di disporre.
- acquirente: deve essere accompagnata dall’esibizione,
oltre che del titolo, di un atto autentico dal quale risulti il suo trasferimento
da parte del precedente intestatario.
La titolarità e la legittimazione si possono conseguire in tre modi:
- mediante annotazione da parte dell’emittente del nome dell’acquirente
del titolo, sul titolo stesso e nel registro dell’emittente;
- mediante rilascio da parte dell’emittente di un nuovo titolo intestato
all’acquirente e successiva annotazione del rilascio nel registro;
- il titolo viene trasferito mediante girata autenticata. Il giratario
del titolo che si dimostri possessore in base ad una serie continua di girate,
ha poi diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel registro
dell’emittente.
Sono titoli nominativi le azioni di società.
Una dispensa sulla "Formazione dei titoli di credito"
inserita da Francy 83 il: 21/04/2005