Titoli di credito: rapporto cartolare e rapporto fondamentale


Al debitore fanno capo due rapporti obbligatori:

Il collegamento fra rapporto fondamentale e cartolare sta nel c.d. contratto di rilascio, cioè l’accordo tra debitore e creditore con il quale si conviene la sottoscrizione e la consegna del titolo; i due rapporti coincidono solo in capo al primo prenditore, mentre successivamente divergono in quanto il trasferimento del titolo non comporta il trasferimento del credito causale. Ciò implica che l’obbligazione cartolare si presenta come astratta nei confronti del terzo portatore.
Per evitare il doppio pagamento, l’esercizio dell’azione causale è subordinato alla restituzione del documento. A seconda che dalla lettera del documento sia individuabile o meno il rapporto fondamentale, i titoli di credito si dividono in:

La legittimazione cartolare

Accanto alla titolarità del credito cartolare, riconosciuta al proprietario del documento, la legge attribuisce al possessore del documento la legittimazione attiva (art 1992) che gli riconosce il diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo; purché legittimato nelle forme previste dalla legge (titoli al portatore, titoli all’ordine e titoli nominativi).

Alla legittimazione attiva si contrappone la legittimazione passiva in quanto il debitore cartolare, a meno che non via sia dolo o colpa grave, è liberato se adempie alle prestazioni nelle mani del portatore, anche se questi non è titolare del diritto.

La legittimazione è un mezzo tecnico per facilitare l’esercizio del diritto cartolare; il possesso del titolo è condizione necessaria e sufficiente affinché il diritto cartolare venga esercitato.
I titoli possono essere distinti in titoli a legittimazione:

La possibilità di pretendere la prestazione, in base al possesso del titolo è propria anche di altri documenti diversi dai titoli di credito: si tratta di documenti di legittimazione che servono, ad individuare l’avente diritto alla prestazione (es. biglietto del cinema) e per i c.d. titoli impropri, a consentire il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione. I documenti di legittimazione sono emessi in connessione a contrattazioni che hanno carattere di massa (spettacoli pubblici, trasporti) in cui l’intervallo tra emissione e conclusione del contratto rende necessario ricorrere ad un mezzo convenzionale per l’individuazione del creditore. Tali documenti si differenziano dai titoli di credito per l’assenza dell’incorporazione, in quanto il diritto alla prestazione trova fonte e disciplina nel contratto originario e non nella proprietà del documento, che ha la sola funzione di riconoscimento del contraente. I titoli impropri condividono con i titoli di credito la funzione di agevolare la circolazione dei crediti.

L’esercizio del diritto cartolare: le eccezioni reali e le eccezioni personali

Eccezioni reali - Sono elencate in modo tassativo nell’art.1993 c1 e sono caratterizzate dal fatto di essere opponibili a qualsiasi portatore, esse sono:

Eccezioni personali - Sono eccezioni opponibili solo ad un determinato portatore (art. 1993 eccezioni opponibili). Si ritiene che la categoria si suddivida in due sub categorie che sono:


 
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Una dispensa sui "Titoli di Credito: rapporto cartolare e rapporto fondamentale" inserita da Francy 83 il: 21/04/2005

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