TITOLI CAMBIARI


I titoli cambiari sono una sub categoria dei titoli di credito, sono ampiamente diffusi nella pratica, ciò implica la disciplina particolarmente dettagliata, introdotta nel nostro sistema legislativo già dal 1933 (d.lgs. 14/12/1933 n°1669 << modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario >> e d.lgs. 21/12/1933 n° 1736 << disposizioni sull’assegno bancario, circolare e su alcuni titoli speciali d’emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia >>) e che ha costituito ispirazione per il legislatori che della disciplina del c.c. del 1942, ha inserito una disciplina generale dei titoli di credito.

A tale disciplina del 1933, ancora vigente, si associa quella contenuta nel codice civile (art. 2001 secondo il quale le norme generali sui titoli di credito si applicano in quanto non sia diversamente stabilito da altre norme o da leggi speciali).

I titoli cambiari si presentano come promessa del sottoscrittore, o ordine impartito del traente verso il trattario, avente ad oggetto il pagamento di una somma in denaro al portatore; la sottoscrizione ha immediato effetto obbligatorio del traente.

La cambiale tratta e il pagherò cambiario rispondono alla funzione creditizia (differimento del pagamento di una certa somma), mentre assegno bancario e circolare rispondono a una funzione di pagamento. Alle obbligazioni del sottoscrittore corrispondono le obbligazioni di altri soggetti quali: girante, avallante, trattario accettante e accettante per intervento.

Gli obbligati cambiari si dividono in due categorie:

Mentre nei confronti del portatore,si presentano tutti sullo stesso piano (il portatore può agire su ognuno di essi indifferentemente). Ad ogni sottoscrizione cambiaria si attribuisce un grado connesso alla natura della singola dichiarazione cartolare; solo l’adempimento dell’emittente di primo grado, comporta l’estinzione di tutte le obbligazioni portate dal titolo; mentre l’adempimento da parte di un altro obbligato lasci al solvens la possibilità d’agire cartolarmente contro gli altri obbligati in grado anteriore; a differenza dei coobbligati di pari grado, non vi è solidarietà passiva se hanno diverso grado.

I requisiti dei titoli cambiari

Le obbligazioni portate dal titolo cambiario sono rette dal principio d’autonomia delle obbligazioni cambiarie (l’invalidità di una non tocca la validità delle altre).
Vi è una distinzione fra requisiti:

La firma deve essere autonoma e autografa, costituita da nome e cognome o ditta, per la sottoscrizione in nome altrui le norme cambiarie, derogando al diritto comune, addossano al sottoscrittore, senza potere di rappresentanza, l’obbligo di pagare l’importo come se avesse firmato in proprio.

La circolazione dei titoli cambiari

Esistono alcune alla disciplina prevista per la circolazione dei titoli di credito che sono:

Esclusiva dei titoli cambiari sono:

Molte sono le peculiarità per il trasferimento della legittimazione nei titoli cambiari emessi a favore di persone determinate. I titoli sono soggetti alla legge di circolazione dei titoli all’ordine, effetto naturale escludibile con la clausola “non all’ordine”, la quale comporta che il trasferimento viene sottoposto alle regole della cessione, sia per quanto riguarda la forma, sia per quanto concerne gli effetti.

Altra differenza è la responsabilità cartolare del girante nei confronti dei portatori successivi, in caso di mancato buon fine. Tale responsabilità è effetto naturale della girata cambiaria; la volontà del girante può sia escludere, sia circoscrivere la responsabilità cartolare di regresso, vietando l’ulteriore girata del titolo. Tale effetto obbligatorio è escluso per la girata all’incasso e la girata di pegno.

L’obbligazione cambiaria a titolo di garanzia: l’avallo

L’avallo è una dichiarazione cambiaria finalizzata allo scopo di garantire l’obbligazione assunta da un altro obbligato cambiario. Riveste carattere d’accessorietà e è puramente formale, poiché la legge dichiara che l’avallo è valido ancorché l’obbligazione è nulla, salvo che la nullità derivi da vizio di forma.

Costituisce garanzia dell’interesse del portatore come tale, non per adempimenti da parte del garantito. L’esigibilità della prestazione nei confronti dell’avallante prescinde, oltre che dalla validità dell’obbligazione del garantito, dalla constatazione di un adempimento da parte sua, poiché il portatore può rivolgersi all’uno o all’altro.

L’avallante assume lo stesso grado di regresso dell’avallato. Poiché non è opponibile l’invalidità dell’obbligazione dell’avallato, l’avallante non può opporre tutte le eccezione ad esso personalmente, tranne il pagamento del titolo.

La prestazione dell’avallo, è consentita a chiunque, anche ad una altro firmatario, a condizione che il suo impegno rafforzi la posizione del portatore. La scelta dell’obbligato da garantire è rimessa all’autonomia dell’avallante; se viene omessa l’indicazione, la legge stabilisce che l’avallo viene dato per il traente o emittente, facendo diventare l’avallante responsabile verso tutti i potenziali portatori. L’avallo deve essere espresso con le formule per l’avallo o con la sottoscrizione purché questa sia apposta sulla facciata anteriore del titolo e purché non si tratti di firma del coemittente o del traente.

Il pagamento effettuato dall’avallante non estingue il titolo, ma comporta l’acquisto a suo favore del diritto cartolare contro l’avallante.

L’azione di regresso

Si distingue da quella diretta (verso obbligato in via principale) perché è condizionata alla verifica di 2 presupposti:

La mancata accettazione è presupposto (dell’azione di regresso) autosufficiente poiché rileva come tale e l’azione di recesso non è esercitabile se esistono clausole che escludono la responsabilità per mancata accettazione apposta dal traente o dai giranti.

Il protesto è la constatazione in forma determinata del mancato pagamento, effettuata mediante atto autentico redatto da un pubblico ufficiale. Nel caso in cui tale constatazione non avvenga in un determinato termine utile, la sua omissione con riferimento al rifiuto d’accettazione, determina l’impossibilità di esercitare l’azione di regresso per mancata accettazione. Se l’omessa constatazione, riguarda il mancato pagamento -->> si ha la decadenza del portatore dall’azione contro gli obbligati di regresso.

La finalità è quella di garantire gli obbligati di regresso circa la tempestività della presentazione e l’effettivo suo mancato pagamento. Questo non è un limite alla legittimità del protesto poiché ad esso può farsi ricorse anche quando non vi è da esercitare azione di regresso, in quanto ricorre comunque l’interesse del portatore a far contestare in modo solenne il mancato buon fine del titolo e ad esercitare pressione sull’obbligato cartolare. È legittimo il protesto contro avallante dell’obbligato in via principale.

La cambiale attribuisce competenza, a procedere al protesto, a notai ed ufficiali giudiziari in mancanza dei segretari comunali. Il pubblico ufficiale è responsabile a risarcire i danni, sia nei confronti del portatore (per mancato adempimento incarico o per invalidità protesto), sia nei confronti del protestato (per illegittimità richiesta). Poiché il protesto è soggetto a pubblicità sul bollettino periodico della camera di commercio, se effettuato illegittimamente, esso è fonte di danno risarcibile, del quale risponderanno il solo portatore richiedente (se l’illegittimità della richiesta di pagamento non sia desumibile dalla lettera del titolo), il solo pubblico ufficiale (se l’illegittimità del protesto è dovuta a sua negligenza), o entrambi laddove l’illegittimità della richiesta è desumibile dal contesto del titolo.

Oltre la possibilità concessa, al pubblico ufficiale o al richiedente, di presentare entro 5 gg dal protesto, richiesta di cancellazione, non esistono forme di tutela preventiva dal protesto illegittimo.
Gli adempimenti formali possono esser omessi in determinate ipotesi, in particolare la dispensa dalla preventiva presentazione del titolo, ricorre in caso del fallimento del soggetto designato a pagare in via principale, cui si affianca (per la sola cambiale tratta) quella del fallimento del traente di una tratta non accettabile,essendo sufficiente, per esercitare il regresso, la presentazione della sentenza dichiarativa.

Ipotesi di esonero dal protesto: dichiarazione di rifiuto (scritta sul titolo e firmata dal designato a pagare in via principale, con la quale si respinge la richiesta di pagamento) e clausole “senza spese” (che ha efficacia generale nei confronti di tutti gli obblighi di regresso se opposte dal creatore del titolo) -->> il protesto è superfluo.

L’azione di regresso contiene: ammontare del titolo non pagato, interessi compensativi e di moro, spese presentazione titolo ed levata protesto. Analoga azione può esser proposta dall’obbligato di regresso che ha pagato, verso gli altri firmatari di grado inferiore al suo.

La legge pone onere al portatore di dare,entro 4gg dal protesto, comunicazione a girante, traente ed obbligati di regresso, i quali dovranno fare la stessa cosa, nei due giorni successivi, ai loro giranti ?ratio.; predisporre l’obbligato di regresso al pagamento e di premunirsi nei confronti degli altri obbligati verso i quali ha diritto di rivalsa. Il mancato adempimento di tali termini non comporta la perdita dell’azione di regresso, ma solo il risarcimento in caso di danno.

L’esercizio dei diritti cambiari

La disciplina degli artt. 65 l. cambiaria e 57 l. assegni, permettono al debitore di eccepire al portatore la nullità del titolo per difetto dei requisiti formali e tutte le eccezioni diverse da quelle fondate su rapporti personali con i portatori precedenti.
Rimane la peculiarità del titolo cambiario con la distinzione fra eccezioni assolute (opponibili da qualunque obbligato) e relative (opponibili solo da un obbligato determinato).
Sotto il profilo processuale, merita di essere menzionato il particolare trattamento che riceve l’esercizio dei titoli cambiari, rispetto a quello dei diritti cartolari, laddove in giudizio d’esecuzione, al titolo cambiario è riconosciuta, purché regolarmente bollato, la qualità di titolo esclusivo (normalmente riservata ad atti pubblici o provvedimenti giudiziari).

L’azione causale e di arricchimento

L’azione causale
Azione derivante dal rapporto fondamentale; presenta particolari caratteri, dovuti alla potenziale presenza di una pluralità di obbligati -->> vi è la possibilità che il soggetto passivo dell’azione inerente il rapporto sottostante, abbia pretese cartolari di rivalsa.
Chi vuole esercitare l’azione causale deve adempiere a tutte le formalità necessarie per conservare al debitore le azioni di regresso che possono competergli (anche le formalità dell’azione diretta). Il portatore deve presentare, con risultato infruttuoso, il titolo cambiario all’obbligato in via principale e deve far contestare la circostanza mediante protesto -->> ciò deve esser adempiuto indipendentemente dalla spettanza al debitore di ulteriori azioni cartolari di regresso.

L’azione d’arricchimento
È la possibilità riconosciuta al portatore che ha perduto, per prescrizione o decadenza, l’azione cartolare nei confronti di tutti gli obbligati cambiati, di agire nei confronti di un firmatario del titolo per la somma della quali si sia ingiustamente arricchito a suo danno.
Normalmente l’arricchimento è ravvisabile, sia in capo al primo sottoscrittore del titolo sia al trattario accettante.


 
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Una dispensa sui "Titoli cambiari " inserita da Francy 83 il: 21/04/2005

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