LO STATUTO ALBERTINO E IL GOVERNO DEL RE
Lo Statuto
Albertino appartiene alla famiglia delle costituzioni brevi,
flessibili e concesse:
- breve perché composto da un ridotto numero di articoli
- flessibile perché non prevede una procedura di mutamento
della carta stessa
- concesso dal re Carlo Alberto per evitare di farsi imporre dalla
piazza un testo politicamente più avanzato (il contesto sociale e
politico europeo è quello della “primavera dei popoli”)
Inoltre, non è mai stato considerato una norma giuridica sovraordinata
e prevalente rispetto alla legge ordinaria.
La struttura dello Statuto
- i primi ventitre articoli dettano le disposizioni relative alla Corona
- gli articoli 24-32 riconoscono i diritti e doveri dei cittadini
- gli articoli 33-67 dettano le disposizioni relative agli altri organi
dello Stato: Senato, Camera, Ministri
- gli articoli 68-73 dettano le disposizioni relative all’Ordine
Giudiziario (non è indipendente).
Il RE
Posto al centro dello Statuto, al monarca erano attribuiti poteri forti:
- art. 5: al re “capo supremo dello Stato” è attribuito
in via esclusiva il potere esecutivo;
- art. 6: il re nomina tutte le cariche dello Stato
- art. 9: il re convoca le due Camere, può prorogarne le sessioni,
e può sciogliere la Camera dei Deputati
- art. 33: re nomina i Senatori
- art. 35: il re nomina l’Ufficio di presidenza del Senato;
- art. 65: il re nomina e revoca i ministri
- art. 68: la giustizia è amministrata in nome del re. Il re nomina
i giudici
L’art. 5 integrato con gli articoli. 6 e 65 davano la base legale
a tutte le nomine sovrane. Inoltre, in base all’art. 4 la persona
del re era inviolabile e di conseguenza le sue azioni di governo erano insindacabili.
Per questo era prevista la firma di un Ministro alle leggi e agli atti del
Governo (art. 67).
I MINISTRI (artt. 65-67)
- sono nominati e revocati dal re (art. 65);
- non hanno voto deliberativo nelle Camere (art. 66);
- possono sempre entrare nelle Camere e devono essere sentiti se lo richiedono
(art. 66);
- sono responsabili. Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore,
se non sono muniti della firma di un Ministro (art. 67)
- i ministri sono tutti uguali tra loro: quando si riuniscono fuori della
presenza del Sovrano, per mantenere l’ordine e facilitare le decisioni,
viene scelto tra essi e nominato dal Sovrano stesso, un Presidente c.d.
del Consiglio dei Ministri
lo spazio e il ruolo del primo ministro non apparivano determinati
una volta per tutta la legislatura, configurandosi come oggetto di una quotidiana
prova di forza con il re; quasi dovesse esserci una negoziazione permanente
il cui esito veniva a essere in larga misura determinato dalla personalità
complessiva del premier, dal suo saper alternare la fermezza sugli
obiettivi politici alla duttilità dei dettagli di corte. Ma la fermezza
fu una dote che riguardò solo tre presidenti del Consiglio su 29, avvicendatisi
alla guida di 75 governi in 61 anni: Cavour, Crispi e Giolitti.
Si accreditò l’idea che non fosse necessario costruire presidenze
del Consiglio permanenti, visto che la continuità istituzionale era
già garantita dalla presenza del re.
Potere esecutivo appartiene solo al re (art.
5)
Potere legislativo è esercitato collettivamente
dal re e dalle due Camere: Senato e Deputati
LA RAPPRESENTANZA POLITICA SECONDO LO
STATUTO ALBERTINO
(Senato, Camera, Elezioni)
SENATO
- senatori nominati dal re; scelti all’interno di 21 categoria (art.
33)
- due privilegi:
- i senatori non possono essere arrestati, se non in flagranza di delitto
(se non sono in flagranza di delitto serve un ordine del Senato stesso).
- solo il Senato è competente per giudicare dei reati imputati
ai suoi membri
- il Presidente e i Vice Presidenti del Senato sono nominati dal Re
- il Senato nomina al proprio interno i suoi Segretari
- il Senato è Costituito in Alta Corte di Giustizia con
decreto del Re per giudicare:
- i crimini di altro tradimento,
- di attentato alla sicurezza dello Stato
- e i ministri accusati dalla Camera dei Deputati
In questi casi il Senato non è
corpo politico (può occuparsi solo degli affari giudiziari, per
cui fu convocato. Qualsiasi atto politico è nullo).
- i Principi della Famiglia Reale fanno parte di diritto del Senato da
21 anni, ed hanno voto a 25
Attribuzioni:
Il Senato non aveva una reale autonomia di voto: se avesse respinto
o emendato un progetto di legge già votato alla Camera dei Deputati
era certo che il Consiglio di ministri avrebbe proposto al Re una “infornata”
di senatori fedeli al governo per incidere sulla formazione della maggioranza
in Senato.
I senatori “infornati” erano:
- o deputati ministeriali non rieletti alle ultime legislative
- o deputati in carica che, diventando senatori, avrebbero liberato il
proprio collegio elettorale a beneficio di un giovane uomo politico in ascesa
- o alti magistrati
- o generali dell’esercito
Il Senato servì come vivaio per attingervi nomi prestigiosi da inviare
come prefetti in alcuni capoluoghi di provincia.
CAMERA
- elettiva, composta da deputati scelti dai collegi elettorali (art. 39);
- per essere elettori: requisiti stabiliti dalla legge
- per essere eletti (art. 40):
- essere suddito del Re
- avere 30 anni
- godere dei diritti civili e politici
- altri requisiti stabiliti dalla legge
- elegge il proprio ufficio di presidenza, però decade ad ogni chiusura
di sessione (invece l’ufficio di presidenza del Senato è permanente:
dura per tutta la legislatura);
il Presidente della Camera viene proposto dal governo. La bocciatura del
candidato governativo è un segnale rivolto al Re riguardo allo stato
di salute del suo governo.
- i deputati rappresentano la nazione
- restano in carica 5 anni
- immunità: nessun deputato può essere arrestato,
fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, né
portato in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della
Camera
Attribuzioni:
- la camera vota per prima il bilancio dello Stato (art. 10)
- è necessaria la sua cooperazione nella gestione della politica
fiscale
- un voto contrario ad un provvedimento legislativo del governo può
comportare le dimissioni del Gabinetto e l’apertura della crisi
- la fiducia può, inoltre, essere saggiata dallo stesso presidente
del Consiglio con la “questione di gabinetto” (oggi, questione
di fiducia), che lega al voto di un determinato provvedimento la sopravvivenza
del ministero (fiducia: istituto nato nel 1905 con il rinvio alla
Camera del governo Tittoni)
- la camera, inoltre, esercita la propria ispezione politica sull’azione
dell’esecutivo servendosi degli strumenti di:
- interrogazione: domanda scritta riguardante questioni d’interesse
locale
- interpellanza: ha un’importanza maggiore dell’interrogazione:
l’interpellante ha diritto di replica
- inchiesta parlamentare su questioni “spinose”
per il governo
- la camera ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli davanti
all’Alta Corte di Giustizia (Senato)
Legge elettorale di Carlo Alberto (1848)
(suffragio censitario)
Diritti politici riconosciuti solo:
- a cittadini maschi con più di 25 anni;
- alfabetizzati
- assoggettati ad imposta diretta annua di 40 lire. Imposta dimezzata per:
- abitanti di Nizza, Savoia, Liguria;
- laureati, avvocati, notai, ufficiali subalterni in pensione, impiegati
civili a riposo con trattamento annuo di 600-1.200 lire.
- capitani marittimi
- direttori di stabilimenti industriali con più di 30 operai
- oppure categorie privilegiate (accedevano al voto prescindendo dal censo):
- professori di scuole regie
- docenti universitari
- membri delle Camere di commercio
- ufficiali in pensione di grado superiore a quello di capitano
- magistrati inamovibili (dopo 3 anni di esercizio)
Gli elettori sono ripartiti in 204 collegi uninominali. Sistema
di elezione che prevedeva il ballottaggio: qualora al primo turno
nessuno dei candidati avesse raccolto almeno 1/3 dei voti espressi, il presidente
dell’ufficio della I sezione elettorale avrebbe indetto per la settimana
successiva un secondo turno elettorale, con ballottaggio riservato ai due
candidati più votati. Sarebbe stato eletto il candidato che ha la maggioranza
dei voti validi.
Negli anni successivi furono apportate alcune variazioni significative alla
Costituzione; riportiamo quelle più importanti con i relativi effetti:
La riforma Zanardelli (1882)
(suffragio allargato)
- abbassò la soglia di accesso al voto ai maschi maggiorenni (21
anni) in grado di saper leggere e scrivere
- erano, inoltre, ammessi all’elettorato tutti gli altri cittadini
maggiorenni iscritti nei ruoli delle imposte dirette per una somma annua
di lire 19,80
La riforma Giolitti (1912-13)
(suffragio universale maschile)
- i maschi oltre i 21 anni e alfabetizzati godevano dei diritti politici
(come aveva già previsto la legge Zanardelli)
- il diritto di voto era esteso a tutti i cittadini che avessero già
prestato il servizio militare
- al compimento dei 30 anni di età il diritto di voto era esteso
anche ai cittadini maschi analfabeti
Legge Nitti (1919) e prolusione al fascismo
(sistema proporzionale)
- Agosto 1919: entra in vigore la Legge elettorale proporzionale:
- diritto di voto esteso a tutti i cittadini maschi di età superiore
ai 21 anni;
- territorio diviso in 54 circoscrizioni
- divieto per l’eligendo di candidarsi in più di due circoscrizioni
- Novembre 1919: elezioni - emergono due gruppi forti
- socialisti
- popolari
- conseguenza: crisi politica e istituzionale
- i socialisti rifiutano di collaborare con il governo Nitti;
- il partito popolare è diviso internamente
- le forze liberali si dimostrano disunite nei loro intenti;
- divampano agitazioni sociali nel paese
- Marzo 1920 - crisi ministeriale:
- Governo Nitti privo di supporto parlamentare;
- Dissenso con i popolari
- Cambio compagine governativa ma non risolve la situazione
- Giugno 1920: dimissioni governo Nitti. Subentra governo Giolitti
con intendi di rilancio istituzionale:
- Limitare al massimo l’uso del decreto legge;
- Instaurare un nuovo tipo di rapporto tra potere esecutivo e legislativo;
- Abrogare art 5 dello Statuto, pilastro delle prerogative regie in
virtù del quale il re aveva deciso l’intervento e la condotta
della guerra.
Dimostra però di non essere in grado tenere sotto controllo
l’ordine pubblico
- Maggio 1921: elezioni - si spera di vedere ridotta la presenza
del gruppo socialista in quanto ritenuto causa di turbamento nei lavori
parlamentari. Giolitti favorì la creazione di un blocco di centrodestra
al quale aderirono anche i fascisti (il listone). Notevole successo - due
elementi nuovi:
- Perdita socialista
- 36 deputati fascisti (sinora senza verifica elettorale)
- Luglio 1921: crescenti difficoltà nel governare il paese.
Dimissioni governo Giolitti. Seguono i governi Bonomi (1921) e Facta (febbraio
1922)
- 28 ottobre 1922: marcia su Roma. Il re rifiuta di firmare lo
stato d’assedio, Facta si dimette. Il re conferisce l’incarico
di formare il nuovo governo a Mussolini (il nuovo governo entra in carica
il 31 ottobre 1922).
Una dispensa su " Lo Statuto Albertino ed il governo
del re " di marko77 - 02/09/2005