LO STATUTO ALBERTINO E IL GOVERNO DEL RE


Lo Statuto Albertino appartiene alla famiglia delle costituzioni brevi, flessibili e concesse:

Inoltre, non è mai stato considerato una norma giuridica sovraordinata e prevalente rispetto alla legge ordinaria.

La struttura dello Statuto

Il RE

Posto al centro dello Statuto, al monarca erano attribuiti poteri forti:

L’art. 5 integrato con gli articoli. 6 e 65 davano la base legale a tutte le nomine sovrane. Inoltre, in base all’art. 4 la persona del re era inviolabile e di conseguenza le sue azioni di governo erano insindacabili. Per questo era prevista la firma di un Ministro alle leggi e agli atti del Governo (art. 67).

I MINISTRI (artt. 65-67)

lo spazio e il ruolo del primo ministro non apparivano determinati una volta per tutta la legislatura, configurandosi come oggetto di una quotidiana prova di forza con il re; quasi dovesse esserci una negoziazione permanente il cui esito veniva a essere in larga misura determinato dalla personalità complessiva del premier, dal suo saper alternare la fermezza sugli obiettivi politici alla duttilità dei dettagli di corte. Ma la fermezza fu una dote che riguardò solo tre presidenti del Consiglio su 29, avvicendatisi alla guida di 75 governi in 61 anni: Cavour, Crispi e Giolitti.

Si accreditò l’idea che non fosse necessario costruire presidenze del Consiglio permanenti, visto che la continuità istituzionale era già garantita dalla presenza del re.

Potere esecutivo appartiene solo al re (art. 5)
Potere legislativo è esercitato collettivamente dal re e dalle due Camere: Senato e Deputati

LA RAPPRESENTANZA POLITICA SECONDO LO STATUTO ALBERTINO
(Senato, Camera, Elezioni)

SENATO

Attribuzioni:

Il Senato non aveva una reale autonomia di voto: se avesse respinto o emendato un progetto di legge già votato alla Camera dei Deputati era certo che il Consiglio di ministri avrebbe proposto al Re una “infornata” di senatori fedeli al governo per incidere sulla formazione della maggioranza in Senato.
I senatori “infornati” erano:

Il Senato servì come vivaio per attingervi nomi prestigiosi da inviare come prefetti in alcuni capoluoghi di provincia.

CAMERA

Attribuzioni:

Legge elettorale di Carlo Alberto (1848)
(suffragio censitario)

Diritti politici riconosciuti solo:

Gli elettori sono ripartiti in 204 collegi uninominali. Sistema di elezione che prevedeva il ballottaggio: qualora al primo turno nessuno dei candidati avesse raccolto almeno 1/3 dei voti espressi, il presidente dell’ufficio della I sezione elettorale avrebbe indetto per la settimana successiva un secondo turno elettorale, con ballottaggio riservato ai due candidati più votati. Sarebbe stato eletto il candidato che ha la maggioranza dei voti validi.



Negli anni successivi furono apportate alcune variazioni significative alla Costituzione; riportiamo quelle più importanti con i relativi effetti:

La riforma Zanardelli (1882)
(suffragio allargato)

La riforma Giolitti (1912-13)
(suffragio universale maschile)

Legge Nitti (1919) e prolusione al fascismo
(sistema proporzionale)


Una dispensa su " Lo Statuto Albertino ed il governo del re " di marko77 - 02/09/2005

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