Da un punto di vista quantitativo la parte di gran lunga preponderante delle regole di diritto internazionale è costituita da regole di natura pattizia o convenzionale: i trattati.
La terminologia usata per indicare questa materia è assai vasta : accordo, trattato, patto, convenzione, etc … In particolare, si parla di Carta o Statuto per i trattati istitutivi di organizzazioni internazionali, scambio di note, per l’accordo risultante dallo scambio di note diplomatiche …
Ad ogni modo, l’ACCORDO INTERNAZIONALE può essere definito come “l’unione“ o “l’incontro” delle volontà di due o più Stati dirette a regolare una determinata sfera di rapporti riguardanti questi ultimi.
Essi, come tutte le fonti di norme giuridiche, possono dar vita sia a regole materiali, cioè a norme che direttamente disciplinano i rapporti fra i destinatari, imponendo obblighi o attribuendo diritti, sia a regole formali, cioè a norme che si limitano a istituire fonti per la creazione di ulteriori norme.
I trattati internazionali sottostanno ad una serie di norme consuetudinarie costituite dai principi generali del diritto che ne disciplinano il procedimento di formazione nonché i requisiti di validità ed efficacia. Tale complesso di regole forma il c.d. DIRITTO DEI TRATTATI.
Ad esso è dedicata una delle grandi convenzioni di codificazione promosse dalle Nazioni Unite ed elaborate dalla Commissione di diritto internazionale: la Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, in vigore dal 27. 01. 1980 e ratificata anche dall’Italia con L. 12.02.1974 n. 112.
Vanno menzionate, oltre alla Convenzione del 1969, altre due convenzioni
concluse anch’esse a Vienna, nel 1978 e nel 1986.
La prima, entra in vigore nel 1996 e riguarda la successione degli Stati nei
Trattati; la seconda non ancora entrata in vigore, riguarda i trattati
stipulati tra Stati e Organizzazioni Internazionali o tra Organizzazioni internazionali.
Articolo 4
Irretroattività della presente Convenzione
“Senza pregiudicare l'applicazione di qualsivoglia regola enunciata nella presente Convenzione alla quale i trattati siano sottoposti in virtù del diritto internazionale indipendentemente dalla Convenzione suddetta, quest'ultima si applica unicamente ai trattati conclusi dagli Stati dopo la sua entrata in vigore nei confronti dei medesimi”
Come si vede, la prima parte dell’articolo si riferisce alle regole della convenzione meramente riproduttive delle norme consuetudinarie generali in tema di diritto dei trattati e, con una frase piuttosto prolissa, enuncia un principio ovvio, ossia il principio che tali regole, appunto perché corrispondenti al diritto generale, valgono per tutti gli Stati e i trattati. Sarà ovviamente l’interprete a dover stabilire se una determinata regola corrisponda o meno alla consuetudine.
Alle regole non riproduttive del diritto consuetudinario si riferisce la seconda parte dell’art. 4, nel momento in cui esprime chiaramente due principi:
È opinione universalmente seguita che il diritto internazionale lasci la più ampia libertà in materia di forma e procedura per la stipulazione e che quindi un accordo possa risultare da ogni genere di manifestazioni di volontà degli Stati purché di identico contenuto e purché dirette ad obbligarli.
Quando si descrive, dunque, il procedimento di formazione dei trattati, non solo non ci si può riferire a precise e vincolanti norme giuridiche, ma neppure si può dare alla descrizione carattere tassativo dovendosi necessariamente limitarsi a quelle procedure che più delle altre sono praticate dagli Stati.
Carattere tassativo non ha neppure l’elencazione dei modi di stipulazione contenuta nella Convenzione di Vienna (artt. 7-16) elencazione che, tra l’altro, è limitata agli accordi conclusi per iscritto. (art. 2, lett. A).
» Procedimento Normale e Solenne
Ancora oggi il procedimento solenne di formazione del trattato ricalca quello già seguito alcuni secoli fa, all’epoca delle monarchie assolute.
In tale epoca la stipulazione del trattato era materia di competenza esclusiva
del Capo dello Stato. Esso era negoziato dagli emissari del
Sovrano, definiti plenipotenziari, i quali predisponevano il testo dell’accordo
e lo sottoscrivevano.
Seguiva poi la ratifica da parte del Sovrano, con la quale
questi accertava se i plenipotenziari si fossero effettivamente attenuti al
mandato ricevuto. Occorreva, infine, che la volontà ultima del Sovrano
fosse portata a conoscenza delle controparti attraverso lo scambio
delle ratifiche.
Oggi, sebbene sia venuta meno la posizione di preminenza del Capo dello Stato, (parallelamente alle modifiche prodottesi nell’organizzazione dei poteri dello Stato), le fasi descritte sono ancora in uso nella prassi internazionale.
Il procedimento normale di formazione dell’accordo si apre con i negoziati condotti dai plenipotenziari, i quali, di solito, sono organi del Potere esecutivo (o comunque agiscono su mandato).
Articolo 7
Pieni poteri
Secondo quanto risulta dai lavori preparatori della Commissione di diritto internazionale i pieni poteri sono “appropriati” quando promanano dagli organi competenti in base al diritto e alla prassi di ciascun Paese.
Il secondo comma dello stesso art. 7 prevede che:
- i Capi di Stato, i Capi di governo e i Ministri degli affari esteri, per tutti gli atti relativi alla conclusione di un trattato;
- i capi di missione diplomatica, per l'adozione del testo di un trattato fra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario;
- i rappresentanti degli Stati accreditati a una conferenza internazionale o presso una organizzazione internazionale o uno dei suoi organi, per l'adozione del testo di un trattato in quella conferenza organizzazione o organo.
La fase di negoziazione è tanto più complessa quanto più
numerosi sono gli Stati che partecipano alla negoziazione stessa e importante
è la materia da regolare.
Secondo una prassi sempre più seguita nell’ambito delle conferenze
internazionali per quanto concerne l’adozione del testo, la regola dell’unanimità
lascia il posto al principio di maggioranza; anche se talvolta le regole si
combinano fra loro.
Articolo 9
Adozione del testo
Nel procedimento normale, o solenne, di formazione dell’accordo, la firma non comporta alcun vincolo per gli Stati; essa ha il fine di autenticare il testo, che viene così predisposto in forma definitiva, e potrà, quindi, subire modifiche solo con l’apertura di nuovi negoziati.
Articolo 10
Autenticazione del testo
Il testo di un trattato è certificato come autentico e definitivo:
La fase della ratifica, (art. 2 lett. b); ( ART. 14 Convenzione) invece, costituisce la manifestazione di volontà, con cui lo Stato si impegna ad osservare il testo sottoscritto, e si concretizza nell’approvazione del testo del trattato fatta dal competente organo dello Stato.
Con ampia approssimazione si può affermare che la ratifica rientri tutt’ ora nelle competenze del Capo dello Stato, ma tale competenza concorre sia con quella del potere esecutivo, sia con quella del potere legislativo.
Per quel che riguarda l’ordinamento italiano, l’art. 87 comma 8 della Costituzione dispone che il Presidente della Repubblica ratifica i trattati internazionali previa, quando occorre, l’autorizzazione delle Camere; a sua volta, l’art. 80 della Costituzione specifica che l’autorizzazione delle Camere è necessaria, e va data con legge, quando si tratti di trattati che hanno natura politica, o prevedono regolamenti giudiziari, o comportano variazioni del territorio nazionale od oneri alle finanze o modifiche di leggi.
Le due norme vanno poi collegate con l’art 89 della Costituzione secondo cui: “nessun atto del PdR è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità”
La ratifica infatti, rientra in quegli atti che il PdR non può rifiutarsi di sottoscrivere una volta intervenuta la delibera governativa, egli può solo chiederne il riesame prima della sottoscrizione, il che dimostra che in Italia il potere di ratifica è nelle mani del potere Esecutivo e di quello Legislativo.
Una volta formatasi la volontà dello Stato, attraverso le delibere
degli organi competenti, il procedimento di formazione si conclude con lo
scambio delle ratifiche o deposito delle ratifiche. Nel
caso dello scambio, il trattato si perfeziona immediatamente, nel caso del
deposito, invece, che è la procedura adottata per i trattati multilaterali,
via via che le ratifiche vengono depositate, l’accordo si forma tra
gli Stati depositanti; di solito però nel testo si prevede che il trattato
non entri in vigore prima del deposito di un certo numero di ratifiche.
L’art 16 della Convenzione aggiunge allo scambio e al deposito anche
la notifica.
Articolo 80
Registrazione e pubblicazione dei trattati
» Procedimenti Particolari
E’ possibile, però che gli Stati, godendo di ampia libertà
per la formazione degli accordi, scelgano un’altra forma.
Occorre richiamare l’attenzione sul fenomeno dei c.d. accordi in
forma semplificata (o accordi informali).
Secondo una corrente definizione, sono tali quegli accordi che sono conclusi per effetto della sola sottoscrizione del testo da parte dei plenipotenziari, e che si ha quando nel testo stesso, o cmq da comportamenti concludenti delle parti, risulti che le medesime hanno inteso attribuire alla forma il valore di piena e effettiva manifestazione di volontà.
Articolo 12
Espressione, attraverso la firma, del consenso ad essere vincolati da un trattato
Alla categoria degli Accordi in f.s. sono da riportare gli scambi di note diplomatiche o di altri strumenti simili sempre che dagli strumenti stessi si ricavi l’intenzione delle parti di vincolarsi immediatamente.
Articolo 13
Espressione, attraverso lo scambio di strumenti costituenti un trattato, del
consenso a essere obbligati da un trattato
Il consenso degli Stati ad essere obbligati da un trattato costituito dagli strumenti scambiati fra di essi si esprime attraverso questo scambio:
E’ importante sottolineare, però, che per aversi un accordo in f.s. non è sufficiente che la fase della ratifica sia saltata; occorre che dal testo dell’accordo risulti una sicura volontà di obbligarsi.
La competenza a concludere accordi in f.s.
è regolata da ciascuno Stato con proprie norme costituzionali, al pari
della competenza a ratificare.
Tendenzialmente l’organo competente è l’ Esecutivo, ma
è lo stesso diritto costituzionale a stabilire fino a che punto tale
organo possa concludere un accordo senza ricorrere alla ratifica.
Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, appare convincente la tesi del Cassese secondo cui la stipulazione in f.s. sarebbe assolutamente da escludere solo quando l’accordo appartenga ad una delle categorie di cui all’art. 80 Cost.; in tutti gli altri casi il potere Esecutivo sarebbe libero di decidere quale forma applicare.
VIOLAZIONE DI NORME INTERNE SULLA COMPETENZA A STIPULARE
Qualsiasi tipo di procedimento si decida di applicare, il problema fondamentale si ha nel momento in cui chi stipula l’accordo non ha competenza a farlo o comunque non segue forme e procedure previste dal diritto interno.
Prendendo specificatamente il caso italiano in esame, la discussione si concentra sul caso in cui gli accordi siano conclusi dal potere esecutivo , senza il concorso del potere legislativo e quindi, in definitiva, riguarda gli accordi in f.s..
Ci si chiede quali conseguenze derivino sul piano internazionale e ci si
chiede che valore abbia l’impegno esclusivo e definitivo del potere
esecutivo, relativo alle materie per le quali la Costituzione richieda il
ricorso del Parlamento e del Capo dello Stato.
In Italia non mancano esempi di questo tipo, basta guardare alla domanda di
ammissione dell’Italia alle Nazioni Unite…
Le teorie a riguardo sono diverse…
Tendenzialmente si escludono sia visioni prettamente internazionalistiche, sia visioni prettamente interne che negano totalmente,o accordano totalmente,la validità di tali atti.
Numerose, invece, sono le teorie intermedie, secondo le quali il diritto internazionale si rifarebbe alle ripartizioni “di fatto” delle competenze distribuite fra i poteri,
oppure rinvierebbe alla Costituzione “vivente” che si forma attraverso la prassi,
o ancora si farebbe riferimento alla buona fede, sostenendo che l’accordo sarebbe valido ogni qualvolta la violazione del diritto non sia riconoscibile dalle altre parti contraenti.
Una soluzione che è abbastanza vicina a quella puramente internazionalistica è contenuta nella Convenzione di Vienna all’art.:
Articolo 46
Disposizioni del diritto interno riguardanti la competenza a concludere trattati
Questa articolo trova riscontro anche nell’art 27 della Convenzione:
Articolo 27
Diritto interno e rispetto dei trattati
Una parte non può invocare le disposizioni del suo diritto interno per giustificare la mancata esecuzione di un trattato.
Alcuni dati, che emergono dalla comune prassi internazionale, sono significativi
ai fini della ricerca di una soluzione.
Il primo dato è che, quando i Governi si impegnano , sul piano internazionale
per materie che rientrano nella sfera di competenza di altri organi, e in
particolare dei parlamenti, questi sono soliti, prima o poi, procurarsi una
qualche forma di assenso o approvazione da parte dell’organo interessato.
Ancora, di fronte ai casi di denunce di violazioni di accordi conclusi esclusivamente
dall’esecutivo, è estremamente difficile stabilire se queste
avvengono con la convinzione della loro antigiuridicità o solo per
motivi politici.
Infine viene in rilievo l’ enorme mole di sentenze provenienti da Stati
diversi che si rifiutano di applicare i trattati lì dove sono state
violate le norme interne sulla competenza a stipulare, senza preoccuparsi
degli altri contraenti.
Pertanto, l’art. 46, corrisponde al diritto internazionale generale,
quando codifica il principio che una violazione di norme interne di importanza
fondamentale in tema di competenza a stipulare sia causa di invalidità
del trattato.
Mostra incongruenze con il diritto consuetudinario, invece, nella seconda
parte, quando enuncia il principio di buona fede: l’accordo concluso
con l’Esecutivo senza la relativa competenza costituzionale resta, in
ogni caso, un’intesa priva di carattere giuridico.
Si ritiene, perciò, che tale intesa acquisti il valore di vero e proprio
accordo nel momento in cui (e non importa quando) l’organo messo da
parte manifesti implicitamente o esplicitamente il proprio consenso e purchè
esso adoperi lo stesso strumento formale previsto dalla Costituzione per il
suo intervento.
Una questione che si è posta varie volte è se anche le Regioni possano concludere accordi internazionali. Tale questione ha avuto origine da certe iniziative prese da alcune Regioni e dirette a concordare con Stati, Regioni o altri enti territoriali stranieri, forme di collaborazione in settori di rispettiva competenza.
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi su ricorsi per conflitto di attribuzione con il Governo centrale, prese in un primo tempo una soluzione drastica antiregionalista, affermando in linea di principio “l’incompetenza degli organi regionali in tema di formulazione di accordi con soggetti propri di altri ordinamenti, compito spettante agli organi di governo.” Sent. 170/1975
La materia venne poi regolata dall’art. 4 del DPR n 616 del 1977, che riservava allo Stato le funzioni relative ai rapporti internazionali nelle materie trasferite e delegate alle Regioni, ed il cui secondo comma faceva divieto alle Regioni di svolgere “attività promozionali all’estero senza il preventivo consenso del Governo”.
La sua sentenza più significativa però è la n. 179 del 1987 con cui la Corte Costituzionale ha capovolto il suo primitivo orientamento e ha sostenuto, addirittura, che le Regioni, procurandosi il previo consenso governativo, possano stipulare non solo intese di rilievo internazionale, ma addirittura accordi in senso proprio, “tali da impegnare la responsabilità dello Stato” e purchè si tratti di accordi che riguardano materie di competenza regionale e non rientranti nelle categorie previste dall’art 80 della Costituzione.
La materia è ora regolata dall’art 3 della legge Cost. 18.10.2001 n. 3 (articolo che ha modificato l’art 117 della Cost.) il quale prevede la competenza della Regione, nelle materie di sua giurisdizione, a “concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.”
Per quel che riguarda gli accordi, è indubbio che essi impegnino lo Stato, ma per quanto riguarda le intese, è da escludere che esse siano dirette a concludere accordi retti dal diritto internazionale.
Si tratta di programmi privi in sé di carattere giuridico, che costituiscono una occasione per l’adozione di testi amministrativi o legislativi e che, come tali, servono da punto di riferimento ai fini dell’interpretazione degli atti stessi.
ACCORDI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Nella prassi contemporanea è diffusa il fenomeno degli accordi stipulati dalle ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI sia fra loro, sia con Stati membri, oppure con Stati terzi.
Il potere di concludere accordi è da considerare come la manifestazione più saliente della personalità giuridica internazionale delle organizzazioni; a tali accordi è dedicata un’intera convenzione di codificazione, la Convenzione di Vienna del 1986 sul diritto dei trattati fra Stati e organizzazioni internazionali e fra organizzazioni.
Per definire quali sono gli organi competenti a stipulare e quali le materie per cui tale competenza è attribuita, occorre far capo al Trattato istitutivo (Statuto) di ciascuna organizzazione.
In analogia a quanto detto sulla violazione delle norme costituzionali interne nella conclusione di accordi fra Stati, può affermarsi che una GRAVE violazione delle norme statutarie sulla competenza a stipulare, comporti l’invalidità dell’accordo. Tuttavia, poiché le norme contenute nel trattato istitutivo si modificano per consuetudine, la competenza a stipulare può anche risultare da regole sviluppatesi dalla prassi, purchè si tratti di prassi certa; ciò sempre che non vi sia un organo giudiziario nell’organizzazione che vegli sul rispetto del trattato istitutivo.
INEFFICACIA DEI TRATTATI NEI CONFRONTI DI STATI TERZI
E’ ormai noto che la caratteristica del diritto pattizio è che vale solo per gli Stati che lo pongono in essere, pertanto diritti e obblighi, per gli Stati terzi, non potranno derivare da un trattato se non attraverso una qualche forma di partecipazione dei terzi Stati al trattato medesimo.
Infatti è possibile che il trattato sia APERTO, cioè contenga la c.d. clausola di adesione, la quale prevede la possibilità che Stati diversi dai contraenti originari partecipino a pieno titolo all’ accordo mediante una loro dichiarazione di volontà: in tal caso la posizione di tali Stati in nulla differisce giuridicamente da quella dei contraenti originari, se non per il semplice fatto che questi non hanno partecipato alla formazione dell’accordo.
Può verificarsi, però, che la clausola di adesione manchi e che la convenzione crei comunque diritti a favore o obblighi a carico di uno Stato terzo. Anche in questo caso occorrerà accertare che tali obblighi o diritti siano stati in qualche modo accettati dallo Stato: cioè che il trattato contenga un’offerta e dallo Stato terzo provenga un’accettazione, il che determinerà quell’ incontro di volontà che è caratteristico dell’accordo.
Fuori da simili ipotesi non potrà che applicarsi il principio di inefficacia dei trattati nei confronti degli Stati terzi, non contraenti.
Le parti di un trattato possono, tuttavia, impegnarsi a tenere comportamenti che risultano vantaggiosi per i terzi. Esempi importanti di impegni simili sono forniti soprattutto dagli accordi in tema di navigazione sui fiumi, i quali, pur intercorrendo tra un numero limitato di Paesi, sanciscono di solito la libertà di navigazione per le navi di tutti gli Stati.
Tali vantaggi, però, finchè non si trasformano in diritti attraverso
la partecipazione del terzo all’accordo in uno dei modi indicati, possono
essere sempre revocati dalle parti contraenti, e ciò testimonia il
loro carattere puramente “riflesso” per il terzo.
Le parti contraenti del trattato, infatti, se volessero negare al terzo i
vantaggi pattuiti, non avrebbero bisogno di stipulare un successivo trattato
che formalmente abrogasse o modificasse il primo, essi potrebbero negare detti
vantaggi in ordine a casi concreti, negarli in alcuni casi, riconoscerli in
altri… etc
Anche la Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati si conforma in linea di massima al principio dell’inefficacia dei trattati nei confronti dei terzi e alla conseguente regola per cui una qualche forma di accordo è necessaria perché il terzo benefici di veri diritti o sia colpito da obblighi.
Articolo 34
Regola generale riguardante gli Stati terzi
Un trattato non crea né obblighi né diritti per uno Stato terzo senza il suo consenso
Articolo 35
Trattati che prevedono obblighi per Stati terzi
Un obbligo per uno Stato terzo sorge da una disposizione di un trattato se le parti a questo trattato intendono creare l'obbligo per mezzo della suddetta disposizione e se lo Stato terzo accetta espressamente per iscritto l'obbligo suddetto.
Articolo 36
Trattati che prevedono diritti per Stati terzi
Articolo 37
Revoca o modifica di obblighi o di diritti di Stati terzi
Possiamo interpretare quest’ultimo articolo come un ulteriore presupposto a quelli previsti dall’art. 36 per la nascita di veri e proprio diritti a favore di terzi: perché nascano tali diritti, quindi, sarà necessario che:
Dobbiamo adesso esaminare un problema particolare, cioè quello dell’incompatibilità fra norme convenzionali.
Premesso il principio che un trattato può essere modificato o abrogato,
in modo espresso o implicito, da un trattato concluso in epoca successiva
dagli stessi contraenti, cosa accade se i contraenti dell’uno e dell’altro
coincidono solo in parte?
In questi, e in casi simili, la soluzione nasce dall’applicazione combinata
dei due principi fondamentali:
Fra gli Stati contraenti di entrambi i trattati, il trattato successivo prevale; nei confronti degli Stati che siano parte di uno solo dei due trattati, restano invece integri, nonostante l’incompatibilità, tutti gli obblighi che da essi derivano. In definitiva, lo Stato contraente di entrambi dovrà scegliere a quali degli impegni tener fede, pertanto, commettendo tale illecito sarà internazionalmente responsabile verso lo Stato dell’accordo non rispettato.
Da tale soluzione non si discosta affatto la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati:
Articolo 30
Applicazione di trattati successivi aventi per oggetto la stessa materia
........
Per ciò che riguarda l’art 41, esso stabilisce che due o più parti di un trattato non possono concludere un accordo mirante a modificarlo, quando la modifica è vietata dal trattato, oppure pregiudica la posizione delle altre parti contraenti, o, ancora, è incompatibile con la realizzazione dello scopo del trattato nel suo insieme.
La preoccupazione degli Stati di evitare situazioni del genere è risolta alla radice con l’inserimento nei trattati delle c.d. clausole di compatibilità o di subordinazione al fine di salvaguardare i rapporti giuridici derivanti dai trattati. Tali clausole spesso si accompagnano all’impegno delle parti di compiere tutte quelle azioni lecite idonee a svincolarli dagli impegni incompatibili.
La riserva indica la volontà dello Stato di non accettare certe clausole del trattato, o di accettarle con alcune modifiche, oppure di accettarle secondo una determinata interpretazione. (c.d. dichiarazione interpretativa)
In tal modo tra lo Stato autore della riserva e gli altri Stati contraenti, l’accordo si forma solo per la parte non investita dalla riserva ; mentre resta integralmente applicabile tra gli altri Stati.
Il tema delle riserve, a partire dal secondo dopoguerra ha subito una notevole
evoluzione nella prassi. Di tale evoluzione vi è traccia negli Artt.
19-23 della Convenzione di Vienna , la quale è stata essa stessa superata
dalla prassi successiva.
L’istituto della riserva costituisce uno strumento di fondamentale importanza,
perché ha lo scopo di facilitare la più larga partecipazione
nei trattati multilaterali, anche nel momento in cui alcuni Stati non vogliono
accettare il testo dell’accordo nella sua integrità.
Secondo il diritto internazionale classico (1648-1945) la possibilità di apporre delle riserve doveva essere tassativamente concordata nella fase di negoziazione, e quindi doveva figurare nel testo del trattato predisposto dai plenipotenziari; in mancanza, lo Stato doveva scegliere se ratificare il trattato, o meno.
I modi attraverso i quali si prevedeva la possibilità di apporre riserve erano due:
Era, comunque necessario che il testo specificasse quali articoli potessero costituire oggetto di riserva.
Oggi si è verificata una notevole evoluzione della disciplina dell’istituto
allo scopo di facilitare la partecipazione all’accordo.
Una tappa fondamentale in tale evoluzione è rappresentata dal parere
28.05.1951 della Corte Internazionale di Giustizia reso su richiesta dell’Assemblea
generale avente per oggetto la Convenzione sulla repressione del genocidio.
La Corte affermò un principio che da allora in poi è stato considerato
come consuetudinario : affermò che una riserva può essere anche
formulata all'atto della ratifica, anche se la relativa facoltà non
è espressamente prevista nel testo del trattato, purché essa
sia compatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato; purché, in altre
parole, essa non riguardi clausole fondamentali e caratterizzanti l'intero
trattato, altrimenti non si configurerebbe neanche l'accordo.
Il parere della Corte ha ispirato gli articoli della Convenzione di Vienna,
la quale persegue, in modo ancora più marcato, tali principi.
All’art. 19 afferma:
Articolo 19
Formulazione delle riserve
Uno Stato, nel momento di sottoscrivere, ratificare, accettare, approvare un trattato o di aderirvi, può formulare una riserva, a meno che:
Essa stabilisce inoltre che una riserva, quando non sia prevista nel testo del trattato, possa essere contestata da un’altra parte contraente, ed aggiunge che, se tale contestazione non è manifesta entro dodici mesi, la riserva si intende accettata. (art. 20)
Molto importante è poi la norma che stabilisce che persino l’obiezione ad una riserva non impedisce che questa esplichi i suoi effetti tra lo Stato che la formula e lo Stato obiettante se quest’ultimo non abbia espressamente e nettamente manifestato l’intenzione di impedire che il trattato entri in vigore nei rapporti tra i due Stati. ( art. 20, par. 4 e 21 par. 3).
Anche dopo la Convenzione di Vienna la disciplina ha continuato ad evolversi, innovandone alcune norme; ad es. riconoscendosi la possibilità che uno Stato formuli riserve in un momento successivo rispetto a quello in cui aveva ratificato il trattato, purchè nessuna delle altre parti contraenti sollevi obiezioni contro il ritardo. Ma la tendenza innovatrice più significativa è quella che si ricava dalla giurisprudenza della Corte europea sui diritti umani: la tendenza cioè a ritenere che, se lo Stato formula una riserva inammissibile, tale inammissibilità non comporta l’estraneità dello Stato rispetto al trattato, ma l’invalidità della sola riserva quest’ultima verrà ritenuta come non apposta.
L’INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI
L'interpretazione consiste nella determinazione del significato da attribuire
alle espressioni utilizzate dalle parti nel testo di un trattato, e costituisce
un problema che sta alla base della parte maggiore delle controversie internazionali.
La dottrina che oggi può dirsi prevalente in materia tende ad abbandonare
il c.d. metodo subiettivistico, metodo in base al quale si renderebbe necessaria
una ricerca della volontà effettiva delle parti come contrapposta alla
volontà dichiarata.
Si ritiene invece, che, per regola generale, debba attribuirsi al trattato il senso che è palese nel suo testo, attenendosi al testo stesso e all’oggetto dell’accordo. (metodo obiettivistico). A favore di questo metodo si pronuncia anche la Convenzione di Vienna, che regola l’interpretazione agli artt. 31-33.
L’art. 31 par.1 pone il principio generale: “ Un trattato deve essere interpretato in buona fede secondo il significato ordinario da attribuirsi ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce dell’oggetto e dello scopo del trattato medesimo”; unica eccezione di rilievo alla regola generale è la norma al par. 4 secondo cui : “ a un termine del trattato può attribuirsi un significato particolare se è certo che tale era l’intenzione delle parti”.
L’art. 32 considera i lavori preparatori come mezzo supplementare di integrazione da usarsi quando l’esame del testo “ lascia il senso ambiguo oppure…porta ad un risultato assurdo o irragionevole”
Per quanto riguarda l’art 33. esso si occupa del caso dei trattati redatti in più lingue tutte egualmente ufficiali: in tal caso, se la differenza tra i termini rivela una differenza di significato ineliminabile attraverso gli strumenti interpretativi di cui agli artt 31 e 32, va cmq adottato il “ significato che, tenuto conto dell’oggetto e dello scopo del trattato, concilia meglio i testi”.
Il par. 3 dello stesso articolo afferma, inoltre, che nell’interpretare un trattato, occorre anche tenere conto di altre norme internazionali in vigore tra le parti, e precisamente “ogni altra regola pertinente del diritto internazionale applicabile ai rapporti tra le parti”. E’ opportuno precisare però che tra queste “ altre norme” non sono incluse le norme di diritto interno che favorirebbero una tendenza interpretativa unilateralistica.
A parte il metodo obiettivistico, valgono cmq per l’interpretazione dei trattati, quelle regole che la teoria generale ha elaborato per quel che riguarda l’interpretazione delle norme giuridiche generali:
Tutto ciò vale anche per i trattati istitutivi di organizzazioni internazionali, nonostante ciò, da più parti si tenta di ricostruire per questi trattati delle regole particolari e ciò riflette la comune concezione di considerare tali accordi, nn tanto come accordi istitutivi ma come vere e proprie costituzioni.
La Corte Internazionale di Giustizia ha confermato questa tesi, nel momento
in cui ha fatto uso della teoria dei poteri impliciti. In
base a questa teoria, ogni organo disporrebbe non solo dei poteri espressamente
attribuitigli, ma anche di tutti i poteri necessari per l’esercizio
dei poteri espressi. La Corte nell’applicare questa teoria all’
ONU ne ha addirittura ampliato la portata.
Il problema dei poteri impliciti ha assunto grande importanza anche nell’ambito
della Comunità Europea.
Nel trattato istitutivo delle CE esiste una norma in mataria l’art 308
il quale recita:
“ Quando un’azione della Comunità risulti necessaria per
raggiungere uno degli scopi della Comunità, senza che il trattato abbia
previsto i poteri richiesti, il Consiglio, deliberando all’unanimità
su proposta della commissione,,,,, e dopo aver consultato il Parlamento europeo,
prende le disposizioni del caso”. La Corte di Giustizia delle Comunità
europee ha invece scavalcato tale articolo ( e e il procedimento formale da
seguire che escludeva la mera interpretazione) ricavando poteri impliciti
direttamente dalle norme del trattato.
(la teoria dei poteri impliciti si colloca all’esatto opposto rispetto alla vecchia tendenza dell’interpretazione restrittiva)
SUCCESSIONE DEGLI STATI NEI TRATTATI
I vari fenomeni di estinzione di stati o di formazione di nuovi stati fanno
sorgere il problema della sorte dei trattati in vigore precedentemente
al loro prodursi.
In altre parole, il problema che ci si pone è se, una volta verificatosi
un cambiamento di sovranità, i diritti e gli obblighi internazionali
che facevano capo al predecessore, passino allo Stato subentrante oppure no,
e in che modo questo sia vincolato ai trattati stipulati dallo stesso predecessore.
Alla “successione degli Stati rispetto ai trattati” è dedicata
una Convenzione di codificazione , predisposta dalla Commissione di diritto
internazionale delle Nazioni Unite e firmata a Vienna nel 1978.
La Convenzione è entrata in vigore soltanto nel novembre del 1996.
Secondo l’art. 7 della Convenzione, questa si applica “alle
successioni fra Stati che siano intervenute dopo l’entrata in vigore
della Convenzione” ; non è richiesto invece che lo Stato
successore sia parte contraente della convenzione.
Il par. 2 dell’art. 7 prevede che uno Stato successore possa dichiarare
di voler applicare la Convenzione ad una successione intervenuta prima della
entrata in vigore di quest’ ultima. Ma una tale dichiarazione varrà
solo per quelle parti che avranno dichiarato di accettarla.
Un principio cardine da assumere è quello dei:
Invece, la regola fondamentale da assurgere come punto di partenza per i trattati non localizzabili è la c.d. REGOLA DELLA TABULA RASA: lo Stato che subentra nel territorio non è, salve le eccezioni, vincolato dagli accordi conclusi dal predecessore.
E’ opportuno precisare, però che la Convenzione accetta il principio della tabula rasa esclusivamente per quei territori nati dalla decolonizzazione, ammettendo , invece, per tutti li altri il principio della continuità, o della stabilità, che non è conforme al diritto consuetudinario.
In linea di principio possiamo avere diverse ipotesi di mutamento di sovranità:
CAUSE DI INVALIDITA’ ED ESTINZIONE DEI TRATTATI
La disciplina delle cause di invalidità e di estinzione degli accordi
internazionali è prevista non solo e non tanto da norme consuetudinarie
ad hoc, quanto da qulla particolare categoria di norme consuetudinarie costituita
dai principi generali di diritto.
Come per i negozi giuridici di diritto interno, distinguiamo anche per gli
accordi internazionali:
CAUSE DI NULLITA’:
CAUSE DI ESTINZIONE:
Tra le cause di invalidità rientra anche la violenza esercitata sullo
Stato nel suo complesso. L'art. 52 infatti dispone che è nullo qualsiasi
trattato la cui conclusione sia stata ottenuta con la minaccia o l'uso della
forza in violazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Si evince
facilmente che viene bandito l'uso della forza, ma si ritiene che si tratti
della forza armata, perché nella prassi non ci sono elementi che facciano
ricomprendere pressioni di altro genere (come le pressioni politiche ed economiche
ancorché illecite che ci sono spesso).
La violenza sullo Stato è da configurare come causa d'invalidità
dei trattati entro limiti ristretti. Il problema dei trattati ineguali non
si risolve sul piano della validità. Si interpretano in modo equo i
trattati in cui la parte non ha un ampio margine di potere contrattuale, e
in modo restrittivo le clausole particolarmente favorevoli agli Stati più
forti.
Clausola rebus sic stantibus:
è una causa di estinzione caratteristica degli accordi internazionali.
Si ritiene che il trattato si estingue in tutto o in parte se mutano le circostanze
esistenti al momento della stipulazione, purché si tratti di circostanze
essenziali, senza cui i contraenti non avrebbero trattato. Per l'antica dottrina
è una condizione risolutiva tacita, perché venivano meno le
circostanze a cui si subordinava l'efficacia del trattato. Se è espressa,
non si creano problemi perché si configura come condizione stabilita
dalle parti. Se, invece, non è espressa, la situazione è più
delicata: si riconosce tuttavia che il trattato si estingua solo se le circostanze
mutate costituivano la "base essenziale del consenso delle parti"
, se il mutamento sia tale da a ver radicalmente trasformato la portata degli
obblighi ancora da eseguire, e se il mutamento nn risulti dal fatto illecito
dello Stato che lo invoca(art. 62 Convenzione di Vienna).
Questo principio sembra essere la negazione della consuetudine secondo cui
pacta sunt servanda.
Guerra:
ci si chiede se la guerra sia causa di estinzione o sospensione dei trattati.
La regola classica era orientata nel primo senso. La prassi moderna, invece,
propone molte eccezioni e temperamenti: si nega l'effetto estintivo della
guerra per i trattati multilaterali, ma la giurisprudenza tende a considerare
estinte quelle convenzioni incompatibili con lo stato di guerra.
Tuttavia bisogna verificare di volta in volta se la guerra abbia determinato
un mutamento radicale delle circostanze esistenti al momento del trattato.
Mezzi per far valere l'estinzione o invalidità
Una volta che si è verificata la causa di estinzione o di invalidità,
questa opera automaticamente o è necessario un atto formale di denuncia?
Il problema è molto controverso in dottrina:
n essuno si oppone all’idea che certe cause (termine finale, abrogazione
da parte di un accordo successivo etc.) operino automaticamente, né
che vi sia la possibilità ,per alcune cause, di accordare a ciascuno
Stato contraente la facoltà di denuncia.
Ma per la maggior parte delle cause di invalidità e di estinzione (come
i vizi della volontà o il mutamento sopravvenuto delle circostanze)
la discussione è aperta.
Secondo alcuni operano in modo automatico;
secondo altri è sempre necessario un formale atto di denuncia
notificato agli Stati contraenti;
secondo altri ancora, resta in vigore finché non si accerta
in modo imparziale la causa di invalidità o estinzione.
La materia è piuttosto contraddittoria e risente soprattutto della
mancanza, nella comunità internazionale, di una funzione giurisdizionale
istituzionalizzata.
La tesi da prendere in considerazione è che vada in linea di massima
riconosciuta l’automaticità, ma in un senso circoscritto. Inoltre,
chiunque debba applicare un trattato (operatori giuridici interni, giudici
nazionali) non può non decidere se il trattato sia ancora in vigore
o se esso sia affetto da causa di invalidità. Tale decisione è
consentita e fa parte della decisione di applicabilità del trattato.
Si tratta però di una decisione che vale solo per il caso concreto.
Denuncia
Lo scopo della denuncia consiste nella manifestazione della volontà
di uno Stato di sciogliersi una volta per tutte dal vincolo contrattuale.
La denuncia produce la cessazione del vincolo? La denuncia vincola alla disapplicazione,
ma deve provenire dagli organi competenti a manifestare la volontà
dello Stato sul piano dei rapporti internazionali. A tali fini, bisognerà
guardare la Costituzione dei singoli Stati: in generale è l'Esecutivo,
ma esistono anche forme di collaborazioni tra Parlamento e Governo.
Gli altri Stati contraenti non sono vincolati dalla denuncia dello Stato.
In caso di disaccordo sull'effettiva insorgenza della causa di invalidità
o estinzione, il trattato entra in una fase di incertezza sul piano del diritto
internazionale.
Procedura prevista dalla Convenzione di Vienna per far valere l'invalidità e l'estinzione (artt. 65-68)
Notifica scritta della pretesa dello Stato agli altri paesi contraenti (65 -67)
Se, trascorso un periodo non inferiore a tre mesi salvi i casi di urgenza, non vengono presentate obiezioni, lo Stato può definitivamente dichiarare che il Trattato è invalido o estinto, con atto comunicato alle altre parti, sottoscritto dal Capo dello Stato, o dal Capo del Governo, o dal Ministro degli Esteri, o comunque da una persona munita di pieni poteri in tal senso
se invece vengono presentate obiezioni, si cerca una soluzione della controversia con mezzi pacifici. La soluzione deve pervenire entro 12 mesi
se passano i 12 mesi inutilmente, si mette in moto una procedura conciliativa che fa capo ad una Commissione formata nell'ambito delle Nazioni Unite che sfocia in una decisione non obbligatoria, ma esortativa.
Se il rapporto che si pronuncia sull’invalidità o l’estinzione
viene respinto, la pretesa all'invalidità o estinzione resta paralizzata
in perpetuo.
I giudici interni non sono mai vincolati e costretti alla paralisi.
Un dispensa sui "Trattati nel Diritto Internazionale" inserita da Vale_Dukessa il: 13/11/2004