Il diritto internazionale materiale, sia consuetudinario che pattizio, si snoda tutto intorno ad un filo conduttore, è tutto informato ad un’idea direttrice, e sulla base di quest’idea può essere sistematicamente descritto.
L’idea è che il contenuto del diritto internazionale è costituito da un insieme di limiti all’uso della forza da parte degli Stati.
Si tratta di limiti che riguardano sia l’uso della forza diretta verso
l’esterno, sotto forma di violenza di tipo bellico (cd. Forza internazionale)
e sia limiti che concernono l’uso della forza verso l’interno,
nei confronti degli individui, persone fisiche o giuridiche, e dei loro beni
( cd. Forza Interna).
Per forza internazionale intendiamo la violenza di tipo bellico,
ossia qualsiasi atto il quale implichi operazioni militari; essa può
farsi più o meno coincidere con la def. d’aggressione data dall’apposita
Dichiarazione dell’Assemblea generale dell’ONU.
(La ris. n. 3314 (XXIX) del 14 dicembre 1974, precisa infatti, che come tale deve intendersi, che vi sia stata o meno dichiarazione di guerra, uno qualsiasi degli atti seguenti: «
La forza interna, invece è quel potere di governo, o di sovranità, esplicato sugli individui e sui loro beni. In particolare, il potere di governo delimitato dal diritto internazionale è quel potere esercitato dallo Stato nel suo territorio, ma con riguardo al potere d’imperio dello Stato ovunque esplicato.
Evoluzione storica dell’uso della forza
Attraverso i secoli il ricorso alla guerra è stato il principale atteggiamento assunto dagli Stati, sin dalla loro nascita come Stati nazionali, anche per la risoluzione delle controversie.
Prima della Società delle Nazioni il regime del diritto internazionale classico era un regime di assoluta libertà nel ricorso alla forza . Gli Stati potevano ricorrere alla forza non solo quando avessero subito un illecito, ma anche semplicemente per motivi politici, e non avevano alcun obbligo di giustificarsi sul piano giuridico.
Soltanto all’indomani della Grande Guerra si è avuto un sostanziale
mutamento con il Covenant della Società delle Nazioni
(1919) i cui artt. 12 e ss. stabilivano l'obbligo di sottoporre ad arbitrato,
a regolamento giudiziario o ad esame del
Consiglio della Società «le controversie suscettibili di
condurre ad una rottura», l'obbligo di non ricorrere alla guerra
prima che fossero trascorsi tre mesi dalla sentenza arbitrale o giudiziaria,
oppure dal rapporto del Consiglio della Società, nonché l'obbligo
di non ricorrere alla guerra contro lo Stato che si fosse conformato alla
sentenza o al rapporto approvato all'unanimità dal Consiglio .
Si deduce che il patto della Società delle Nazioni non vietava l'uso
della forza in genere, ma più specificamente obbligava a non ricorrervi
in determinati casi.
In tutti gli altri casi gli Stati membri rimanevano liberi di fare uso della
forza e di ricorrere alla guerra laddove il Patto non lo vietava.
In più , se il Consiglio non avesse approvato il rapporto all'unanimità,
il ricorso alla forza risultava, in pratica, autorizzato.
Un altro fondamentale passo in avanti è stato fatto con il Patto Kellogg-Briand:
il primo atto di rinuncia alla guerra firmato a Parigi il 27 agosto del 1928
dai delegati di quindici Stati.
Il Patto, formulato in due soli articoli, ha sancito la rinuncia alla guerra
come strumento di politica internazionale ed ha condannato il ricorso alla
guerra come strumento per la risoluzione delle controversie internazionali;
all'art 2, infatti, venne stabilito la risoluzione di queste attraverso mezzi
pacifici .
Non tutte le lacune però vennero colmate con il Patto di Parigi poiché
, se da un lato si rinunciava alla guerra, dall’altro non venivano regolate
le «measures short of war».
Uso della forza armata secondo la Carta delle Nazioni Unite.
All’indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale gli Stati fondatori
delle Nazioni Unite stabilirono importanti decisioni:
“ …..salvare le future generazioni dal flagello della guerra
che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni
all'umanità ...”
Lo scopo principale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, così
come dichiarato all'art 1 §1 della Carta, è di mantenere la pace
e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: “…prendere
efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace
e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace...”
In altri termini il tentativo principale è quello di istituire un regime
di mantenimento collettivo della pace.
A tal fine la Carta, entrata in vigore il 25 ottobre 1945, proseguendo lungo la linea già tracciata dal Covenant, ha sancito il divieto definitivo di muover guerra abolendone la libertà ,che così ampi spazi aveva conosciuto tra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX, con una novità di notevole significato.
Infatti, a differenza del Covenant o del Patto Kellogg-Briand, la Carta delle Nazioni Unite non si è limitata a vietare la guerra, ma ha preferito bandire l'uso della forza, soffermandosi proprio sul termine, forza, al fine di evitare quelle vie di fuga consentite dal Covenant o dal Patto che permettevano il ricorso ad azioni coercitive che non potevano comunque essere considerate guerra.
Grazie a ciò il ricorso a mezzi coercitivi ,diversi dalla guerra,
rimaneva estraneo all’ambito di applicazione di tali norme.
Gli Stati non sospendevano i rapporti regolati dal diritto internazionale
di pace ed era consentita, in quella zona grigia, tra pace e guerra, l'adozione
di misure militari che , qualora fossero state accompagnate da un animus
belligeranti, sarebbero state considerate illecite.
La norma che vieta l'uso della forza armata è l'art. 2 §4 della Carta che così recita:
«I Membri (dell'Organizzazione) devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite».
E’ evidente come il divieto non colpisce soltanto il ricorso alla guerra,
ma abbraccia un campo decisamente più generale bandendo l'uso della
forza in genere nonché la minaccia dell’ uso della forza.
A tale obbligo, al fine di collegare tale disposizione agli scopi dell’Organizzazione
sanciti nell’ art. 1, alcuni autori affiancano anche quanto stabilito
dal paragrafo 3 dello stesso
art. 2 :
«I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, non siano messe in pericolo»
E’ facile pertanto intuire quanto ampio sia il divieto stabilito dalla
Carta soprattutto in considerazione delle altre numerose norme che sviluppano
tale divieto e ne considerano le eccezioni. Taluna dottrina distingue le disposizioni
relative all’uso della forza , che riguardano gli Stati individualmente
considerati , da quelle relative al sistema di sicurezza collettiva che fa
capo al Consiglio di Sicurezza.
Al primo gruppo appartengono, ovviamente, l'art. 2 §4, che sancisce appunto
il divieto generale di usare la forza nelle relazioni internazionali, le relative
eccezioni che hanno per oggetto la legittima difesa individuale e collettiva
(art. 51) e le azioni contro Stati ex nemici (art. 107).
Al secondo gruppo invece fa riferimento l'intero capitolo VII della Carta.
In base all'art. 39 della Carta, infatti, il Consiglio di Sicurezza accerta
l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di
un atto di aggressione… ed in seguito può non solo fare raccomandazioni
o decidere misure non implicanti l'uso della forza (art. 41) , ma intraprendere,
se le misure previste dall'art. 41 risultino inadeguate, con forze aeree,
navali, o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire
la pace e la sicurezza internazionale.. (art. 42).
A tal proposito, la Carta prevede anche la possibilità di fare ricorso ad organizzazioni internazionali cui delegare il compito di effettuare azioni coercitive sempre però sotto la direzione del Consiglio di Sicurezza (art. 53).
Occorre sottolineare che, la Corte internazionale di giustizia, nella sentenza
emessa il 27 giugno del 1986, in merito all’affare delle attività
militari e paramilitari in Nicaragua e contro di esso, ha stabilito come il
divieto enunciato dall’art. 2 §4 della Carta abbia ormai valore
di norma di diritto internazionale generale, valevole pertanto per
tutti gli Stati e non solo per gli Stati membri dell'ONU.
La Dichiarazione del 1987 ha riconosciuto al divieto carattere di norma «universale».
Il divieto viene qualificato così come principio fondamentale o essenziale
del diritto internazionale generale e indicato come l'esempio maggiore di
norma di jus cogens.
(È la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
del 23 maggio 1969 a dare una definizione astratta e indeterminata dello jus
cogens in relazione alla invalidità degli accordi internazionali.
Secondo il relativo art.53 «[è] una norma imperativa del diritto
internazionale generale una norma accettata e riconosciuta dalla comunità
internazionale degli Stati nel suo insieme come norma alla quale non è
permessa alcuna deroga e che può essere modificata soltanto da una
nuova norma del diritto internazionale generale avente lo stesso carattere».)
In più la Commissione del diritto internazionale ha considerato l'aggressione,
che rappresenta la violazione più grave del divieto , un esempio tipico
di «crimine internazionale» .
Tale disposizione costituisce il limite dell' autotutela, cioè
il farsi giustizia da sé, intesa come normale reazione all’illecito
internazionale.
Qualora dovessero nascere contrasti che possono pregiudicare la pace e la
sicurezza internazionale, il ricorso deve essere diretto a mezzi pacifici
concordemente scelti dagli Stati .
Ciò è stabilito da un’altra fondamentale norma della Carta,
l’art. 33 §1 il quale prevede che:
«Le parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e delle sicurezza internazionale, devono, anzitutto, perseguire una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni o accordi regionali, o altri mezzi pacifici di loro scelta».
Passando ad un’ analisi più specifica degli artt. della Carta,
nell’art. 2 §4 si coglie come il divieto vincoli gli Stati individualmente
considerati.
L’articolo, infatti, si riferisce espressamente ai “Membri”
dell’ organizzazione.
Se poi si considera il carattere cogente acquisito dalla norma è conseguenza
naturale che “ogni” Stato deve astenersi, nelle sue relazioni
internazionali, dalla minaccia e dall’uso della forza armata. Il divieto
riguarda non solo l’uso della forza, ma, appunto, anche la minaccia.
Oltre il caso palese di minaccia dell’ uso della forza rappresentato
da un ultimatum, si è discusso sulla natura del raggiungimento
di un notevole livello di armamento.
La Corte internazionale di giustizia nel caso Nicaragua ha escluso che la
corsa agli armamenti rappresenti una minaccia.
Al fine di integrare quanto già detto, è opportuno considerare
le argomentazioni di alcuni autori in merito alla esclusione, dal divieto
sancito dall’art. 2 §4, della coercizione economica.
Infatti una interpretazione sistematica del testo della Carta, ad esempio
il punto 6 del preambolo, rivela come la qualificazione sia comunque quella
di forza armata e, laddove dovesse mancare tale specificazione (art.
44), il contesto porta ad escludere il riferimento alla coercizione economica
.
Tali posizioni sono confermate nella Dichiarazione sulle relazioni amichevoli
del 1970, alla quale va riconosciuto valore interpretativo dei principi
della Carta da essa considerati, nella parte in cui viene specificato il contenuto
del divieto dell’uso della forza, la coercizione economica non viene
menzionata.
Considerando che il divieto colpisce la minaccia o l’uso della forza
armata quando è diretto «contro l’integrità
territoriale e l’indipendenza politica di ogni Stato», nonché
quello «in ogni altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni
Unite»,vengono eliminate dall’orizzonte interpretativo ogni
altro tipo di intervento e di uso della forza armata.
Non sarebbe cioè accettabile l’uso delle armi da parte di uno
Stato per proteggere i propri cittadini in pericolo di vita in un altro Stato,
l’intervento di umanità o la legittima difesa cosiddetta preventiva
.
Infatti sembra che l’ intenzione dei fondatori dell’ ONU fosse
quella della messa al bando in generale dell’uso della forza da parte
degli Stati e la stessa incompatibilità con i fini delle Nazioni Unite
manifesta l’intento di dare completezza al divieto.
La conclusione cui si giunge è che se l’art. 2 §4 tutela
la sovranità di ogni singolo Stato al pari dell’integrità
e dell’indipendenza politica si esclude che esso consenta di ritenere
lecito l’uso della forza nei casi sopra citati.
In altri termini l’ art. 2 §4 pone un divieto di carattere
assoluto e ogni tentativo di limitarne la cogenza cade, di fronte ad
una attenta analisi ed interpretazione.
Per comprendere meglio il raggio d’azione dell’art. 2 §4, un riferimento è da farsi all’obbligo di astensione dall’uso della forza nei conflitti interni e di fronte al diritto di autodeterminazione dei popoli.
Innanzitutto il divieto è espressamente limitato alle relazioni internazionali
degli Stati, pertanto resta estraneo al divieto in esame l’uso della
forza al proprio interno, cioè sul proprio territorio.
Allo stesso modo è fuori dall’ambito di applicazione del divieto
il fenomeno della “guerra civile”.
Nel 1965 l’Assemblea Generale dell’ONU con la Dichiarazione sull’inammissibilità
dell’intervento negli affari interni degli Stati aveva considerato l’obbligo
di astensione dall’intervento nelle lotte intestine di uno Stato.
Poi ,altra espressa menzione di tale divieto è stata fatta dalla citata
Dichiarazione sulle relazioni amichevoli del 1970 , laddove è ulteriormente
specificato che, nel divieto del ricorso alla minaccia o all’uso della
forza nelle relazioni internazionali, rientra anche l’obbligo di ogni
Stato di …
…«astenersi dall’organizzare e dall’incoraggiare atti di guerra civile. sul territorio di un altro Stato, dall’appoggiare simili atti o dal partecipare ad essi, o dal tollerare sul proprio territorio attività organizzate allo scopo di perpetrare gli atti medesimi, quando i menzionati comportamenti implicano minaccia o uso della forza».
Il discorso viene sviluppato però nel momento in cui si considera che, se pur estraneo all’ambito di applicazione del divieto sancito dall’art. 2 §4 della Carta, il fenomeno della guerra civile assume rilevanza internazionale se si configura non più come appartenente alla “domestic jurisdiction” ma diventa una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale.
Un’altra motivazione per la internazionalizzazione dei conflitti interni è data dalla violazione dei diritti dell’uomo, insieme alle c.d. gross violations (genocidio, apartheid, schiavitù, tortura, trattamenti disumani).
Inoltre, il divieto sancito dall’art. 2 §4 esplica i suoi effetti
anche imponendo a Stati terzi di astenersi dall’uso della forza quando
questo sia diretto a privare i popoli, sottoposti a dominazione coloniale
o straniera o a un regime razzista, di raggiungere l’autodeterminazione,
la libertà e l’indipendenza.
Tale obbligo di astensione era stato già menzionato nella Dichiarazione
sulla concessione dell’indipendenza ai paesi e ai popoli coloniali nel
1960, ma quello che più conta è che il medesimo obbligo
è incluso nella Dichiarazione sulle relazioni amichevoli del 1970
tra le specificazioni del divieto della minaccia e dell’uso della
forza.
L’unica eccezione prevista dalla Carta delle Nazioni Unite al divieto dell’uso della forza armata previsto dall’art. 2 §4 è il ricorso alle armi per legittima difesa.
Articolo 51
Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell'esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell' azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.
La Carta, pur proibendo l’uso della forza, non ha vietato il diritto
di difesa di uno Stato oggetto di un attacco armato.
È lecito, quindi, il ricorso all’ uso della forza per contrastare
un attacco armato portato avanti da uno Stato e lo stesso attacco armato,
non la semplice minaccia, è il presupposto fondamentale per l’
esercizio della legittima difesa.
L’ attacco però non deve consistere in una qualsiasi violazione
della pace ma in un vero e proprio atto di guerra contro il territorio di
uno Stato per come stabilito dalla citata ris.3314 (XXIX) del 1974 sulla definizione
di aggressione.
La disposizione della Carta, che alcuni considerano una sorta di limite implicito
dell’ art. 2 §4, dà luogo ad una serie di interpretazioni.
Lo stesso presupposto dell’attacco armato pone il problema se sia lecita
o meno la legittima difesa preventiva.
Tale estensione del caso della legittima difesa , in particolare per ricomprendervi le reazioni al terrorismo, è apparsa però niente più che un espediente per giustificare un illegittimo uso della forza, dato che, l’attacco armato di cui parla l’articolo 51, comporta l’utilizzo di forze militari ,da parte di uno Stato, e dato che la “risposta” all’attacco non può che essere immediata e diretta a respingere un’aggressione.
In effetti, la tesi della legittima difesa, anche nel caso di attacchi terroristici
su vasta scala, come l’attacco al World Trade Center, lascia assai perplessi,
trattandosi comunque di crimini internazionali individuali, che come
tali andrebbero puniti, senza produrre altre vittime innocenti.
Del resto, nelle due risoluzioni del Consiglio di Sicurezza (1368 del
12.09.2001- 1373 del 28.09.2001) è proprio la lotta al crimine
internazionale che viene in rilievo: in esse, da un lato si insiste sulla
necessità che gli Stati collaborino per assicurare alla giustizia gli
autori dell’attacco e i loro sostenitori e finanziatori, dall’altro
si decide che gli Stati prendano una serie di misure, non implicanti
l’uso della forza, tra cui la soppressione di ogni finanziamento
del terrorismo e l’adozione di severe norme penali contro terroristi
e simili.
Non c’è in sostanza in queste risoluzioni, alcuna autorizzazione
all’uso della forza.
C’è da considerare a questo punto, che quando la forza è usata, soprattutto su larga scala, e d’altro canto il sistema di sicurezza collettiva dell’ONU non riesce a controllarla e a funzionare, che il diritto internazionale, il diritto consuetudinario e il diritto delle Nazioni Unite ha, purtroppo esaurito la sua funzione.
La guerra allora non può essere giudicata giuridicamente ma solo politicamente e moralmente.
Argomento correlato: Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
Un dispensa sull' "Uso della forza" inserita da Vale_Dukessa il : 04/10/2004