- Le operazioni di investimento
Indice articolo
- La banca moderna
- L'ordinamento bancario italiano
- La vigilanza sulle banche
- Le operazioni bancarie
- Le operazioni di raccolta
- Gli strumenti di pagamento
- Le operazioni di finanziamento
- L'affidamento dei clienti e le garanzie
- Le operazioni di investimento
- I servizi bancari
- Il bilancio della banca
- Il futuro delle banche italiane
I servizi di investimento
Le banche, in quanto tali, sono abilitate a chiedere alla Banca d’Italia l’autorizzazione a svolgere professionalmente uno o più servizi di investimento in strumenti finanziari.
Tutta la materia dei titoli e dei servizi di investimento è ora regolata anche dalla normativa MiFID, la quale mira alla tutela degli investitori mediante una serie di rigorose disposizioni riguardanti la l’informativa da fornire al pubblico ed il comportamento da tenere nei confronti degli investitori.
I servizi di investimento elencati nel TUF sono 8:
- negoziazione per contro proprio
- esecuzione di ordine per conto dei clienti
- sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente
- collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente
- gestione di portafogli
- ricezione e trasmissione di ordini
- consulenza in materia di investimenti
- gestione di sistemi multilaterali di negoziazione
Vediamoli uno per uno.
La negoziazione per conto proprio serve alla banca per investire il proprio capitale, in eccesso rispetto ai prestiti, alla ricerca di rendimenti (interessi, cedole e dividendi) o utili da compravendita (trading). La banca autorizzata a questo servizio di investimento può quindi acquistare e vendere strumenti finanziari per realizzare profitti da portare in bilancio a supporto del margine di interesse, così d’avere un buon margine d’intermediazione.
L’esecuzione di ordini per conto dei clienti consiste invece nella possibilità, attribuita alla banca autorizzata a tale servizio, di andare direttamente sui mercati regolamentati e fare la stessa cosa vista per il servizio precedente (cioè acquistare e vendere titoli) ma non per conto proprio, bensì in nome e per conto del cliente. In alcuni casi, quando c’è comunque il consenso scritto del cliente, la banca può agire anche in nome proprio, ma sempre per conto del cliente.
Ovviamente in questo caso il profitto della banca non è dato dai rendimenti dei titoli in portafoglio o dalle differenze tra i prezzi di acquisto e di vendita di questi. Esso è costituito dalle commissioni percepite dalla banca per il servizio prestato ai clienti.
La sottoscrizione ed il collocamento di strumenti finanziari con o senza assunzione a fermo è il servizio con il quale la banca distribuisce al pubblico strumenti finanziari, nuovi (sottoscrizione) o già emessi (collocamento/vendita). La dicitura “con o senza assunzione a fermo” si riferisce a due modalità distinte di sottoscrizione o collocamento:
- la banca può limitarsi a vendere (o a far sottoscrivere) i titoli restituendo di fatto all’emittente quelli che non riesce a piazzare (senza assunzione a fermo)
- la banca può sottoscrivere o acquistare in proprio i titoli per poi rivenderli sul mercato, lucrando sulla differenza di prezzo (con assunzione a fermo)
A parte quest’ultimo caso, per il servizio in parola la banca percepisce delle commissioni, che le sono riconosciute dall’emittente dei titoli o dal proponente l’investimento.
La gestione dei portafogli è il servizio che richiede alla banca più professionalità. Esso consiste nel farsi affidare dalla clientela un certo ammontare di patrimonio liquido, così da comprare liberamente i titoli (strumenti finanziari) ritenuti più redditizi allo scopo di incrementare il valore del patrimonio gestito.
Si tratta di un servizio che può avvenire solo dietro mandato scritto del cliente, nel quale devono essere rigorosamente indicate tutte le clausole più importanti: tipo di titoli da comprare, discrezionalità della banca nella scelta dei titoli da inserire nel portafoglio gestito, tempi e modalità delle operazioni, obblighi di informativa sulla composizione del portafoglio e sul suo valore periodico.
Esisteranno in questo modo portafogli con una prevalenza di titoli di Stato, oppure con una prevalenza di titoli obbligazionari o di azioni, oppure ancora con un prudente bilanciamento dei vari tipi di titoli, rendendo la massa gestita più o meno redditizia e più o meno rischiosa (il rendimento è quasi sempre direttamente proporzionale al rischio) a seconda della propensione del cliente al rischio e delle attese sui rendimenti.
Anche per questo servizio il profitto della banca sta nelle commissioni percepite per l’attività di gestione, che vengono addebitate direttamente alla massa gestita.
Con la ricezione e trasmissione degli ordini la banca si limita a prendere nota delle intenzioni del cliente circa l’acquisto o la vendita di determinati titoli che egli stesso le indica. Successivamente la banca trasmette queste disposizioni ad altro intermediario abilitato, il quale va sul mercato per ottemperare all’ordine impartito, rispettando le condizioni previamente stabilite dal cliente (riguardo al quantitativo, alla quotazione di negoziazione, ecc…).
Il profitto della banca risiede anche qui nelle commissioni percepite per il servizio di mera intermediazione.
La consulenza in materia di investimenti era prima della MiFID considerata un semplice servizio accessorio agli altri servizi di investimento, ma, dopo le note vicende accadute in Italia ed all’estero, esso ha assunto il rango di servizio di investimento vero e proprio.
Con questo servizio la banca fornisce raccomandazioni personalizzate ai clienti circa i loro investimenti in titoli (strumenti finanziari), su loro richiesta o per iniziativa della banca stessa. La consulenza può essere di base o avanzata, a seconda del grado di professionalità e di impegno contenuto nella consulenza.
Infine, la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione consiste, in parole semplici, nella creazione di un mercato nel quale si possono incontrare operatori aventi interessi multipli di acquisto e di vendita, allo scopo di realizzare contratti tra di loro in strumenti finanziari e percepire così, da parte della banca, commissioni per ogni contratto concluso all’interno del mercato.
Ovviamente il mercato deve essere disciplinato da ferree ed esaustive regole di comportamento.
Gli strumenti finanziari e le operazioni bancarie che coinvolgono i servizi di investimento
Una volta venivano chiamati semplicemente titoli di credito, adesso con le nuove normative (TUF e MiFID in testa) si parla più correttamente di strumenti finanziari, ma per semplicità possiamo considerare questo termine sinonimo di titoli di credito.
Gli strumenti finanziari sono l’oggetto dei servizi di investimento visti precedentemente ed essi sono numerosissimi, tant’è che con grande frequenza ne nasce qualche forma nuova (spesso come combinazione di strumenti già esistenti).
Esistono anche numerose classificazioni degli strumenti finanziari.
In base al tipo di rendimento:
- a reddito fisso (per es. obbligazioni a tasso fisso)
- a reddito variabile per natura (per es. azioni)
- a reddito variabile per indicizzazione (per es. obbligazioni indicizzate)
In base alla durata:
- a breve (per es. BOT)
- a medio-lungo termine (per es. BTP ed obbligazioni)
In base ai diritti acquisiti con il possesso:
- di partecipazione al capitale (per es. azioni)
- di partecipazione al prestito (per es. obbligazioni)
In base alla modalità tecnica di attribuzione del rendimento:
- con interessi o cedole (per es. titoli di Stato e obbligazioni)
- con dividendi (per es. azioni)
In base alla trasformazione o meno del titolo in altro titolo:
- titoli puri (per es. obbligazioni)
- titoli convertibili (per es. obbligazioni convertibili in azioni)
In base alla veste giuridica dell’emittente:
- titoli pubblici (per es. titoli di Stato)
- titoli privati (per es. azioni e obbligazioni di società private)
In base alla possibilità di trasferirli ad altri (comune a tutti i titoli di credito):
- nominativi (si trasferiscono mediante girata ed annotazione sul registro dell’emittente)
- all’ordine (si trasferiscono mediante girata sul titolo)
- al portatore (si trasferiscono mediante la semplice consegna materiale)
In base al fatto che il titolo sia originario o meno:
- titoli originari (vengono emessi da un emittente, collocati nel mercato c.d. primario per la loro sottoscrizione e successivamente negoziati nel mercato c.d. secondario tramite un intermediario abilitato)
- titoli derivati o contratti (sono caratterizzati dall’esistenza di un’attività a loro sottostante, che ne determina il valore)
In base al prezzo di emissione (PE) rispetto al valore nominale (VN) o facciale:
- alla pari (quando PE = VN)
- sotto la pari (quando PE < VN; le obbligazioni in genere sono emesse così per dare un tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale)
- sopra la pari (quando PE > VN; le azioni in genere sono emesse così, perchè in Italia c'è il divieto di emetterle sotto la pari)
Forse però la migliore e più completa classificazione degli strumenti finanziari è questa, che li distingue in
macro-categorie:
- valori mobiliari
- quote di organismi di investimento collettivo (per es. fondi comuni)
- strumenti del mercato monetario
- contratti derivati (per es. options, futures, ecc…)
- strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito
- contratti finanziari differenziali
Si è voluto parlare di servizi di investimento e di strumenti finanziari perché essi interessano tutte le categorie di operazioni bancarie che conosciamo.
Interessano le operazioni di raccolta perché almeno 3 di esse sono fondate sugli strumenti finanziari:
- i PCT
- l’emissione di obbligazioni
- i certificati di deposito quando essi hanno durata uguale o maggiore di 12 mesi
Interessano le operazioni di impiego (o di finanziamento) perché gli strumenti finanziari possono essere consegnati alla banca come garanzia (pegno) del prestito concesso e comunque perché almeno due operazioni, l'anticipazione su pegno ed il riporto, non avrebbero significato senza lo strumento finanziario sottostante.
Interessano le operazioni di investimento ovviamente per definizione, perché queste riguardano quasi sempre proprio la compravendita di titoli, sia se fatta in proprio, per investire il capitale della banca non dato in prestito, sia se fatta per conto della clientela, quanto i titoli sono comprati ed inseriti nel portafoglio della banca per essere poi utilizzati a favore della clientela.
Interessano infine le operazioni di servizi perché il servizio finanza della banca è forse il terreno maggiormente foriero di commissioni e sul quale è spesso giocata la partita della concorrenza bancaria.
Steve Round - 30.10.2011
Tags: servizi investimento prodotti finanziari strumenti

