- Imposta di registro
Indice articolo
- Introduzione alla scienza delle Finanze
- Spese pubbliche
- Entrate pubbliche
- Deficit o disavanzo statale e Debito pubblico
- Teorie sulla finanza pubblica e politica fiscale
- Bilancio dello Stato ed altri documenti di contabilità pubblica
- Principi e teorie del Bilancio dello Stato
- Imposte
- Fonti, principi ed effetti delle imposte
- Sistema tributario italiano
- Irpef
- Ires
- IVA
- Imposta di registro
L’imposta di registro è un tributo reale ed indiretto, che colpisce gli atti scritti (e qualche volta verbali) di qualsiasi natura.
Gli atti soggetti all’imposta di registro possono essere:
a) atti pubblici
b) scritture private autenticate
c) emessi da un organo giurisdizionale
Soggetti passivi
Sono soggetti al pagamento dell’imposta di registro coloro che pongono in essere l’atto o traggono beneficio da esso.
In particolare sono debitori del tributo, a seconda dei casi:
a) le parti dell’atto
b) i pubblici ufficiali che l’hanno redatto
c) gli agenti immobiliari
d) chiunque richieda la registrazione dell’atto stesso
C’è anche la figura dell’ “obbligato a richiedere la registrazione dell’atto”, la quale si identifica generalmente con il pubblico ufficiale che, in quanto tale, interviene nella sua redazione.
Base imponibile
La base imponibile è in genere costituita dal valore venale dei beni oggetto dell’atto oppure dal corrispettivo per essi pattuito. Ovviamente se il valore dichiarato è inferiore a quello effettivo l’Agenzia delle Entrare procede a rettifica dell’imposta di registro.
Il momento di pagamento coincide con la registrazione dell’atto e quest’ultima può essere obbligatoria o volontaria.
La registrazione dell’atto è pertanto così classificabile:
a) a termine fisso
b) in caso d’uso
c) volontaria
Aliquote
Sono previste due possibilità di tassazione:
a) imposta fissa, pari a € 168,00
b) imposta proporzionale, la cui aliquota varia a seconda del tipo d’atto da registrare
SteveRound - 16.3.2009
Tags: imposta pagamento modalità registro indiretta
