- Imposte
Indice articolo
- Introduzione alla scienza delle Finanze
- Spese pubbliche
- Entrate pubbliche
- Deficit o disavanzo statale e Debito pubblico
- Teorie sulla finanza pubblica e politica fiscale
- Bilancio dello Stato ed altri documenti di contabilità pubblica
- Principi e teorie del Bilancio dello Stato
- Imposte
- Fonti, principi ed effetti delle imposte
- Sistema tributario italiano
- Irpef
- Ires
- IVA
- Imposta di registro
Parte II – Le imposte e l’ordinamento tributario italiano
Abbiamo detto che le imposte sono prelievi coattivi di ricchezza, compiuti da un Ente pubblico (Stato, Regione o altro Ente territoriale) in forza del suo potere d’imperio, ovvero della sua sovranità.
Il loro corrispettivo è il servizio pubblico indivisibile erogato a tutti i cittadini, ma è chiaro che il collegamento tra le imposte ed i servizi pubblici forniti alla collettività (e finanziati dalle stesse imposte) è molto indiretto.
Non c’è una stretta connessione come nel caso delle tasse, che sono invece il corrispettivo di un servizio specifico prestato al singolo cittadino.
Gli elementi delle imposte sono:
a) il soggetto attivo, ovvero lo Stato, la Regione, la Provincia o il Comune che impone e riscuote il tributo
b) i soggetti passivi, cioè i contribuenti tenuti a pagare l’imposta in base ad una norma legislativa; i soggetti passivi possono essere persone fisiche o giuridiche, ma anche enti dotati di una qualche forma di autonomia patrimoniale, come le società di persone o le associazioni (p.es. gli enti non commerciali)
c) il presupposto d’imposta, che è il fatto al cui verificarsi sorge l’obbligo di versare l’imposta, generalmente identificato nella produzione di un reddito o nel trasferimento di un bene
d) la base imponibile, ovvero la grandezza monetaria (reddito, patrimonio, valore o prezzo di vendita) sui cui si calcola l’imposta da pagare
e) l’aliquota, o più semplicemente la percentuale d’applicare alla base imponibile per determinare l’imposta da versare
f) gli oneri deducibili, cioè le spese che, in virtù di una disposizione normativa, possono essere sottratte (“dedotte” appunto) dall’imponibile prima del calcolo dell’imposta
g) gli oneri detraibili, ovvero le spese che possono, sempre in forza di una norma, essere sottratte (“detratte” appunto) dall’imposta lorda per quantificare l’imposta netta da versare
E’ importante conoscere le diverse classificazioni delle imposte.
Abbiamo innanzitutto la distinzione tra:
a) imposte sul reddito
colpiscono il reddito (p.es. Irpef, Ires, Irap)
b) imposte sul patrimonio
colpiscono il patrimonio (p.es. imposta di successione)
Poi, in base al momento impositivo:
a) imposte dirette
colpiscono la produzione di ricchezza, cioè la manifestazione diretta ed immediata della capacità contributiva (p.es. Irpef, Ires, Irap)
b) imposte indirette
colpiscono la ricchezza quando si trasferisce da un soggetto all’altro, cioè la manifestazione indiretta della capacità contributiva (p.es. IVA)
Ci sono inoltre le:
a) imposte generali
che colpiscono in eguale misura tutti i redditi della stessa specie
b) imposte speciali
che colpiscono in misura diversa solo alcuni tipi di reddito (p.es. i redditi d’impresa)
Un’altra distinzione degna di nota è fra:
a) imposte personali
colpiscono la ricchezza di un contribuente tenendo conto delle sue condizioni personali (p.es. del numero dei familiari a carico, come l’Irpef)
b) imposte reali
colpiscono la ricchezza in quanto tale, senza considerare le condizioni personali del contribuente (p.es. Ires, IVA)
Infine, c’è l’importante classificazione in:
a) imposte fisse
sono costituite da un importo fisso (p.es. alcune forme dell’imposta di bollo e di registro)
b) imposte proporzionali
sono versate secondo una certa percentuale (aliquota) fissa, che pertanto fa variare proporzionalmente imposta ed imponibile (p.es. IVA, Ires)
c) imposte regressive
la proporzione tra imposta ed imponibile diminuisce al crescere dell’imponibile, cioè l’aliquota diminuisce man mano che il reddito aumenta (non sono utilizzate)
d) imposte progressive
qui invece l’aliquota aumenta al crescere dell’imponibile e quindi le imposte progressive colpiscono in misura maggiore i più ricchi (p.es. Irpef)
E sono proprio le imposte progressive quelle più adatte a tassare i redditi sulla base della capacità contributiva, posta, nei sistemi tributari più evoluti, a fondamento dell’equità sociale nel campo del prelievo fiscale. Tant’è che la progressività delle imposte è voluta dalla stessa Costituzione all’art. 53.
Per capacità contributiva si intende il principio per cui la ripartizione del carico tributario tra i contribuenti di un Paese deve necessariamente tenere conto della loro capacità economica, ovvero del reddito che ciascuno di essi ha realizzato. Anche la capacità contributiva è voluta dalla Costituzione italiana, sempre all’art. 53.
Esistono 4 tipi di progressività delle imposte:
a) progressività per classi
Si suddividono i redditi in determinate classi (p.es. redditi fino a € 10.000, da 10.000 a 50.000 euro, ecc…) e, a seconda della classe in cui ricade il reddito, si applica l'aliquota corrispondente, che è crescente al crescere della classe di appartenenza del reddito tassato.
Il difetto di questo tipo di progressività è la troppa sensibilità dell’imposta quando si supera il limite superiore della classe, perchè i contribuenti tendono ad evadere il fisco (cioè a dichiarare meno reddito) per ricadere nella classe precedente.
Esempio di progressività per classi: Reddito di € 45.000, secondo la tabella seguente si applica l’aliquota del 25% e quindi l’imposta da versare è € 11.250 (25% di 45.000)
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Aliquote |
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Redditi |
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fino a € 10.000 |
15% |
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da € |
20% |
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da € |
25% |
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oltre € 60.000 |
35% |
b) progressività continua
Si fa crescere l’aliquota ad ogni variazione del reddito mediante l’applicazione di un algoritmo (una formula) da applicare a qualsiasi reddito dichiarato.
Non è utilizzata, perché è difficile da calcolare e presenta qualche rilievo di ingiustizia sociale.
c) progressività per scaglioni
E’ il metodo adottato in Italia, con l’Irpef, per dare attuazione al principio costituzionale di progressività dell’imposta.
Si ripartiscono i redditi come nella progressività per classi, ma in questo caso si parla di scaglioni, perché non si applica un’unica aliquota (quella dello scaglione di appartenenza) a tutto il reddito, ma si calcola l’imposta applicando tutte le aliquote previste per lo scaglione di appartenenza e per quelli precedenti. In altre parole ciascuna aliquota è applicata alla frazione di reddito compresa nello scaglione.
Un esempio vale più di mille parole: Reddito di € 45.000, secondo la tabella seguente si applica l’aliquota del 15% ai primi 10.000 euro di reddito, l’aliquota del 20% ai secondi 20.000 euro di reddito ed infine l’aliquota del 25% all’eccedenza di reddito, ovvero agli ultimi 15.000 euro (in modo che 10.000+20.000+15.000 = 45.000 = reddito dichiarato), e quindi l’imposta da versare è uguale a € 9.250 (15% di 10.000 + 20% di 20.000 + 25% di 15.000)
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Aliquote |
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Redditi |
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fino a € 10.000 |
15% |
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da € |
20% |
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da € |
25% |
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oltre € 60.000 |
35% |
d) progressività per detrazioni
In questo caso si perviene alla progressività mediante la previsione di una serie di detrazioni fiscali (ad es. per carichi di famiglia, per oneri e spese, ecc…), in modo che dall’imposta lorda si giunga ad un’imposta netta che è relativamente più bassa (o addirittura nulla) per i redditi più bassi.
E’ la soluzione adottata in Italia per l’Irpef, in aggiunta alla progressività per scaglioni, allo scopo di esaltare il carattere di imposta personale di questo tributo.
SteveRound - 16.3.2009
Tags: imposte dirette imposte classificazione progressività indirette elementi

