Scienza delle Finanze
- Irpef
Una guida completa e sintetica sull'Irpef

Indice articolo

  1. Introduzione alla scienza delle Finanze
  2. Spese pubbliche
  3. Entrate pubbliche
  4. Deficit o disavanzo statale e Debito pubblico
  5. Teorie sulla finanza pubblica e politica fiscale
  6. Bilancio dello Stato ed altri documenti di contabilità pubblica
  7. Principi e teorie del Bilancio dello Stato
  8. Imposte
  9. Fonti, principi ed effetti delle imposte
  10. Sistema tributario italiano
  11. Irpef
  12. Ires
  13. IVA
  14. Imposta di registro

Parliamo adesso delle imposte italiane iniziando da quelle sul reddito, disciplinate dal TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi, DPR 917/86).

In particolare partiamo dall’Irpef (Imposta sul Reddito delle PErsone Fisiche).

L’Irpef è un’imposta diretta, personale e progressiva a scaglioni.

E’ l’imposta più importante, perché riguarda la generalità dei soggetti ed assicura al fisco italiano il gettito maggiore.

L’Irpef colpisce tutti i redditi delle persone fisiche rientranti in una delle 6 categorie previste dalla legge, tranne quelli espressamente esenti.

Queste 6 categorie di redditi sono:

a)      fondiari, distinti in redditi da fabbricati e redditi da terreni

b)      di capitale, ivi compresi gli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali

c)      di lavoro dipendente (e assimilati, come le pensioni)

d)      di lavoro autonomo, cioè i redditi di professionisti e artisti, più altri redditi particolari

e)      di impresa, ovvero l’utile delle imprese individuali e quello delle società di persone, quest’ultimo tassato in capo ai soci come reddito chiamato di partecipazione

f)        diversi (categoria residuale, dove vanno i redditi non classificabili altrimenti)

Inoltre, ci sono alcuni redditi che sono soggetti a tassazione separata (p.es. il TFR, Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti, un tempo chiamato liquidazione) e quindi per loro valgono regole diverse rispetto a quelle stabilite per le suddette 6 categorie.

Soggetti passivi

Sono soggetti passivi dell’Irpef tutte le persone fisiche residenti in Italia ed anche le persone fisiche non residenti per i redditi prodotti nel territorio italiano.

Sono soggette all’Irpef solo le persone fisiche, per cui le società non la pagano mai.

Il reddito delle società di persone (Snc e Sas) e di qualunque altro ente associativo è tassato in capo ai soci (come persone fisiche appunto), sulla base della quota di partecipazione di ciascuno agli utili e indipendentemente dalla loro effettiva percezione (quindi anche se non sono distribuiti dalla società, ma accantonati a riserva).

Per evitare fenomeni di evasione fiscale, i cittadini italiani emigrati in Paesi classificati come paradisi fiscali continuano ad essere considerati residenti (e pertanto pagano comunque l’Irpef).

Base imponibile

L’oggetto dell’Irpef è il reddito complessivo annuo al netto degli oneri deducibili, composto dalla somma delle 6 categorie di reddito viste sopra.

Il periodo di riferimento è l’anno solare.

Gli oneri deducibili sono le spese sostenute dal contribuente, espressamente indicate dal TUIR, che egli può sottrarre dal suo reddito complessivo annuo per determinare l’imponibile sul quale calcolerà l’imposta (applicando le aliquote previste).

Ricordiamo che esistono alcuni redditi esenti che non vanno inclusi nella somma del reddito complessivo (p.es. le pensioni di invalidità).

Ci sono inoltre redditi tassati all’origine (cioè al momento della percezione) mediante ritenuta alla fonte (p.es. i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo). Questa può essere a titolo d’imposta e pertanto una volta pagata nient’altro è dovuto al fisco in dichiarazione dei redditi, oppure a titolo d’acconto e allora il suo pagamento è solo un anticipo dell’Irpef dovuta e quindi in dichiarazione si liquiderà solo la differenza ancora dovuta (sottraendo dall’importo a debito la ritenuta già versata).

La ritenuta alla fonte è versata dal soggetto che eroga il reddito del contribuente (p.es. il datore di lavoro o il committente del professionista), il quale la recupera attraverso una riduzione dell’importo pagato (ritenuta fiscale in busta paga o sulla fattura). Il soggetto che paga la ritenuta per conto del contribuente prende il nome di sostituto d’imposta e, per questa sua attività, dovrà redigere un’apposita dichiarazione, detta appunto dei sostituti d’imposta.

Aliquote

Le aliquote dell’Irpef sono progressive a scaglioni di reddito e pertanto il meccanismo di calcolo è quello già visto precedentemente parlando della classificazione delle imposte: il reddito complessivo è scomposto negli scaglioni compresi nel suo ammontare e ad ognuno di essi è applicata l’aliquota crescente prevista per quel particolare scaglione.

Per conoscere l’attuale entità delle aliquote progressive dell’Irpef, vedi più in basso la tabella con le modalità di calcolo, per fasi successive, dell’imposta.

Categorie di reddito

Vediamo adesso come si calcola il reddito all’interno di ciascuna delle 6 categorie di cui si compone il reddito complessivo ai fini Irpef.

Cominciamo con il reddito fondiario.

REDDITO FONDIARIO

Questa categoria è formata da 2 distinti tipi di reddito, imputati al proprietario o ad altro titolare di diritto reale di godimento sull’immobile:

a)      reddito da fabbricati
E’ desunto dalla rendita catastale del fabbricato rivalutata del 5%, indipendentemente quindi dall’effettiva percezione di alcun reddito, oppure dal canone di locazione percepito sull’immobile.
Sulla prima casa (abitazione principale) non si paga Irpef.

b)      reddito da terreni
E’ costituito da 2 redditi particolare, che sono il reddito dominicale, ovvero il reddito derivante dalla terra al suo stato naturale, ed il reddito agrario, cioè il reddito derivante dallo svolgimento sul terreno dell’attività agricola.
Il reddito dominicale va rivalutato dell’80% e quello agrario del 70%.

REDDITO DI CAPITALE

Rientrano in questa categoria i redditi (interessi, dividendi, ecc…) percepiti per l’impiego di capitale e quindi anche gli utili (dividendi) percepiti dagli azionisti delle società di capitale (SpA, Srl, ecc…).

E’ un tipo di reddito in genere tassato con ritenuta alla fonte:

a)      del 27% su depositi, conti correnti, cessioni di partecipazioni qualificate ed in genere redditi derivanti da investimenti di durata fino a 18 mesi

b)      del 12,50% su cessioni di partecipazioni non qualificate ed in genere investimenti meramente finanziari, cioè con durata superiore a 18 mesi

La ritenuta del 27% sugli interessi di depositi e conti correnti opera a titolo d’imposta (definitiva) se il reddito è percepito da privati, mentre opera a titolo d’acconto se esso è percepito da imprese (pertanto in quest’ultimo caso il reddito va inserito in dichiarazione).

La riforma dei redditi di capitale ha previsto 3 forme di tassazione di questi:

a)      il regime della dichiarazione (i redditi vanno normalmente inseriti in dichiarazione)

b)      il regime del risparmio gestito (l’intermediario che gestisce provvede a tutte le formalità fiscali e il risultato netto della gestione è tassato con imposta sostitutiva del 12,50%)

c)      il regime del risparmio amministrato (l’intermediario che acquista e vende i titoli provvede ad operare le dovute ritenute)

Inoltre, è stata rivista anche tutta la disciplina del credito d’imposta, che una volta spettava al percettore del reddito di capitale per evitare la doppia imposizione dello stesso (in capo alla società ed in capo al socio/azionista).
Adesso c’è una percentuale del reddito, variabile a seconda del soggetto percettore, espressamente esclusa dalla tassazione.

REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

E’ tale qualsiasi reddito derivante dalla prestazione di lavoro alle dipendenze di altri, quindi anche i redditi dovuti in forza di uno dei tanti contratti atipici che la normativa sul lavoro ha istituito negli ultimi anni (e che vanno tanto per la maggiore).

La regola vuole che rientrano nella categoria tutti i compensi, a qualsiasi titolo, erogati al lavorate e quindi pure le liberalità (chiamate fringe benefits).

Anche le pensioni sono considerate redditi da lavoro dipendente (escluse le pensioni di guerra e di invalidità che sono esenti).

Tuttavia è molto ampia pure la casistica dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente:

a)      proventi conseguiti in sostituzione di redditi (indennità di disoccupazione, ecc…)

b)      compensi per collaborazioni coordinate e continuative

c)      borse di studio

d)      ecc…

Dai compensi (stipendi e salari) erogati dal datore di lavoro sono da escludere i contributi versati a enti (p.es. INPS) o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale, ad eccezione di quelli versati a forme pensionistiche complementari.

Ricordiamo che i redditi di lavoro dipendente sono soggetti a ritenuta alla fonte da parte del datore di lavoro/sostituto d’imposta e pertanto i lavoratori non sono mai responsabili di un’eventuale evasione fiscale.

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Si tratta del reddito derivante dall’esercizio abituale di arti e professioni, anche in forma associata (come nel caso di studi professionali tra più lavoratori autonomi).

Si calcola per differenza tra i compensi percepiti e le spese (fiscalmente ammesse) sostenute nell’anno solare.

Entrambi questi componenti del reddito (compensi e spese) sono determinati per cassa, ovvero con riguardo ai momenti dell’incasso monetario del compenso e dell’esborso della spesa.

Anche questo reddito è soggetto a ritenuta alla fonte, nella misura del 20%, la quale è trattenuta – mediante diminuzione dell’importo da pagare – sulla parcella del professionista e versata da colui che eroga il compenso (committente).

I professionisti devono tenere una contabilità per le imposte dirette molto simile a quella delle imprese e di cui parleremo nel capitolo della liquidazione delle imposte.

Sono considerati redditi di lavoro autonomo anche redditi particolari (detti non professionali) come:

a)      i diritti d’autore

b)      gli utili da associazioni in partecipazione

c)      i compensi per la levata dei protesti spettanti ai segretari comunali

d)      ecc…

REDDITO DI IMPRESA

In questa categoria rientra il profitto realizzato dall’esercizio di imprese sotto forma di ditta individuale o di società di persone (in quest’ultimo caso si parla più propriamente di reddito da partecipazione ed è sempre tassato in capo ai soci/persone fisiche).

L’utile da impresa si calcola apportando al reddito risultante dal conto economico dell’impresa (che è un prospetto in cui si confrontano i ricavi ed i costi dell’anno) le variazioni (c.d. riprese fiscali) stabilite dalla normativa fiscale.

Se non c’è il conto economico, perché l’impresa non tiene una specifica contabilità (quella ordinaria), per giungere al risultato economico si deve eseguire la differenza tra tutti i ricavi e costi dell’azienda.

In sintesi si effettuano le seguenti operazioni:

Conto Economico

Ricavi

-

Costi

=

Risultato d'esercizio dell'impresa

+

Dichiarazione dei redditi

Costi indeducibili

-

Ricavi non imponibili

=

Reddito fiscale d'impresa (imponibile)

 

 

Pertanto, si procede prima al normale calcolo del risultato economico dell’impresa, ignorando quindi tutte le norme tributarie, e solo in un secondo momento, cioè quando si fa la dichiarazione dei redditi, si operano le dovute rettifiche in adempimento dei criteri fiscali di valutazione dei componenti positivi (ricavi) e negativi (costi) di reddito.

Così facendo si ottiene l’imponibile fiscale (o reddito fiscale) dell’impresa, evitando quello che è il grande male delle contabilità italiane, ovvero l’inquinamento fiscale del bilancio d’esercizio.

In particolare, i ricavi ed i costi sono generalmente quantificati per competenza economica (a differenza del metodo per cassa dei professionisti), ovvero non con riguardo ai momenti di incasso e pagamento, ma facendo riferimento appunto alla competenza dei singoli componenti del reddito e quindi includendo anche ricavi e costi rispettivamente non incassati o pagati.

I regimi contabili delle imprese ai fini delle imposte sui redditi (e dell’IVA) saranno trattati nel capitolo della liquidazione delle imposte.

REDDITI DIVERSI

E’ una categoria residuale ove vanno inseriti tutti i redditi non rientranti nelle altre precedenti categorie.

L’elencazione di questi redditi è varia:

a)      redditi derivanti dall’esercizio non abituale di attività commerciali o di lavoro autonomo

b)      plusvalenze da cessione di immobili acquisiti da non più di 5 anni (la rivendita di immobili acquistati da non più di 5 anni è infatti considerata dal fisco un’attività speculativa)

c)      redditi per la lottizzazione di terreni

d)      plusvalenze da cessione a titolo oneroso di particolari titoli di credito o partecipazioni

e)      premi di lotterie e concorsi

f)        redditi da noleggio o affitto di beni mobili

g)      redditi derivanti da affitto o usufrutto di aziende

h)      ecc…

Modalità di calcolo

L'Irpef si calcola e si versa mediante autoliquidazione, cioè mediante compilazione e presentazione nei termini di un’apposita dichiarazione dei redditi chiamata Unico.

Ricordiamo che insieme al saldo Irpef è da pagare anche l’acconto per l’anno successivo, pari al 99% del saldo da versare (o del saldo che si prevede di versare l’anno seguente), se questo è maggiore di € 51,65 (altrimenti non si versa acconto).

Questo 99% di acconto è da versare in due rate se l’importo da versare come prima rata è superiore a € 103,00 (altrimenti si paga tutto a novembre) e precisamente:

a)      il 40% del 99% d’acconto (quindi il 39,6% del saldo Irpef da pagare) si versa a giugno/luglio, insieme al saldo come sotto determinato

b)      il 60% del 99% d’acconto (quindi il 59,4% del saldo Irpef da pagare) si versa a novembre


Nella tabella sono illustrate le fasi in cui si divide il processo di calcolo dell’Irpef da versare allo Stato.

Operazioni da compiere
Indicazioni operative, formule e parametri
Si sommano
tutti i redditi
Reddito complessivo
(lordo)

Categorie di reddito (nel rispetto delle norme previste per la determinazione del reddito di ciascuna categoria)

  • fondiari
  • di lavoro dipendente
  • d'impresa
  • di lavoro autonomo
  • di capitale
  • diversi
Si tolgono le
spese deducibili

meno

oneri deducibili (compresa la deduzione per la prima casa e le sue pertinenze)
gli oneri deducibili sono quelli indicati nel TUIR (Testo Unico Imposte Redditi)
Si arriva al reddito da assoggettare a tassazione

uguale

Reddito imponibile
 
Si applicano le aliquote percentuali a ciascun scaglione di reddito Aliquote fiscali

Scaglioni e aliquote

scaglione
aliquota
1. fino € 15.000
23%
2. da € 15.001 a € 28.000
27%
3. da € 28.001 a € 55.000
38%
4. da € 55.001 a € 75.000
41%
5. oltre € 75.000
43%

Calcolo veloce dell'imposta

scaglione
aliquota
correttivo
1. fino € 15.000
23%
zero
2. da € 15.001 a € 28.000
27%
600
3. da € 28.001 a € 55.000
38%
3.680
4. da € 55.001 a € 75.000
41%
5.330
5. oltre € 75.000
43%
6.830

per calcolare facilmente l'imposta è sufficiente applicare al reddito l'aliquota del corrispondente scaglione e sottrarre dal risultato ottenuto il correttivo indicato a fianco dello stesso scaglione

Si arriva così all'importa lorda

uguale

Imposta lorda
 
Si tolgono le detrazioni per carichi di famiglia

meno

detrazioni per familiari a carico (sono a carico i familiari con redditi inferiori a € 2.840,51)

NB: il reddito complessivo si intende al netto dei redditi da prima casa e sue pertinenze.

Coniuge — importo detrazione, da rapportare ai mesi a carico (zero per redditi uguali o superiori a 80.000 euro)

reddito complessivo
detrazione
fino a € 15.000
€ 800 - 110 x (redd.complessivo/15.000)
da € 15.001 a € 40.000
€ 690
da € 40.001 a € 80.000
€ 690 x [1 - (redd.complessivo-40.000)/40.000]

è inoltre prevista una "ulteriore detrazione" per coniuge fiscalmente a carico di questa entità:

reddito complessivo
ulteriore detrazione
da € 29.000 a € 29.200
€ 10
da € 29.201 a € 34.700
€ 20
da € 34.701 a € 35.000
€ 30
da € 35.001 a € 35.100
€ 20
da € 35.101 a € 35.200
€ 10

Figli — importo detrazione da ripartire al 50% tra i genitori o attribuendo il 100% al genitore con reddito più alto, nel caso in cui essi siano separati o divorziati ne usufruisce il genitore che ha i figli a carico (zero per redditi uguali o superiori a 95.000 euro)

euro 800 x (1 - reddito complessivo/95.000)

nel suddetto calcolo è però da tenere presente che:

  • l'importo della detrazione è da rapportare ai mesi a carico;
  • l'importo di detrazione base (euro 800) vale per ogni figlio a carico;
  • diventa di euro 900 se i figli sono minori di tre anni;
  • le suddette detrazioni sono aumentate di € 220 per ogni figlio disabile;
  • per ogni figlio successivo al primo bisogna aggiungere 15.000 euro alle 95.000 indicate (quindi ad es. in caso di 2 figli è di € 110.00 per entrambi, nel caso di 3 figli diventa di € 125.000 per tutti e 3);
  • con più di tre figli a carico la detrazione base (euro 800) è aumentata di 200 euro per ciascun figlio, compresi i primi tre;
  • nel caso di nuclei familiari con un solo genitore si estendono alla detrazione per il primo figlio a carico i vantaggi della detrazione prevista per il coniuge a carico.

Altri familiari — importo detrazione, da rapportare ai mesi a carico (zero per redditi uguali o superiori a 80.000 euro)

euro 750 x (1 - reddito complessivo/80.000)

Si tolgono le detrazioni per tipologia di reddito

meno

detrazioni per redditi da lavoro dipendente, da pensione e d'impresa/lavoro autonomo

NB: il reddito complessivo si intende al netto dei redditi da prima casa e sue pertinenze.

queste detrazioni sono tra loro alternative e si azzerano per redditi uguali o superiori a euro 55.000

Lavoro dipendente — importo detrazione (da rapportare ai giorni di lavoro nell'anno e comunque non inferiore a 1.380 per rapporti a tempo determinato)

reddito complessivo
detrazione
fino a € 8.000
€ 1.840
da € 8.001 a € 15.000
€ 1.338 + 502 x [1- (redd.compl.- 8.000)/7.000]
Da 15.001 a € 55.000
€ 1.338 x[1- (redd.complessivo- 15.000)/40.000]

è inoltre prevista una "ulteriore detrazione" per lavoro dipendente di questa entità:

reddito complessivo
ulteriore detrazione
da € 23.000 a € 24.000
€ 10
da € 24.001 a € 25.000
€ 20
da € 25.001 a € 26.000
€ 30
da € 26.001 a € 27.700
€ 40
da € 27.701 a € 28.000
€ 25

Pensione fino a 74 anni di età — importo detrazione (da rapportare ai giorni di pensione nell'anno)

reddito complessivo
detrazione
fino a € 7.500
€ 1.725
da € 7.501 a € 15.000
€ 1.255 + 470 x [1- (redd.compl.- 7.500)/7.500]
Da 15.001 a € 55.000
€ 1.255 x [1- (redd.compl.- 15.000)/40.000]

Pensione da 75 anni di età — importo detrazione (da rapportare ai giorni di pensione nell'anno)

reddito complessivo
detrazione
fino a € 7.750
€ 1.783
da € 7.751 a € 15.000
€ 1.297 + 486 x [1- (redd.compl.- 7.250)/15.000]
Da 15.001 a € 55.000
€ 1.297 x [1- (redd.compl.- 15.000)/40.000]

Lavoro non dipendente — importo detrazione

reddito complessivo
detrazione
fino a € 4.800
€ 1.104
da € 4.801 a € 55.000
€ 1.104 x[1- (redd.complessivo - 4.800)/50.200]
Si tolgono dall'imposta lorda le spese detraibili (il 19%)

meno

19 % delle detrazioni per oneri e spese
gli oneri detraibili sono quelli indicati nel TUIR (Testo Unico Imposte Redditi)
Si arriva finalmente all'imposta netta da pagare

uguale

Imposta netta
 
Si tolgono ritenute, acconti e crediti

meno

ritenute operate, acconti versati, crediti anni precedenti

dall'imposta netta sono ancora da sottrarre:

  • le eventuali ritenute a titolo d'acconto già operate su alcuni redditi
  • gli eventuali acconti pagati a giugno/luglio ed a novembre dell'anno precedente;
  • l'eventuale credito degli anni precedenti riportato a nuovo, cioè non chiesto a rimborso, né compensato.
Si arriva all'effettivo importo dell'imposta da versare

uguale

IRPEF da versare

si versa l'importo così ottenuto a titolo di saldo ed anche, eventualmente, la prima delle due rate di acconto


SteveRound - 16.3.2009

Tags:  irpef imposta calcolo detrazioni aliquote modalità
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