- Apprendistato
Indice articolo
- Introduzione al manuale del lavoro
- Contrattazione collettiva e fonti del diritto del lavoro
- Inquadramento del lavoratore
- Periodo di prova
- Contratto di lavoro a tempo determinato
- Apprendistato
- Lavoro a progetto
- Somministrazione di lavoro
- Contratto di inserimento
- Busta paga
- Orario di lavoro, riposo del lavoratore e ferie
- TFR, ovvero Trattamento di Fine Rapporto
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione ed occupazione dei giovani.
Così recita all’art. 1 la riforma dell’Apprendistato, ovvero il Testo Unico sull'apprendistato varato con il D.Lgs. n. 167/11.
Si rafforza in questo modo il carattere formativo, a favore dei giovani, di tale contratto, che diventa pure, formalmente, a tempo indeterminato.
Infatti, una volta completato l’apprendistato secondo le durate fissate in tabella (generalmente 3 anni), l’impresa può decidere di continuare il rapporto (con un contratto a tempo indeterminato), senza osservare alcun adempimento, oppure di recedere dal contratto, senza necessità di motivazione, dando disdetta all’apprendista nei termini di preavviso contrattuali.
Tipologie di apprendistato
Esistono 3 diverse tipologie di apprendistato, ciascuna con particolari caratteristiche, come evidenziato in tabella.
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Tipologia |
Finalità |
Età |
Durata |
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Apprendistato professionalizzante o Contratto di mestiere (il più frequente) |
per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali |
giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni compresi (da 17 anni se già in possesso di qualifica professionale) |
decisa dai CCNL, ma comunque non superiore a 3 anni (elevabili a 5 anni per particolari professionalità dell’artigianato) |
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Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale |
per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione |
giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni compresi |
decisa dalle Regioni d’intesa con le parti sociali, ma comunque non superiore a 3 anni (elevabili a 4 anni per il conseguimento di diplomi regionali quadriennali) |
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Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca |
per il conseguimento di un diploma d’istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e di alta formazione; per la specializzazione tecnica superiore, il praticantato per l’accesso alle professioni o per esperienze professionali |
giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni compresi (da 17 anni se già in possesso di qualifica professionale) |
decisa dalle Regioni d’intesa con le parti sociali e le istituzioni formative |
Contribuzione previdenziale
Il datore di lavore ha un grande vantaggio quando assume un apprendista perchè paga una contribuzione ridotta (calcolata sulla retribuzione imponibile a fini previdenziali).
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Soggetto che paga il contributo |
Misura del contributo |
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Datore di lavoro |
Imprese con meno di 10 lavoratori |
zero contributi |
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Imprese con almeno 10 lavoratori |
10% |
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Apprendista |
5,84% |
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Inoltre, in caso di conferma dell’apprendista e quindi di non esercizio della disdetta da parte del datore di lavoro, i contributi agevolati proseguono per l’intero anno successivo al termine del periodo di apprendistato.
L’apprendista paga invece il 5,84% dei contributi mediante trattenuta in busta paga. Anche per lui tale beneficio contributivo si protrae per l’intero anno successivo alla fine del periodo formativo.
Benefici a favore del datore di lavoro
Ma i benefici a favore del datore di lavoro non finiscono con la contribuzione ridotta sopra illustrata.
Egli può infatti inquadrare l’apprendista con 2 livelli in meno rispetto ai lavoratori ordinari che svolgono le sue stesse mansioni (c.d sotto-inquadramento), retribuendolo corrispondentemente in misura inferiore e pari al livello di sotto-inquadramento.
Altra importante agevolazione, sempre per il datore di lavoro, è quella per la quale gli apprendisti non vanno computati nell’organico aziendale ai fini dell’applicazione delle norme riguardanti il diritto del lavoro, come per es. il famoso art. 18 dello Statuto dei lavoratori, che subordina al non raggiungimento di 15 dipendenti aziendali la possibilità di licenziare senza giustificato motivo.
Tutti questi vantaggi spettano al datore di lavoro solo se questi adempie gli obblighi formativi a suo carico, stabiliti dalla contrattazione collettiva o dalle norme regionali. Formazione che può impartire lui stesso o far impartire ad enti appositi. Esistono severe sanzioni in caso di mancata erogazione della formazione.
Esiste però un limite ben preciso all’assunzione di apprendisti presso la stessa azienda: “il numero complessivo di apprendisti non può superare il numero dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso lo stesso datore di lavoro.”
Si ricorda comunque a questo proposito che la legge quadro sull’artigianato permette ai datori di lavoro artigiani l’assunzione di un numero maggiore di apprendisti, anche alle imprese artigiane senza dipendenti, per una quantità variabile in base al tipo di attività artigianale.
Benefici a favore dell'apprendista
Al lavoratore il contratto di apprendistato conviene perché gli dà la possibilità di conseguire alcune qualifiche professionali, che variano a seconda del tipo di apprendistato: titoli di studio, master, dottorati, attestati di formazione o di pratica professionale.
Il dipendente apprendista inoltre può sempre chiedere la trasformazione del contratto in altro contratto ordinario (più vantaggioso) in caso di inadempimento, da parte del datore di lavoro, degli obblighi formativi a suo carico.
Infine, possono essere assunti con il contratto di apprendistato anche i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, fruendo dei relativi incentivi.
E’ possibile pure l’assunzione di apprendisti part-time.
Steve Round - 29.4.2009
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