- Periodo di prova
Indice articolo
- Introduzione al manuale del lavoro
- Contrattazione collettiva e fonti del diritto del lavoro
- Inquadramento del lavoratore
- Periodo di prova
- Contratto di lavoro a tempo determinato
- Apprendistato
- Lavoro a progetto
- Somministrazione di lavoro
- Contratto di inserimento
- Busta paga
- Orario di lavoro, riposo del lavoratore e ferie
- TFR, ovvero Trattamento di Fine Rapporto
Il datore di lavoro può prevedere nel contratto di lavoro un periodo di prova per il nuovo assunto.
Questo periodo di prova è utilizzabile nei contratti:
a) a tempo indeterminato
b) a tempo determinato
c) di apprendistato
d) di inserimento
e) di somministrazione
In qualsiasi momento del periodo di prova entrambe le parti (lavoratore e datore di lavoro) hanno diritto di interrompere il rapporto lavorativo in corso, senza necessità di rispettare la giusta causa ed i termini di preavviso.
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto, redatto prima dell’inizio del rapporto e sottoscritto dal lavoratore all’atto dell’assunzione.
La durata del periodo di prova è definita dai contratti collettivi, nel rispetto del limite generale massimo di 6 mesi previsto dalla legislazione nazionale.
I contratti collettivi stabiliscono anche la retribuzione spettante ai lavoratori in prova e le altre disposizioni (non economiche) da applicare.
Il lavoratore può ricorrere contro il licenziamento avvenuto durante il periodo di prova quando:
a) è fondato su motivi illeciti
b) non è stata data al lavoratore la possibilità di dimostrare le proprie capacità
c) la prova ha avuto esito positivo (ma spetta al lavoratore l’onere di dimostrarlo)
SteveRound - 29.4.2009
Tags: prova assunzione periodo contratto durata

