Regimi fiscali agevolati per le nuove iniziative imprenditoriali
Vediamo quali sono i regimi agevolati a favore delle nuove attività che sostituiranno quello dei minimi

Dopo il varo della manovra economica del Ministro Tremonti tutti i giornali, anche quelli economici di notoria reputazione, hanno analizzato il nuovo regime fiscale agevolato che verrà e che sostituirà i precedenti, tra cui quello per i contribuenti minimi.

Negli approfondimenti svolti (chiamati spesso "vademecum", "novità in manovra", "la riforma dalla a alla z", ecc...) si legge del pensionamento dei minimi a favore di un nuovo regime agevolato, che avrebbe le caratteristiche del vecchio regime dei contribuenti minimi, ma che sarebbe riservato ai contribuenti con meno di 35 anni di età in procinto di aprire una nuova attività imprenditoriale.

Leggendo però il testo del decreto legge in questione (la manovra di Tremoni per il pareggio del Bilancio nel 2013) ci è sembrato che questo riferimento ai 35 anni di età non sia citato da nessuna parte e quindi è lecita la nostra curiosità: com'è possibile che tutti i giornali, anche quelli famosi, parlano di qualcosa che non c'è? Sanno qualcosa di più di ciò che è riportato, nero su bianco, nel testo di legge o hanno preso tutti una vistosa cantonata?

Non sappiamo ancora rispondere a queste domande ed aspettiamo fiduciosi (anche con un pizzico di curiosità) di conoscere come stanno effettivamente le cose, che solo il passare del tempo ci svelerà.

Aggiornamento 17/7/2011 - adesso sappiamo rispondere, perchè al Senato, in sede di conversione in legge del decreto, è stata aggiunta questa regola: il regime di tassazione agevolata " è applicabile anche oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età " dei contribuenti. Evidentemente i giornalisti economici conoscevano, sia pure con approssimazione, l'intenzione dei parlamentari di cambiare il decreto, nel senso sopra indicato, al momento della sua conversione in legge.

Ora passiamo ad analizzare il testo della recente manovra, per la parte che riguarda i nuovi regimi fiscali agevolati, così da illustrarne il contenuto ai nostri lettori in modo facile e schematico, com'è ormai abitudine di Studiamo.it .

Innanzitutto sono previsti non uno ma due regimi agevolati distinti, che valgono per le nuove attività imprenditoriali che verrano aperte d'ora in poi e per quelle vecchie aperte dal primo gennaio 2008. Si può però beneficiare del primo di questi due regimi - quello più importante - solo per un tempo ben determinato (a differenza di quello dei minimi che non aveva scadenza): 5 anni solari compreso quello nel corso del quale inizia la nuova attività.

I due regimi, che partirannno dal primo gennaio 2012, sono questi:

  • regime di tassazione agevolata per le nuove iniziative (o dei "super minimi") a favore di coloro, persone fisiche, che intraprendono per la prima volta una nuova attività imprenditoriale mai svolta prima, neanche con altre modalità di svolgimento (diverse da quelle di impresa o di lavoro autonomo).
    I requisiti (volume di attività, assenza di personale dipendente, ecc...) sono gli stessi del vecchio regime dei minimi, che ti ricordiamo qui sotto.
    La tassazione è però maggiormente di favore, perchè è previsto il prelievo tributario del 5% sul reddito d'impresa (al posto del 20% stabilito per i minimi) in sostituzione di Irpef e addizionali (ma, come detto, tutto ciò vale per soli 5 anni, poi si riparte con la tassazione ordinaria). Inoltre ci sono altri vantaggi importanti, tra cui quello di non poco conto consistente nel non pagare l'Irap in quanto esentati
     
  • regime di semplificazione negli adempimenti per che non rientra nei "super minimi" a favore di coloro, persone fisiche, che non possono beneficiare del regime precedente o che da questo ne sono usciti.
    Questo regime (residuale) spetta ai soggetti che non possiedono qualcuno dei requisiti necessari per rientrare nel regime illustrato al punto precedente.
    Esso si concretizza non in una tassazione agevolta dei redditi prodotti (ad eccezione dell'Irap, che non si paga), ma in una mera e comunque gradita semplificazione degli adempimenti fiscali. In particolare: esonero dalla tenuta della contabilità e dalle liquidazioni e versamenti periodici ai fini IVA

Si riportano quindi schematicamente gli elementi principali dei due regimi.

I nuovi regime agevolati previsti nella manovra di luglio 2011

Regime di tassazione agevolata per le nuove iniziative produttive

(regime dei "super minimi")

  • riguarda solo le persone fisiche
  • vale per 5 anni (l'anno di apertura ed i 4 periodi d'imposta successivi), tranne quando il contribuente ha meno di 35 anni di età perchè in questo caso il regime di favore può durare fino al periodo d'imposta in cui il contribuente medesimo festeggia i 35 anni
  • riguarda i contribuenti che intraprendono una nuova attività o l'hanno intrapresa dopo il primo gennaio 2008
  • il contribuente interessato non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; l'attività da esercitare non deve essere, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca la pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni; in caso di prosecuzione di un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non deve essere superiore a 30.000 euro
  • i requisiti obbligatori sono quelli del regime dei minimi (vedi sotto)
  • la tassazione di favore è del 5% sul reddito ed è sostitutiva di Irpef e addizionali
  • ci sono inoltre tante altre esclusioni ed agevolazioni pratiche, come per es. l'esenzione dal pagamento dell'Irap (vedi tutti i vantaggi nella tabella del vecchio regime dei minimi)
Regime di  semplificazione negli adempimenti per chi non rientra nel regime dei "super minimi"

I contribuenti che per qualche motivo non hanno i requisiti per il regime agevolato spiegato sopra, pur avendo i requisiti previsti dal vecchio regime dei contribuenti minimi (vedi sotto) o che da questo ne sono usciti, possono comunque essere esonerati da alcuni gravosi adempimenti fiscali:

  • dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili
  • dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA
  • dal pagamento dell'Irap


Si riportano ora, per opportuna conoscenza, i requisiti e le principali caratteristiche del regime dei minimi. Questi non varrano più dal primo gennaio 2012 ai fini del regime dei minimi, ma saranno comunque da prendere in considerazione per il nuovo regime agevolato di tassazione al 5% sopra illustrato (e per quello residuale di semplificazione negli adempimenti).

Regime contabile della franchigia per contribuenti minimi

E' il regime naturale (non c'è bisogno di opzione) per le persone fisiche quando sussistono i seguenti requisiti, riferiti all'anno precedente oppure, mediante previsione, a quello in corso (quindi per le nuove imprese):

  • volume d'affari non superiore a € 30.000,00
  • non effettuazione di esportazioni
  • assenza di dipendenti o collaboratori
  • acquisti di beni strumentali non superiori a € 15.000,00 negli ultimi 3 anni

Essendo un regime naturale, salvo opzione per altro regime, esso è obbligatorio per i contribuenti aventi i suddetti requisiti. E' comunque possibile optare per l'applicazione ordinaria delle imposte, comunicando tale decisione in occasione della prima dichiarazione annuale; l'opzione per un regime diverso dal quello dei "minimi" è vincolante per almeno 3 anni, trascorsi i quali essa rimane comunque valida, fino a quando si continua ad applicare concretamente il relativo regime contabile

Il regime della franchigia è quindi applicabile a:

  • ditte individuali (imprenditori persone fisiche)
  • lavoratori autonomi (professionisti)
Sono escluse le persone fisiche soggette a regimi IVA speciali (p.es. agricoltori, editori, ecc.), quelle non residenti ed i soggetti che effettuano cessioni di fabbricati, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi. Sono esclusi anche gli imprenditori o professionisti che hanno partecipazioni in società di persone, associazioni o S.r.l.

Libri e registri conseguenti al regime: nessuno.

Nel regime della franchigia gli adempimenti si riducono ai seguenti:

  • numerazione e conservazione di fatture d'acquisto e bollette doganali
  • emissione di fatture e scontrini (privi dell'IVA)

La grande semplificazione contabile di questo regime riguarda non solo la registrazione dei documenti d'acquisto e di vendita, che può essere omessa, ma anche la possibilità di non tenere più gli stessi registri.

Il vantaggio di questo regime è la semplificazione negli adempimenti. Infatti c'è l'esonero dagli obblighi di:

  • liquidazione e versamento dell'IVA periodica ed annuale
  • registrazione delle fatture emesse e dei corrispettivi
  • registrazione degli acquisti
  • dichiarazione e comunicazione annuale (ai fini IVA)
  • compilazione ed invio del ripristinato elenco dei clienti e fornitori
  • tenuta e conservazione dei registri

Altro grande vantaggio è il risparmio nel pagamento delle imposte. Infatti si ha diritto:

  • all'esclusione dall'IRAP
  • all'esclusione dalla applicazione degli studi di settore
  • alla tassazione con un'imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali, pari al 20% del reddito

Gli svantaggi sono:

  • indetraibilità dell'IVA sugli acquisti, che diventa però un costo deducibile
  • inesistenza di fatto di elementi informativi (ad eccezione della documentazione conservata) per il controllo di gestione e la predisposizione di bilanci periodici
  • perdita delle normali deduzioni (tranne i contributi previdenziali obbligatori versati) e detrazioni IRPEF, cui si continua ad avere diritto solo nel caso di presenza di altri redditi, diversi da quello d'impresa o professionale

Il reddito d'esercizio è calcolato come differenza tra Ricavi e Costi annuali (ma non c'è il conto economico), considerando anche le plusvalenze e minusvalenze

Tuttavia i Ricavi (o Compensi per i professionisti) ed i Costi sono identificati con criterio di cassa e non per competenza, cioè sono rilevati in base alle rispettive entrate e uscite monetarie

Steve Round - 14.7.2011

Tags:  tassazione minimi regime fiscale agevolato
Commenti
23.7.2011 Emanuele
E' inesatto quanto riportato rispetto al "nuovo regime dei minimi" , in quanto i beneficiari non sono soltanto le nuove attività ma anche le vecchie, a partire dal 01-01-2008, purché in possesso dei requisiti, i quali non prevedono tassativamente l'età inferiore ai 35 anni. Questo ultimo criterio riguarda la deroga alla durata dei 5 anni di imposta ridotta, ovvero ne estende i termini di ammissibilità fino al raggiungimento dei 35 anni. Sudiamo di più :)
24.7.2011 Fabio
Risposta ad Emanuele sopra. Sei tu che devi leggere tutto l'articolo prima di fare commenti stupidi.
26.8.2011 Giovanni
Salve, chiedo un'informazione che non ho capito bene, la domanda e' questa, coloro che hanno superato i 35 anni e vogliono avviare una nuova attivita' possono usufruire delle agevolazioni? eventualmente in quale regime? Cordiali saluti Giovanni
12.10.2011 EURORISPARMIO
Quanto inserito nell'articolo rispecchia perfettamente e chiaramente tutto complimenti molto utile!
28.10.2011 Giulio
Salve! Per chi ha superato i 35 anni esiste qualche agevolazione ? Stessa domanda nell'ipotesi di chi ha perso il lavoro Grazie
29.10.2011 Steve Round (Staff di Studiamo.it)
Forse non siamo stati chiari nella nostra guida al nuovo regime: i 35 anni di età sono un'agevolazione ulteriore per i giovani, ma quello che conta è la possibilità di usufruire della tassazione di favore per 5 anni da parte di tutti (ovviamente in regola con i requisiti).
31.10.2011 Giulia
Buongiorno, ho iniziato la mia attività di commercialista nel 2011 con il regime delle nuove attività imprenditoriali. Nel 2012 potrò aderire al nuovo regime dei minimi? La ringrazio. Saluti
31.10.2011 Steve Round (Staff di Studiamo.it)
Risposta a Giulia di sopra: sì, se ne hai i requisiti e per la durata di 5 anni compreso il 2011. Oppure fino al 35° anno di età se sei under 35. Ma non dovresti essere tu a spiegarlo a noi?
29.11.2011 diego
premesso che sussistono requisiti (30 ann)i, chiedo chiarimenti in merito a collaboratori ( procacciatori d'affari ) con P iva. aperta nel 2011 : la tassazione relativa a fattura di € 25000,00 euro emessa inquesti giorni beneficia già delle agevolazioni come sopra ... 5 % ed esenzione IRAP ED IVA o NO ?? grazie
29.11.2011 Steve Round (Staff di Studiamo.it)
Come si legge nel testo dell'articolo, i nuovi regimi hanno decorrenza dal primo gennaio 2012
30.11.2011 Laura
Salve, io ho ora 34 anni ed ho aperto la partita iva nel 2006. Poi rientrandoci naturalemente sono passata ai minimi. Ora io non capisco in che regime dovrò andare. Fino all'inizio del 2011 ero nella gestione separata Inps, poi a seguito di iscrizione sono passata all'Inarcassa. Potreste rispondermi? Grazie
10.12.2011 Marco
Salve, sono un 37enne titolare di una ditta individuale aperta nel 2005, sussistendone i requisiti, potrò anche io usufruire del novo regime fiscale? Grazie. Saluti
17.12.2011 Gianluca
Salve a tutti. Ho 30 anni e svolgo la professione di avvocato. Ho aperto la partita iva ad aprile 2011 aderendo al regime delle nuove iniziative imprenditoriali tuttavia da allora non ho emesso neanche una fattura. ORa vi chiedo posso io passare al nuovo regime dei superminimi? Se si come? devo chiudere la partita iva e poi riaprirla oppure si deve presentare una richiesta? Grazie a chiunque mi aiuterà
23.12.2011 enzo
Salve, ho 51 anni disoccupato, mi è stato proposto l'avvio di una ditta individuale per prestazioni di servizio c/o un ente pubblico. Chiederei un vs consiglio in merito, stando alle nuove normative, cosa mi conviene? Ringrazio e saluto.
23.12.2011 Steve Round (Staff di Studiamo.it)
Beh se l'alternativa è tra guadagnare e non gaudagnare, credo sia meglio la prima possibilità ...
24.12.2011 giancarlo
chi ha una attività autonoma dal 2005 , era nei minimi dal 2010 e ha 49 anni può entrare nel regime contabile della franchigia per i contribuenti minimi?
29.12.2011 vince
ho iniziato nel 2011 un'attività professionale col regime agevolato per le nuove iniziative. desideravo sapere quando effettuare le dichiarazioni iva e unico e quando effettuare i relativi pagamenti iva, redditi e irap. grazie
10.1.2012 GUIDO
PUO' ESSERE MERA PROSECUZIONE SE IN PENSIONE DAL 01/01/2004, DOPO CINQUE ANNI, DAL 01/01/2009 HO APERTO PARTITA IVA FACENDO SOSTANZIALMENTE LO STESSO LAVORO CHE FACEVO DA DIPENDENTE?
11.1.2012 david
io ho usufruito del regime nuove iniziative imprenditoriali x l'anno 2011 e ho 32 anni. avendo iniziato l'attività dal 1 febbraio il mio fatturato doveva restare sotto i 30.000 o sotto i 27.500 euro? grazie
16.1.2012 LORENZO
Salve, pur avendo meno di 35 anni e rientrando nei limiti stabiliti non posso comunque rientrare nel super minimo avendo aperto la partita iva nel 2007? Grazie
23.1.2012 Angelo
Bendetto Fabio, ...io che non ci capisco, solitamente un'H... ho recepito perfettamente quanto spiegato... "non in Turco" Grazie per il chiarimento ben spiegato, in merito titolo.
31.1.2012 Stefano
Salve a tutti, ho compiuto 36 anni nel nov 2011, vorrei aprire la partita iva per svolgere la professione di avvocato. Posso usufruire dei nuovi contributi minimi al 5%? grazie della preziosa risposta
4.2.2012 Laura
Sono disoccupata e vorrei aprire un'agenzia di servizi. Mi debbo avvalere di professionisti ESTERNI che pagherò con rietenuta d'acconto. A questo punto il "regime dei minimi" è inattuabile?!
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