Dopo il varo della manovra economica del Ministro Tremonti tutti i giornali, anche quelli economici di notoria reputazione, hanno analizzato il nuovo regime fiscale agevolato che verrà e che sostituirà i precedenti, tra cui quello per i contribuenti minimi.
Negli approfondimenti svolti (chiamati spesso "vademecum", "novità in manovra", "la riforma dalla a alla z", ecc...) si legge del pensionamento dei minimi a favore di un nuovo regime agevolato, che avrebbe le caratteristiche del vecchio regime dei contribuenti minimi, ma che sarebbe riservato ai contribuenti con meno di 35 anni di età in procinto di aprire una nuova attività imprenditoriale.
Leggendo però il testo del decreto legge in questione (la manovra di Tremoni per il pareggio del Bilancio nel 2013) ci è sembrato che questo riferimento ai 35 anni di età non sia citato da nessuna parte e quindi è lecita la nostra curiosità: com'è possibile che tutti i giornali, anche quelli famosi, parlano di qualcosa che non c'è? Sanno qualcosa di più di ciò che è riportato, nero su bianco, nel testo di legge o hanno preso tutti una vistosa cantonata?
Non sappiamo ancora rispondere a queste domande ed aspettiamo fiduciosi (anche con un pizzico di curiosità) di conoscere come stanno effettivamente le cose, che solo il passare del tempo ci svelerà.
Aggiornamento 17/7/2011 - adesso sappiamo rispondere, perchè al Senato, in sede di conversione in legge del decreto, è stata aggiunta questa regola: il regime di tassazione agevolata " è applicabile anche oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età " dei contribuenti. Evidentemente i giornalisti economici conoscevano, sia pure con approssimazione, l'intenzione dei parlamentari di cambiare il decreto, nel senso sopra indicato, al momento della sua conversione in legge.
Ora passiamo ad analizzare il testo della recente manovra, per la parte che riguarda i nuovi regimi fiscali agevolati, così da illustrarne il contenuto ai nostri lettori in modo facile e schematico, com'è ormai abitudine di Studiamo.it .
Innanzitutto sono previsti non uno ma due regimi agevolati distinti, che valgono per le nuove attività imprenditoriali che verrano aperte d'ora in poi e per quelle vecchie aperte dal primo gennaio 2008. Si può però beneficiare del primo di questi due regimi - quello più importante - solo per un tempo ben determinato (a differenza di quello dei minimi che non aveva scadenza): 5 anni solari compreso quello nel corso del quale inizia la nuova attività.
I due regimi, che partirannno dal primo gennaio 2012, sono questi:
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regime di tassazione agevolata per le nuove iniziative (o dei "super minimi") a favore di coloro, persone fisiche, che intraprendono per la prima volta una nuova attività imprenditoriale mai svolta prima, neanche con altre modalità di svolgimento (diverse da quelle di impresa o di lavoro autonomo).
I requisiti (volume di attività, assenza di personale dipendente, ecc...) sono gli stessi del vecchio regime dei minimi, che ti ricordiamo qui sotto.
La tassazione è però maggiormente di favore, perchè è previsto il prelievo tributario del 5% sul reddito d'impresa (al posto del 20% stabilito per i minimi) in sostituzione di Irpef e addizionali (ma, come detto, tutto ciò vale per soli 5 anni, poi si riparte con la tassazione ordinaria). Inoltre ci sono altri vantaggi importanti, tra cui quello di non poco conto consistente nel non pagare l'Irap in quanto esentati
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regime di semplificazione negli adempimenti per che non rientra nei "super minimi" a favore di coloro, persone fisiche, che non possono beneficiare del regime precedente o che da questo ne sono usciti.
Questo regime (residuale) spetta ai soggetti che non possiedono qualcuno dei requisiti necessari per rientrare nel regime illustrato al punto precedente.
Esso si concretizza non in una tassazione agevolta dei redditi prodotti (ad eccezione dell'Irap, che non si paga), ma in una mera e comunque gradita semplificazione degli adempimenti fiscali. In particolare: esonero dalla tenuta della contabilità e dalle liquidazioni e versamenti periodici ai fini IVA
Si riportano quindi schematicamente gli elementi principali dei due regimi.
I nuovi regime agevolati previsti nella manovra di luglio 2011 |
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Regime di tassazione agevolata per le nuove iniziative produttive (regime dei "super minimi") |
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| Regime di semplificazione negli adempimenti per chi non rientra nel regime dei "super minimi" |
I contribuenti che per qualche motivo non hanno i requisiti per il regime agevolato spiegato sopra, pur avendo i requisiti previsti dal vecchio regime dei contribuenti minimi (vedi sotto) o che da questo ne sono usciti, possono comunque essere esonerati da alcuni gravosi adempimenti fiscali:
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Si riportano ora, per opportuna conoscenza, i requisiti e le principali caratteristiche del regime dei minimi. Questi non varrano più dal primo gennaio 2012 ai fini del regime dei minimi, ma saranno comunque da prendere in considerazione per il nuovo regime agevolato di tassazione al 5% sopra illustrato (e per quello residuale di semplificazione negli adempimenti).
Regime contabile della franchigia per contribuenti minimi |
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E' il regime naturale (non c'è bisogno di opzione) per le persone fisiche quando sussistono i seguenti requisiti, riferiti all'anno precedente oppure, mediante previsione, a quello in corso (quindi per le nuove imprese):
Essendo un regime naturale, salvo opzione per altro regime, esso è obbligatorio per i contribuenti aventi i suddetti requisiti. E' comunque possibile optare per l'applicazione ordinaria delle imposte, comunicando tale decisione in occasione della prima dichiarazione annuale; l'opzione per un regime diverso dal quello dei "minimi" è vincolante per almeno 3 anni, trascorsi i quali essa rimane comunque valida, fino a quando si continua ad applicare concretamente il relativo regime contabile Il regime della franchigia è quindi applicabile a:
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Libri e registri conseguenti al regime: nessuno. |
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Nel regime della franchigia gli adempimenti si riducono ai seguenti:
La grande semplificazione contabile di questo regime riguarda non solo la registrazione dei documenti d'acquisto e di vendita, che può essere omessa, ma anche la possibilità di non tenere più gli stessi registri. |
Il vantaggio di questo regime è la semplificazione negli adempimenti. Infatti c'è l'esonero dagli obblighi di:
Altro grande vantaggio è il risparmio nel pagamento delle imposte. Infatti si ha diritto:
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Gli svantaggi sono:
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Il reddito d'esercizio è calcolato come differenza tra Ricavi e Costi annuali (ma non c'è il conto economico), considerando anche le plusvalenze e minusvalenze Tuttavia i Ricavi (o Compensi per i professionisti) ed i Costi sono identificati con criterio di cassa e non per competenza, cioè sono rilevati in base alle rispettive entrate e uscite monetarie |
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Steve Round - 14.7.2011
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