In questo campo sono molte le novità introdotte dalla riforma; in particolare vi è la possibilità di scelta fra 3 sistemi diversi di amministrazione. Nella specifica materia, assume molta rilevanza lo statuto:
Da notare, che si ha la possibilità di passare dall’uno all’altro senza modifica dello statuto, ma con deliberazione dell’assemblea ordinaria. Il passaggio ha effetto dalla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo.
La gestione dell’impresa spetta ai soli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie alla realizzazione dell’oggetto societario; l’organo amministrativo può avere struttura unipersonale (amministratore unico) o pluripersonale (consiglio d’amministrazione).
La carica di amministratore può essere assunta da azionisti o esterni; lo statuto ne stabilisce il n°, sono nominati per un periodo minore o uguale ai 3 anni e sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto; sono anche revocabili in qualsiasi momento dall’assemblea, nel caso non sussista giusta causa hanno diritto al risarcimento danni.
Nei 30gg successivi alla nomina, gli amministratori devono chiedere l’iscrizione
al R.I. con l’indicazione delle generalità indicando a chi è
attribuita la rappresentanza della società. Non possono essere nominati
amministratori inabilitati, interdetti, falliti, o chi è stato condannato
ad una pena che comporta l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità
di esercitare l’ufficio direttivo.
Altre cause di cessazione del rapporto sono, oltre alla revoca: rinuncia,
scadenza del termine, morte, sopravvenienza di una causa di decadenza. Qualunque
sia la ragione che determina l’esaurimento del rapporto, la cessazione
deve essere iscritta nel R.I. entro 30gg nel R.I. a cura del consiglio sindacale.
La cessazione opera dalla data di convocazione dell’assemblea per l’approvazione
del bilancio relativo all’ultimo esercizio dell’incarico. La rinuncia
produce effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori;
diversamente opera della data della sua ricostituzione con l’accettazione
dei nuovi.
Novità: se nel corso del rapporto vengono a mancare 1 o più amministratori, è possibile che i superstiti possano sostituirli, cooptandoli, alla condizione che la maggioranza, sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea.
Se vengono a cessare amministratore unico o tutti gli amministratori, l’assemblea deve essere convocata dal collegio sindacale, che nel frattempo può compiere atti d’ordinaria amministrazione. Nuova è la disciplina che permette di includere la clausola simul stabunt simul cadent per la quale, la cessazione d’alcuni amministratori comporta la cessazione dell’intero consiglio, ciò può essere previsto anche dallo statuto; ciò comporta che i soci verrebbero convocati per rieleggere l’intero consiglio.
Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati
La convocazione del consiglio spetta al suo presidente, il quale fissa l’ordine
del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni,
sull’ordine del giorno, pervengano a tutti i consiglieri, per assicurare
contributi approfonditi nelle scelte gestionali. Gli amministratori devono
adempiere ai propri compiti con la diligenza non più del mandatario,
ma richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.
Il consiglio viene convocato dal presidente con l’invio agli amministratori
dell’avviso di convocazione; i lavori e le deliberazioni del consiglio,
vengono verbalizzati e annotati nello specifico libro sociale. Se lo statuto
o l’assemblea consento, il consiglio può delegare le proprie
attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto da alcuni suoi membri o anche
da uno o più di essi; il delegante può impartire direttive ai
delegati e avocare a se operazioni ricomprese nella delega; alla stregua delle
informazioni che riceve dai delegati, l’organo di gestione valuta l’adeguatezza
dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile della società.
Tale novità è finalizzata ad assicurare la costante idoneità
delle strutture sociali al servizio dell’operatività e dell’efficienza.
Il consiglio ha anche il compito di esaminare i piani strategici, industriali,
e finanziari della società; valuta sulla base delle relazioni degli
organi delegati, il generale andamento della gestione, con la periodicità
fissata dallo statuto, ma comunque almeno ogni 180gg.
Il consiglio d’amministrazione può delegare il potere di: emettere
obbligazioni convertibili, redigere il bilancio, aumento del capitale, nonché
gli adempimenti a cui è tenuto in caso le perdite superino 1/3 del
capitale, ovvero lo abbiano ridotto oltre il limite fissato dalla legge, nonché
la predisposizione delle relazioni prescritte in caso di fusione o scissione.
La ripartizione dei poteri è la fase nella quale operano le scelte
gestionali e nella quale si avviano e definiscono i rapporti con il mercato.
Con le decisioni gestionali gli amministratori esercitano il potere d’iniziativa
che rileva all’interno della società.
Il potere di impegnare la società è esercitato all’esterno
ed è il c.d. potere di rappresentanza: potere attribuito agli amministratori
dallo statuto; tale potere incontra il limite costituto dall’oggetto
sociale, infatti, gli amministratori non possono intraprendere operazioni
estranee ad esso, che è soggetto a pubblicità legale e che costituisce
un limite anche per i terzi. Con tale formulazione si proteggono: sia la posizione
degli amministratori sia quella dei terzi, tutelati dall’inopponibilità
delle limitazioni poste ai poteri degli amministratori che risultano dallo
statuto o da una decisine degli organi competenti, anche se pubblicate. Ancora
ai terzi sono in opponibili le cause di nullità o annullabilità
della nomina degli amministratori ai quali è stata conferita la rappresentanza.
La validità delle deliberazioni del consiglio d’amministrazione
Per la validità delle deliberazioni consiliari, è necessaria
la presenza della maggioranza degli amministratori, per la deliberazione è
necessaria l’approvazione unanime dei presenti, da notare che il voto
non può essere esercitato per rappresentanza.
La novità: consiste nel fatto che la possibilità d’impugnazione
delle deliberazioni non conformi alla legge o allo statuto è esercitatile
entro 90gg dagli amministratori assenti o dissenzienti o dal collegio sindacale.
I soci possono impugnare anche quelle che ledono i loro diritti; esclusa è
la contestazione dei soci danneggiati.
Altre novità riguardano la contrapposizione tra amministratori e società;
art. 2391 – interessi degli amministratori – l’amministratore
è obbligato ad informare gli altri e il collegio sindacale, di ogni
interesse di cui è portatore, per conto proprio o di terzi, in una
determinata operazione; se è delegato deve astenersi dal compierla,
investendo della stessa il consiglio. Ciò significa che ogni interesse
rileva la sola circostanza di un personale coinvolgimento di cui è
imposta la comunicazione, corredata da assoluta completezza informativa, non
più interesse antagonista come necessario prima della riforma.
La violazione di queste prescrizioni giustificano l’impugnativa, sempre
che il voto del consigliere interessato sia stato rilevante e le decisioni
possano arrecare danno alla società; legittimati all’impugnativa
sono:amministratori e collegio sindacale entro 90gg dalla data di assunzione;
mentre è preclusa l’impugnativa per chi ha votato a favore.
Gli amministratori, rispondono di danni causati con l’utilizzo a proprio
vantaggio o di terzi di: dati, notizie e opportunità d’affari,
appresi durante il mandato; non possono assumere la qualità di soci
illimitatamente responsabili in società concorrenti, ed esercitare
attività concorrenti per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione
espressa dell’assemblea.
I compensi sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea;
permane la competenza del consiglio per la determinazione della remunerazione
per i consiglieri investiti di particolari cariche, sentito il parere del
collegio sindacale.
Se lo statuto lo consente, l’assemblea può fissare un importo
complessivo per tutti gli amministratori; la remunerazione può essere
costituita anche da partecipazioni agli utili o da stock options (diritti
di sottoscrizione d’azioni future).
La responsabilità degli amministratori
Le regole che disciplinano, sono modellate in funzione della tutela dei soci
creditori e di mercato. L’inadempimento degli obblighi a cui sono tenuti
gli amministratori non produce necessariamente gli stessi effetti, la violazione
potrebbe ledere gli interessi della società e non quelli dei creditori.
La responsabilità può essere indotta dal mancato rispetto degli
obblighi specifici o dall’inadempimento all’obbligo di esercitare
l’attività con professionalità e diligenza.
Gli amministratori rendono prestazioni di mezzi e non garantiscono che dalla loro azione discenda il successo della società. Sono tenuti ad avviare iniziative che, valutate con professionale discernimento, possono indurre esiti positivi; se questa valutazione viene emessa gli amministratori ne rispondono in prima persona.
Se esiste un consiglio d’amministrazione, gli amministratori rispondono solidalmente; l’azione di responsabilità può essere promossa dal socio/i che rappresenti/tino almeno 1/5 del capitale, mentre nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, tale rapporto è 1/20. Tale azione è tesa al risarcimento del danno e deve essere avviata a seguito delle deliberazioni dell’assemblea ordinaria, tranne nel caso in cui gli azionisti sono convocati per l’esame, se la contestazione è relativa a fatti di competenza dell’esercizio a cui si riferisce lo stesso bilancio.
La deliberazione dell’azione di responsabilità, non comporta
la revoca salvo che non sia adottato con il voto favorevole di 1/5 del capitale
(1/20). Gli amministratori, rispondono in solido nei confronti della società,
con il limite della ripartizione dei poteri di cui si fosse avvalso l’organo
amministrativo: se il consiglio li ha delegati, dell’adempimento rispondono
i delegati; la responsabilità è anche esclusa in costanza dell’attribuzione
di funzioni ad 1 o più amministratori, quindi non solo in ragione delle
deleghe, ma anche a fronte d‘investiture contingenti.
La deroga non è tuttavia assoluta, poiché gli amministratori
rispondono se, venuti a conoscenza del compimento d’atti pregiudizievoli,
non hanno fatto quanto potevano per impedirli o eliminarne/attuarne le conseguenze
dannose, ai sensi dell’art. 2392 – responsabilità verso
la società –.
La responsabilità solidale, viene meno per l’amministratore
che, senza ritardo, abbia fatto notare il proprio dissenso nel libro delle
adunanze e delle deliberazioni del consiglio; sempre che sia immune da colpa
e abbia dato immediata notizia del dissenso al presidente del consiglio.
L’azione di responsabilità esercitata dai soci ha le stesse finalità
di quella esercitata dalla società, cioè di tutela nel caso
in cui la maggioranza non deliberi l’azione in assemblea, ma gli amministratori
rispondono nei loro confronti solo per l’inosservanza degli obblighi
inerenti al mantenimento dell’integrità del capitale sociale.
Ciò implica che il presupposto per l’azione è quindi l’insufficienza
del patrimonio per il soddisfacimento del credito.
Se la società rinuncia ad esperire l’azione di responsabilità, non è impedito ai creditori di esperire la propria e si discute se le due azioni possano essere collegate, negando l’indipendenza all’azione dei creditori; questi si esporrebbero alle stesse eccezioni che gli amministratori potrebbero rivolgere alla società; è preferibile la soluzione che accredita la natura surrogatrice dell’azione dei creditori, come sancito dall’art. 2394 che rende conto che il loro interesse è già tutelato dall’azione della società che, volta al risarcimento del danno, ha la finalità di reintegrare il capitale sociale, a tutela anche dell’interesse dei creditore alla realizzazione del credito.
L’azione della società ha precedenza rispetto all’iniziativa
dei creditori, oltretutto, mentre la società può agire a fronte
di qualsiasi violazione che induca pregiudizio; i creditori possono agire
solo quando sia attestato il recupero dei crediti.
Le azioni hanno uguale prescrizione (5 anni) ma diversa decorrenza. Quella
delle società decorre dal momento in cui si è prodotto il danno,
quello dei creditori dal momento in cui il patrimonio è divenuto insufficiente;
la prescrizione non incide sulla natura surrogatoria dell’azione dei
creditori.
Gli amministratori rispondono anche dei danni direttamente arrecati al patrimonio del singolo socio o del singolo terzo. Se tali soggetti subiscono una lesione mediata, quindi riflessa, vengono meno le premesse per l’esperimento dell’azione; ->> se il danno incorre sulla società, il socio beneficia di riflesso dell’azione esperita dalla società. Il socio può esercitare individualmente l’azione di responsabilità quando la condotta o l’omissione degli amministratori, dolosa o colposa, si proietti senza diaframmi sul suo patrimonio.
Tale situazione in genere è quella nella quale gli amministratori
abbiano rappresentato in modo infedele lo stato della società nel bilancio,
determinando la sottoscrizione da parte del socio di azioni di nuova emissione
per un prezzo ingiustificato; la condotta illecita colpisce il singolo socio
e il singolo terzo le cui azioni si affiancano a quella della società.
Prevale la tesi secondo la quale la responsabilità verso socio/terzo
abbia natura extracontrattuale e ciò implica che spetta al danneggiato
dimostrare dolo o colpa. La lesione deve essere ascritta ad atti od omissioni
posti in essere dagli amministratori in violazione di obblighi prefissati
e comunque preesistenti all’illecito.
L’art. 2395 afferma il collegamento che esiste fra: risarcimento del danno al socio/terzo e risarcimento alla società o ai creditori, nel senso che il diritto del socio/terzo non è pregiudicato dal risarcimento alla società o al socio. Se la condotta degli amministratori ha determinato l’insufficienza del patrimonio, il danno è subito da tutti i creditori, ciò implica che essi possono unitariamente o singolarmente esercitare l’azione, fermo restando la natura surrogatoria. Se invece il comportamento degli amministratori ha direttamente danneggiato il singolo terzo, il limite dell’insufficienza patrimoniale non opera e il terzo può individualmente chiedere il risarcimento del danno agli amministratori.
L’organico sistema normativo che disciplina la responsabilità degli amministratori, suggerisce di qualificare contrattualmente anche quella nei confronti del singolo socio o del singolo terzo, al pari della responsabilità verso società e creditori sociali. Tale disciplina si applica anche ai direttori generali, nominati dall’assemblea, in relazione ai compiti loro affidati.
Può essere composto di 3 o 5 membri effettivi, soci e non soci; oltre
ad essi devono essere nominati anche 2 sindaci supplenti. I primi sindaci
sono nominati dall’atto costitutivo, mentre il presidente dell’assemblea.
Nelle società quotate alla minoranza, deve essere riservata l’elezione
di almeno 1 sindaco effettivo, mentre se il collegio è composto di
più di 3 membri di almeno 2 sindaci.
Almeno un sindaco ed un supplente, devono essere scelti tra gli iscritti agli
albi professionali, per un esigenza di professionalità. I sindaci restano
in carica per 3 anni e non possono essere rieletti se non per giusta causa;
la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale,
sentito l’interessato -->> ai sindaci è assicurata la permanenza
per almeno 3anni.
Sono in eleggibili: inabilitati, interdetti, falliti, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare l’ufficio direttivo. Inoltre non possono essere nominati sindaci: i coniugi, i parenti e gli affini degli amministratori, entro il 4° grado nonché tutti coloro che sono legati alla società o alle controllate da un rapporto continuo di prestazione d’opera retribuito.
In caso di morte, rinuncia o decadenza di 1 sindaco subentrano i supplenti
in ordine d‘età, che restano in carica fino all’assemblea
successiva; se coni sindaci supplenti il collegio sindacale non è completato,
deve essere convocata l’assemblea affinché provveda a nominarne
di nuovi.
La loro retribuzione se non è stabilita dall’atto costitutivo,
deve essere determinata dall’assemblea al momento della nomina, ed è
valida per l’intera durata del rapporto.
La riforma ha trasferito ai revisori l’accertamento della regolare tenuta della contabilità e quella della corrispondenza del bilancio con le risultanze dei libri e delle scritture contabili; -->> che il collegio sindacale non esercita più il controllo sull’amministrazione della società, ma vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione; in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.
Per le società che non fanno ricorso al capitale di rischio e comunque non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, lo statuto può prevedere che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale, che in tal caso deve essere formato da iscritti al registro dei revisori.
I sindaci sono obbligati ad assistere alle riunioni del: consiglio d’amministrazione,
comitato esecutivo e assemblee; la cui mancanza è sanzionata, con decadenza,
se non giustificata. I sindaci possono provvedere in qualsiasi momento ad
atti d’ispezione e controlli, possono chiedere agli amministratori notizie
sull’andamento delle operazioni sociali, ovvero su determinati affari;
possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società
controllate in merito ai sistemi d’amministrazione e controllo adottati
e dall’andamento generale dell’attività; sono tenuti a
controllare l’osservanza delle legge e dell’atto costitutivo.
Nello svolgimento di specifiche operazioni d’ispezione e controllo i
sindaci, sotto la propria responsa-bilità ed a proprie spese, possono
avvalersi di propri dipendenti e ausiliari, ma gli amministratori possono
rifiutare a questi collaboratori l’accesso alle informazioni riservate.
Il collegio opera secondo le regole della collegialità e decide a maggioranza, in riunioni che devono tenersi almeno ogni 90gg, che possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione (se previsti dallo statuto). Esso deve provvedere a convocare l’assemblea e curare gli adempimenti pubblicitari se gli amministratori omettono di provvedervi o qualora, nell’esperimento della propria carica, i sindaci ravvisino fatti censurabili di rilevante gravità.
La riforma ha riconosciuto al collegio sindacale il potere di denuncia all’autorità
giudiziaria, se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità
degli amministratori, suscettibili di arrecare danno alla società.
Garantisce legalità anche il ruolo svolto dal collegio a seguito della
denuncia del socio, ovvero di quegli azionisti che rappresentino 1/20 del
capitale sociale (1/50 per le società che fanno ricorso al mercato
di capitali)
I sindaci devono svolgere il loro compito con diligenza professionale. Ciò
implica che: in funzione della natura e della specificità dell’incarico;
sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare
il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del
loro ufficio. Sono soggetti ad azione di responsabilità, rispondono
solidalmente con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi ultimi
quanto il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato; ma sono anche
solidamente responsabili tra loro stessi.
I soci che rappresentino 1/10 del capitale sociale (1/20), se vi è
fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri
degli amministratori, possono denunziare i fatti al tribunale. Lo stesso diritto
spetta anche: al collegio sindacale, consiglio di sorveglianza e comitato
di controllo sulla gestione, nonché al PM ma solo nel caso delle società
che ricorrono al mercato dei capitali, il tutto per tutelare gli interessi
pubblici.
Con la riforma si è offerto alla società di esperire i propri
rimedi. Sentiti in camera di consiglio, amministratori e sindaci, il tribunale
può ordinare l’ispezione per verificare se le irregolarità
denunciate sussistano (le spese sono a carico dei richiedenti), con provvedimento
che può essere subordinato al rilascio di una cauzione, a carico dei
denuncianti. La società può proibire l’ispezione, se l’assemblea
sostituisce amministratori e sindaci con soggetti d’adeguata professionalità,
che si attivino senza indugio per accertare se le violazioni sussistono. Il
procedimento viene sospeso dal tribunale che così si affida all’esito
dei riscontri e delle iniziative dei rinnovati organi sociali.
Sia che vengano riscontrate o meno le irregolarità, o che l’attività
dei nuovi organi sia insufficiente ad eliminarle, il tribunale può
adottare gli opportuni provvedimenti e convocare l’assemblea per le
conseguenti deliberazioni; se invece l’assemblea si uniforma le gravi
irregolarità vengono eliminate.
Nei casi più gravi, il tribunale stesso può revocare amministratori
e sindaci e nominare un amministratore giudiziario, il quale può proporre
azione contro amministratori e sindaci, e prima della scadenza del suo incarico
deve rendere conto al tribunale, nonché convocare l’assemblea
perché nomini i nuovi amministratori e sindaci, ovvero proporre la
messa in liquidazione o la sottoposizione a procedure concorsuali.
Esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione
iscritta nel registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio,
è esercitato da una società di revisione, iscritta nel registro
dei revisori contabili, soggetta alla disciplina dell’attività
di revisione per le società emittenti azioni quotate in mercati regolamentari,
ed alla vigilanza della CONSOB.
Per le società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio,
il controllo contabile, può essere affidato al collegio sindacale.
Le competenze dei revisori sono:
La riforma soddisfa le esigenze di trasparente consapevolezza, e ciò
spiega lo scambio d’informazioni fra collegio sindacale e gli incaricati
del controllo contabile, nonché il rigore nella disciplina delle cause
della loro ineleggibilità e decadenza.
La responsabilità solidale del revisore con gli amministratori, la
cui condotta o il cui comportamento abbia arrecato danno alla società,
per mancata vigilanza; il revisore deve eseguire i propri compiti con professionale
diligenza, in funzione della natura e della specificità dell’incarico.
Sistema dualistico: modello tedesco
Questo modello si articola su consiglio di gestione + controllo di sorveglianza,
il controllo contabile è affidato a professionalità esterne.
Ai sensi dell’art. 2409 octies la possibilità di avvalersi di
tale sistema, deve essere prevista nello statuto; la gestione spetta esclusivamente
al consiglio di gestione, formato da un numero di componenti >2, il quale
compie le operazioni necessarie al raggiungimento dell’oggetto sociale,
ha cioè le stesse funzioni del consiglio d’amministrazione,;
può delegare le sue competenze ad 1 o più dei suoi componenti.
La nomina degli amministratori che compongono il consiglio di gestione, spetta
al consiglio di sorveglianza, con l’esclusione sia dei primi indicati
nello statuto, sia di quelli possessori di strumenti finanziari, ovvero dallo
stato o dagli enti pubblici se titolari di partecipazioni in società;
il loro numero complessivo è determinato dallo statuto.
La durata dell’incarico non può eccedere i 3 anni con scadenza
alla data della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l’approvazione
del bilancio degli ultimi 3 esercizi.
Applicazione delle regole relative al consiglio di amministrazione del sistema
tradizionale:
Consiglio di sorveglianza: è formato da almeno tre
componenti, anche non soci; la nomina spetta all’assemblea; la durata
della carica è prescritta in tre esercizi con scadenza alla data della
successiva assemblea convocata per l’approvazione del bilancio. Almeno
uno dei consiglieri deve essere un revisore contabile iscritto al relativo
registro; essi sono rieleggibili e revocabili dall’assemblea; lo statuto
può fissare requisiti di onorabilità, professionalità
e indipendenza; sostituzione da parte dell’assemblea se uno o più
consiglieri vengono a mancare.
L’art. 2409 lettera b) preclude la nomina a consigliere di sorveglianza
per i componenti del consiglio di gestione.
Il consiglio di sorveglianza:
I caratteri essenziali del modello dualistico sono:
Tale sistema dovrebbe essere preferito dalle società nelle quali i soci non manifestano interesse specifico e diretto per la gestione dell’impresa.
Sistema monistico: modello anglosassone
Impostato su un organo unitario formato da un consiglio d’amministrazione
(gestione) e da un comitato costituito all’interno (per il controllo
sulla gestione), il controllo contabile è affidato a professionalità
esterne.
Almeno 1/3 dei componenti del consiglio d’amministrazione, deve possedere
i requisiti d’indipendenza, ai sensi dell’art. 2399 – cause
d’ineleggibilità e di decadenza – e quelli ulteriori eventualmente
fissati dallo statuto.
Per i componenti del comitato di controllo sono richiesti i requisiti d’indipendenza,
professionalità ed onorabilità ed è preclusa loro la
possibilità d’attribuzione di deleghe. Essi non devono svolgere
funzioni attinenti alla gestione, anche se di società controllanti
o controllate; la determinazione del loro numero e la loro nomina spetta al
consiglio d’amministrazione; nelle società che fanno ricorso
al mercato dei capitali di rischio il numero deve essere maggiore o uguale
a 3; almeno uno di loro deve essere scelto fra gli iscritti all’albo
dei revisori; qualunque sia la causa di cessazione della carica, i consiglieri
d’amministrazione devono provvedere alla sostituzione.
Ulteriori competenze del comitato di controllo sono:
Alle sue adunanze di applicano le norme che disciplinano le adunanze del
collegio sindacale.
Al consiglio d’amministrazione, nominato dall’assemblea, si applicano
le stesse norme che riguardano il consiglio d’amministrazione nel sistema
tradizionale, anche se con tale sistema non ha molte analogie.
Ciò che suscita perplessità di tale sistema, è il fatto
che i controllati (cioè il consiglio d’amministrazione) nominano
direttamente i controllanti (amministratori che svolgono la funzione di controllo).
Questo potrebbe anche essere un pregio poiché darebbe modo d’assicurare
maggiore consapevolezza agli amministratori preposti al controllo sullo svolgimento
dell’attività sociale, facilitandone il compito.
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Un dispensa sull' "Amministrazione ed il controllo delle Società per Azioni" inserita da Francy 83 il: 11/04/2005