L’estinzione dell’impresa societaria si ha con la scomparsa della società dal novero dei soggetti dell’attività giuridica. Questo può avvenire:
Dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 1127/69, la dichiarazione di nullità
dell’atto costitutivo non è più un caso di morte istantanea.
Le modifiche alla disciplina dell’estinzione della società di
capitali si propongono di raggiungere 3 obiettivi:
La riforma ha posto le norma regolanti l’estinzione, al di fuori dell’ambito della specifica disciplina dei tre tipi di società di capitale, per concentrarla in un unico capo; l’estinzione non si produce al mero verificarsi di una causa di scioglimento, ma al compiersi di una fattispecie estintiva a formazione successiva composta da 3 fasi:
Il primo effetto che consegue al verificarsi di una causa di scioglimento
è l’ingresso della società nello stato di liquidazione
con conseguente mutamento dello scopo sociale da lucrativo a liquidativi.
Tutte le cause di scioglimento operano di diritto, cioè non occorre
accertamento a carattere costitutivo negoziale (deliberazione dei soci)
o giudiziale (decreto tribunale): ciò non è in contrasto
con l’art. 2485 => gli amministratori devono senza indugio accertare
il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti
pubblicitari, pena la responsabilità personale e solidale; in caso
di omissione l’accertamento è disposto dal tribunale su istanza
degli amministratori o dei singoli soci. Si tratta d’accertamenti
a carattere meramente dichiarativo previsti in funzione di successivi
adempimenti pubblicitari.
Art. 2484 gli effetti dello scioglimento (per tutte le cause, tranne lo
scioglimento anticipato, e per quelle previste dall’atto costitutivo),
si hanno alla data d’iscrizione nel R.I. della dichiarazione con
cui gli amministratori accertano le cause (per lo scioglimento anticipato
dalla data della deliberazione).
Altri effetti scaturenti dal verificarsi della causa di scioglimento sono
quindi:
L’assemblea può a suo piacimento revocare o sostituire i
liquidatori. La nomina dei liquidatori, dopo l’iscrizione nel R.I.,
provoca la cessazione della carica degli amministratori. L’art.
2488 prevede che le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee
e sugli organi dell’organizzazione si applicano anche durante la
liquidazione; => la dottrina mostra perplessità sulla compatibilità
delle deliberazioni assembleari con la liquidazione, in quanto questa
comporta il mutamento dello scopo istituzionale da lucrativo a liquidativi.
Incompatibili risultano le deliberazioni su variazioni di capitale e dubbie
quelle relative alla trasformazione, mentre sono positive quelle relative
alla fusione.
Esaminata tale fase esiste l’obbligo di aggiungere alla denominazione
sociale la locuzione società in liquidazione; dopo l’iscrizione
nel R.I. della nomina dei liquidatori, gli amministratori devono consegnare
i libri sociali, una situazione dei contratti alla data di effetto dello
scioglimento ed un rendiconto della gestione relativo al periodo successivo
all’ultimo bilancio approvato.
POTERI ED OBBLIGHI DEI LIQUIDATORI
La liquidazione consta 3 gruppi di operazioni:
Il procedimento di liquidazione non soddisfa la par condicio creditorium; i debiti vanno pagati alle naturali scadenze nei limiti delle disponibilità patrimoniali. La novità introdotta dalla riforma sta nella disciplina del bilancio di società in fase di liquidazione:
Alla fine della liquidazione i liquidatori devono redigere il bilancio finale,
indicando la quota spettante ad ogni socio nella divisione degli utili, cioè
il piano di ripartizione. La finalità del bilancio finale è
quella di dare conto degli esiti della liquidazione.
Il bilancio finale sottoscritto dai liquidatori e corredato dalle relazioni
di sindaci e revisori, deve essere depositato al R.I. e impugnato, entro 90gg.
dal deposito, da ogni socio; al decorrere del termine si può procedere
all’approvazione del bilancio; le somme non ritirare entro 90gg dal
deposito del bilancio, devono essere depositate in banca con indicazione del
nome e del cognome del socio o del n° delle azioni, se al portatore.
Cancellazione della società dal registro delle imprese
Dopo la cancellazione non esiste più una società, perché
non esiste più un patrimonio autonomo diverso da quello dei soci, su
cui possono soddisfarsi i creditori ? efficacia costituzionale della cancellazione,
sempre che il procedimento di liquidazione sia sia regolarmente svolto. La
giurisprudenza comunque ritiene che ciò non sia sufficiente e postulare
la morte della società, perché questa non può considerarsi
estinta fino a quando, non siano estinti tutti i rapporti giuridici ad essa
facenti capo.
In ipotesi di sopravvenienza passiva, si ha responsabilità dei liquidatori
per colpa e non per dolo. La morte della società non impedisce che
i creditori sociali insoddisfatti, possono far valere i loro crediti nei confronti
dei soci, fino alla concorrenza della somma da questi riscossa in base al
bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori, se il mancato
pagamento è dipeso da questi.
Compiuta la liquidazione i libri sociali devono essere depositati presso l’ufficio
del R.I. affinché chiunque possa esaminarli
Revoca dello stato di liquidazione
Deriva dalla possibilità concessa ai soci di far tornare attiva la società, provocando una nuova inversione dello scopo istituzionale. La riforma ha disciplinato la materia stabilendo:
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Una dispensa sulla " Fine dell'impresa societaria a base capitalistica " inserita da Francy 83 il: 11/04/2005