LE MODIFICAZIONI DELL’IMPRESA SOCIETARIA
(LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO)
LA TRASFORMAZIONE
La riforma è atta a colmare le lacune e regolare la trasformazione
eterogenea. La trasformazione omogenea è la trasformazione che interviene
fra società ed enti casualmente diversi, quali assicurazioni, fondazioni,
società consortili e viceversa.
La legge oggi, consente la trasformazione dei vari tipi di società
in ss. La trasformazione tra società, implica l’adozione di un
nuovo modo d’organizzazione dell’impresa societaria, da parte
di chi esercita collettivamente l’impresa; tecnicamente si attua mediante
modificazione dell’atto costitutivo adottata secondo le regole proprie
dell’impresa che intende trasformarsi -->> unitamente modello
org.vo e non del soggetto collettivo.
La legge disciplina 4 specie di trasformazione:
- Art. 2500 (3): trasformazione di società di persone in
società di capitali decisa con il consenso della maggioranza
dei soci secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, il socio che
non ha concorso alle decisioni può recedere. La decisione deve risultare
da atto pubblico (i consensi della maggioranza sono raccolti da un notaio,
che nello stesso documento indica altri elementi previsti per l’atto
costitutivo della società, in cui ci i trasforma oppure considerare
separatamente le decisioni dei soci e la stipula dell’atto pubblico),
deve essere accompagnata da una relazione di stima (redatta per S.p.a. ex
art.2343 e S.r.l. art 2465) dalla quale risulta il capitale dell’ente,
trasformato determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo
e del passivo. Deve essere iscritta nel R.I. con le forme prescritte per
l’atto costitutivo del tipo di società adottato.
Ciascun socio ha diritto all’assegnazione di un numero d’azioni
o di una quota proporzionale alla sua partecipazione; la trasformazione
non libera i soci a responsabilità illimitata per le obbligazioni
sociali sorte anteriormente agli inadempimenti pubblicitari previsti, salvo
consenso dei creditori sociali (presunto se non espressamente negato entro
60gg).
- Art. 2500 (6): trasformazione di società di capitali in
società di persone
La decisione deve essere adottata dall’assemblea con la maggioranza
prevista per le modificazioni atto costitutivo e con il consenso dei soci
che dopo le trasformazioni, assumono responsabilità illimitata (che
risponderanno anche delle obbligazioni sorte anteriormente alla trasformazione);
gli amministratori sono obbligati a predisporre una relazione che illustra
i motivi e gli effetti della trasformazione, depositata presso la sede sociale
entro 30gg dalla riunione (i soci possono ottenere copia gratuita).
- Art. 2500 (7): trasformazione eterogenea da società di
capitali
Le società di capitali si trasformano in consorzi, società
consortili, comunioni d’aziende, associazioni non riconosciute o fondazioni.
Le deliberazioni assunte dall’assemblea con il voto favorevole di
2/3 degli aventi diritto (cmq con il consenso dei soci che assumono la responsabilità
illimitata)
- Art. 2500 (8): trasformazione eterogenea in società di
capitali
Consorzi, associazioni non riconosciute, fondazioni, comunioni d’aziende,
società consortili, si possono trasformare in S.p.a., S.r.l., o S.a.p.a..
La deliberazione deve essere assunta:
- Nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
consorziati
- Nelle comunioni d’azienda, con la maggioranza dei partecipanti
che rappresentano almeno i 2/3 del capitale
- Nelle società consortili e nelle associazioni, con la maggioranza
richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento
anticipato.
- Nelle fondazioni la deliberazione dell’organo competente ha
solo il valore di proposta, mentre la trasformazione è disposta
dall’entità alternativa e le quote o le azioni sono assegnate
secondo le disposizioni dell’atto di fondazione.
Le trasformazioni possono essere anche interne alle varie categorie di società.
Per ognuna delle 4 specie la riforma ha dettato regole partecipative, premettendo
4 criteri generali:
- l’atto di trasformazione è soggetto: alla disciplina prevista
per il tipo adottato e alle forme di pubblicità relative e alla pubblicità
richieste per la cessazione dell’ente che si trasforma
- la trasformazione ha effetto dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari
imposti (le trasformazioni eterogenee hanno effetto dopo 60gg con stessa
decorrenza)
- i creditori possono fare opposizione alla trasformazione entro 60gg (solo
trasformazione eterogenea) ma se il tribunale ritiene infondati i pregiudizi
per i creditori può disporre che la trasformazione avvenga lo stesso
- L’invalidità dell’atto di trasformazione non può
essere pronunciato una volta eseguiti adempimenti pubblicitari, salvo risarcimento
danni eventuali a partecipanti all’ente trasformato e ai terzi.
LA FUSIONE
Attuazione del fenomeno economico delle concentrazioni tra imprese. La fusione
è la vicenda giuridica nella quale ad una pluralità di soci
se ne sostituisce una sola; 2 possibiltà:
- Fusione per incorporazione se la società è già esistente
- Fusione in senso stretto se dalla fusione nasce una nuova società
La soddisfazione delle esigenze alla base del fenomeno collaborativo può
ottenersi attraverso strumenti vari e può avere carattere temporaneo
o reversibile, ovvero attraverso forme che consiglino la scomparsa di tutti
o di parte dei soggetti integranti e la nascita di un soggetto nuovo.
La fusione è relativamente irreversibile e può essere motivata
da esigenze di razionalizzazione di processi produttivi, o dalla necessità
di costituire organismi matrimonialmente più solidi, o dalla volontà
di limitare la concorrenza.
Il procedimento
Poche novità della riforma: 3 nuove norme che confluiscono nella disciplina
(sez. II capo X). La fusione può avvenire fra società perseguenti
il medesimo scopo istituzionale e tra società perseguenti scopi diversi.
Il procedimento comprende tre fasi principali:
- redazione progetto di fusione. Art. 2501 ter => il
progetto deve essere frutto del lavoro comune delle società che partecipano
alla fusione e costituisce la spiegazione degli obiettivi che si vogliono
raggiungere con l’operazione. Contenuto: di tale progetto è
indicato in modo molto puntuale dalla norma regolatrice che prevede otto
elementi diversi; accanto all’individuazione della società
fodende e all’indicazione delle date dalle quali le azioni assegnate
partecipano agli utili e alle operazioni delle società partecipanti
alla fusione e sono imputate al bilancio ; spiccano per importanza:
- l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla
fusione o di quella incorporante, con le eventuali modifiche date dalla
fusione
- il rapporto di cambio delle azioni o delle quote, nonché l’eventuale
conguaglio in denaro, il quale non può essere superiore ad 10%
del valore nominale delle azioni o delle quote.
Se si tratta di fusioni fra società, una delle quali abbia contratto
debiti per acquisire il controllo dell’altra, il progetto deve indicare
le risorse finanziarie previste per adempiere alle obbligazioni della
società risultante dalla fusione; il progetto deve poi essere depositato
per l’iscrizione nel R.I. 30gg prima dell’adozione della deliberazione
di fusione.
Il rapporto di cambio è difficile da stabilire
in esatta misura per il contrasto d’interessi tra società
fodende e per il pericolo di espropriazioni a danno dei soci della fodende.
Il rapporto di cambio è il rapporto in base al quale vanno attribuite
le partecipazioni della società incorporante ai soci della società
incorporata (o della società che risulterà dalla fusione);
la determinazione deve basarsi sulla situazione patrimoniale della società
fodende, con l’osservanza delle norme dettate per il bilancio d’esercizio
e riferite ad una data anteriore di non oltre 120gg. dal giorno in cui
il programma di fusione è stato depositato presso la sede della
società. L’art. 2501 sexies stabilisce che uno o più
esperti per ciascuna società, devono presentare una relazione sulla
congruità del rapporto di cambio; gli esperti devono essere scelti
dalla società tra gli iscritti all’albo dei revisori dei
conti, o tra le società di revisione iscritte all’albo (se
società quotate) e rispondono dei danni causati alle società
partecipanti, ai soci ed ai terzi. La relazione deve essere depositata
per 30gg prima della decisione della fuzione.
- decisione in ordine alla fusione
La fusione è decisa dalle società che si fondono mediante
approvazione del progetto di fusione; salva diversa previsione dello statuto,
nelle società di persone la decisione è presa con il consenso
della maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascuno
negli utili; e nella società di capitali secondo le norme previste
per le modificazioni dell’atto costitutivo e lo statuto. Deliberazioni
e decisione di fusione devono essere depositate per l’iscrizione nel
R.I. insieme ai documenti indicati in precedenza (applicazione art. 2436).
L’operazione può pregiudicare l’interesse dei creditori
della società fondende in buone condizioni, poiché vi è
concorsualità tra i creditori di tutte le società. Pertanto
la fusione può essere attuata se sono trascorsi 60gg dall’iscrizione
nel R.I. della decisione; entro tale periodo i creditori della società
fodende possono proporre opposizione (che non è esperibile se tutti
i creditori sociali, anteriori alla fusione, hanno acconsentito alla fusione
o se quelli che hanno espresso dissenso siano stati integralmente soddisfatti,
nonché nel caso che la relazione degli esperti sia redatta, per tutte
le società partecipanti, da un'unica società di revisione,
la quale osservi, sotto la propria responsabilità, che la loro situazione
patrimoniale e finanziaria non rende necessarie garanzie a tutela dei creditori).
Riguardo agli obbligazionisti, è confermata la legittimazione all’opposizione,
con esclusione del caso in cui la fusione, sia stata approvata dall’assemblea;
mentre per gli obbligazionisti d’azioni convertibili è data
la facoltà , con avviso pubblicato sulla G.U. almeno 90gg prima del
progetto di fusione, d’esercitare il diritto di conversione, nel termine
di 1 mese dalla pubblicazione dell’avviso (a coloro che non hanno
esercito il diritto devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli
loro spettanti prima della fusione).
- stipula dell’atto di fusione
Il procedimento di fusione termina con la stipula dell’atto di fusione,
il quale deve risultare da atto pubblico ed essere depositato, a cura del
notaio o dei soggetti cui compete l’amministrazione della nuova società,
entro 30gg presso l’ufficio del R.I. ove sono poste le sedi della
fondende e dell’incorporante.
Eccezioni:
- fusione a seguito di acquisizione per indebitamento
- fusione per incorporazione di società interamente possedute
o possedute al 90%
- il comma 1 dell’art. 2505 nella fusione per incorporazione
di una società in un’altra che possiede tutte le azioni
o le quote della prima, prevede due ipotesi:
- il progetto di fusione non deve contenere il rapporto di
cambio, le modalità di assegnazione azioni/quote della
società incorporante e la data dalla quale queste partecipano
agli utili;
- la decisione può essere adottata dai rispettivi amministratori
rispettando le norme dell’art.2501 ter e 2501 septies
e sempre che i soci della incorporante, che rappresentano il
5% del capitale, non chiedano che la decisione d’approvazione
venga adottata con il consenso della maggioranza dei soci, determinata
secondo la parte a ciascuno spettante negli utili (soc. di persone)
o dall’assemblea dei soci (soc. di capitali
- fusione a cui non partecipano società con capitale rappresentato
da azioni
- deroga all’art.2501 (la partecipazione è consentita
alle società in liquidazione che abbiano iniziato a distribuire
l’attivo) e 2051 ter limite 10% del conguaglio in denaro del
rapporto di cambio.
- Possibilità d’evitare la presentazione della relazione
degli esperti
- Riduzione alla metà di termini di cui agli art. 2501 ter,
2501 septies e 2503.
Gli effetti della fusione
La fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle
iscrizioni previste per l’atto di fusione; la società risultante
dalla fusione o la società incorporante, assumono diritti ed obblighi
della società partecipante, proseguendo tutti i rapporti anteriori
alla fusione. Le novità della riforma sono 2:
- se la società partecipante è una società di persone
e la risultante è una società di capitali, i soci a responsabilità
illimitata non sono liberati dalle obbligazioni anteriori all’ultima
iscrizione prevista dall’atto, se non risulta il consenso dei creditori
- nel primo bilancio successivo alla fusione, attività e passività
sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di
efficacia della fusione; se emerge disavanzo, esso deve essere imputato
agli elementi dell’attività e delle passività delle
partecipanti e per la differenza ad avviamento. Solo dopo il deposito presso
il R.I. dell’atto con gli allegati, la fusione è opponibile
ai terzi; a meno che la società non provi che i terzi erano comunque
a conoscenza della fusione.
Per le operazioni compiute entro il 15° giorno dall’iscrizione;
gli atti on sono opponibili ai terzi che provino di essere stati impossibilitati
a conoscere la fusione; eseguite le iscrizioni dell’atto, la sua invalidità
non può più essere pronunciata.
I limiti
Occorre distinguere fra:
- limiti legali art. 2501: la partecipazione alla fusione è consentita
alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione
dell’attivo.
- limiti scaturenti dal sistema ed ipotizzati da dottrina e giurisprudenza
fusione eterogenea (tra società lucrative e mutualistiche e tra società
lucrative e consortili) art. 2505 quater: se alla fusione non partecipano
s.p.a. e s.a.p.a., né cooperative s.p.a., non si applicano le disposizione
dell’artt. 2501 c2 e 2501 ter c2, mentre le disposizione dell’art.
2501 sexies possono essere derogate con il consenso di tutti i soci della
società partecipanti alla fusione.
LA SCISSIONE
Attuazione del fenomeno di dissociazione tra imprese: si scorpora parte delle
attività patrimoniali che vanno a costituire l’attivo patrimoniale
di altre società di nuova costituzione e successivamente la prima società
riduce il capitale ripartendo fra i soci le quote della seconda. La scissione
nasce dall’esigenza di razionalizzare l’attività, ovvero
eliminare la concorrenza inutile, ovvero realizzare migliori condizioni di
competitività.
Art. 2506 con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio
a più società preesistenti o di nuova costituzione, o parte
del suo patrimonio (ed in tal caso anche ad una sola azienda) e le relative
quote/azioni ai suoi soci.
Sono consentiti: sia un conguaglio in denaro minore o uguale al 10% del valore
del numero delle azioni/quote attribuite, sia, con consenso unanime, che ad
alcuni soci non vengano distribuite azioni di una delle società beneficiarie
della scissine, ma azioni della società scissa.
I limiti
Unico limite legale: la partecipazione alla scissione non è consentita
a società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo;
il problema degli altri limiti si pone in modo pone in modo più evidente
per le società mutualistiche, in quanto la scissione può provocare
una lesione all’interesse dei soci o al perseguimento delle cause mutualistiche.
Il primo caso si verifica quando vi è scissione con modifica dell’oggetto
sociale della società che si scinde; il secondo caso si ha quando le
società scisse non sono omogenee sul piano causale rispetto alla società
che scinde.
Il procedimento
La disciplina della scissione è modellata su quella della fusione
(art. 2506 ter), che contiene un rinvio per la redazione dello stato patrimoniale,
della relazione degli amministratori e la relazione degli esperti (non sono
richieste se la scissione avviene mediante costituzione di una o più
nuove società) le relazioni possono essere annesse con consenso unanime
di tutti i soci e dei possessore di strumenti finanziari che danno diritto
di voto.
Le tappe del procedimento di scissione sono le medesime del procedimento di
fusione: e cioè:
- la redazione del progetto di scissione che deve contenere tutti gli elementi
che l’art. 2501 ter prescrive per il progetto di fusione, nonché
l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare ad ogni
società beneficiaria. L’art. 2506 bis c1 e 4 prescrive anche:
eventuale conguaglio in denaro e criteri di distribuzione delle quote e
delle azioni.
- la redazione della situazione patrimoniale, la relazione degli amministratori
e la relazione degli esperti salva l’eccezione fatta sopra
- la stipula dell’atto di scissione con successivo deposito dello
stesso presso il R.I., e pubblicazione secondo le norme stabilite dall’art.2504
dettato per la fusione.
Gli effetti
Gli effetti sono disciplinati dall’art. 2506 quater e sono:
- ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti
del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei
debiti9 della società scissa non soddisfatti dalla società
cui essi fanno carico;
- gli effetti della scissione decorrono dall’ultima iscrizione dell’atto
di scissione nell’ufficio del R.I. in cui sono iscritte le società
beneficiarie;
- ciascun socio beneficiario può effettuare gli adempimenti pubblicitari
relativi alla società scissa.
Un dispensa sulle " Modificazioni dell'impresa
societaria " inserita da Francy 83 il: 11/04/2005