La riforma ha profondamente innovato la disciplina delle società cooperative, mantenendo però sostanzialmente immutata la disciplina delle mutue assicuratrici. Modificando il codice, il legislatore è intervenuto alle radici del sistema; la legge deroga, per quanto riguarda la disciplina delle cooperative, nasce con il dichiarato intento di distinguere fra cooperative meritevoli del trattamento previsto dall’art. 45 della Cost. e quelle collocabili in un’area molto vicina alle società lucrative.
Dal gennaio 2004 non possono più essere iscritte nel R.I. le cooperative
di nuova costituzione, con atto costitutivo o statuto non conformi alle nuove
regole.
Il codice civile è affiancato da numerose leggi speciali comunque,
nonostante l’apparente subordinazione del codice ad esse, rimangono
in posizione laterale rispetto a quella centrale del codice.
La società cooperativa europea (composta da soci residenti
in 2 stati membri). Art. 2519 cooperative S.p.a. e cooperative S.r.l.: le
società cooperative possono assumere la forma delle s.p.a e delle s.r.l.;
la scelta del modello non influisce sulle caratteristiche funzionali e strutturali
dettate dal legislatore, l’importante è lo scopo mutualistico
e la variabilità del capitale.
Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico.
È quindi ribadito l’elemento fondamentale cioè lo scopo
mutualistico, il quale attribuisce alle cooperative la funzione sociale prevista
dall’ex art. 45 della Cost.. La reciprocità di prestazioni fra
socio e società è uno degli elementi più importanti,
mentre nelle società ordinarie l’obbiettivo è il lucro
e la ripartizione di questo fra i soci.
Le cooperative devono svolgere la loto attività direttamente per i
propri soci e a condizioni di favore rispetto a quelle praticate da aziende.
L’obbligo della società è quello di fornire beni e servizi,
occasioni di lavoro ecc. ai propri membri a condizioni favorevoli.
Il rapporto mutualistico si realizza in ogni settore, in base a rapporti contrattuali distinti e successivi rispetto al rapporto sociale; -->> vi è l’esistenza di una duplicità di rapporti: rapporto di società e successivi rapporti di scambio. Per le mutue assicuratrici invece il rapporto di socio è conseguibile solo dopo aver stipulato il contratto d’assicurazione.
Il vantaggio patrimoniale per il socio, si realizza con il sostituirsi della
cooperativa all’intermediario speculatore. Si elimina così il
profitto che viene ridistribuito ai soci sotto forma di minor costo di beni
e servizi offerti, o di maggior remunerazione per i beni e servizi offerti
dai soci alla società. Alla riduzione dei costi concorrono anche le
agevolazioni fiscali e gli incentivi che lo Stato accorda a tali tipi d’impresa.
Il vantaggio mutualistico si realizza con 2 tecniche diverse:
L’art. 2545 sex, l’atto costitutivo stabilisce i criteri di ripartizione
dei ristorni ai soci, proporzionalmente alla qualità degli scambi mutualistici;
a tale fine le cooperative devono separare contabilmente l’attività
svolta con i soci affinché i ristorni non si trasformino in dividendi.
L’unitarietà può avere anche rilevanza esterna quando
i terzi non soci beneficiano del vantaggio mutualistico; le recenti leggi
hanno introdotto un’unitarietà di sistema con l’obbligo
per le cooperative di contribuire con le proprie risorse al rafforzamento
del movimento cooperativo, fondato sull’istituzione dei fondi mutualistici
per la promozione e lo sviluppo delle cooperative, ai quali tutte le cooperative
devono devolvere il 3% degli utili d’esercizio.
L’art. 45 Cost. riconosce, alle cooperative a carattere unitario e senza fini di speculazione privata, una funzione sociale particolarmente meritevole -->> non tutte le cooperative presentano gli stessi indici di meritevolezza. La riforma ha introdotto la distinzione, in base al grado di meritevolezza, fra:
La gestione cooperativa si ritiene indirizzata prevalentemente verso i soci, quando il volume degli scambi con essi è maggiore al 50% degli scambi complessivi della società (Art. 2512,2513); per rientrare nella categoria lo statuto della cooperativa deve prevedere, ai sensi dell’art. 2514:
Le conseguenze principali della distinzione sono:
Le cooperative operano anche con i terzi non soci, assumono dimensioni che
eccedono i bisogni dei soci, si aprono senza remore al mercato (ponendosi
in concorrenza con le altre imprese); danno vita a processi di concentrazione
ed aggregazione (consorzi di cooperative), partecipano senza limiti a S.p.a.
ed s.r.l.. Le cooperative finiscono per trascurare lo scopo mutualistico per
dedicarsi alle finalità delle imprese ordinarie. Il nostro ordinamento
però permette alle coop.ve di perseguire uno scopo lucrativo, purché
vengano rispettate le regole che incidono sul lucro soggettivo.
Le cooperative possono comunque reperire sul mercato risorse finanziarie attraverso
l’emissione di strumenti finanziari e remunerare adeguatamente il finanziamento
di soci e non soci; mentre alle cooperative diverse sono stati imposti alcuni
vincoli di non lucratività (es: limiti max distribuzione utili, divieto
di divisione riserva legale).
Art. 2525 e L speciali, stabiliscono i limiti massimi ai conferimenti per
tutte le società cooperative; nessun socio può avere una quota
o possedere azioni di valore >100.000 € o > 2% del capitale sociale,
se la cooperativa ha n° soci > 500.
La L. 59/92 ha permesso la rivalutazione delle quote di partecipazione attraverso
un’operazione di imputazione di utili d’esercizio al capitale
sociale, attraverso un vero e proprio aumento gratuito -->> gli utili
vengono indirettamente attribuiti ai soci cooperativi che possono appropriarsene
al momento dello scioglimento del rapporto sociale o della società
Distribuzione e devoluzione degli utili
Almeno il 30% degli utili deve essere destinato a riserva legale, il 3% deve
essere devoluto ai fondi mutualistici. Le cooperative a mutualità prevalente,
in conformità a quanto previsto dall’art. 2514, possono distribuire
gli utili secondo le previsioni dello statuto.
La ripartizione delle riserve non è consentita, ma è consentito
il rimborso del capitale rivalutato e del sovrapprezzo: il patrimonio eccedente
è destinato ai fondi mutualistici per lo scioglimento della società.
Per le cooperative diverse ci può essere una liquidazione della quota
comprendente il valore delle riserve, il patrimonio eccedente può essere
ripartito tra i soci.
Per evitare la sottocapitalizzazione, derivante soprattutto dai limiti ai
conferimenti, la legge ha introdotto regole che permettono alle cooperative
di far ricorso al risparmio dei soci (prestiti) ed hai terzi (obbligazioni).
I prestiti sono fiscalmente agevolati; la L. 59/92 ha introdotto la figura
dei soci sovventori e degli azionisti di partecipazione cooperativa, portatori
d’interessi lucrativi e non mutualistici.
La riforma ha previsto largamente, per tutte le società cooperative,
la presenza di soci finanziatori accanto ai cooperatori. I soci finanziatori
sottoscrivono gli strumenti finanziari diversi dalle azioni, ed acquistano
particolari diritti patrimoniali e amministrativi, ma, per la legge, i loro
interessi lucrativi non possono prevalere su quelli mutualistici dei cooperatori.
I profili lucrativi sono inoltre accentuati dal fatto che le cooperative possono
dar vita ad organismi associativi di livello superiore, i quali valorizzano
le potenzialità degli enti aderenti (tre tipi di consorzi: per pubblici
appalti, in forma cooperativa, per il coordinamento della produzione e degli
scambi); le cooperative possono inoltre costituire ed essere soci di società
di capitali.
Altro elemento essenziale della cooperativa è la variabilità
di capitale; il capitale infatti può essere aumentato mediante accoglimento
da parte degli amministratori, delle domande d’ingresso di nuovi soci,
senza modificazioni dell’atto costitutivo, attraverso una serie continua
ed ininterrotta di conferimenti di nuovi soci.
La variabilità del capitale è espressione dell’attuazione
del principio della porta aperta, che però non comporta a chiunque
il diritto di essere accolto, in questo l’art. 2528 – procedura
d’ammissione a carattere aperto della società – non consente
l’impugnativa al tribunale in caso di rifiuto illegittimo d’accoglimento;
se invece il socio vuole trasferire la quota e la società rifiuta,
esso può rivolgersi al tribunale. L’ammissione di un nuovo socio
è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell’interessato
(art. 2528).
La variazione di capitale esiste anche in virtù delle ampie possibilità
di recesso concesse dalle legge ai soci e per la possibilità i esclusione
di questi. Sono ammessi aumenti di capitale anche mediante modificazione dell’atto
costitutivo.
Per il trasferimento, esiste un mercato dei titoli di partecipazione a società
cooperative, ed il conferimento non può essere smobilizzato con facilità,
ne possono effettuarsi speculazioni su acquisti e vendite.
L.Draghi non si applica alle cooperative -->> la partecipazione in società
cooperative è caratterizzata da maggiore stabilità rispetto
a quelle nelle società di capitali.
In linea di principio le stesse regole delle società lucrative valgono
per le società cooperative; irapporti mutualistici possono essere regolati
da regolamenti interni, predisposti dagli amministratori ed approvati dall’assemblea
straordinaria.
Il numero minimo di soci è 9, se entro un anno il numero dei soci scende
sotto i 9, deve essere reintegrato oppure la società si scioglie (ad
eccezione delle cooperative di credito in cui il numero minimo sale a 200,
e delle cooperative s.r.l. dove il n° min 3). La norma prevede la possibilità
di costituire la piccola cooperativa la quale è caratterizzata dalla
presenza di soli 3 soci, persone fisiche, e dall’applicazione della
disciplina delle s.r.l.
La funzione sociale ed il trattamento di favore, che la legge assegna alle
cooperative, sono collegati al fatto che tali società soddisfano i
bisogni degli appartenenti a categorie sociali meritevoli di protezione ed
incentivazione.
I requisiti dei soci sono stabiliti dalle leggi speciali e dallo statuto e
sono collegati al tipo d’attività che la cooperativa deve svolgere;
è vietata in ogni caso la partecipazione di persone che esercitino
imprese identiche o affini a quelle della società.
La riforma ha previsto la possibilità di collocare gli aspiranti soci in categorie speciali per un periodo di formazione che sia minore o uguale a 5 anni. Es: cooperative di lavoro; i soci devono essere lavoratori ed esercitare l’arte o il mestiere corrispondente alla specialità della cooperativa di cui fanno parte:
Art. 2518- responsabilità per le obbligazioni sociali – nelle cooperative, per le obbligazioni sociali, risponde solo la società con il suo patrimonio.
L’art. 15 d.lgs. 220/02 ha istituito, a fini anagrafici e della fruizione
dei benefici fiscali, l’albo nazionale degli enti cooperativi, articolato
per provincia; costituisce lo schedario generale delle cooperative e i registri
prefettizi.
L’art. 13 L.59/92, ha istituito l’albo nazionale società
cooperative edilizie e loro consorzi, al quale devono iscriversi le cooperative
edilizie e i loro consorzi che intendono ottenere contributi pubblici.
La partecipazione sociale: azioni (s.p.a.) o quote (s.r.l.);
le azioni delle cooperative non sono destinate a circolazione e non hanno
un vero mercato (ad eccezione delle banche popolari nelle quali è ammessa).
Nelle cooperative di credito, l’aspirante socio, gode di maggiore protezione
in quanto:
Le banche di credito cooperativo, quando risulta il rigetto ripetuto e non
giustificato dell’amministrazione, sono obbligate a motivare e comunicare
le deliberazioni su richiesta della BCI (entro 60gg); se la domanda non è
accolta dagli amministratori, l’interessato può chiedere la pronuncia
dell’assemblea.
Il nuovo socio deve versare un sovrapprezzo determinato dall’assemblea
in occasione dell’approvazione del bilancio, tenendo conto delle riserve;
la misura di tale versamento può ridurre l’apertura delle porte
della società.
Art. 2530 – trasferibilità della quota o delle azioni- la
quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto
verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.[…]
L’atto costitutivo può vietare la cessione. Secondo alcuni
il trasferimento in tal caso può avere effetto inter partes (il cedente
è obbligato a ritrasferire al cessionario i benefici economici scaturenti
dalle partecipazioni, mentre il cessionario è obbligato a tenere indenne
il cedente per le obbligazioni sociali, che sorgono successivamente al trasferimento),
altri invece le negano (la partecipazione è legata al possesso di determinati
requisiti personali imposti dalla legge; gli eventuali benefici sono riservati
ai soci).
Il provvedimento di autorizzazione al trasferimento deve essere comunicato
entro 60gg., decorsi i quali i soci sono liberi di trasferire le partecipazioni;
il rigetto deve essere motivato e contro di esso si può fare opposizione.
Art. 2545 bis – diritti dei soci- i soci hanno diritto di consultare oltre ai libri sociali, anche il libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio d’amministrazione e libro contabile esecutivo ma solo i soci delle cooperative s.p.a.; tale diritto spetta ai soci che rappresentato 1/10 dei soci(1/20 se cooperativa ha 3000 soci) e può essere esercitato tramite un rappresentante che può farsi assistere da un professionista.
Nelle cooperative ha più senso parlare di categorie di soci più che di categorie d’azioni?nella materia la situazione e più complessa rispetto a quella delle società lucrative: la legge distingue tra azioni e strumenti finanziari, ma la disciplina fa rinvio anche alla disciplina delle s.r.l. (divisione capitale in quote); anche le cooperative possono emettere azioni con diritti a contenuto diverso, ma in esse la partecipazione e l’esercizio dei diritti spettano al socio, non alle azioni.
Accanto ad azioni o quote la riforma prevede anche l’emissione di strumenti finanziari ed altri titoli di debito -->> distribuzione soci cooperatori (titolari d’azioni o quote che aderiscono alla cooperativa per godere dei vantaggi mutualistici) e soci finanziatori (sono mossi da intenti lucrativi; sono considerati anche soci quando gli strumenti finanziari sono remunerati da partecipazioni all’utile o se lo statuto attribuisce loro poteri d’intervento nella vita della società, anche se la remunerazione non è collegata agli utili); la stessa persona può essere cooperatore o finanziatore.
Azioni di sovvenzione e azioni di partecipazione cooperativa potrebbero essere
sia azioni sia strumenti finanziari (a seconda che si valorizzi l’aspetto
partecipativo o quello finanziario). Soci sovventori: non tutte le cooperative
possono prevederli -->> sono escluse società edilizie e loro
consorzi, le BCC, le banche popolari e le cooperative di assicurazioni. Si
discute se siano soci veri e propri o solo finanziatori, in quanto i loro
apporti non conferiscono nel capitale sociale, ma in fondi per lo sviluppo
tecnologico, o per la ristrutturazione/potenziamento aziendale; nel capitale
confluiscono i conferimenti di soci creditori e finanziatori previsti dalla
legge speciale -->> il sovventore avrebbe diritto a rimborso più
interessi, non all’utile.
Le azioni dei sovventori devono essere nominative e possono circolare liberamente
(senza il consenso degli amministratori), ma atto costitutivo e statuto possono
prevedere condizioni limitative d’alienazione (di prelazione o di gradimento).
L’apporto effettuato dal sovventore è determinato liberamente, ma i voti spettanti ai sovventori non devono superare 1/3 rispetto al totale dei voti; i soci sovventori possono essere nominali amministratori, ma la maggioranza di essi deve essere costituita da cooperatori.
Azioni di partecipazione cooperativa art. 5 L.59/92
La disciplina è modellata su quella delle azioni di risparmio; esse
possono essere anche al portatore; l’emissione spetta alle cooperative
che abbiano adottato nei modi e nei termini stabiliti procedure di programmazione
pluriennale, finalizzate allo sviluppo e ammodernamento aziendale; ad esse
spetta un privilegio attribuito dalla legge sulle ripartizioni degli utili
e nel rimborso del capitale -->> remunerazione maggiorata del 2% rispetto
a quella delle altre azioni e quote e prelazioni nel rimborso nel caso di
scioglimento; prive del diritto di voto; l’ammontare massimo d’emissione
deve esser minore o uguale al valore contabile delle riserve indivisibili
o del patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio certificato
e depositato presso il ministero del lavoro; devono esser offerte in misura
maggiore o uguale al 50%, in opzioni a soci e dipendenti della società.
I possessori sono organizzati in associazione specifica la quale delibera
su nomina/revoca del rappresentante comune, sulle deliberazioni dell’assemblea
della società che pregiudicano i diritti delle categorie e su altri
oggetti d’interesse comune.
Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio
Questo può avvenire per 3 motivi:
La liquidazione della quota, nuova disciplina
Per le cooperative a mutualità prevalente la liquidazione della quota
avviene secondo la L. Basevi: si ha diritto alla sola restituzione del capitale
conferito, poiché tali cooperative perdono il divieto di distribuzione
delle riserve tra i soci cooperatori.
Nelle cooperative diverse, la liquidazione della quota avviene secondo i criteri
determinati nell’atto costitutivo; si vogliono costringere tali cooperative
a rispettare i criteri di non lucratività. La liquidazione comprende
il sovrapprezzo; le riserve disponibili possono essere assegnate mediante
emissione di strumenti finanziari; il pagamento deve essere effettuato entro
sei mesi dall’approvazione del bilancio (o rimborsate a rate entro 5
anni se si tratta di dividendi).
Il legislatore ha consentito la costituzione di cooperative con capitale irrisorio (25 € *9= quota minima per numero minimo soci =225 €). Tale principio non vale per le cooperative alle quali la legge impone capitale minimo obbligatorio:
Si può effettuare un aumento di capitale e pagamento con riconoscimento diritto d’opzione (limitabile o escludibile con deliberazione assembleare); aumento di capitale c.d. gratuito le cooperative a mutualità prevalente hanno il divieto di distribuire utili e riserve, ma la legge ha comunque previsto la possibilità di aumenti di capitale mediante l’utilizzo di utili d’esercizio, purché nei limiti della quota massima detraibile dai soci.
L’aumento di capitale avviene con deliberazione dell’assemblea
ordinaria, in occasione dell’approvazione del bilancio. La partecipazione
può essere rappresentata da quote di s.r.l. o azioni nominative di
s.p.a.; le azioni dei sovventori sono nominali e trasferibili, salvo diversa
previsione dell’atto costitutivo; le azioni di partecipazione cooperativa
possono esser anche al portatore.
Per le banche popolari la legge ha ammesso un tipo particolare di circolazione:
gli acquirenti, anche se ad essi il consiglio d’amministrazione ha negato
l’ammissione a socio, possono esercitare i diritti patrimoniali relativi
alle azioni acquistate. Il valore nominale di ciascuna azione deve essere
>25€ e <500€.
Le cooperative ed i loro consorzi hanno necessità di ingenti risorse finanziarie che possono essere ottenute attraverso: sviluppo prestiti dei soci, cioè dei finanziamenti che la cooperativa riceve direttamente dai soci: ciò comporta che la cooperativa si sottrae al condizionamento delle banche, mentre il socio può avere una remunerazione più alta e controllare l’andamento dell’investimento. È controverso il caso in cui hai prestiti dei soci viene applicata la disciplina pubblicistica della raccolta del risparmio; il CICR ha disciplinato queste materie con regole rigorose.
Recentemente la legge ha concesso alle cooperative l’emissione di obbligazioni.
L’art. 2529, consente l’acquisto di quote proprie alle cooperative
di srl. La diversa disciplina rispetto a quella delle s.p.a., trova spiegazione
nel fatto che, nel campo cooperativo, l’acquisto d’azioni/quote
proprie può avvenire in singoli casi, per aiutare i soci che versino
in stato di grave difficoltà economica; tale operazione consente uno
smobilizzo delle partecipazioni di quei soci che non possono, o non vogliono,
invocare le norme in materia di recesso.
Condizioni d’acquisto/rimborso quote proprie:
Assemblea: le regole dettate si applicano a cooperative s.p.a. ma probabilmente anche a quelle s.r.l.
Art.2521. consente all’atto costitutivo di prevedere forme di convocazione in deroga alle disposizioni di legge; la prassi cooperativistica, prevede varie forme di convocazione purché idonee a garantire una seria e tempestiva possibilità d’informazione per i soci.
Art. 2538. nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci ; ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero d’azioni possedute (se si tratta di persone giuridiche l’atto costitutivo può attribuire più voti ma non oltre i 5) -->> la società non può essere pregata ad assecondare i disegni dei soci che hanno possibilità d’investire risorse maggiori rispetto agli altri, ma il voto capitario comporta anche problemi di sottocapitalizzazione, poiché tutte le decisioni sociali devono conseguire l’approvazione della maggioranza dei soci cooperatori. Per favorire la capitalizzazione, il legislatore ha permesso l’emissione di strumenti finanziari con diritto di voto; l’atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizioni ai cooperatori.
Ai soci finanziatori può essere attribuito voto plurimo, ma il totale
dei loro voti non può essere maggiore ad 1/3 dei voti spettanti all’insieme
dei soci presenti nell’assemblea.
Il sistema del voto pro-capite consente la formazione di maggioranze e minoranze
stabilite, che esprimono consigli d’amministrazione omogenei e duraturi.
La riforma ha previsto una ipotesi di voto pro quote per l’elezione
del collegio sindacale (se tale elezione è prevista nell’atto
costitutivo), o in base agli scambi mutualistici effettuati con le società
(voto proporzionale al ristorno), o per le cooperative i cui soci realizzano
lo scopo mutualistico attraverso l’integrazione delle rispettive imprese.
La maggioranza richiesta per la regolarità della costituzione e la
validità della deliberazione, sono determinate nell’atto costitutivo
e sono calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci. I poteri della
minoranza vanno commisurati, non al capitale posseduto ma, alle persone dei
soci.
Il voto può esser dato per corrispondenza o con altri mezzi telematici,
se l’atto costitutivo lo consente.
La legge vuole che il socio partecipi direttamente e personalmente alla vita
della cooperativa -->> la rappresentanza può essere conferita
solo ai soci (nelle cooperative s.p.a. è ammessa anche indipendentemente
dalle previsioni statutarie). Ciascun socio non può rappresentare più
di 10 soci; il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare
dal coniuge, dai parenti o dagli affini che collaborino nell’impresa.
Nelle cooperative s.r.l. vi è l’applicazione della disciplina
dell’art. 2479 bis: lo statuto può vietare la rappresentanza;
in mancanza di libertà di delega assoluta.
L’art. 2540: la assemblee separate sono state rese facoltative in tutte
le cooperative e obbligatorie se la società ha più di 300 soci
e svolge l’attività in più province, ovvero se ha più
di 500 soci e si realizzano più gestioni mutualistiche.
Lo statuto deve garantire che, nelle assemblee generali vengano rappresentate
anche le minoranze delle assemblee separate.
L’atto costitutivo deve indicare il sistema d’amministrazione adottato; se sono coop.ve s.p.a. possono scegliere tre sistemi:
Rispetto a tali modalità il codice civile si limita ad indicare i
diritti dei possessori di strumenti finanziari per quanto riguarda l’elezione
di componenti del consiglio sorveglianza o del consiglio d’amministrazione.
I membri del consiglio d’amministrazione devono essere in maggioranza
soci cooperativi, persone indicate dai soci cooperativi o persone giuridiche;
con la riforma si ha l’apertura del consiglio a terzi non soci, ciò
implica l’abrogazione della disposizione della L Basevi che prevedeva
la possibilità d’ammissione come soci di persone destinate ad
assumere la carica d’amministratore.
Ai possessori di strumenti finanziari non è concesso di eleggere più
di 1/3 dei membri del consiglio d’amministrazione.
Vi sono problemi interpretativi, poiché la disciplina non è
del tutto rinviabile a quella delle società di capitali, in quanto
nelle cooperative vi è presenza di controlli pubblici; non ricorrono
al finanziamento esterno da parte del mercato dei capitali e vi è esigenza
di semplificazione delle discipline.
Si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste nelle s.r.l.
art. 2488, mentre alle cooperatiive obbligate alla certificazione del bilancio,
si applica la disciplina del collegio sindacale delle s.p.a. quotate. L’art.2543
stabilisce che, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria se,
il capitale sociale della cooperativa è maggiore al capitale sociale
stabilito per la s.p.a. ordinaria (120.000€), o se per due esercizi consecutivi,
il totale dell’attivo patrimoniale è > 3.125.000 €, o
se i ricavi per vendite o prestazioni sono > 6.250.000 €, o se il
numero dei dipendenti occupati > 50 (devono essere superati 2 di questi
limiti).
Spesso amministratori e sindaci, nelle cooperative, sono nominati da Stato
o enti pubblici; gli elementi caratteristici della specifica disciplina sono:
Accanto ad amministratori e sindaci, gli statuti delle cooperative, spesso
prevedono un collegio di probiviri al quale è attribuito il potere
di risolvere le controversie interne della società.
Le disposizioni statutarie vanno dalla clausola compromissoria pura e semplice
alla ipotesi di deferimento obbligatorio delle controversie. Le clausole arbitrali
e probivinali sono invalide se il collegio no risulta munito del requisito
d’imparzialità; spesso però il collegio dei probiviri
è incaricato, non di risolvere controversie ma, di rendere definitive
le decisioni degli altri organi.
Nelle banche popolare il collegio dei probiviri ha un ruolo particolare, in
quanto investito delle controversie relative al trasferimento delle azioni.
L’art. 2545 quinquiesdecies – controllo giudiziario - ha istituito
anche nelle cooperative l’istituto del controllo giudiziario. Prima
della riforma non esisteva tale possibilità poiché era in vigore
un sistema di controlli sulla gestione e sulla mutualità, affidato
alla pubblica amministrazione; ciò implicava l’esistenza di una
disciplina di coordinamento tra l’attività delle P.A. e attività
del tribunale.
La legittimazione all’azione è concessa ai soci che rappresentano
1/10 del capitale sociale, ovvero 1/10 del numero complessivo dei soci (nelle
cooperative con 300 soci saliamo ad 1/20). La legge si applica a tutte le
cooperative siano queste: a mutualità prevalente, diverse, s.p.a. o
s.r.l..
Modificazioni dell’atto costitutivo
Tra queste modificazioni, quelle che assumono particolare rilievo sono quelle che interessano direttamente o indirettamente lo scopo mutualistico, quali:
La scelta della mutualità prevalente, per le cooperative già esistenti, comporta l’adeguamento dello statuto a criteri di prevalenza e non lucratività. Il passaggio dalla prevalenza alla non prevalenza e viceversa, può dipendere da modificazioni dell’atto costitutivo o da meri comportamenti della società; ad esempio quando per due esercizi consecutivi non rispetti le condizioni di prevalenza previste dall’art. 2513 – criteri per la definizione della prevalenza – ovvero, se modifico le previsioni statutarie previste per l’art. 2514 – requisiti per le cooperative a mutualità prevalente –.
La riforma consente la trasformazione delle cooperative diverse in società
ordinarie o consorzi. Le cooperative a mutualità prevalente non possono
trasformarsi perché i soci potrebbero utilizzare a fini lucrativi o
speculative le risorse, le quali devono essere conferite al sistema mutualistico.
Un’eccezione al divieto è fatta per le banche popolari e BCC
in quanto sono concentrazioni.
La trasformazione delle cooperative diverse, implica la devoluzione, al fondo
mutualistico, del valore effettivo del patrimonio, dedotti capitale e dividendi
maturati, nonché il capitale minimo per la nuova società.
Le società ordinarie, non possono trasformarsi in cooperative perché
i creditori sociali perderebbero la garanzia del capitale fisso, passando
alla variabilità del capitale tipico delle cooperative.
Può attuarsi mediante costituzione di una nuova società o mediante
incorporazione di una società in un’altra; la fusione può
riguardare anche società eterogenee.
Il divieto di trasformazione delle cooperative a m.p. dovrebbe comportare
l’inammissibilità delle fusioni tra cooperative di questo tipo
da cui nasca una società lucrativa e dei processi di fusione che coinvolgano
le cooperative a mutualità prevalente. Analogamente da una fusione
di società ordinarie non può scaturire una cooperativa (solo
in campo bancario sono ammesse fusioni di questo genere).
La riforma ha mantenuto in vita, in tutte le cooperative, il precedente sistema
di controllo pubblico -->> vigilanza affidata al Ministero delle attività
produttive; che si esercita con revisioni (disposte almeno ogni 2 anni ed
eseguite dall’associazione nazionale di rappresentanza del movimento
cooperativo), ed ispezioni straordinarie (disposte dal ministero sulla base
delle risultanze emerse in sede di vigilanza; i provvedimenti sono: la cancellazione
dall’albo, la gestione commissariale, la sostituzione dei liquidatori).
Eccezione a questo, è fatta per le cooperative di credito le quali
sono sottoposte a vigilanza della BCI e governativa; nonché le cooperative
edilizie soggette alla vigilanza del ministero dei lavori pubblici.
È prevista la certificazione del bilancio per le cooperative che presentino
uno di questi requisiti:
La certificazione è affidata ad una società di revisione; vi sono sanzioni in caso di mancata presentazione -->> gestione commissariale. Se si perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente la revisione è obbligatoria.
Art. 2545 sexiesdecies – gestione commissariale – in caso d’irregolare funzionamento delle società cooperative, l’autorità governativa può revocare gli amministratori e ai sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata. Significative sono le irregolarità nell’ammissione di nuovi soci.
Art. 2545 septiesdecies – scioglimento per atto dell’autorità – l’autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi sulla G.U. e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizioni di raggiungere agli scopi per cui sono stati costituti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio d’esercizio o non hanno compiuto atti di gestione.
Art. 18 l. 59/92: le cooperative edilizie ed i loro consorzi si sciolgono di diritto se non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, il bilancio relativo agli ultimi 2 anni (perdono la personalità giuridica) ? la Cassazione ha dato un’interpretazione molto severa, poiché la cooperativa priva di personalità giuridica era equiparata alla s.n.c. irregolare.
Sostituzione dei liquidatori: in caso d’inattività
o eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione della società
cooperativa, l’autorità di vigilanza può sostituire i
liquidatori o chiederne la sostituzione al tribunale, se nominati dall’autorità
giudiziaria.
L’autorità di vigilanza dispone la cancellazione dal R.I., mediante
pubblicazione sulla G.U., delle cooperative in liquidazione ordinaria che
non hanno depositato il bilancio d’esercizio relativo agli ultimi 5
anni; in caso di liquidazione ordinaria, l’assemblea non è privata
dei poteri di stabilire le modalità d’attuazione della liquidazione
e può stabilite anche la revoca.
L’art. 2545 terdecies ha inteso semplificare la procedure concorsuali
applicabili alle cooperative. La procedura principale rimane la liquidazione
coatta amministrativa, che si applica a tutte le cooperative anche non commerciali.
Mentre per le cooperative commerciali concorre anche il fallimento.
Le due procedure concorsuali sono legate dal criterio di prevenzione cioè
l’applicazione di una prevede l’esclusione dell’altra. Sono
sottoposte a LCA le cooperative commerciali che per disposizione di l.speciali
sono sottoposte a tali procedure, nonché le cooperative di credito
e d’assicurazione.
Una tendenza interpretativa sostiene che, non sono soggette a fallimento,
le cooperative che rispettano lo scopo mutualistico e quelle che non esercitano
una versa e propria attività commerciale.
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Un dispensa sulla "Società cooperative e le mutue assicuratrici " inserita da Francy 83 il: 11/04/2005