LE LINEE GENERALI DELLA RIFORMA
La nuova normativa riguarda le società per azioni:
La circostanza che la riforma si proietti su società per azioni, peculiarmente diverse, spiega l’importanza che viene riservata all’autonomia dei soci nella determinazione della disciplina statutaria che si riduce in funzione delle esigenze di tutela dell’azionariato e dei terzi.
L’imperatività della normativa legale e più avvertita
per le società c.d. aperte, mentre risulta attenuata, rispetto al passato,
per le società c.d. chiuse.
Il d.lgs. 17/01/2003, n6 intende favorire la diffusione delle azioni meno
esposte al rischio di perdite, fornite di diritti patrimoniali correlati ai
risultati dell’attività in un determinato settore.
Mentre per il passato era possibile limitare il rischio d’impresa solo
diversificando le caratteristiche delle azioni (privilegiate, ordinarie ecc),
ora è possibile contenerlo anche isolando settori ed affari specifici.
La società può inoltre emettere strumenti finanziari che attribuiscono
diritti patrimoniali o amministrativi (non il voto ma il potere di designazione
di un componente degli organi d’amministrazione).
L’esigenza di agevolare l’acquisizione di risorse ha indotto l’attenuazione
del legame tra il titolo azionario ed il capitale sociale; lo statuto può
prevedere la mancanza di proporzionalità tra il conferimento del socio
e la misura della sua partecipazione nella società.
Vi è l’opportunità di non determinare il valore dei titoli
azionari, ma il numero in cui essi sono emessi, dunque la percentuale che
ognuno di essi rappresenta rispetto al totale.
Ai soci è permessa, con una specifica previsione statutaria, la scelta
tra più sistemi d’amministrazione; qualunque sia quello prescelto,
la competenza nella gestione dell’impresa è esclusiva degli amministratori,
eliminando così ogni competenza dell’assemblea. (da qui trae
origine la disciplina dei patti parasociali volti a stabilizzare il governo
della società e gli assetti proprietari).
NOTA: in tutti e tre i modelli
d’amministrazione, il controllo contabile è affidato a società
esterne.
È stata riconosciuta la prerogativa di avvalersi dell’azione
di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi d’amministrazione,
prescindendo dal filtro delle delibere assembleari.
Sono stati elevati i quorum delle assemblee straordinarie con l’obiettivo
di un maggior coinvolgimento dell’azionariato.
Il perfezionamento del contratto art.2247, Contratto di società –
con il contratto di società due o più persone conferiscono beni
o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica
allo scopo di dividerne gli utili, non comporta l’immediata costituzione
della società per azioni; segna solo l’avvio del procedimento,
al termine del quale essa prende vita con l’iscrizione dell’atto
costitutivo presso l’ufficio del registro delle imprese.
La società per azioni, fornita d’autonomia e soggettività,
risponde delle obbligazioni che assume solo con il proprio patrimonio Art.
2325c.c Responsabilità - Nella società per azioni per le obbligazioni
sociali risponde solo la società con il suo patrimonio. Nel caso d’insolvenza
della società, per le obbligazioni sorte nel periodo in cui le azioni
sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando
i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’art.
2342 o fin quanto non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’art2362.
La società per azioni si costituisce per atto pubblico stipulato simultaneamente
o in più fasi con il procedimento di pubblica sottoscrizione.
Il contenuto dell’atto costitutivo è scandito dall’art.
2328c.c.esso deve indicare:
Lo statuto contiene le norme relative al funzionamento della società
e anche se atto separato, è parte integrante dell’atto costitutivo.
Nel caso di contrasto tra questi documenti prevalgono le previsioni dello
statuto.
L’art. 2329c.c elenca le condizioni in mancanza delle quali il procedimento
di costituzione si arresta, e sono:
I soci con la sottoscrizione si obbligano ad effettuare il conferimento che
ne costituisce attuazione ed a versare, presso una banca, almeno il 25% degli
apporti in denaro; se la società è costituita per iniziativa
unilaterale, il versamento deve essere integrale.
Per i conferimenti in natura è necessario il rispetto dell’art.2343.
Queste condizioni dovrebbero avverarsi al perfezionamento dell’atto
costitutivo.
Se sono prescritte autorizzazioni, esse devono essere rilasciate prima del
deposito dell’atto costitutivo presso il registro delle imprese.
DEPOSITO ED ISCRIZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE
Il notaio e/o gli amministratori curano, entro 20 gg. (non 30 come prima)
il deposito dell’atto costitutivo presso il R.I.
Contestualmente al deposito, deve essere richiesta l’iscrizione della
società cui provvede l’ufficio del registro delle imprese.
Con l’iscrizione acquista la personalità giuridica.
Delle operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione
rispondono illimitatamente e solidalmente colore che hanno agito.
Le somme depositate dai soci durante la sottoscrizione, possono essere consegnate
agli amministratori solo se se ne prova l’avvenuta sottoscrizione. Se
entro 90 gg. (non più 1 anno) dalla stipula dell’atto o dal rilascio
delle autorizzazioni la società non è iscritta al R.I., quelle
somme vengono restituite ai sottoscrittori e l’atto costitutivo perde
efficacia.
L’art. 2331, anche se conferma il divieto d’emissione, ora permette
la vendita delle azioni prima dell’iscrizione, questo perché
la compravendita può essere perfezionata o con il trasferimento dei
titoli o, se non emessi, con l’iscrizione nel libro dei soci del nome
dell’acquirente.
L’unico caso in cui le azioni possono essere emesse prima dell’iscrizione
nel R.I. è per consentire l’offerta nella costituzione per pubblica
sottoscrizione.
LA COSTITUZIONE PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE
La costituzione per pubblica sottoscrizione è disciplinata dall’art.2333 e ss; le fasi essenziali sono:
I promotori che sottoscrivono il programma sono solidalmente responsabili
verso i terzi. Nel caso di mancata costituzione essi ne rispondono al pari
delle altre obbligazioni, perché non possono rivalersi sui sottoscrittori.
La responsabilità cui sono esposti i promotori è bilanciata
dall’opportunità di riser-varsi una partecipazione non superiore
ad 1/10 degli utili e per un periodo non superiore ai 5 anni (artt. 2340,
2341).
Prima dell’iscrizione all’atto costitutivo si applicano le regole
generali sull’invalidità; se dopo l’iscrizione trovassero
ancora applicazione i principi sull’invalidità, si avrebbero
pregiudizi sia per i terzi sia per i soci.
La nullità è disciplinata in funzione delle esigenze dell’appartato
org.vo della persona giuridica; quindi non più nullità dell’atto
costitutivo, bensì nullità della società. Art.2332 c.c.
La nullità della società può essere pronunciata solo
per:
La dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli
atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel R.I..
I soci non sono liberati dall’obbligo dei conferimenti fino a quando
non sono soddisfatti i creditori sociali.
La nullità non può essere dichiarata se è stata eliminata
la causa e n’è stata data pubblicità con l’iscrizione
nel R.I.
Il dispositivo che dichiara la nullità deve essere iscritto a cura
degli amministratori o dei liquidatori- nominati dal tribunale- nel registro
delle imprese.
Le cause di nullità sono state notevolmente ridotte, quelle rimaste
riguardano dati decisivi, indispensabili per i soci e per i terzi.
La dichiarazione di nullità non è retroattiva, opera quindi
solo per atti messi in opera nel futuro, infatti, accertata la nullità,
è preclusa l’ulteriore operatività della persona giuridica
cui s’impone la messa in liquidazione.
L’art. 2341 bis riconosce, anche per le società non quotate,
la rilevanza dei patti parasociali, cioè degli accordi tra soci paralleli
al contratto di società.
Queste intese sono volte a stabilizzare gli assetti proprietari o il governo
della società, perseguono l’obiettivo di coesione tra azionisti,
indispensabile per l’esercizio d’impresa.
I patti parasociali hanno ad oggetto l’esercizio del diritto di voto
(es. ottenere la maggioranza), ma possono anche riguardare i limiti alla circolazione
delle azioni (diritti di prelazione).
La loro durata non può superare i 5 anni, e se stipulati per una durata
superiore s’intendono perfezionati sempre per 5 anni; possono però
essere rinnovati. Secondo l’art. 2341 bis se manca il termine di durata,
il contraente può recedere con preavviso.
Per le società che ricorrono al mercato del capitale di rischio, i
patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati
in apertura di assemblea, con trascrizione, in difetto i soci non possono
esercitare il diritto di voto; che esercitato induce, se determinante, all’impugnativa
ai sensi dell’art. 2377 c.c. - Annullabilità delle deliberazioni
-.
È indispensabile il rispetto delle esigenze di pubblicità legale
a beneficio sia dei soci interni sia di quelli esterni ai patti parasociali,
che possono valutarne l’incidenza.
I conferimenti, se non diversamente stabilito, devono farsi in denaro; non
possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d’opera o di
servizi (art. 2342c.c), i quali sfuggirebbero a valutazioni certe nel valore
e nella durata.
La riforma prevede che alla sottoscrizione dell’atto costitutivo sia
versato, presso una banca, il 25% dei conferimenti in denaro; se la società
nasce per atto unilaterale il versamento deve essere integrale.
L’art. 2342 c.2 e 4 prevede che se viene meno la pluralità dei
soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 gg.
Il conferimento è l’obbligo che il socio assume e il versamento
n’è la sua esecuzione; quale corrispettivo riceve le azioni.
Il capitale sociale nominale è la componente del patrimonio netto (saldo
fra attività e passività) non divisibile tra i soci. Con l’esercizio
dell’attività questo capitale si modifica, la parte eccedente
al capitale sociale nominale è quella che può essere ripartita
tra i soci.
I conferimenti in natura necessitano di una stima in conformità con
l’art. 2343c.c. A tale stima procede un esperto nominato dal tribunale
competente, nella cui circoscrizione ha sede la società. L’esperto
giura la propria relazione nella quale descrive i beni, i crediti, i criteri
di valutazione e l’attestazione che il valore attribuito non è
inferiore a quello nominale aumentato dell’eventuale sovrapprezzo. Quest’esperto
risponde degli eventuali danni causati alla società, ai socie ed ai
terzi.
Ora solo gli amministratori devono controllare la relazione nei 180gg dal
conferimento, finché questa non è ultimata, non si possono alienare
le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura che devono rimanere depositate
presso la società. (art. 2343 c3)
Se esistono fondati dubbi, gli amministratori devono far stimare nuovamente
i beni in natura ed i crediti. Se da tale stima il valore risulta inferiore
di oltre 1/5, si deve ridurre proporzionalmente il capitale ed annullare le
azioni scoperte; il socio che ha conferito può versare la differenza
o recedere.
La riforma ha ridotto l’opportunità di dividere in misura diversa
da quell’iniziale le azioni del socio il cui apporto risulti sovrastimato
(art. 2343 c4).
L’art. 2343 c.c. fa salva la previsione dell’art 2346 per la quale,
comunque siano ripartite le azioni, il valore totale dei conferimenti non
deve essere inferiore a totale del capitale sociale.
L’ACQUISTO DA PROMOTORI, FONDATORI E AMMINISTRATORI
Secondo l’art. 2343 bis se i promotori, fondatori o amministratori
vendono (nei due anni successivi all’iscrizione della società
nel R.I) alla società beni o crediti – per un corrispettivo uguale
o superiore a 1/10 del capitale sociale- tale vendita deve essere autorizzata
dall’assemblea ordinaria.
Per tali beni è prescritto un procedimento di stima identico, per la
parte che riguarda l’esperto, a quello per i conferimenti in natura,
in più è integrato dal deposito di questo documento presso la
sede societaria nei giorni che precedono l’assemblea. Il verbale della
seduta deve essere depositato presso i R.I.
L’art. 2344 riguarda l’inadempimento al pagamento all’obbligo
di conferimento. Tale art. prescrive che: decorsi 15 gg. Dalla diffida di
cui gli amministratori rendono destinatario il socio, pubblicata sulla G.U.,
gli stessi amm.ri sono tenuti ad offrire i titoli agli altri soci in proporzione
all’ampiezza della loro partecipazione, e per un corrispettivo non inferiore
ai conferimenti ancora dovuti.
In mancanza di offerte, possono far vendere le azioni a rischio e per conto
del socio, da una banca o intermediario autorizzati alla negoziazione sui
mercati regolamentari.
Se mancano i compratori il socio è dichiarato decaduto e quanto eventualmente
versato è trattenuto dalla società. Le azioni non vendute, se
non rimesse in circolazione devono essere estinte con pari riduzione del capitale
sociale.
Il socio che liberamente vende le azioni prima del completamento dei versamenti
è responsabile in solido con l’acquirente per 3 anni (art. 2356
c2).
Il socio moroso non può esercitare il diritto di voto.
La novità della riforma riguarda, un diritto di opzione a beneficio
dei soci che possono acquistare le azioni del socio moroso.
Le prestazioni accessorie non riguardano necessariamente tutti i soci; le
azioni alle quali è connesso l’obbligo di tali prestazioni devono
essere nominative e non trasferibili senza il consenso degli amministratori
(art. 2345 c.2).
In mancanza di previsione dell’atto costitutivo, gli obblighi oggetto
delle prestazioni accessorie non possono essere modificati senza il consenso
di tutti i soci. (art 2345 ultimo comma).
La prestazione accessoria non è disciplinata dal contratto di società,
ma bensì da contratti diversi (somministrazione, appalto ecc.) che
si collegano con quello della società, pur mantenendo la propria autonomia.
La società beneficia dell’adempimento pagando il corrispettivo
tipico della prestazione accessoria, cioè il prezzo.
EMISSIONE DELLE AZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI
L’emissione d’azioni è la normalità, la partecipazione
del socio è rappresentata dai titoli azionari; ai sensi del rinnovato
art. 2346 c.c. lo statuto può escludere l’emissione o prevedere
l’utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.
Per le azioni dematerializzate potrebbero quindi trovare applicazione le disposizioni
del d.lgs 24/2/1998, n°58 (decreto Draghi) cioè il sistema di gestione
accentrata; nonché in conformità all’art 2370c.c la legittimazione
per l’azionista di esercitare i diritti connessi alla sua partecipazione
potrebbe essere attribuita dal libro soci.
Altra novità è l’eventualità, rimessa allo statuto,
che le azioni non abbiano valore nominale; ma che il loro valore sia rappresentato,
se previsto, da una frazione del capitale sociale. (art. 2346 c2 e3).Questa
disposizione riserva l’opportunità statutaria di assegnare le
azioni non rispettando il criterio della proporzionalità fra conferimento
e la misura della partecipazione; comunque il valore dei conferimenti non
deve risultare inferiore all’ammontare globale del capitale sociale.
L’art. 2346 c.c. dà la possibilità di emettere strumenti
finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, escluso il voto
dell’assemblea generale; tal emissione si può ricondurre anche
ad apporto, da soci o terzi, di opera o servizi. Tali soggetti, infatti, forniscono
alla società un’attività non capitalizzabile ma che l’arricchisce;
per questo non gli potrebbero essere attribuiti titoli azionari.
L’art. 2351 c4 ricorda che tra i diritti amministrativi che gli si possono
attribuire è ricompresso anche il voto su argomenti specifici; nonché
la possibilità di nominare un componente indipendente del consiglio
d’amm.ne o sorveglianza.
Tali azioni sono indivisibili e, in caso di comproprietà, per l’esercizio
dei diritti è nominato un rappresentante comune art. 2347 c.c..
Le azioni devono essere d’uguale valore e conferiscono uguali diritti;
la posizione dei soci varia in funzione del maggiore o minore numero d’azioni
possedute art. 2348 c.c.
Quest’articolo al c.2 permette di creare categorie d’azioni fornite
di diritti diversi; opportunità che però deve essere prevista
statutariamente, determinando il contenuto delle varie categorie.
La nuova formulazione dell’art. 2348 è diversa nel fatto che
ora, possono esser emesse categorie d’azioni che conferiscono particolari
diritti in ordine alle perdite.
AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI A FAVORE DEI DIPENDENTI
L’art. 2349c.c prevede l’emissione, se contemplata nello statuto, di azioni e strumenti finanziari a favore dei dipendenti per stimolare l’interessamento alle vicende aziendali.
DIRITTO AGLI UTILI E ALLA QUOTA DI LIQUIDAZIONE
L’art. 2350 c1: ogni azione attribuisce il diritto di voto e quello all’utile e alla quota di liquidazione. Tale regola è stata solo integrata dalla riforma, in quanto presente anche prima. Le novità riguardano:
L’introduzione di tale categoria di titoli azionari prova che l’attività
sociale può essere frazionata, assumendo così rilevanza autonoma
ogni sua parte per sollecitare l’investimento.
I dividendi possono essere attribuiti alle azioni correlate solo nei limiti
degli utili risultanti dal bilancio; ciò anche perché l’autonomia
del settore non permette di remunerare gli investimenti se la società
non ha realizzato utili.
L’art.2351c.c ogni azione attribuisce il diritto di voto, questa è
la regola di cui il comma 2 prevede l’eccezione, visto che lo statuto
può prevederne la modificazione contemplando l’emissione di azioni
senza diritto di voto, o con diritto limitato a condizioni particolari non
meramente potestative.
Prima della riforma era consentita l’emissione di azioni – privilegiate
– fornite di voto solo nelle assemblee straordinarie; mentre era vietata
quella di azioni prive di voto. La novità da modo, anche per le società
non quotate, di emettere azioni che equivalgono a quelle di risparmio.
La novità permette anche l’emissione di azioni che votano su
particolari argomenti. L’art. 2351 c.c. stabilisce che lo statuto della
società che non ricorrono al mercato del capitale di rischio può
disciplinare lo scaglionamento del voto in relazione alla quantità
d’azioni possedute dallo stesso soggetto; superata una certa soglia
– fissata in statuto - il voto non verrebbe più rapportato alle
singole azioni ma bensì a più azioni raggruppate.
PEGNO, USUFRUTTO E SEQUESTRO DELLE AZIONI
La novella definisce meglio molte questioni irrisolte del passato. È
confermato, nel caso di pegno o usufrutto, il diritto di voto, salvo convenzione
contraria, compete al creditore pignoratizio o all’usufruttuario; nel
sequestro al custode (art. 2352 c1).
È confermato il diritto d’opzione al socio – nudo proprietario
- al quale sono attribuite le azioni di nuova emissione. La novità
sta nel fatto che se il nuovo socio non esercita il diritto di opzione gli
altri possono offrirsi di acquistarlo – opzione su opzione –.
La riforma ha inoltre stabilito che, nel caso di aumento del capitale sociale,
il pegno, l’usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova
emissione.
Altra categoria è quella dei titolari delle azioni di godimento –
art. 2353 – riservate ai soci i cui titoli siano stati rimborsati. A
seguito di tale operazioni i soci sono usciti dalla società, con l’attribuzione
della quota di liquidazione determinata sul valore nominale e non su quello
reale; potrebbero subire pregiudizi se il valore reale risultasse superiore
al valore nominale.
Si può ovviare a questa situazione assegnando azioni di godimento che
permettono di partecipare alla distribuzione degli utili futuri; negando però
il diritto di voto.
I TITOLI AZIONARI E LA LORO CIRCOLAZIONE
I titoli azionari possono essere nominativi o al portatore, a scelta del
socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente (art.2354
c1). Finché le azioni non sono interamente liberate, non possono essere
emessi titoli al portatore (c.2).
Le azioni devono indicare:
La novella sostituisce il termine “azioni” con il termine “titolo azionario”; inoltre la novella stabilisce che visto che nel caso di loro mancata emissione, il trasferimento ha effetto nei confronti della società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci (art.2355 c1), si è assegnata rilevanza alla sola modalità che dà modo di opporre il trasferimento del titolo alla società. L’art. 2355 c.2 disciplina la circolazione dei titoli azionari nominativi mediante girata autenticata dal notaio e con l’effetto che il giratario ha diritto all’annotazione del trasferimento nel libro dei soci, nonché ai diritti sociali.
Le azioni sono classificate come titoli di credito, in applicazione agli
artt.1992 – adempimento della prestazione – 1994 – effetti
del possesso in buona fede. Gli strumenti finanziari circolano mediante scritturazione
sui conti destinati a registrarne i movimenti.
L’art. 2355 bis prevede che, nel caso in cui le azioni siano nominative
ovvero in quello di mancata emissione dei titoli, lo statuto sottopone a particolari
condizioni il loro trasferimento, attraverso il diritto di prelazione ovvero
la clausola di gradimento.
Lo statuto può fissare, per un periodo non superiore ai 5 anni, il
divieto di trasmissione delle azioni. Questo limite deve risultare compatibile
con le previsione dell’art.1379 che esige il contenimento entro un conveniente
limite di tempo.
Il titolo incorpora la posizione del socio ed il suo possesso, conferisce
legittimazione ad esercitare i relativi diritti a prescindere dalla prova
di esserne o meno proprietari.
L’art. 2355 bis c2, permette il mero gradimento del titolo, alla condizione
che lo statuto contempli l’obbligo degli altri soci di acquistare le
sue azioni in caso di recesso.
Il valore nominale delle azioni proprie acquistate, non può eccede la decima parte del capitale sociale, in questo calcolo devono rientrare anche le azioni possedute da società controllate, ai sensi dell’art.2357 c.3.
L’acquisto deve effettuarsi nei limiti degli utili distribuiti e delle
riserve disponibili, risultanti dall’ultimo bilancio approvato; le azioni
devono essere liberate ai sensi dell’art. 2357 c1.
La decisione di acquistare, compete all’assemblea ordinaria, la quale
fissa le modalità indicando il numero massimo di titoli azionari, la
durata ed il corrispettivo minimo e massimo. Se non si rispettano tali modalità,
l’acquisto si produce comunque, ma gli amministratori incorrono in responsabilità
penali, come previsto dall’art.2630 c1,2 – omessa esecuzione di
denunce, comunicazioni o depositi. In ogni caso si può porre rimedio
alienando le azioni, in conformità di una deliberazione dell’assemblea
ordinaria, entro un anno dall’acquisto; in difetto i titoli devono essere
annullati con corrispondente riduzione del capitale sociale. Se l’assemblea
omette anche questa deliberazione, ai sensi dell’art.2357 c4, gli amministratori
ed i sindaci devono richiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale,
secondo il procedimento disposto dall’art. 2446 c2.
Tale regime normativo può essere derogato, ai sensi dell’art.2357,
se l’acquisto è indotto:
Anche in questi casi vale il limite quantitativo di 1/10 del capitale; le azioni che eccedono sale soglia vanno alienate entro 3 anni.
Acquisite dalla società, le azioni proprie non sono nella disponibilità degli amm.ri, salvo che l’assemblea li autorizzi stabilendo le relative modalità. Le novità della riforma sono:
Nel passivo del bilancio deve essere iscritta una riserva indisponibile,
pari all’importo delle azioni proprie iscritte nell’attivo; la
riserva deve essere mantenuta fino all’alienazione o all’annullamento
delle azioni.
Il sistema normativo che tutela l’integrità del capitale, interessa
anche tali operazioni se effettuate tra società controllata e società
controllante; in particolare:
L’esigenza diviene quella di evitare che il rapporto di controllo agevoli la manovra della controllante e la fittizia movimentazione di capitale. Bisogna distinguere tra operazioni di acquisto e quelle di sottoscrizione. Gli artt. 2359 bis, ter e quater fissano i divieti già illustrati:
In nessun caso il valore nominale può superare 1/10 del capitale sociale.
La trasgressione di tali limiti comporta l’obbligo di alienazione entro
1 anno, nel rispetto delle modalità decise dall’assemblea della
controllata; in difetto la controllante deve annullare le azioni e ridurre
il capitale con rimborso alla società recedente; la riduzione può
essere disposta dall’autorità giudiziaria.
Trovano applicazioni le deroghe, ai punti 2-3-4, sopra esposte. Identico divieto
assoluto vige per la sottoscrizione d’azioni o quote della controllante;
le azioni sottoscritte in violazione della preclusione s’intendono sottoscritte
dalli amministratori della controllata che devono liberarle.
Art. 2362 – unico azionista – La disciplina è stata innovata
solo per quel che riguarda il rapporto con i terzi. È disciplinata
la pubblicità legale. Gli amministratori devono depositare presso gli
uffici del R.I. una dichiarazione che identifichi il socio unico, sia esso
persona fisica o società. Ad identico provvedimento pubblicitario bisogna
adempiere, quando si costituisce o ricostituisce la pluralità di soci
(entro 30gg dall’iscrizione nel libro dei soci).
I contratti della società con l’unico socio o le operazioni a
favore dell’unico socio, sono opponibili ai creditori sociali solo se
risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio d’amm.ne
o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. In caso di
mancata annotazione, gli atti sono comunque validi, ma non opponibili ai terzi.
Si conferma l’esigenza di porre i terzi, in primo luogo i creditori
sociali, in condizione di conoscere l’appartenenza dell’intero
capitale azionario ad un solo soggetto, per ogni valutazione sulla suo affidabilità,
considerando che questo risponde illimitatamente nel caso d’insolvenza
della società stessa.
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Un dispensa sulle "Società per Azioni nella riforma del diritto societario" inserita da Francy 83 il: 11/04/2005