Fino all’entrata in vigore della riforma la Società a responsabilità limitata - S.r.l. - era disciplinata in modo residuale della S.p.a. e da essa distinta solo per il capitale minimo necessario (20 milioni £) e per il divieto di suddividere il capitale in azioni ma in quote pare ad un determinato ammontare.
La riforma ha radicalmente innovato tale modello societario per renderlo uno strumento caratterizzato da elasticità e imperniato su una maggiore considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti personali; particolarmente adatto alla realtà delle PMI.
Il legislatore ha collocato la Srl al centro del sistema societario, come modello di esercizio collettivo ed individuale dell’impresa con il beneficio della responsabilità limitata. Caratteri marcanti sono:
Compiuta la prima fase, il notaio rogante deve, entro 10gg, depositare l’atto
costitutivo presso il R.I. nella cui circoscrizione è stabilita la
sede della società, allegando i documenti che rispettino le condizioni
previste nell’art. 2329 (sottoscrizione intero capitale, conferimenti,
autorizzazione e altre condizioni richieste da l. speciale) poi si provvede
all’iscrizione art. 2330.
La natura dei conferimenti è regolata dall’art 2465, quindi il
rinvio alla disciplina S.p.a. è frutto di una distrazione del legislatore.
La novità della riforma: nell’atto costitutivo deve indicarsi
solo il comune dove sono poste sedi principale e secondarie. Per aversi sede
secondaria occorrono:
Tre sono le norme: art. 2464, 2465, 2466, che riscrivono completamente la precedente disciplina:
Art. 2466: disciplina per il socio che non esegue il conferimento
nei termini prescritti, => diffida ad adempiere entro 30gg; possibilità
di promuovere un’azione per l’esecuzione dei conferimenti; vendita
della partecipazione; esclusione con trattenimento somme già riscosse
e riduzione di capitale
Altri elementi dell’atto costitutivo possono essere un contratto unilaterale
ma deve sempre rivestire la forma dell’atto pubblico; contiene 9 elementi;
Acquisti di beni dai soci fondatori, dai soci e dagli amministratori
Nel caso di acquisti da tali soggetti, nei 2 anni successivi all’iscrizione della società nel registro delle imprese, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, l’acquisto deve essere autorizzato con decisione dei soci e deve essere accompagnato da una relazione giurata di un esperto.
Mancata esecuzione dei conferimenti
Se il socio non esegue il conferimento nel termine stabilito dagli amministratori, questi diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di 30 giorni. Se in tale termine il socio non esegue il conferimento, gli amministratori possono seguire due strade:
È prevista una disciplina particolare per i finanziamenti dei soci
a favore della società, che sono stati concessi in un momento di eccessivo
squilibrio finanziario.
Il rimborso di tali finanziamenti è postergato rispetto al soddisfacimento
degli altri creditori. Inoltre se il rimborso avviene nell’anno precedente
la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.
I diritti del socio sono proporzionali alla partecipazione, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. Le partecipazioni, sempre salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, sono proporzionali ai conferimenti.
Trasferimenti delle partecipazioni
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, le partecipazioni
sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa
di morte. Se l’atto costitutivo prevede l’intrasferibilità
delle partecipazioni o contempla una clausola di mero gradimento o ponga condizioni
o limiti che impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi
eredi possono recedere dalla società. La clausola di mero gradimento
è quella che subordina il trasferimento della partecipazione al gradimento
di organi sociali, di soci o di terzi, senza prevederne condizioni e limiti.
L’atto costitutivo può stabilire un termine non superiore a due
anni per l’esercizio del recesso.
Il trasferimento della partecipazione deve avvenire con scrittura privata
autenticata e deve essere depositato, entro 30 giorni, presso il registro
delle imprese, a cura del notaio. Successivamente il trasferimento deve essere
iscritto nel libro dei soci, su richiesta dell’alienante o dell’acquirente.
Soltanto in questo momento il trasferimento ha effetto di fronte alla società.
L’iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia dichiarativa, nel
senso che è opponibile ai terzi, quindi se la quota fosse alienata
a più persone, avrebbe priorità quella che ha effettuato per
prima l’iscrizione nel registro delle imprese in buona fede. Nel caso
in cui la società sia unipersonale, dalla costituzione o successivamente,
è nel caso in cui si ricostituisca la pluralità dei soci, gli
amministratori devono depositare presso il registro delle imprese un’apposita
dichiarazione. Questo deposito è anche rilavante per la limitazione
della responsabilità.
Nel caso in trasferimento della partecipazione per i versamenti ancora dovuti
è responsabile l’acquirente, risulta per altro responsabili l’alienante
per il periodo di 3 anni dall’iscrizione del trasferimento nel libro
dei soci.
I versamenti possono essere richiesti dall’alienante solo se la richiesta
al socio moroso è risultata infruttuosa. La partecipazione oltre che
essere trasferita può formare oggetto di espropriazione.
Il recesso del socio è consentito ai soci dissenzienti nei seguenti casi:
L’atto costitutivo, inoltre, può prevedere altre ipotesi di
recesso. Infine il recesso è ammesso nel caso di società contratta
a tempo indeterminato con un preavviso di almeno 6 mesi. In tale caso l’atto
costitutivo può prevedere un preavviso di durata maggiore, non superiore
ad un anno.
I soci che recedono hanno diritto al rimborso della propria partecipazione,
in proporzione al patrimonio sociale. Il valore deve essere determinato sulla
base del valore di cercato. In caso di disaccordo la valutazione è
compiuta da un esperto nominato dal presidente del tribunale. Il rimborso
può anche avvenire mediante acquisto della partecipazione da parte
dei soci o di un terzo. Se ciò non avviene il rimborso è effettuato
utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale.
Se le vie precedenti non sono percorribili la società viene posta in
liquidazione. Il rimborso deve avvenire entro 6 mesi dalla comunicazione di
recesso.
L’atto costitutivo può prevedere ipotesi di esclusione del socio per giusta causa. Per il rimborso della quota di partecipazione si applicano le regole viste per il recesso, ad esclusione della riduzione del capitale sociale.
Non è consentito alla S.r.l. acquistare o accettare in garanzia proprie quote, né accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.
L’amministrazione, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, è affidata ad uno o più soci. Gli amministratori sono nominati nell’atto costitutivo e successivamente con decisione dei soci. L’organo amministrativo può essere formato nei seguenti modi:
Nel secondo caso, cioè quando vi è un consiglio d’amministrazione, l’atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate, non collegialmente, ma mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Gli amministratori hanno anche la rappresentanza generale della società.
La responsabilità degli amministratori
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società
per i danni derivanti
dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo.
La responsabilità non si estende agli amministratori che dimostrino
di essere esenti da colpa o che comunque abbiano fatto constare il proprio
dissenso. L’azione di responsabilità può essere promossa
da ciascun socio. Il socio può anche chiedere, in caso di grave irregolarità,
un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori.
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione di
responsabilità può formare oggetto di rinuncia o transazione
da parte della società, a condizione che vi consenta una maggioranza
dei soci, almeno pari ai 2/3 del capitale sociale e pur che non si oppongano
tanti soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale.
La rinuncia o la transazione non pregiudicano il diritto al risarcimento dei
danni, spettante al
singolo socio o al terzo, che siano stati direttamente danneggiati da atti
dolosi o colposi dell’amministratore. Sono solidalmente responsabili,
con gli amministratori, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato
il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
Nel caso in cui le decisioni siano adottate con il voto determinante di un
amministratore, in conflitto di interessi con la società, le decisioni
stesse possono essere impugnate entro 3 mesi dagli amministratori e se esistenti
dai sindaci.
In ogni caso sono fatti salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi,
in esecuzione della deliberazione impugnata.
Ai soci che non partecipano all’amministrazione della società fanno capo i seguenti diritti:
La nomina del collegio sindacale, è obbligatoria nei seguenti casi:
In ogni caso la nomina del collegio sindacale o di un revisore può essere imposta dall’atto costitutivo.
La società deve tenere i libri e le scritture contabili previsti per l’imprenditore commerciale, essa deve inoltre tenere i seguenti libri:
I primi 3 libri devono essere tenuti dagli amministratori e il 4° a cura dei sindaci o del revisore.
Bilancio e distribuzione degli utili
Il bilancio viene approvato con decisione dei soci, nella stessa decisione
si decide anche sulla distribuzione degli utili ai soci.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e
risultanti dal bilancio regolarmente approvato, inoltre se si verifica una
perdita del capitale sociale, non si possono distribuire utili fino a quando
il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
I soci decidono sulle seguenti materie:
Inoltre i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto
costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori,
o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono
alla loro approvazione. L’atto costitutivo può prevedere che
le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla
base del consenso espresso per iscritto.
Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare
quando l’atto costitutivo non preveda nulla a riguardo. In ogni caso
anche se l’atto costitutivo prevede che le decisioni dei soci siano
adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto,
è necessaria una apposita deliberazione assembleare nei seguenti casi:
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo le decisioni dei soci richiedono un duplice quorum deliberativo, la maggioranza dei votanti e almeno la metà del capitale sociale.
L’atto costitutivo deve determinare le modalità di convocazione
dell’assemblea, tali modalità devono assicurare la tempestiva
informazione sugli argomenti da trattare; peraltro se nulla è previsto
nell’atto costitutivo, la convocazione è effettuata mediante
lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza.
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo i soci possono farsi
rappresentare in assemblea. Se nulla è previsto nell’atto costitutivo
l’assemblea deve tenersi presso la sede sociale. Il quorum costitutivo
è fissato nella metà del capitale sociale e il quorum deliberativo
è pari alla maggioranza assoluta dei presenti. Peraltro il quorum deliberativo
è pari ad almeno la metà del capitale sociale per le deliberazioni
di cui ai numeri 4 e 5 sopra indicati.
Il presidente dell’assemblea è nominato nell’atto costitutivo
in mancanza di previsione è eletto con il voto della maggioranza dei
presenti. Il presidente dell’assemblea svolge le seguenti funzioni:
Anche in assenza di convocazione la deliberazione si intende adottata quando abbia partecipato all’assemblea l’intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno.
Invalidità delle decisioni dei soci
Le decisioni dei soci, prese in conformità alla legge e all’atto costitutivo, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. Sono annullabili le seguenti decisioni:
Le decisioni annullabili possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale, entro 3 mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Nel caso di decisioni annullabili che siano state impugnate, il tribunale può assegnare un termine non superiore a 6 mesi per l’adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.
Sono anche annullabili le decisioni in conflitto di interessi, a condizione che siano potenzialmente dannose per la società, e siano assunte con il voto determinante del socio in conflitto di interessi. Sono invece nulle le seguenti decisioni:
Le decisioni nulle possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro 3 anni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Possono invece essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.
Le modificazioni dell’atto costitutivo
Le Modificazioni dell’atto costitutivo sono deliberate dall’assemblea.
L’atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà
di aumentare il capitale sociale, determinandone limiti e modalità.
La decisione degli amministratori deve risultare da verbale redatto da un
notaio e deve esser iscritta nel registro delle imprese. La decisione di aumentare
il capitale sociale non può essere attuata fino a che i conferimenti
precedenti non siano stati integralmente eseguiti. In caso di aumento del
capitale sociale a pagamento i soci hanno diritto di sottoscriverlo in proporzione
delle partecipazioni possedute.
L’atto costitutivo tuttavia può prevedere che l’aumento
del capitale possa essere attuato mediante offerta delle quote di nuova emissione
ai terzi. In tale caso i soci che non hanno consentito la decisione, possono
recedere dalla società. La decisione di aumento del capitale deve prevedere
modalità e termini in base ai quali può essere esercitato il
diritto di sottoscrizione, tali termini non possono essere inferiori a 30
gg. La decisione di aumento può anche consentire che la parte non sottoscritta
da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri o da terzi.
Se il capitale non è integralmente sottoscritto la decisione di aumento
cade nel nulla, salvo che la deliberazione di aumento abbia espressamente
consentito sottoscrizioni parziali. All’atto della sottoscrizione i
soci devono versare alla società almeno il 25% della quota sottoscritta,
tuttavia se vi è un unico socio questi deve versare integralmente il
capitale sottoscritto. Oltre ad aumenti di capitale a pagamento la società
può procedere ad aumenti a titolo gratuito mediante l’imputazione
delle riserve a capitale sociale.
Riduzione del capitale volontaria
Nel corso della vita della società i soci possono decidere di ridurre
il capitale sociale. La riduzione può avvenire mediante rimborso ai
soci delle quote pagate, o mediante liberazione di essi dall’obbligo
di effettuare i versamenti ancora dovuti. La decisione deve essere iscritta
nel registro delle imprese e può essere eseguita soltanto decorsi 3
mesi dal giorno dell’iscrizione, a condizione che entro questo termine
nessun creditore sociale abbia fatto opposizione.
Per altro, anche se vi è stata opposizione, il tribunale può
disporre che la riduzione abbia luogo se ritiene infondato il pericolo di
pregiudizio per i creditori, oppure se la società ha prestato idonea
garanzia.
Riduzione del capitale per perdite
La disciplina della riduzione del capitale è diversa a seconda che il capitale sia diminuito di oltre 1/3 per perdite, ma non sia stato intaccato il minimo legale, ovvero che la perdita di oltre 1/3 del capitale abbia ridotto questo al di sotto del minimo legale.
Caso a: perdite superiori ad 1/3, che non intaccano il minimo legale.
Se, essendo venute meno tutte le riserve, si verificano perdite superiori ad 1/3 del capitale sociale, gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del revisore. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, copia della relazione e delle osservazioni, deve essere depositata presso la sede della società almeno 8 giorni prima dell’assemblea, affinché i soci possano prenderne visione. Nel corso dell’assemblea gli amministratori devono inoltre dare conto dei fatti di rilievo successivi alla relazione. L’assemblea dei soci può assumere due decisioni alternative:
Caso b: riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.
Se si verificano perdite che, una volta utilizzate tutte le riserve, risultino
superiori ad 1/3 del capitale sociale, gli amministratori devono convocare
senza indugio l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale
in misura corrispondente alle perdite e per deliberare il contemporaneo aumento,
del capitale stesso, ad una cifra non inferiore al minimo legale.
La riduzione del capitale per perdite, in questo caso, deve essere tale da
ridurre il capitale sociale al di sotto del minimo legale. Nel caso in cui
non venga deliberata la riduzione del capitale ed il suo contemporaneo aumento,
si può procedere alla trasformazione della società (ad esempio
in società di persone). Qualora nulla venga deliberato la società
si scioglie.
La S.r.l., a condizione che l’atto costitutivo lo consenta, può emettere titoli di debito. L’atto costitutivo, in tale caso, deve prevedere quanto segue:
I titoli di debito possono essere sottoscritti solo da investitori qualificati
(es.: SIM, società di intermediazione immobiliare).
I titoli di debito possono successivamente circolare, ma chi li ha sottoscritti,
cioè l’investitore qualificato, risponde della solvenza della
società. La decisione di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni
del prestito e le modalità del rimborso. Essa deve inoltre essere iscritta
presso il registro delle imprese a cura degli amministratori. Infine la decisione
può prevedere che la società possa modificare tali condizioni
e modalità con il consenso della maggioranza dei possessori dei titoli.
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Un dispensa sulla "Società a responsabilità limitata - S.r.l. " inserita da Francy 83 il: 11/04/2005