Modificazioni dello statuto
Le modificazioni dello statuto, ai sensi dell’art.2365, devono essere
deliberate dall’assemblea straordinaria, con rispetto degli specifici
quorum; tuttavia, se previsto dallo statuto, per alcune di esse si può
demandare la decisione agli amministratori, al consiglio di sorveglianza ed
al consiglio di gestione. Le modificazioni assumono rilevanza diversa a seconda
che si parli di società di capitali o società di persone.
Le deliberazione relative alle modificazioni dello statuto non sono più
soggette all’omologazione, il notaio che redige il verbale di assemblea
deve sono accertare se sono stata adempiute le condizioni di legge; se la
verifica è positiva, ne richiede iscrizione, contestualmente al deposito
delle deliberazioni, nei trenta giorni successivi alla riunione; se è
negativa ne informa tempestivamente gli amministratori che nei trenta giorni
possono convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti o per
l’omologazione.
Art. 2436, la deliberazione non produce effetto se non dopo l’iscrizione
nel R.I.; successivamente alla modifica, il testo integrale dell’atto
costitutivo modificato deve essere depositato presso il R.I..
La disciplina ha subito radicali modificazioni con ampliamento delle possibilità di recesso sia dalla normativa di legge, sia dallo statuto -->> ratio: favorire le decisioni della maggioranza e proteggere le decisioni di chi non le approva. Ai sensi della riforma si può recedere se assente, dissenziente o astenuto in ragione:
Art. 2437: queste cause sono ineliminabili.
Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni
non sono quotate, l’azionista può recedere con il preavviso di
180 gg, tempo prorogabile dallo statuto ma comunque minore di un anno.
Lo statuto delle società che non ricorrono al mercato del capitale
di rischio, può disciplinare ulteriori cause; la riforma stabilisce
ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l’esercizio
di tale diritto con riguardo alle cause ineliminabili; rif: definiti i termini
e le modalità di recesso, l’azionista è tenuto a spedire
una lettera raccomandata entro 15 gg dall’iscrizione nel R.I. della
delibera di modifica, indicando le generalità, il numero e la categoria
per cui il recesso è esercitato.
Art. 2437 bis ultimo comma: se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, il diritto deve essere esercitato entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza del fatto stesso. Ulteriori novità consistono nell’obbligo per il recedente di depositare le azioni nella sede sociale; nella preclusione di esercizio del diritto se entro 90gg viene revocata la deliberazione che ne ha costituito il presupposto o se la società si scioglie; la quota di liquidazione dell’azionista recedente è determinata dagli amministratori. Tale valore è definito alla stregua della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive di reddito e deve venire a conoscenza del socio 15gg prima dell’assemblea; lo statuto può determinare criteri di valutazione diversi.
Nuovo procedimento di liquidazione: le azioni del socio recedente vengono offerte, dagli amministratori, agli altri azionisti ed ai titolari di convertibili, entro 15gg dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione con la possibilità di esercizio del diritto di opzione di almeno 30 giorni. Se i titoli non vengono collocati in questo modo, gli amministratori tentano di offrirli ai terzi; se neanche tale operazione va a buon fine, le azioni vengono rimborsate al recedente con l’utilizzo delle riserve o la riduzione del capitale.
L’aumento del capitale sociale a pagamento
Le regole fissano principi rigorosi a tutela dell’integrità
del capitale: non si possono emettere azioni fino a che quelle emesse non
sono completamente liberate, in violazione si ha la responsabilità
degli amministratori. La decisione d’aumento può essere delegata
all’organo amministrativo per una tempestiva attuazione. L’aumento
del capitale a pagamento si ha: con l’acquisizione d’effettiva
ricchezza realizzata con ulteriori conferimenti rispetto a quelli iniziali;
al momento della sottoscrizione deve essere versato almeno il 25% del valore
nominale delle azioni ed integralmente l’eventuale sovrapprezzo.
Con la deliberazione d’aumento, si può stabilire che l’operazione
non viene meno se le sottoscrizioni non la coprono integralmente, c.d. aumento
scindibile, ovvero la sua caducazione se non integralmente sottoscritto, c.d.
inscindibile. Se l’aumento inscindibile non ha successo, chi ha sottoscritto
è liberato dall’obbligo di conferimenti ed ha diritto alla restituzione
di quanto già versato.
Nei trenta giorni successivi alla sottoscrizione dell’aumento, gli amministratori devono depositare, per l’iscrizione nel R.I., un’attestazione sull’intervenuta esecuzione dell’operazione; fino all’iscrizione il capitale aumentato non può essere menzionato negli atti societari; per gli aumenti con conferimenti in natura, valgono le regole della fase di costituzione.
L’aumento di capitale può modificare la posizione del socio; per impedire tale pregiudizio, agli azionisti è concesso il diritto d’opzione in proporzione al numero d’azioni possedute, il quale da modo al socio di mantenere inalterata la propria posizione, incorporando una componente patrimoniale ed un’amministrativa.
Il diritto d’opzione deve essere offerto, con pubblicazione nel R.I., agli azionisti che possono servirsene entro un termine maggiore ai 30gg dalla pubblicazione; se il socio se n’avvale e le azioni non sono quotate, può chiedere la sottoscrizione anche delle azioni non optate dagli altri, la cosiddetta prelazione sull’inoptato; se non se n’avvale gli amministratori offrono i titoli sul mercato. I soci, se le azioni non sono quotate, possono indicare la destinazione delle azioni non optate ne prelazionate.
Il diritto d’opzione può essere escluso o limitato per esigenze
della società e sempre che la deliberazione d’aumento sia stata
approvata da tanti soci che rappresentino il 50% del capitale, anche in assemblee
successive alla prima; gli amministratori devono spiegare i motivi d’esclusione
o limitazione e quelle che hanno orientato per l’operazione con conferimenti
in natura con apposita relazione all’assemblea.
Nelle Spa quotate lo statuto può escludere il diritto d’opzione
nei limiti del 10% del capitale preesistente, a condizione che il prezzo d’emissione
sia uguale a quello di mercato. Questo per l’esigenza di serietà
del fondamento della soppressione o limitazione -->> obbligo di comunicare
la relazione al collegio sindacale, di sorveglianza e al revisore almeno 30gg
prima di quello fissato dall’assemblea, per consentire l’espressione
del loro parere sulla congruità del prezzo.
La tutela dell’interesse patrimoniale dei soci privati delle opzioni è garantita dalla determinazione del prezzo d’opzione, sulla base del valore del patrimonio netto, tenendo conto anche dell’andamento dell’ultimo semestre. Il diritto d’opzione se effettuato con modalità diverse non può essere escluso né limitato: se le azioni di nuova emissione vengono sottoscritte da banche o enti /società finanziarie sottoposti a vigilanza della CONSOB e che sono obbligati ad offrirle ai vecchi azionisti; può essere escluso se i titoli sono offerti in sottoscrizione ai dipendenti.
Il capitale può essere aumentato anche senza incremento del patrimonio
sociale con l’imputazione delle riserve facoltative e dei fondi costituiti
con utili e saldi attivi di rivalutazione monetaria -->> si converte
a capitale, la ricchezza già nella titolarità della società;
le azioni spettano gratuitamente ai vecchi soci, in proporzione al numero
d’azioni già possedute.
L’aumento è deciso dalla libera scelta dei soci, sempre che non
sia reso necessario riportarlo al minimo di legge a causa delle perdite che
ne hanno imposto l’abbattimento; in alternativa alla ricapitalizzazione
si può trasformare la società ovvero metterla in liquidazione.
Riduzione del capitale sociale
È rimessa all’autonoma decisione dei soci; in parte è
impostata dalla legge. La riforma non consente più la riduzione volontaria
se ne è stata accertata l’esuberanza per il conseguimento dell’oggetto
sociale.
L’operazione comporta la restituzione agli azionisti dei conferimenti,
ovvero la libera esecuzione di quelli residui; nell’avviso di convocazione
dell’assemblea straordinaria devono essere specificate le ragioni e
le modalità di riduzione, atti ad assicurare la consapevolezza dei
soci sui motivi dell’iniziativa
A seguito della riduzione, le eventuali azioni proprie non devono superare
1/10 del capitale; termine anteriormente al quale la deliberazione non può
essere eseguita: 90gg dall’iscrizione nel R.I.. Nel corso di tale periodo,
i creditori non devono aver proposto opposizione contestando i rischi per
la soddisfazione delle proprie pretese.
Se le perdite intaccano il capitale sociale, questo deve essere ridotto;
le regole che disciplinano tale operazione impongono il controllo, in progressione,
dell’evoluzione delle perdite e l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
Il limite di rilevanza è rappresentato da 1/3 del capitale sociale:
se le perdite lo eccedono, è necessario intervenire; le valutazioni
nel rispetto delle quali vengono calcolate le perdite sono quelle prescritte
per la redazione del bilancio.
Gli amministratori, nell’inerzia il collegio sindacale, accertato che
le perdite sono > 1/3 del capitale, devono senza indugio convocare l’assemblea
straordinaria e hanno l’obbligo di predisporre una relazione sulla situazione
patrimoniale della società con l’osservazione del collegio sindacale,
ovvero del comitato per il controllo della gestione; entrambi i documenti
devono essere depositati in copia, presso la società, entro 8gg prima
dell’assemblea, per consentirne la visione ai soci.
Art. 2446 – riduzione del capitale per perdite –, gli amministratori devono rendere conto dei fatti di rilievo intervenuti dopo la relazione. Se entro l’esercizio successivo la perdita non è stata ridotta a meno di 1/3 del capitale, l’assemblea ordinaria o consiglio di sorveglianza, che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate -->> non è obbligatorio ripianare la perdita immediatamente, ma è doveroso provvedervi al termine dell’anno di grazia; se l’assemblea non delibera, gli amministratori ed i sindaci o il consiglio di sorveglianza, devono immediatamente chiedere di disporla al tribunale che, sentito il PM, provvede con decreto, che deve essere iscritto nel R.I., e contro il quale è ammesso reclamo alla corte d’appello entro 30gg dall’iscrizione.
Art. 2447 se le perdite intaccano il capitale oltre il minimo di
legge, gli amministrato, o il consiglio di gestione, in caso di loro inerzia
il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l’assemblea
per deliberarne la riduzione ed il contemporaneo aumento almeno al quel minimo
ovvero la trasformazione della società; in tale situazione non è
possibile temporeggiare poiché l’integrità del capitale
è lesa in misura non tollerabile.
Gli amministratori sono tenuti a riunire i soci e a predisporre una relazione,
ex-art. 2446, accompagnata da una relazione con le osservazioni dei sindaci
e depositate presso la sede sociale, entro gli 8gg che precedono l’assemblea.
Se a causa delle perdite il capitale risulta azzerato, si discute se la deliberazione
che lo reintegra vada assunta all’unanimità ovvero a maggioranza.
Il socio se il capitale è uguale a zero può esercitare il diritto
d’opzione per sottoscrivere le azioni di nuova emissione, se rinuncia
perde la qualità di partecipante.
Patrimoni e finanziamenti per uno specifico affare (novità della riforma)
Tale operazione permette di limitare il rischio d’impresa evitando il ricorso alla costituzione di tante società quanti sono gli affari da realizzare e utilizzando il patrimonio sociale, assegnando specifiche destinazioni sulle quali si commisura il rischio. Ciò implica la progressiva attenuazione della rilevanza del soggetto che apporta mezzi di finanziamento e accentuazione di quelle dell’atto di destinazione dei mezzi. Art. 2447 bis la società può:
Limite alla costituzione patrimoni separati: < 10% del patrimonio netto della società, costituzione per esercizio d’affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali; il patrimonio può essere anche di proprietà di terzi.
Art. 2447 ter – deliberazione costitutiva del patrimonio destinato
– la competenza per le deliberazioni sulla costituzione, spetta al consiglio
d’amministrazione (o gestione) che decide a maggioranza assoluta (fatta
salva diversa previsione dello statuto).
Puntuali indicazioni riguardano la decisione: rilevanza delle decisioni relative
allo specifico affare, beni e rapporti ricompresi; piano economico finanziario
da cui si trae la sua congruità per la realizzazione dell’obiettivo,
modalità d’impiego, apporti di terzi, loro controllo e loro partecipazione
ai risultati dell’affare. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari
emessi in funzione dello specifico affare, bisogna specificare i diritti che
essi attribuiscono e le regole di rendicontazione dell’affare.
La soddisfazione delle esigenze di trasparenza, avviene con la nomina di una
società di revisione per il controllo contabile sull’andamento
dell’affare, quando la società che ha costituito il patrimonio
separato non è assoggettata a revisione contabile ed emette titoli
offerti ed investimenti non professionali.
La deliberazione deve essere depositata e iscritta nel R.I. (art. 2447 quater)
per garantire la conoscenza regolare ai terzi creditori della società,
il cui interesse potrebbe essere pregiudicato dall’operazione, i quali
possono opporsi entro 2 mesi dall’iscrizione, sempre che il credito
sia sorto anteriormente all’iscrizione.
Sull’opposizione decide il tribunale; decorsi 2 mesi, i creditori non
possono far valere alcun diritto sul patrimonio separato, né sui proventi
e frutti.
Delle obbligazioni contratte, la società risponde nei limiti del patrimonio
destinato. Se l’affare è realizzato o è impossibile, l’atto
conclusivo è il rendiconto finale, disposto dagli amministratori e
accompagnato da una relazione dei sindaci e del revisore, depositato presso
il R.I.
Se nono sono state soddisfatte le ragioni i creditori possono chiedere la
liquidazione del patrimonio separato entro 3 mesi dal deposito del rendiconto.
Art. 2447 bis lett. b): tale operazione configura un beneficio per
le società di un finanziamento erogato da terzi per la realizzazione
di uno specifico affare; esse non impiega parte del proprio patrimonio se
non per realizzare l’operazione e per garantire la restituzione.
Le risorse finanziarie sono altrui; i proventi dell’operazione costituiscono
patrimonio separato, sia da quello della società, sia da quello relativo
ad ogni operazione dello stesso tipo. In caso di fallimento della società
il finanziatori può insinuarsi nel passivo per il recupero del credito.
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Un dispensa sulle "Modificazioni dello statuto, diritto di recesso, aumento del capitale sociale a pagamento e gratuito, riduzione del capitale e novità della riforma del diritto societario" inserita da Francy 83 il: 11/04/2005