CAPITOLO III
RILASCIO, TRAMITE CONCORSO, DI TITOLI AUTORIZZATIVI PER TRASPORTI “ SPECIALI” - DM 1244/88 E LA LORO SUCCESSIVA TRASFORMAZIONE IN TITOLI “SENZA VINCOLI E LIMITI D’ESERCIZIO “ DM 27/2/92
3. DM 1244 del 1988 rilascio a seguito di concorso di titoli autorizzativi per trasporti “speciali”
Nell’anno 1982 con il DM 1244 si assiste ad una prima liberalizzazione nel settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi infatti con la normativa che di seguito verrà illustrata le ditte che effettuano trasporti “speciali” con veicoli permanentemente attrezzati, potranno incrementare il proprio parco veicolare in quanto verranno liberamente rilasciati dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione i seguenti titoli autorizzativi:
3.1. Le motivazioni storiche dell’emanazione del DM 1244 del 1988
Il rilascio dei titoli autorizzativi speciali regolamentato dal DM 1244
trova la sua ratio nella necessità di trasportare quantitativi maggiori
di merci prodotte dall’industria , lasciando però inalterato
il mercato dei titoli autorizzativi.
Il Ministero dispone con il DM 1244/98 il rilascio di autorizzazioni speciali
che potranno insistere esclusivamente su veicoli con carrozzerie specifiche
e permanentemente attrezzate, creando in tale frangente, una specializzazione
da parte delle ditte nel trasporto di determinate merci , come ad esempio
le merci pericolose , quelle deperibili o quelle per le quali, come ad esempio
i carri ferrovieri richiedono caratteristiche tecnico – costruttive
quali la robustezza e sicurezza del veicolo proprio per la peculiarità
del peso delle merci trasportate.
3.2. L’influenza dei parametri stabiliti a Maastricht con la nascita dell’Unione Europea
Il trattato di Maastricht nell’anno 1992 ha radicalmente innovato la materia dei trasporti , dando ad esso un taglio prettamente comunitario, sotto il profilo nettamente concorrenziale, rivolta al Mercato ed al profitto, salvo le necessarie correzioni di interesse collettivo e stante l’allarme sociale che un regime totalmente privatistico può generare, in relazione agli episodi non infrequenti che mettono in pericolo persone e beni coinvolti nella circolazione [16].
[16] Cfr. G. MOSCATT, Diritto dei Trasporti, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2004, p. 188
Nel paese durante gli anni ’90 cresce la necessità di trasportare un quantitativo maggiore di merci su gomma, considerando che il trasporto su rotaie non è mai stato dal legislatore seriamente considerato; in questo periodo a Maastricht viene firmato il trattato sull’Unione europea che getterà le basi per i futuri trattati relativi alla libera circolazione di persone e di merci .
La conseguenza di tali eventi comporterà l’esigenza di “allargare”
il mercato dell’autotrasporto senza però ricorrere al rilascio
di nuovi titoli autorizzativi per non “ inflazionare “ il mercato
già esistente.
Il Ministero dei Trasporti con specifico regolamento sana la situazione creatasi
trasformando la maggior parte dei tredici titoli autorizzativi previsti dal
DM 1244/88, destinati esclusivamente a trasporti speciali, in titoli autorizzativi
senza vincoli d’esercizio quindi insistenti su veicoli senza particolari
specificità di attrezzature.
3.3.DM 29/2/92 trasformazione di titoli per trasporto speciale in titoli “senza vincoli e limiti d’esercizio”
Il periodo che intercorre tra il 1953 – 1992 è definito come crisi del sistema codificato e la relativa sua decadenza, Con relativo incremento della Navigazione aerea e della Navigazione da diporto, la Situazione economica di regresso e di contrazione dei traffici marittimi è Parallela all’ incremento dei traffici stradali e progressiva stabilizzazione dei traffici aerei [17].
Mentre come sopra esposto il primato detenuto dal Trasporto della Navigazione andava scemando , le fonti internazionali nonché le fonti comunitarie dopo periodi di discussioni ed incertezze cominciavano a prendere atto del progressivo cambiamento delle relazioni commerciali protese verso l’unificazione dei mercati e della loro necessaria integrazione, in nome della domanda di competitività e di accelerazione della liberalizzazione, della concorrenza sempre più agguerrita [18].
[17] Cfr .M. GRIGOLI , Liberalizzazione
e sicurezza nel trasporto aereo comunitario, in Trasp. 59/1993, 3.
[18] Cfr. LAURIA , Manuale di Diritto delle Comunità
Europee, Torino, 1988, p. 64
I Cultori dell’esercizio della navigazione, in accordo ai fermenti economici e finanziari che travagliavano il trasporto marittimo, osservavano i mutamenti del trasporto aereo, in constante ascesa a partire dagli anni ’70; guardavano con attenzione al trasporto stradale, il cui sviluppo impetuoso fino al 1992 aveva contribuito a spostare l’asse del traffico sulla direttiva autostradale ; infine, discutevano sulla crisi del trasporto ferroviario, scosso da mutamenti gestionali epocali, stante la trasformazione istituzionale delle Ferrovie dello Stato in SPA a capitale in parte pubblico e con marcata presenza di privati [19].
Il quinquennio 1991 – 1995, invero, era attraversato da tensioni economiche mai prima contemporaneamente rilevate : da una parte, lo sviluppo dell’informatica e dell’elettronica che produrrà la decadenza della grande industria, a vantaggio delle piccole e medie imprese, situate nel nord – est ; dall’altra la crisi dei trasporti tradizionali, a favore delle piccole imprese legate a produzioni manifatturiere non industriali, legati ai mercati dell’ est europeo, con la conseguente spinta verso tecnologie di basso costo rivolte ad acquistare posizioni dominanti attraverso corridori solcati da mezzi, cui appariva indispensabile un supporto logistico infrastrutturale rinnovato [20].
[19] Cfr. G. MOSCATT, Diritto
dei Trasporti, Edizioni Giuridiche Simone, 2004, p. 152
[20] cfr. RINALDI BACCELLI , La terza fase della
liberalizzazione aereo nell’Unione Europea, in Trasporti n. 60/1993
pag. 35
La crisi della grande impresa trasporti di massa e lo sviluppo del c.d. Trasporto privato rendeva necessaria sia una sistemazione organica del diritto delle infrastrutture propedeutiche al viaggio, sia la revisione delle legislazioni interne sull’autotrasporto, progressivamente aumentato a favorire la libera concorrenza, stante l’aumento quantitativo delle imprese di settore e l’opportunità di favorire il trasporto intermodale – o misto- al fine di quella conquista dei mercati esteri che la globalizzazione in economia ormai imponeva [21].
Quanto sopra esposto rappresenta il contesto storico – economico sul
quale il DM del ministero dei Trasporti 27/2/1992, pubblicato sulla G.U. n..
50 del 29/2/1992, prende vita .
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non si rilasciano autorizzazioni
di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell’ari.
2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1244.
Dalla stessa data le autorizzazioni speciali già rilasciate, indicate
nel precedente comma 1, debbono intendersi autorizzazioni senza vincoli e
limiti di esercizio.
Le autorizzazioni speciali di cui al punto 13) dell’ari. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1244, sono convenite in altrettante senza vincoli e limiti alla scadenza novennale, ovvero quando procedono alla sostituzione del veicolo, oggetto dell’autorizzazione speciale.
[21] Cfr. DE BERNARDI – GANAPINI, Storia d’Italia, Bruno Mondatori editore, Milano, 1996, p.203
Il rinnovo novennale dei titoli autorizzativi è condizione necessaria per non intercorrere nella fattispecie penale del “Trasporto Abusivo” così come si evince nella sentenza della Suprema Corte che ha stabilito che il trasporto di merci per conto di terzi eseguito con autorizzazione scaduta e prima del rinnovo di questa è da considerare abusivo perché effettuato con autorizzazione priva di validità , che equivale mancanza della stessa [22].
Le ditte che possiedono determinai titoli autorizzativi insistenti su veicoli allestiti con specifiche carrozzerie per effettuare i trasporti speciali previsti dal DM 1244/88 titoli come già innanzi detto liberamente rilasciati dal Ministero, sono convertite previa apposita richiesta in autorizzazioni “SENZA VINCOLI E LIMITI D’ESERCIZIO” in applicazione del DM 27/2/92.
La ditta di autotrasporto a seguito di questa trasformazione autorizzativa è legittimata a trasportare la merce che ritiene più vantaggiosa per la propria attività , di conseguenza la stessa potrà stipulare con più imprese produttrici di merci differenti contratti di trasporto, esempio se un ‘impresa possiede un veicolo allestito con carrozzeria generica detta impresa potrà stipulare un contratto con una ditta di legname per trasportare tronchi d’albero o con una ditta di laterizi per trasportare tegole per tetti.
Naturalmente il trasporto di alcune merci come quelle alimentari o pericolose sarà sempre accompagnato da attrezzature specifiche atte a tale scopo (carrozzerie idonee il trasporto di derrate deteriorabili con apposite certificazione ATP oppure apposite certificazioni ADR per il trasporto di merci pericolose).
[22] Corte di Cassazione, Sez. Penale IV – 9 Luglio 1994, sentenza n. 854
3.4.Esclusione dal DM 29/2/92 di titoli autorizzativi insistenti su veicoli con carrozzeria attrezzata per trasporti “speciali “
Il DM 27/2/92 esclude da questa liberalizzazione relativa ai vincoli d’esercizio con il conseguente vincolo della specificità d’esercizio le autorizzazioni previste ai punti 1 ,2 e 3 del sopra citato DM e cioè :
Detti titoli autorizzativi prima degli anni ’90 erano inesistenti in quanto il servizio di pulizia Urbana era di competenza esclusiva dei Comuni a seguito della legge 142/1990 tale servizio è stato affidato anche a imprese private , significativa è la sentenza Il TAR Campania – Salerno che ha così sentenziato : il rilascio delle autorizzazioni speciali per i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani , ai sensi dell’art. 1 terzo e quarto comma D.M. 4 luglio 1985, non è subordinato alla presentazione di un attestato del Comune da cui risulta la concessione del servizio [23].
[23] Tribunale Amministrativo Campania – Salerno – 14 Novembre 1995 n. 552
È doveroso citare in detto contesto alcuni trasporti effettuati con carrozzerie “ speciali “ che non richiedono, per la peculiarità del loro servizio, l’iscrizione presso il locale albo degli autotrasportatori, emblematica è la fattispecie dei “soccorsi stradali” poiché la loro attività è basata sul trasporto di veicoli incidentati ed avviene esclusivamente dal luogo ove è avvenuto il sinistro sino al luogo presso il quale avverrà la riparazione o la distruzione del mezzo; l’esercizio dell’attività del soccorso stradale con mezzi tecnicamente attrezzati si combina con la teoria della idoneità del veicolo alla circolazione in sicurezza , senza alcuna verifica dell’attività professionale cui il mezzo è destinato [24].
La suprema Magistratura Amministrativa ha delimitato il concetto di idoneità al trasporto di beni particolari, nello specifico, il trasporto di mezzi incidentati [25].
[24] Idoneità tecnica
che la dottrina marimmista individuò come “ Sea worthiness”
in G. MOSCATT, Diritto dei Trasporti, Edizioni Giuridiche Simone, 2004, p.
228
[25] Consiglio di Stato, sez IV, decisione 29-7-
2003 n. 4347
Il Consiglio di Stato ha infatti riconosciuto la speciale funzione professionale di tali mezzi e il loro limitato impiego a finalità peculiari, riconoscendo la sottile autonomia fra le due nozioni, peraltro già ampiamente discusso in argomentazione a favore del concetto unitario di trasporti, nella fattispecie come si evince in tale sentenza che anche l’Amministrazione Pubblica provvede alla distribuzione del servizio di recupero veicoli (danneggiati o incidentati o coinvolte in vicende di penale rilevanza ) in base al Decreto 30 maggio 2002 del Prefetto di Milano (per i sequestri amministrativi) ed alle disposizioni del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano (per i sequestri penali) , si tratta, prosegue la sentenza di regolamentazioni che disciplinano puntualmente gli interventi (tipicamente urgenti) dei militari operanti, con precisi automatismi quanto ai soggetti chiamati a prestare la loro collaborazione .
Per quanto sopra esposto l’esercizio dell’attività di
soccorso stradale necessita solo della regolare iscrizione presso il Registro
delle Imprese della locale Camera di Commercio, senza rilascio di autorizzazioni
particolari da parte della MCTC per tale trasporto.
Tornando ai titoli autorizzativi per trasporto di merci con le codifiche innanzi
menzionate, (SAI, SBO ,SCU e SCN ) essi non potranno essere trasferiti tramite
gli istituti della “ Cessione d’azienda o della rinuncia “
in quanto saranno sempre, previa regolare richiesta “liberamente rilasciati
dal Ministero dei Trasporti”.
Per capire come la normativa dell’autotrasporto sia stata negli ultimi anni soggetta a momenti di stasi seguiti da cambiamenti repentini è significativo osservare il profitto ottenuto da alcune ditte che in un dato momento storico hanno ottenuto con cifre irrisorie, quantificate nell’imposta di bollo corrente dell’epoca, titoli autorizzativi liberamente rilasciati dal Ministero, ai sensi del DM 1244 del 1988 e successivamente all’emanazione del DM 27/2/92, gli stessi titoli sono stati convertiti in “autorizzazioni senza vincoli e limiti d’esercizio” con la conseguente quotazione degli stessi sul mercato dell’autotrasporto ed il loro trasferimento ad altre ditte solo per mezzo degli istituti della cessione d’azienda o della rinuncia procurando guadagni apprezzabili per le ditte cedenti o rinunciatarie di tali titoli.
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