Agevolazioni fiscali per il rientro dall’estero
In una semplice tabella tutto quello che c’è da sapere sugli incentivi fiscali per il rientro delle persone dall’estero

da | 5 Apr 2018 | Diritto tributario e scienza delle finanze | 0 commenti

A favore degli italiani all’estero che vogliono tornare a lavorare in Italia, forniamo una facile guida alle agevolazioni fiscali cui hanno diritto in caso di rientro. Agevolazioni che, come vedremo, sono particolarmente interessanti e convenienti.

L’idea per la nostra sintetica esposizione degli incentivi di natura tributaria ce l’ha data la guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate con il burocratico titolo “Gli incentivi fiscali per l’attrazione del capitale umano in Italia”, dalla quale abbiamo preso le informazioni riportate in tabella e che può essere consultata a questo link per gli opportuni approfondimenti.

 

Ecco dunque le agevolazioni fiscali spettanti ai lavoratori italiani che decidono di investire nel futuro del nostro straordinario Paese.

 

Incentivi fiscali per il rientro delle persone in Italia

Beneficiari

Agevolazione

Durata

Requisiti

Docenti e Ricercatori

esenzione del 90% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto in Italia

 

4 anni dall’anno dell’acquisto della residenza fiscale in Italia

 

  • essere stati residenti all’estero non in maniera occasionale
  • essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato
  • aver svolto attività di docenza o ricerca all’estero per 2 anni presso centri di ricerca pubblici o privati o presso università
  • trasferire la residenza fiscale in Italia
  • svolgere in Italia attività di docenza e ricerca

Lavoratori “Impatriati” – 1° caso

(laureati che hanno lavorato o studiato all’estero)

esenzione del 50% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto in Italia

 

5 anni dall’anno dell’acquisto della residenza fiscale in Italia

 

  • essere laureati
  • aver svolto attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa all’estero per 24 mesi, oppure aver studiato all’estero per 24 mesi e aver conseguito un titolo accademico post lauream
  • trasferire la residenza fiscale in Italia
  • svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente
    in Italia

Lavoratori “impatriati” – 2° caso

(manager e lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni)

esenzione del 50% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto in Italia

 

 

5 anni dall’anno dell’acquisto della residenza fiscale in Italia

 

  • trasferire la residenza fiscale in Italia
  • non essere stati residenti in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti il trasferimento e impegnarsi a rimanere per almeno 2 anni
  • prestare attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano
  • svolgere attività lavorativa presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con una società anche estera controllata, controllante o “sorella” di tale società
  • rivestire ruoli direttivi o essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione

Nuovi residenti (e loro familiari)

possibilità di pagare un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero di 100.000 euro annui (25.000 per ogni familiare) a prescindere dal tipo e dall’importo di tali redditi esteri

 

15 anni

  • trasferimento della residenza fiscale in Italia
  • residenza all’estero per almeno 9 periodi d’imposta nel corso dei 10 precedenti

 

Trasferire la residenza in Italia (ai sensi dell’art. 2 del Tuir)
Spostare la residenza in Italia, ai fini del godimento delle suddette agevolazioni, significa trasferire la residenza fiscale in Italia da parte delle persone che vogliono beneficiarie degli incentivi, a condizione però che queste stesse persone abbiano, prima del trasferimento in Italia, mantenuto la residenza fiscale all’estero per un periodo minimo, diverso a seconda dell’agevolazione interessata.
Tuttavia non possono beneficiare degli incentivi le persone che, pur essendo residenti o domiciliati all’estero, non si sono mai cancellati dal registro anagrafico della popolazione residente.

Residenza fiscale in Italia (ai sensi dell’art. 2 del Tuir)
Il concetto di residenza fiscale è importante ai fini del trasferimento della residenza. La normativa considera residenti in Italia le persone fisiche che per almeno 183 giorni l’anno (184 giorni negli anni bisestili) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.
Pertanto una persona può essere considerata residente in Italia (e godere delle suindicate agevolazioni) in un certo anno solo se si trasferisce nel territorio nazionale entro il 2 luglio di quello stesso anno.

La Residenza è il luogo di dimora abituale.

Il Domicilio è la sede principale dei propri affari ed interessi.

Le agevolazioni indicate in tabella non sono tra loro cumulabili.

Il beneficio fiscale per Docenti, Ricercatori e Impatriati è usufruibile:

  • mediante richiesta scritta al datore di lavoro, se titolari di reddito di lavoro dipendente
  • direttamente in dichiarazione dei redditi (oppure in sede di applicazione della ritenuta d’acconto operata dai committenti), se titolari di redditi di lavoro autonomo

Il regime agevolato di tassazione per i neo-residenti può essere esteso ai loro familiari a condizione che anche questi ultimi rispettino i requisiti previsti in tabella.

L’opzione a favore del regime agevolato da parte del neo-residente e/o dei suoi familiari è comunicata in dichiarazione dei redditi.

L’adesione al regime agevolato per i nuovi residenti comporta anche l’esonero dal monitoraggio fiscale e l’esenzione dal pagamento delle imposte IVIE, IVAFE e di successione/donazione per i beni all’estero.

L’opzione per l’imposta sostitutiva da parte dei neo-residenti può essere comunque revocata prima della scadenza, sia dal contribuente principale e sia dal familiare a cui essa è stata estesa.

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