Assegno di Disoccupazione (Asdi): l’indennità che si aggiunge alla Naspi
I disoccupati possono ricevere anche l’Assegno di Disoccupazione (Asdi) dopo aver goduto della Naspi (disoccupazione ordinaria)

da | 10 Apr 2016 | Lavoratori dipendenti | 1 commento

I disoccupati possono ricevere un nuovo assegno che va ad aggiungersi all’indennità di disoccupazione ordinaria (Naspi) già ricevuta: questo trattamento ulteriore si chiama Asdi, abbreviazione di Assegno di Disoccupazione.

Lo prevede il Jobs Act, permettendo quindi a coloro che continuano ad essere disoccupati di beneficiare, dopo aver goduto della Naspi, di un altro trattamento assistenziale, l’Asdi (Assegno di Disoccupazione), nel caso si trovino in certe condizioni.

In questa nostra guida, a favore dei lavoratori che hanno perso il loro impiego, spieghiamo quali sono le condizioni per chiedere questo ulteriore assegno dell’Asdi, come chiederlo, quant’è il suo importo e quanto dura tale trattamento.

Lo facciamo con una semplice tabella in cui, sotto forma di domande e risposte, sono contenuti tutti i chiarimenti che possono servire ai disoccupati per capire se hanno diritto all’Asdi e, nel caso, come fare domanda per ottenere tale indennità.

 

Inoltre a fondo pagina offriamo un programma che calcola l’importo dell’Asdi cui si ha diritto, previo inserimento di pochissimi dati.

Vi ricordiamo anche che, se volete sapere tutto sulla Naspi (l’indennità di disoccupazione ordinaria), potete andare alla nostra guida sull’argomento.

Ecco la tabella con tutte le informazioni utili sull’Asdi.

Domande

Risposte

Da quando si può chiedere l’Asdi?

Possono richiedere l’indennità dell’Asdi i lavoratori che sono rimasti disoccupati dopo il 1° maggio 2015, perché prima essi hanno avuto diritto ai vecchi trattamenti di disoccupazione (Aspi e mini-Aspi) ora soppressi e sostituiti dalla Naspi.

Quali sono i requisiti per chiedere ed ottenere questo nuovo assegno di disoccupazione (Asdi)?

Per beneficiare dell’Asdi chi ha perso il lavoro deve:

  • essere appunto in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della Naspi, tenendo presente comunque che il requisito della disoccupazione è soddisfatto anche nel caso di svolgimento di attività lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo non superiore a 8.000 euro (per lavoro dipendente o parasubordinato) oppure a 4.800 euro (per lavoro autonomo o d’impresa), che sono i limiti annui per la non imponibilità fiscale
  • aver fruito della Naspi per la sua intera durata massima dopo il 1° maggio 2015 (quindi non ha diritto all’Asdi chi è decaduto dalla Naspi prima della sua naturale scadenza e neanche chi ha ottenuto la liquidazione anticipata della Naspi)
  • appartenere ad un nucleo familiare in cui c’è un minore (non necessariamente figlio del richiedente l’Asdi), tenendo presente che il nucleo familiare di riferimento è lo stesso dichiarato ai fini dell’ISEE (v. punto successivo); oppure, alternativamente alla presenza del minore, il richiedente l’Asdi deve avere un’età pari o superiore a 55 anni e non aver maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, né avere diritto all’assegno sociale o alla pensione di inabilità
  • possedere un ISEE non superiore a 5.000 euro, certificato dalla relativa attestazione in corso di validità
  • non aver fruito di precedenti Asdi per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti la data di conclusione del periodo di fruizione della Naspi (in conseguenza di antecedenti richieste dell’Asdi stesso: questo requisito non va ovviamente considerato nel caso di prima richiesta dell’Asdi ) e comunque non aver fruito di precedenti Asdi per più di 24 mesi nei 5 anni precedenti lo stesso termine di cui sopra (data di conclusione del periodo di fruizione della Naspi)
  • sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato presso il Centro per l’Impiego (può essere lo stessosottoscritto in occasione del godimento della Naspi; questo requisito è il più facile da rispettare, perché basta andare al Centro per l’Impiego e firmare il documento in questione, che va poi rispettato: v. il punto sulla decadenza dall’Asdi)

Come e quando fare domanda per l’Asdi?

La domanda va presentata all’Inps in via telematica attraverso un apposito modello chiamato Asdi-com, il quale può essere inoltrato direttamente dal soggetto tramite internet (previo ottenimento del Pin dell’Inps), mediante un Patronato (che deve svolgere il servizio gratuitamente) o mediante il call center gratuito dell’Inps.

La domanda deve essere presentata, a pena decadenza dal trattamento, entro 30 giorni dal termine del periodo di completa fruizione della Naspi, oppure, se più favorevole (in caso di durate Naspi molto brevi), entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’accoglimento della Naspi.

Quant’è l’importo dell’Asdi?

Il nuovo Assegno di Disoccupazione (Asdi) è pari al 75% dell’ultima indennità Naspi goduta dal disoccupato, ma l’importo materialmente pagato non può essere inferiore ad una certa soglia (contributo mensile stabilito per la Carta Acquisti) e non può superare un certo limite (importo dell’assegno sociale, annualmente rivalutato ed aumentato in funzione del numero dei figli e dei componenti il nucleo familiare).

Per sapere l’importo preciso dell’Asdi, trovate a fondo pagina un nostro programma che calcola l’indennità Asdi previo inserimento di pochissimi dati: l’importo della Naspi goduta, il numero dei figli e quello dei componenti la famiglia del richiedente.

Per quanto tempo si ha diritto all’indennità Asdi e da quando decorre?

L’Asdi decorre dal 1° giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della Naspi: quindi non c’è soluzione di continuità tra le indennità Naspi e Asdi, per chi ha diritto ad entrambe.

La durata dell’Asdi, che è erogata con frequenza mensile, è al massimo di 6 mesi, ma da questi sei mesi si devono eventualmente detrarre i mesi di precedente godimento di altri assegni Asdi (per chi li ha chiesti anche in passato) ed in particolare i mesi di Asdi
già fruiti nei 12 precedenti il termine del periodo di fruizione della Naspi.
Esiste un ulteriore tetto, valevole in senso assoluto, alla durata dell’Asdi: in ogni caso il periodo di erogazione dell’Asdi non può superare la differenza tra 24 e gli eventuali mesi di Asdi già fruiti nei 5 anni precedenti il termine di fruizione della Naspi. Come si vede, sono gli stessi limiti imposti dalla normativa per il diritto stesso all’Asdi (v. punto esplicativo dei requisiti).

Quando si decade dall’Asdi e qual è il regime previdenziale e fiscale di questa indennità ai disoccupati?

Si decade dal beneficio dell’Asdi quando:

  • vengono meno i requisiti visti sopra, come per es. nel caso in cui il disoccupato trovi un nuovo lavoro (perché perde lo stato di disoccupazione)
  • il percettore dell’Asdi matura il diritto all’assegno sociale, alla pensione di vecchiaia, a quella anticipata o alla pensione di inabilità
  • il percettore non rispetta gli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di servizio con il Centro per l’Impiego, ovvero nel caso che egli non si presenti, senza giustificato motivo, agli appuntamenti previsti nel Patto (alla prima assenza perde un quarto di mensilità dell’Asdi, alla seconda perde una mensilità, alla successiva assenza decade completamente dall’Asdi), oppure non partecipi, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento avviate a suo favore per effetto del Patto (alla prima assenza perde una mensilità, alla successiva decade dall’Asdi)

Da un punto di vista previdenziale, il pagamento dell’Asdi non dà diritto alla contribuzione figurativa (per cui il periodo dell’Asdi non è utile ai fini della pensione) e non dà diritto neanche all’assegno per il nucleo familiare.

Da un punto di vista fiscale invece ci sono migliori notizie: l’Asdi è completamente esentasse (su questo trattamento non si pagano imposte), perché esso ha natura di prestazione assistenziale e come tale è esente da qualsiasi tassazione.

Ecco il nostro programma per calcolare l’indennità Asdi cui si ha diritto: è sufficiente inserire nelle celle bianche l’importo della Naspi percepita, il numero dei figli e quello dei componenti il nucleo familiare (usate la virgola e non il punto per i decimali).

Abbiamo messo tutto il nostro impegno nella realizzazione del programma e nella stesura dell’articolo, ma essi sono stati scritti esclusivamente per finalità didattiche e pertanto non fate affidamento sui risultati del programma e sulle informazioni contenute nel testo. Ci esoneriamo quindi da qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall’uso dei dati forniti.

1 commento

  1. rosa

    Buonasera, sto terminando l’erogazione della naspl e dovro? andare da un patronato per fare domanda Asdi. Premesso che avendo avuto un contratto part time la naspl è stata il 75% di € 501,00, e l’ultimo assegno sara’ per 12 giorni, poichè termina il 12 aprile, chiedo: il 75% della Asdi sara’calcolata sull’assegno mensile o sull’ultimo assegno di 12 giorni? Nel secondo caso sarebbe veramente una miseria e non so se ne vale la pena. Grazie mille per la risposta

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