Qualsiasi buon ragioniere sa che, nel caso di emissione di azioni durante l’esercizio finanziario dell’impresa, il dividendo va pagato ai possessori di quelle azioni in proporzione al periodo di partecipazione al capitale sociale.
In altre parole se l’emissione delle azioni avviene ad esempio con decorrenza 1° ottobre, il dividendo per gli acquirenti di quelle azioni va pagato per 3/12 d’anno (se il calcolo è in mesi) e quindi nel caso di un dividendo pari per es. a 120 euro, coloro che hanno sottoscritto il nuovo capitale emesso il primo di ottobre percepiranno solo 30 euro, ovvero 3/12 dell’intero dividendo.
L’intero dividendo di euro 120 andrà invece ai vecchi azionisti, cioè ai soci che hanno partecipato al capitale sociale per tutto l’anno di maturazione del dividendo.
Le azioni con questa diversità nella quantificazione del dividendo si chiamano azioni a godimento differenziato, dove il “differenziato” sta appunto nella necessità di calcolare il dividendo pro quota per la parte di anno cha va dalla data di sottoscrizione delle azioni al 31/12. Sempre per questo motivo le società emittenti azioni indicano nella delibera di aumento del CS la data infra-annuale di inizio del godimento dei titoli azionari emessi durante l’esercizio.
Scriviamo queste informazioni perché, anche se le conoscono bene i quindicenni che frequentano gli istituti tecnici commerciali, sembra che esse sfuggano spesso a chi dovrebbe saperle meglio degli studenti.
Tant’è vero il principio contabile sopra sinteticamente esposto che molte società commerciali, per evitare di fare calcoli pro-tempore al momento del pagamento del dividendo, utilizzano un espediente molto pratico: si fanno dare dai sottoscrittori di nuove azioni emesse durante l’anno un rateo integrativo (ovvero una somma aggiuntiva di denaro), che va appunto ad integrare la parte di anno per la quale questi nuovi soci non hanno diritto al dividendo.
Così facendo anche i nuovi azionisti percepiranno, in sede di distribuzione degli utili, lo stesso dividendo dei vecchi azionisti, perché di fatto percepiscono – per differenza – solo una parte del dividendo (quella riguardante la parte di anno solare in cui sono stati in possesso delle nuove azioni), avendo corrisposto la porzione di utili non spettanti al momento dell’acquisto delle azioni stesse.
Vediamo meglio questo espediente formale dal punto di vista contabile.
Aumento del capitale sociale mediante emissione alla pari di n. 1.000 azioni per un valore nominale di euro 120 cad. Data di emissione 1° ottobre 2015 e dividendo stimato di euro 12 per azione. Indicare la scrittura nel caso la società emittente voglia far pagare un rateo ai sottoscrittori, per evitare di avere dividendi diversi tra vecchi e nuovi azionisti. |
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1°/10/2015 |
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Dare |
Avere |
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Crediti verso soci |
129.000 |
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a Capitale Sociale |
120.000 |
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a Riserva da conguaglio utili |
9.000 |
Come abbiamo detto qualsiasi studente del 3° anno di ragioneria conosce queste nozioni, comunque, a beneficio di chi vuole in ogni caso un riferimento normativo, citiamo il principio contabile nazionale “documento OIC 28” che prevede espressamente l’istituzione della Riserva contabile da “conguaglio utili”, come parte ideale del capitale netto: che motivo ci sarebbe di istituire la suddetta Riserva se non per ovviare al problema dei dividendi da calcolare per la sola parte di anno in cui i nuovi soci partecipano al capitale della società?
Abbiamo detto che le società commerciali, per le azioni a godimento differenziato, indicano la data iniziale di godimento nella delibera di emissione, delibera da prendere in quanto il loro aumento di capitale sociale implica una variazione dell’atto costitutivo.
Ma per le società cooperative, ove non vi è la necessità di variare l’atto costitutivo (essendo società cosiddette “a capitale variabile”), come si applica il principio contabile del frazionamento del dividendo sopra analizzato?
Sostanzialmente non cambia niente, vigendo comunque l’obbligo contabile di computare il dividendo delle azioni emesse durante l’anno per il tempo di formale partecipazione dei nuovi soci al patrimonio della cooperativa che ha effettuato l’aumento del suo capitale sociale. Con un’unica piccola complicazione: quella di dover in qualche modo indicare la data di godimento differenziato della azioni di nuova emissione, per poter fare comodamente i calcoli del pro quota a fine anno in sede di distribuzione degli utili.
Se guardiamo la pratica commerciale italiana, a questa piccola complicazione le banche popolari hanno ovviato indicando la data di decorrenza del dividendo delle azioni a godimento differenziato nel loro prospetto informativo di aumento del capitale sociale, ove scrivono testualmente la data dalla quale i nuovi azionisti hanno diritto al dividendo. Le banche popolari pagano infatti ai loro azionisti il dividendo pro quota, in proporzione appunto al tempo che decorre dalla suddetta data e fino al termine dell’esercizio annuale.
E le banche di credito cooperativo? Per esse il problema di fissazione della data di godimento delle azioni emesse durante l’anno è ancora più facile da risolvere, perché è il loro stesso Statuto tipo a fissare questa data iniziale. Infatti all’articolo 9, 1° co. lett. b), dello Statuto tipo delle Bcc è fissato un principio che non ha altra funzione se non quella di indicare la data di godimento differenziato del dividendo delle azioni emesse durante l’anno: i soci … “partecipano al dividendo deliberato dall’assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di sottoscrizione di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse”.
Semplice no?
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