Gli studenti mi chiedono spesso quali sono le peculiarità delle banche di credito cooperativo (BCC) e come esse si distinguono dalle altre banche italiane.
Molto probabilmente me lo chiedono perché devono scrivere una Tesi sulle BCC o comunque presentare al loro insegnante una ricerca che tratta di queste particolari banche.
Credo quindi di fare cosa gradita a parecchi lettori di Studiamo elencando i principali elementi che differenziano, in modo deciso, le BCC dal resto delle banche nazionali.
Diciamo subito che le diversità delle BCC sono sicuramente conseguenza della loro specifica forma giuridica di Società cooperativa (comune solo ad un’altra tipologia di banca: quella delle banche popolari).
Infatti lo scopo mutualistico, tipico di tutte le cooperative e quindi anche delle BCC, è la condizione che fa la differenza – insieme alla loro vocazione “localistica” – rispetto alla classica forma di società per azioni del resto del sistema bancario italiano. Mentre infatti le cooperative “agiscono” a favore dei soci e trovano nella soddisfazione di questi la loro ragion d’essere, le banche ordinarie, aventi forma di SpA, sono sul mercato per scopi meramente lucrativi e la loro ricerca del profitto non differisce affatto da quella di tutte le altre organizzazioni imprenditoriali.
Fatta questa necessaria premessa vediamo adesso le specificità normative delle BCC rispetto alla disciplina generale delle altre banche.
Forma giuridica |
Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. |
Scopo sociale |
Mutualistico, a differenza delle altre banche che – essendo costituite sotto forma di SpA – hanno uno scopo lucrativo. Lo scopo mutualistico consiste nel fatto che i soci godono di alcune agevolazioni (per es. di tasso di interesse) quando utilizzano i prodotti ed i servizi della BCC. |
Partecipazione al capitale dei soci |
Il capitale sociale è rappresentato unicamente da azioni nominative, le quali non possono avere un valore nominale inferiore a 25 euro, né superiore a 500 euro. Ciascun socio non può avere un valore nominale di azioni superiore a 50.000 euro e, indipendentemente dal numero di azioni possedute, il suo voto in assemblea è sempre uno solo (si dice che nelle coop. si vota “per testa” e non “per valore”). Il numero dei soci non può essere inferiore a 200. |
Capitale sociale |
Il capitale sociale della BCC può essere variato senza la necessità di modificare l’atto costitutivo e pertanto si dice che la BCC (come tutte le cooperative) ha un “capitale variabile”. Esso si modifica per l’entrata e l’uscita dei soci. |
Attività in favore dei soci |
L’attività a favore dei soci deve essere prevalente rispetto a quella verso clienti non soci. La BCC deve infatti rivolgere obbligatoriamente più del 50 percento delle sue attività di rischio ai soci (crediti), oppure ad investimenti finanziari con ponderazione zero (per es. titoli di Stato). |
Localismo territoriale |
La BCC può svolgere la sua attività solo nella “zona di competenza territoriale”. Questa è costituita dai comuni ove essa ha le proprie filiali e dai comuni limitrofi. Generalmente lo Statuto prevede un margine di tolleranza al vincolo del localismo che non può superare il 5%: pertanto la BCC può assumere una quota di attività di rischio al di fuori della sua zona di competenza territoriale nel limite del 5% del totale di queste ultime (crediti e titoli a ponderazione zero). Ad eccezione di tale quota, i soci ed i clienti della BCC possono essere solamente soggetti che risiedono nella zona di competenza territoriale o vi hanno la loro sede o vi operano con “carattere di continuità”. Si ha carattere di continuità quando la zona di competenza territoriale costituisce un centro di interessi per l’aspirante socio. Tali interessi possono sostanziarsi sia nello svolgimento di un’attività lavorativa (di lavoro dipendente o autonomo che si avvale di stabili organizzazioni ubicate nella zona di competenza medesima), sia nell’esistenza di altre forme di legame con il territorio, purché di tipo essenzialmente economico (ad es. la titolarità di diritti reali su immobili siti nella zona di competenza territoriale della BCC). Nel caso di persone giuridiche si tiene conto dell’ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative. |
Apertura filiali |
Rispetto alle altre banche ci sono dei vincoli all’apertura di sedi distaccate. Infatti in questo caso occorre il consenso della Banca d’Italia, che verificherà se la BCC ha:
|
Distribuzione degli utili |
Gli utili conseguiti dalla BCC non possono essere liberamente distribuiti, perché la normativa pone a suo carico limiti stringenti. L’utile netto della BCC deve essere così ripartito:
|
Statuto della BCC |
Lo statuto della BCC ha un’importanza strategica, maggiore di quella delle altre banche. Esso è infatti il mezzo con il quale la BCC recepisce le indicazioni prudenziali della Vigilanza e, nel rispetto di queste, disciplina la sua attività, le operazioni di intermediazione poste in essere con la clientela e la zona di competenza territoriale ove operare. |
Ma le cooperative nel mercato sono più concentrate rispetto alle non cooperative?
interessante: mi spinge ad approfondire al fine di valutare la convenienza a divenire correntista o anche socio