Basilea 3 ed i vincoli all’attività bancaria
Prima c’era Basilea 1, poi è venuta Basilea 2 e adesso si parla di Basilea 3: ma cos’è questa Basilea?

da | 14 Apr 2011 | Banca e bancari | 2 commenti

Crisi economica

Quando si parla di crisi il pensiero va alle banche. Sono loro in genere le prime imputate cui attribuire la responsabilità (grave) delle profonde recessioni nei sistemi, come quella tuttora in atto.

E in effetti è proprio così: la recente crisi economica è imputabile quasi esclusivamente alle operazioni speculative compiute da alcuni istituti bancari, fortunatamente non italiani.

In Italia, come è stato più volte affermato dal Governatore di Bankitalia Mario Draghi, quello che è accaduto nei sistemi bancari degli altri Paesi – europei e d’oltreoceano – non potrebbe mai succedere, perché la nostra rigida normativa interna non lo permette assolutamente.

Tuttavia la crisi c’è, ed anche se ha avuto genesi all’estero, si è ripercossa pure nel nostro Paese.

 

Cosa sono gli accordi di Basilea?

Proprio per evitare il ripetersi di queste grandi crisi sistemiche, i governatori delle banche centrali si riuniscono periodicamente e stabiliscono delle regole che tutte le banche devono rispettare.

Basilea è appunto questo: un insieme di regole, poste sotto forma di accordo obbligatorio (firmato a Basilea in Svizzera e da qui il nome), che impone alle banche dei principali paesi mondiali dei limiti alla loro attività operativa, soprattutto con riguardo alla quantità di patrimonio di cui esse devono necessariamente dotarsi a tutela dei loro clienti.

Basilea è quindi sostanzialmente una normativa finalizzata alla patrimonializzazione delle banche, a garanzia delle operazioni – di raccolta, finanziamento ed investimento – poste in essere con la clientela.

Per capire bene quali  sono i vincoli prescritti alle banche dalle regole di Basilea, occorre ripercorrere velocemente la storia dei diversi accordi raggiunti in quella sede tra i paesi partecipanti.

Basilea 1

Con il primo storico accordo di Basilea ogni banca fu obbligata a detenere una certa quantità di capitale a fronte della sua attività di rischio, intendendosi come attività di rischio sostanzialmente gli impieghi (prestiti) dell’azienda di credito.

In altre parole le banche dovevano avere un patrimonio – fissato nella sua composizione dalla normativa di vigilanza e per questo chiamato “di vigilanza” – almeno pari all’8% delle loro attività di rischio nell’ambito del credito.

In formula:

[Patrimonio di Vigilanza (PV) / Rischio di credito (RC)] >= 8%

Basilea 2 – I pilastro

Molto più articolato l’accordo successivo (Basilea 2) che ha sostituito il primo e che vige tuttora.

Questo prevede innanzitutto una migliore definizione delle attività di rischio, che sono ora ponderate per tenere conto della loro minore (quando sono presenti valide garanzie) o maggiore (quando invece il rimborso del credito è dubbio) rischiosità.

Basilea 2 – II pilastro

Poi Basilea 2 ha ampliato il concetto di attività di rischio, estendendolo anche ad altre attività, ulteriori rispetto ai meri impieghi bancari.

Si è infatti deciso che qualsiasi attività svolta dalla banca comporta dei rischi, per ciascuno dei quali si deve mettere da parte un tot di capitale.

Pertanto accanto al tradizionale rischio di credito, se ne sono aggiunti molti altri:

  • di controparte
  • di mercato
  • di concentrazione
  • di tasso di interesse
  • operativo
  • reputazionale
  • strategico
  • residuo

Basilea 2 – III pilastro e limiti quantitativi

Infine Basilea 2 stabilisce una ferrea trasparenza di queste informazioni, prevedendo l’obbligo per le banche di rendere pubblici i loro requisiti patrimoniali con riferimento ad ogni rischio che corrono.

Dal punto di vista quantitativo tali regole comportano attualmente per le banche la necessità di rispettare due paletti sostanziali:

  • il patrimonio di vigilanza non può essere inferiore al capitale assorbito da tutti i rischi che si sostengono, considerando all’interno del capitale pure i cosiddetti stress-test, ovvero gli ulteriori assorbimenti emergenti dal peggioramento delle condizioni di mercato (per es. in caso di variazione dei tassi di interesse), da stimarsi considerando sia la situazione corrente, sia gli scenari prospettici
  • il patrimonio di vigilanza deve essere almeno pari all’8% delle attività di rischio ponderate, includendo però in questa definizione tutti i rischi corsi dalla banca e non solo quello di credito

In formule:

  • Patrimonio di Vigilanza (PV) >= [Capitale assorbito da tutti i rischi + stress-test]
  • [Patrimonio di Vigilanza (PV) / Attività di Rischio Ponderate (ARP)] >= 8%

Basilea 3

Si parla ora, in sede di Comitato dei governatori delle Banche centrali, di un nuovo insieme di regole e vincoli, cui è stato dato il significativo nome di Basilea 3.

Con tale nuova convenzione, anche e soprattutto alla luce della crisi economica contingente, si sta cercando di rafforzare per il futuro, ancora una volta, la struttura patrimoniale delle banche.

Questo obiettivo sarà realizzato sia attraverso una decisa ricomposizione dei requisiti patrimoniali delle banche verso strumenti di elevata qualità (potenziando cioè il cosiddetto common equity o core Tier 1, ovvero il capitale sociale più le riserve), sia mediante la previsione di un cuscinetto (in inglese buffer) del 2,5%, aggiuntivo rispetto ai minimi di capitale, da utilizzarsi al bisogno (per es. in caso di recessione generale).

Il patrimonio bancario sarà quindi così distinto:

  1. patrimonio di base (Tier 1), a copertura delle perdite in un’ottica di continuità aziendale, a sua volta composto da:- patrimonio di base di qualità primaria (core Tier 1 o common equity), formato dalle azioni ordinarie e dalle riserve di utili- altri strumenti, ibridi, del patrimonio di base (Tier 1)
  2. patrimonio supplementare (Tier 2), a copertura delle perdite in caso di liquidazione

Pertanto in futuro i paletti obbligatori per le banche saranno addirittura tre:

  • il core Tier 1 del 4,5%, più il buffer
  • il requisito Tier 1 del 6% (era del 4%) sul patrimonio di base, più il buffer
  • il “vecchio” vincolo sul patrimonio complessivo che resta all’8%, ma anch’esso di fatto aumenta a causa del buffer

In sintesi:

REQUISITI (%)

Patrimonio di qualità (core Tier 1)

Patrimonio di base (Tier 1)

Capitale totale (Tier 1 + Tier 2)

Minimo

4,50

6,00

8,00

Buffer

2,50

2,50

2,50

Complessivo

7,00

8,50

10,50

E non finisce qui, perchè gli esperti di Basilea 3 hanno previsto altre (ed altrettanto gravose) misure cautelative per le banche:

  • un buffer aggiuntivo ed eventuale, che potrà essere imposto alle banche per una loro maggiore patrimonializzazione nelle fasi economiche favorevoli;questo ulteriore buffer potrà raggiungere il 2,5% e sarà chiamato countercyclical capital buffer, in contrapposizione a quello obbligatorio visto sopra detto capital conservation buffer
  • l’estensione della copertua dei rischi complessivi, in particolare attraverso il rafforzamento dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di controparte e di mercato
  • l’introduzione di un livello massimo di leva finanziaria (leverage ratio), in modo da contenere l’indebitamento complessivo delle banche;il limite in questione è fissato nella misura del 3% e quindi il patrimonio di base deve essere almeno pari al 3% delle attività in bilancio e fuori bilancio, inclusi i derivati, non ponderate per il rischio
  • l’introduzione pure di 2 nuovi requisiti minimi di liquidità, ovvero- Lcr (liquidity coverage ratio), indicatore di copertura di liquidità a breve senza ricorso al mercato = 60% (dal 2015, per arrivare gradualmente al 100% nel 2019) del rapporto tra attività liquide di elevata qualità e deflussi di cassa netti attesi su 30 giorni (calcolati in base ad uno scenario di stress acuto)- Nsfr (net stable funding ratio), indicatore strutturale di equilibrio finanziario = 100% del rapporto tra fonti di provvista stabili e corrispondente fabbisogno a medio-lungo termine

Ricordiamo a proposito di liquidità che per le BCC (Banche di Credito Cooperativo) è previsto un regime più favorevole rispetto alle altre banche. Infatti le BCC possono, in sostanza, includere nelle loro riserve di liquidità la raccolta interbancaria non garantita (in deroga quindi al principio generale che considera quest’ultima altamente volatile in situazioni di stress), purchè le BCC stesse rispettino alcuni requisiti, tra i quali la realizzazione di un sistema di tutela istituzionale come il Fondo di Garanzia Istituzionale (FGI).

Secondo gli esperti, l’accordo di Basilea 3 potrebbe, con le sue eccessive ricapitalizzazioni, strozzare in modo rilevante il credito rivolto alle imprese ed alle famiglie.

Per tale motivo è prevista una lunga fase di gestazione di Basilea 3, con una forte gradualità nell’introduzione delle novità, così da permettere ai sistemi bancari internazionali di continuare ad assicurare i necessari flussi di credito all’economia (per es. i buffer saranno applicati sono in un secondo tempo).

In sintesi, la gradualità dell’entrata in vigore delle norme (cosiddetto “Grandfathering”) è illustrata dalla seguente tabella:

Basilea
L’entrata a regime di tutti i nuovi requisiti è quindi prevista addirittura per il 2019: un tempo più che sufficiente affinché le banche italiane possano adattarsi alle nuove modalità operative ed organizzative stabilite dalle regole di Basilea 3.

2 Commenti

  1. Carlo

    Giuseppe hai ragione, ma credo che l’idea sia anche quella di ridurre le condizioni nelle quali gli istituti di credito si trovano in difficolta evitando cosi di dover poi intervenire per salvarli (almeno e la speranza!) cosa che purtroppo si dimostra in molti casi non evitabile (pensa all’effetto che ha avuto il fallimento di Lehman).

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  2. Giuseppe

    Mi sembra assurdo!!! Bisogna lasciare al “mercato” premiare e bocciare le imprese bancarie. In pratica vietare, pena la revoca immediata della “licenza”, accordi di cartello, regole e norme uniformi, ecc. ecc.: ciascuna azienda bancaria deve porsi sul mercato (col proprio nome, col proprio personale e la propria professionalità) liberamente ed in piena concorrenza con le altre Banche: se agirà bene, sarà premiata e, con essa, i suoi clienti; se agirà male, sarà bocciata in uno ad i suoi clienti. Questi, non ricevendo tutela alcuna. si guarderanno bene da rivolgersi nuovamente ad istituzioni poco affidabili. In altre parole, una banca sarà come un’utomobile: se verrà scelta solo jn base a convenienze personali (prezzo, design o quant’altro) ognuno se ne accollerà tutti i rischi, ma chi avrà scelto un’altra marca non ne subirà nè conseguenze nè variazioni di prezzo!

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