Commissione di istruttoria veloce e sull’accordato per i clienti delle banche
Una gradita semplificazione delle commissioni da pagare sui conti correnti bancari affidati e/o sconfinanti

da | 17 Dic 2011 | Banca e bancari, Società | 2 commenti

La manovra “salva Italia” del Governo Monti ha inciso anche sulle commissioni applicate dalle banche ai loro clienti, intestatari di conti correnti affidati o comunque sconfinanti (con o senza fido).

Si tratta di una grande semplificazione, perchè riunisce in pochissime voci la miriade di spese imposta dalle banche ai correntisti in caso di apertura di credito in conto corrente.

Peraltro la manovra elimina definitivamente l’odiosa Commissione di Massimo Scoperto (CMS).

Le nuove commissioni bancarie, facili da capire e confrontare, entreranno effettivamente in vigore dopo l’emanazione delle disposizioni attuative da parte del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio).

Già adesso però è bene prendere confidenza con queste nuove spese, da pagare sui conti correnti quando questi sono affidati ed in ogni caso di loro sconfinamento (quindi anche in assenza di fido).

La tabella seguente è sufficientemente esplicativa.

Conti Correnti affidati
4 soli parametri per il costo dell’affidamento:

1

Commissione sull’accordato

(comprensiva di tutte le spese di fido e per un max trimestrale dello 0,50% dell’importo del fido)

2

Tasso sull’affidamento (tasso debitore)

3

Comm.ne di istruttoria veloce

(non in % ma a somma fissa, quando il conto sconfina oltre fido per oltre € 500 e più di 7 gg.)

4

Tasso sullo sconfinamento

(tasso debitore per i saldi oltre fido)

Conti Correnti non affidati
2 soli parametri per il costo degli sconfinamenti:

1

Commissione di istruttoria veloce

(non in % ma a somma fissa, quando il conto sconfina per oltre € 500 e più di 7 gg.)

2

Tasso sullo sconfinamento

(tasso debitore)

Siccome viviamo in Italia, una questione semplice, che poteva essere tranquillamente disciplinata dalle facili regole esposte nella tabella di sopra, è stata complicata all’esasperazione (a danno sia dei correntisti, sia delle banche).

Valgono infatti queste ulteriori, difficili, precisazioni.

per i C/C affidati

  • l’onnicomprensività della commissione comporta che non possono essere previsti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi, né all’utilizzo dei medesimi, ivi inclusi la commissione per l’istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi ed ogni altro corrispettivo per attività che sono ad esclusivo servizio dell’affidamento. Non rientrano invece nella commissione (e possono quindi essere a pagamento) le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti ad inadempimento del cliente, le spese per l’iscrizione dell’ipoteca, le spese a fronte di servizi di pagamento per l’utilizzo dell’affidamento
  • la commissione si applica sull’intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto e per il periodo in cui la somma stessa è messa a disposizione
  • la commissione viene addebitata al cliente secondo quanto previsto dal contratto; se addebitata in anticipo, in caso di estinzione anticipata del rapporto ne viene restituita la parte eccedente
  • il tasso di interesse si applica sulle somme utilizzate dal cliente per il periodo in cui sono utilizzate

per i C/C sconfinati

  • la commissione di istruttoria veloce ha le seguenti caratteristiche:
  1. è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto; possono essere applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela; nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell’importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro; non possono essere previsti più di tre scaglioni d’importo
  2. non eccede i costi mediamente sostenuti dall’intermediario per svolgere l’istruttoria veloce e a questa direttamente connessi
  3. è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente
  4. è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata
  • se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati né la commissione di istruttoria veloce, né il tasso di interesse previsto
  • a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata non può comunque essere applicata più di una commissione

In particolare si sottolineano i seguenti casi in cui la commissione di istruttoria veloce non è dovuta:

  • quando nei rapporti con i consumatori ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
  1. per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l’ammontare complessivo di questi ultimi – anche se per più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro
  2. lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi
  • quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effetto di un pagamento a favore della banca
  • quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito

Il consumatore beneficia dell’esclusione prevista ai punti precedenti per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l’anno solare.

2 Commenti

  1. biondo

    come faccio a rilevare l’entità di un fido, in assenza di un contratto e/o questo non venga debitamente specificato da Estratto Conto Scalare?
    In realtà ho bisogno dell’accordato per rilevare il teg…………qualcuno mi può aiutare per favore?

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  2. Sandra

    per i correntisti consumatori è tutto molto chiaro, ma per i correntisti non consumatori (imprese)come funziona? c’è una franchigia per l’importo, ci sono dei giorni di franchigia, c’è un tetto max per trimestre. Sono parecchio confusa, spero mi rispondiate, ringraziando anticipatamente, porgo cordiali saluti Sandra

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