Normativa di riferimento
Regolamento d’attuazione dell’art. 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi e conti cosiddetti dormienti.
Rapporti interessati e condizione di dormienza
I rapporti che rientrano nella disciplina, gli enti interessati e la condizione al verificarsi della quale sussiste la dormienza sono evidenziati nella seguente tabella.
Rapporti interessati |
Condizione di dormienza |
I rapporti devono:
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Si verifica quando non è stata fatta “alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l’intermediario non specificatamente delegato in forma scritta”. |
Enti interessati (oltre le banche) |
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Adempimenti da non dimenticare
La prima importante distinzione è la data di spartiacque del 17 agosto 2007.
Sulla base di questa data abbiamo:
- Conti risultati dormienti al 17 agosto 2007
- Conti che diventano dormienti dopo il 17 agosto 2007 (procedimento a regime)
E’ importante sottolineare come, in virtù della normativa sui rapporti dormienti, è ora vietato alle banche chiudere d’ufficio i rapporti dei clienti con saldo avere, in caso di loro immobilizzo, quando la finalità è diversa da quella del versamento all’apposito fondo statale (ad esempio per destinare i saldi di estinzione a sopravvenienze attive), perché altrimenti si distrarrebbero fondi da versare alla Pubblica Amm.zione, con la conseguenza di configurare addirittura il reato di “appropriazione indebita”.
Questa possibilità (di procedere alla chiusura dei rapporti abbandonati dagli intestatari) sembra possa ancora sussistere per i rapporti con saldo avere inferiore ai 100 euro, i quali non sono presi in considerazione dalla normativa sui rapporti dormienti.
Conti dormienti prima del 17/07/2007 |
Conti dormienti dopo il 17/07/2007 (a regime) |
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Entro il 17 febbraio 2008 Entro il 17/02/2008 le banche avrebbero dovuto informare i depositanti (con raccomandata A/R) della dormienza del conto, allo scopo di permettere loro di risvegliarlo. Per i depositi a risparmio al portatore la comunicazione avviene mediante affissione presso le filiali dell’elenco dei depositi al portatore dormienti.
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Quando il rapporto diventa dormiente Non appena il conto diventa dormiente le banche devono informarne i depositanti (con raccomandata A/R) allo scopo di permettere loro di risvegliarlo. Per i depositi a risparmio al portatore la comunicazione avviene mediante affissione presso le filiali dell’elenco dei depositi al portatore dormienti.
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Entro il 16 agosto 2008 Il depositante ha a disposizione 180 giorni (e quindi fino al 16/08/2008) per movimentare il rapporto o comunicare il proseguo dello stesso.
Il risveglio può avvenire con qualsiasi atto che evidenzi l’intenzione del cliente di voler proseguire il rapporto: un’operazione di cassa (non però quelle d’iniziativa dell’Istituto, tipo l’accredito della pensione), la richiesta del carnet, una dichiarazione espressa in tal senso (in forma scritta), la denuncia di smarrimento del libretto di deposito a risparmio, ecc…
Se il cliente ha più rapporti, il risveglio di uno di essi vale per tutti.
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Entro 180 giorni Nei successivi 180 giorni il depositante deve movimentare il conto per evitare la devoluzione del suo saldo al fondo.
Il risveglio può avvenire con qualsiasi atto che evidenzi l’intenzione del cliente di voler proseguire il rapporto: un’operazione di cassa (non però quelle d’iniziativa dell’Istituto, tipo l’accredito della pensione), la richiesta del carnet, una dichiarazione espressa in tal senso (in forma scritta), la denuncia di smarrimento del libretto di deposito a risparmio, ecc…
Se il cliente ha più rapporti, il risveglio di uno di essi vale per tutti. |
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Il depositante ha movimentato il conto?
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Il depositante movimenta il conto?
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Sì
Il rapporto con il cliente prosegue normalmente
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No
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Sì
Il rapporto con il cliente prosegue normalmente
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No
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A questo punto le banche hanno 4 mesi di tempo per estinguere i conti dormienti.
In pratica, finché non avviene la devoluzione delle somme al Fondo (vedi punti successivi), è sempre possibile tenere aperti i conti dormienti in attesa del loro eventuale risveglio da parte dei clienti.
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A questo punto le banche hanno 2 mesi di tempo per estinguere i conti dormienti.
In pratica, fino alla fine dell’anno (vedi punti successivi), è sempre possibile tenere aperti i conti dormienti in attesa del loro eventuale risveglio da parte dei clienti. |
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Entro il 16 novembre 2008 Le banche sono tenute a comunicare al Min. dell’Economia ed a pubblicare sul proprio sito web l’elenco dei conti estinti (o in via di estinzione) in quanto dormienti.
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Tra il 1° gennaio ed il 31 marzo di ogni anno (a decorrere dal 2009) Le banche sono tenute a comunicare al Min. dell’Economia ed a pubblicare su un quotidiano a tiratura nazionale l’elenco dei conti estinti (in quanto dormienti) entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
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Entro il 16 dicembre 2008 Le banche devono estinguere tutti i conti rimasti dormienti e devolvere al Fondo il saldo complessivo degli stessi.
A questo punto i depositanti dormienti dovranno rivolgersi necessariamente al Fondo per riavere il loro denaro.
Il Fondo verrà utilizzato per risarcire le vittime di frodi finanziarie.
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Tra il 31 marzo ed il 31 maggio di ogni anno (a decorrere dal 2009) Le banche devolvono al Fondo il saldo complessivo dei conti dormienti estinti entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
A questo punto i depositanti dormienti dovranno rivolgersi necessariamente al Fondo per riavere il loro denaro.
Il Fondo verrà utilizzato per risarcire le vittime di frodi finanziarie.
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