Credito al consumo
Più tutela ai clienti delle banche grazie alla riforma del credito al consumo

da | 25 Mag 2011 | Banca e bancari | 0 commenti

Il credito al consumo è cambiato radicalmente da giugno 2011 ed il cliente bancario è adesso più tutelato.

Infatti la normativa sul credito al consumo, con le sue maggiori garanzie a favore del cliente consumatore, si estende ora anche alle aperture di credito in conto corrente (che finora erano state un po’ in ombra), oltre che ai mutui chirografari.

Inoltre è assicurata un’informazione molto più completa e tempestiva al debitore, a cui deve essere comunicata immediatamente la sua eventuale situazione di sconfinamento.

Ma tutte queste regole sono riportate e spiegate nella seguente dispensa che abbiamo appositamente preparato.


Definizione

  • Per credito al consumo si intende la concessione di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

In pratica è credito al consumo qualsiasi operazione di finanziamento (fidi in c/c, mutui, …) compiuta da un privato per fini personali e comunque diversi dall’acquisto o ristrutturazione di immobili.

  • La nuova normativa è applicabile dal 01.06.2011.

Requisiti soggettivi

  • Persone Fisiche (quando non agiscono in veste di imprenditori o liberi professionisti)
  • condomìni

Requisiti oggettivi

Il credito per essere al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

  • compreso tra i 200 e i 75.000 euro
  • non finalizzato all’acquisto o conservazione di immobili
  • se riguarda un prestito garantito da beni mobili (per es. da titoli) il valore della garanzia deve essere inferiore a quello del finanziamento
  • se riguarda un prestito garantito da ipoteca la durata del finanziamento deve essere inferiore a 5 anni

Pubblicità e Trasparenza

  • Consegna al cliente del documento denominato “informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, con ricevuta scritta di consegna
  • Obbligo di consegna gratuita della bozza di contratto personalizzato

Monitoraggio del credito

Nel caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese va inviata al cliente consumatore una comunicazione scritta contenente:

  • l’importo dello sconfinamento
  • il tasso di interesse, le penali e le altre spese da calcolare sullo sconfinamento

Lo sconfinamento si definisce consistente se è pari o superiore a 300 € in assenza di fido, oppure al 5% del fido accordato in caso di affidamento.

Diritti del consumatore

  • Recesso: entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto.La restituzione del capitale e degli interessi maturati deve avvenire entro 30 giorni.Il consumatore deve rimborsare anche le spese non ripetibili corrisposte dalla banca alla PA.

    Nei contratti a tempo indeterminato il recesso è sempre permesso, senza alcuna spesa o penalità

  • Rimborso anticipato: è possibile in qualsiasi momento, anche in misura parziale.Il consumatore avrà conseguentemente diritto alla riduzione del costo totale del credito (interessi e spese) in proporzione alla vita residua del contratto

Diritti del finanziatore

In caso di rimborso anticipato il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo non superiore all’1% dell’importo rimborsato se la vita residua del contratto è superiore a un anno, allo 0,5% se inferiore(*).

L’indennizzo non è dovuto se:

  • il rimborso è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito
  • in caso di apertura di credito in c/c
  • l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo e a condizione che l’importo sia pari o inferiore a 10.000 euro

(*) L’indennizzo non può essere superiore agli interessi che avrebbe pagato il consumatore per la vita residua del contratto.


L’illustrazione del credito al consumo sopra riportata è disponibile anche in formato pdf.

Buon lavoro.

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