Depositi a risparmio al portatore: adempimenti antiriciclaggio
Cosa fare quando si possiede un libretto di deposito a risparmio al portatore per non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007)

da | 1 Ott 2011 | Banca e bancari | 0 commenti

Ecco in estrema sintesi le principali regole da conoscere quando si possiede un deposito a risparmio al portatore, cioè un libretto di deposito che permette a chiunque lo abbia in mano di prelevare dalla banca emittente.

Sono informazioni importanti da tenere sempre presenti, perché si rischia di incorrere in pesanti sanzioni. Infatti le disposizioni antiriciclaggio sono particolarmente severe verso questi depositi al portatore, che sono considerati, spesso a ragione, un modo per occultare fondi di provenienza illecita (ad esempio per evasione fiscale).

DR con saldo maggiore di € 2.499,99

Dal primo ottobre 2011 la presentazione in banca di libretti al portatore con saldo superiore a € 2.499,99 è segnalata al Mef (Ministero Economia e Finanze) per la conseguente applicazione di una sanzione al depositante.

Trasferimento di DR al portatore

Art. 49, comma 14, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231:

In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane SpA i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

Chiarimento fornito con Circ. del Ministero dell’Economia e delle Finanze 20 marzo 2008, prot. 33124:

Per i libretti di deposito al portatore emessi ante 30 aprile 2008 e presentati per l’incasso a decorrere da tale data se il cessionario rilascia autocertificazione relativa al trasferimento (data e nome del cedente) non c’è infrazione, né obbligo … di procedere alla comunicazione al Mef…

In assenza dell’autocertificazione del cessionario, deve pervenire, da parte del cedente, nei 30 giorni successivi alla presentazione del libretto per l’incasso, la dichiarazione di avvenuta cessione del libretto. In mancanza di tale dichiarazione le banche o Poste Italiane SpA effettuano la comunicazione al Mef.

Pertanto in caso di trasferimento di DR al portatore occorre obbligatoriamente consegnare alla banca entro 30 giorni, alternativamente:

  • Autocertificazione del cessionario, se il trasferimento è avvenuto prima del 30/4/2008
  • Dichiarazione del cedente, qualora il trasferimento sia avvenuto dopo tale data

Altrimenti la banca (o l’ufficio postale) comunica l’avvenuto trasferimento al Mef per la conseguente applicazione di una sanzione al depositante.

Se il depositante dichiara che il trasferimento è avvenuto prima del 30/4/2008 (allo scopo di fornire la semplice autocertificazione del passaggio, senza disturbare il cedente), la banca controllerà se ciò è vero.

Infatti il trasferimento non può ovviamente essere avvenuto, prima della data in questione, se il libretto:

  • è stato già presentato allo sportello successivamente a tale data dal precedente possessore
  • è stato aperto successivamente a tale data

Quanto scritto sopra è disponibile anche in formato pdf, in modo da essere utilizzato come semplice presentazione a favore degli interessati (nel rispetto del copyright).

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