Sgombriamo subito il campo, lasciando ai dotti le discussioni filosofiche sull’argomento teorico, perché in questa sede vogliamo occuparci solo di cose pratiche: le decisioni prese dal comitato di Basilea 2, così come sono state enunciate, non potranno mai essere recepite in Italia.
Questa conclusione la impone il tessuto produttivo italiano, formato per la stragrande maggioranza da piccole e medie imprese; la impone l’estrema peculiarità e numerosità delle imprese italiane, così diverse da regione a regione e da nord a sud; ma soprattutto la impone un minimo di buon senso. Secondo un’indagine di Unioncamere, meno dell’1% delle aziende italiane avrebbe i requisiti sufficienti per ottenere il rating (valutazione) di classe A (necessario, secondo Basilea 2, per accedere facilmente al credito delle banche) e ben l’81/82% di esse avrebbe un rating manifestante una situazione critica o, peggio ancora, una situazione di totale esclusione dai finanziamenti.
Alla luce di ciò, è facile immaginare come gli accordi di Basilea 2 saranno introdotti in Italia, come spesso accade, “aggiustati” e “adattati”, per tener conto della particolare realtà del nostro Paese e per renderli gradualmente assimilabili e tollerabili dalle aziende.
Tale convinzione ridimensiona quindi notevolmente i paventati effetti devastanti sulla nostra economia derivanti dalle risoluzioni adottate a Basilea, come pure le paure e le grida d’allarme già largamente palesate da alcuni divulgatori economici.
Il comitato di Basilea è nato nel 1974 ad opera dei governatori delle Banche centrali dei dieci Paesi più industrializzati: Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Svizzera, Gran Bretagna e Stati Uniti. Il primo accordo di Basilea, del 1988, è stato ratificato da oltre 100 Paesi mondiali e prevedeva l’obbligo, per le banche, di accantonare risorse pari almeno all’8% del capitale erogato, in modo da garantire la loro solidità patrimoniale. Successivamente sono stati adottati alcuni interventi correttivi che hanno modificato l’impegno originario.
I requisiti patrimoniali delle banche sono stati poi oggetto di discussione, da parte del comitato, all’interno di un fitto calendario di incontri, a partire dal 2002. Nei primi mesi di quest’anno 2004 è stato rilasciato il testo definitivo di Basilea 2. Esso entrerà in vigore il primo gennaio del 2007.
Il contenuto dell’Accordo di Basilea 2 poggia su tre pilastri fondamentali:
- Fissazione di requisiti patrimoniali minimi per le banche.Si tratta, in sostanza, di una rielaborazione del vecchio requisito dell’8% previsto nel 1998. Adesso, le banche devono tenero conto in primis del rischio operativo (truffe, perdita accidentale dei dati, etc.) e del rischio di mercato. Poi, per il rischio di credito, esse possono utilizzare metodologie diverse per il calcolo dei requisiti patrimoniali, ma godono di particolari vantaggi in termini di discrezionalità nell’applicazione dei requisiti stessi, qualora adottino le metodologie più avanzate.
- Controllo delle Banche centrali.Le Banche centrali hanno una più ampia autonomia nella valutazione dell’adeguatezza patrimoniale delle banche, potendo fissare una soglia patrimoniale superiore ai requisiti minimi.
- Disciplina del mercato e trasparenza.A garanzia degli utenti e del mercato, sono stabilite precise regole di trasparenza per l’informazione al pubblico sui livelli patrimoniali, sui rischi e sulla loro gestione.
Da quanto detto emerge la constatazione che le banche, dovendo rispettare i nuovi requisiti patrimoniali imposti dagli accordi di Basilea 2 e, quindi, i nuovi parametri negli accantonamenti operati a fronte dei crediti, sono costrette, in pratica, a classificare la loro clientela sulla base di rating (valutazioni) più severi ed elaborati. Inoltre, come accennato sopra, la circostanza che il sistema di “Basilea 2” premia gli istituti di credito più virtuosi nell’erogazione dei prestiti, comporta un ulteriore fattore di selezione e rigidità nell’istruttoria dei fidi.
La conclusione di questo circolo vizioso sarà pertanto, secondo molti, una pesante stretta creditizia che si abbatterà gravosamente sui richiedenti finanziamenti, accompagnata da un oneroso inasprimento delle condizioni applicate alla clientela da parte delle banche.
Dal punto di vista del credit risk management, è facile presumere che il classico monitoraggio del rischio di credito si evolverà rapidamente, dovendo l’Ufficio preposto della Banca effettuare anche un controllo andamentale del rating, cioè del merito creditizio dell’utente affidato, che potrà coincidere o no con quello assegnato al momento dell’erogazione del credito. Questa nuova e non facile competenza dell’Ufficio controllo rischio di credito (che per molte piccole Banche costituirà un ennesimo banco di prova della loro efficienza operativa), consistente nell’attribuzione del rating, dovrà forzatamente entrare nell’ordinario lavoro quotidiano, stante la necessità di seguire costantemente l’andamento del rating, per cogliere ogni minimo segno di cambiamento dello stesso ed agire di conseguenza.
Si andrà, quindi, modificando il tradizionale rapporto Banca/impresa. La Banca dovrà diventare il nuovo consulente finanziario dell’impresa, anche di piccole dimensioni. Ad essa Banca spetterà il difficile compito di supportare, consigliare e sostenere l’azienda in tutte le scelte imprenditoriali riguardanti la gestione finanziaria. Le imprese, dal canto loro, dovranno essere consce dell’impossibilità di prescindere dall’ausilio di questo nuovo partner finanziario, che entrerà di conseguenza a pieno titolo nel “sistema impresa”, pena l’esclusione parziale o totale da qualsiasi forma d’accesso al credito.
Concludendo, per dare un’idea dell’incidenza delle decisioni deliberate a Basilea 2 sulla futura erogazione di prestiti, sia pur con le avvertenze in premessa, basti pensare alla nuova classificazione dei crediti bancari denominata dei “crediti scaduti”, già recepita nella normativa di Bankitalia.
Secondo Basilea, un’esposizione è da considerarsi “scaduta” quando il debitore è inadempiente o sconfinante da oltre 90 giorni su un’obbligazione creditizia ritenuta “rilevante”.
Questa disposizione, anche se mitigata dalla successiva previsione di un regime transitorio di 5 anni nel quale i crediti corporate, cioè verso imprese, sono “scaduti” se i ritardi nei pagamenti o gli sconfinamenti si protraggono oltre i 180 giorni, anziché 90, la dice lunga sugli effetti, quasi devastanti, derivanti dall’applicazione, senza varianti, degli accordi di Basilea 2:
allo stato dei fatti, in virtù del suddetto criterio, un buon numero degli attuali clienti affidati delle banche sarebbe considerato “cattivo pagatore”.
Articoli correlati:
0 commenti