Normativa antiriciclaggio e assegni
Come è cambiata la normativa sull'antiriciclaggio ed il trasferimento di assegni

da | 1 Lug 2008 | Banca e bancari, Fare impresa | 0 commenti

Nota Bene

Questo articolo è stato aggiornato dai seguenti:

Antiriciclaggio per le banche (del 22 maggio 2009)

Banche: la legge antiriciclaggio (del 10 agosto 2010)

Il solito pasticciaccio all’italiana per la normativa antiriciclaggio.

Dopo la rivoluzione copernicana operata sui pagamenti e sull’uso degli assegni con il D.Lgs. 231/07, si fa marcia indietro con il D.l. 112/08, ritornando al precedente limite di € 12.500,00 per la trasferibilità degli assegni (e per il passaggio di contanti) e semplificando la girata degli assegni che adesso non richiede più, per la sua validità, l’indicazione del codice fiscale del girante.

Una buona notizia quindi, ma che arriva dopo che gli operatori avevano speso tempo e denaro per adeguarsi ai precedenti e decaduti requisiti.

Possibile che nel nostro Paese non si riesce a fare una norma che valga sempre e che non sia interamente stravolta al primo cambio di governo? Anche per questa via si contribuisce alla confusione ed all’incertezza del diritto.

Basti vedere cosa succede in campo tributario, dove ad ogni cambio di esecutivo le cose fatte dal precedente sono buttate a mare e le regole del prelievo fiscale e delle imposte sono completamente rivoluzionate nelle loro linee fondamentali (ogni riferimento alle vicende dell’IRPEF e dell’ICI è puramente casuale…).

I governi italiani (tutti, di destra e di sinistra) devono imparare il rispetto reciproco e salvaguardare le norme esistenti perché lo esige l’interesse pubblico!!

Anzi, devono semplificarle il più possibile: eventuali manovre di politica economica potranno essere fatte non sulle regole, ma sui dettagli applicativi delle regole (p.es. variando le sole aliquote fiscali).

In ogni caso conoscere la normativa antiriciclaggio è meno difficile di quanto si creda (dispensa disponibile anche in pdf).

I punti salienti sono 4:

1)      limite al trasferimento di denaro e titoli al portatore

2)      obbligo di identificazione

3)      obbligo di registrazione

4)      segnalazione di operazioni sospette

L’obiettivo è quello di colpire il fenomeno del riciclaggio (cioè della condotta tesa a nascondere o comunque ostacolare l’accertamento dell’illecita provenienza del patrimonio) e quello del finanziamento del terrorismo.

1) Limite al trasferimento di denaro e titoli al portatore

Esiste un limite quantitativo al libero passaggio di denaro (o titoli al portatore) da una persona ad un’altra: euro 12.500.

Pertanto, se si trasferisce a terzi una somma in contanti pari o superiore a 12.500 euro si commette un reato.

Per evitare ciò bisogna usare, nei pagamenti over 12.500, mezzi “tracciabili”: assegni (non trasferibili), bonifici, giroconti e quant’altro inserisce nel trasferimento un intermediario abilitato (le Banche o le Poste).

Conseguenza del limite dei 12.500 euro è il divieto di rilasciare assegni “trasferibili” per importo pari o superiore a € 12.500 (altrimenti la loro circolazione violerebbe la legge).

Quindi, gli assegni d’importo pari o maggiore di € 12.500 devono tutti contenere la clausola (prestampata) “non trasferibile”.

Fa eccezione l’assegno emesso all’ordine proprio (a me medesimo), che può essere trasferibile per qualsiasi importo, ma deve essere pagato solo a chi lo ha emesso.

Sotto i 12.500 euro – così come è possibile trasferire contanti – è anche legittimo emettere assegni liberi (privi della clausola di non trasferibilità).

Tuttavia, per questi assegni liberi (trasferibili) esistono stringenti condizioni:

  • occorre pagare un bollo di € 1,50 ad assegno (quindi, un carnet da 10 assegni costa € 15,00)
  • il loro richiedente è inserito in una lista a disposizione dell’Agenzia delle Entrate

Il limite incide anche sui libretti di deposito al portatore, i quali non potranno avere un saldo uguale o maggiore di € 12.500 (ma questa non è una sostanziale novità, perché tale limite era stabilito già nelle precedente disciplina).

I libretti al portatore con saldo superiore vanno riportati al di sotto di tale importo o estinti entro il 30/06/2009, altrimenti si paga una penale.

Comunque, anche nel caso di trasferimento del libretto under 12.500 ad altra persona, il cedente deve darne comunicazione entro 30 gg. alla Banca depositaria, altrimenti c’è una sanzione.

2) Obbligo di identificazione

I principali soggetti cui incombe l’obbligo di “adeguata verifica” sono:

  • intermediari finanziari (p.es. Banche e Poste italiane)
  • alcuni professionisti (consulenti contabili, avvocati, notai, revisori)

Per gli intermediari finanziari esiste l’obbligo di “adeguata verifica” della persona fisica che:

  • instaura un rapporto continuativo
  • esegue operazioni occasionali che comportino la movimentazione di mezzi di pagamento per un importo pari o superiore a € 15.000
  • è comunque in sospetto di riciclaggio o di non veridicità dei suoi dati

15.000 euro è quindi il tetto a partire dal quale scatta l’obbligo di identificazione

Per i professionisti esiste l’obbligo di “adeguata verifica” della clientela quando:

  • la prestazione professionale abbia ad oggetto mezzi di pagamento pari o superiori a € 15.000
  • la prestazione professionale comporti la movimentazione di mezzi di pagamento pari o superiori a € 15.000
  • il valore dell’operazione sia indeterminato o non determinabile
  • ci siano comunque sospetti di riciclaggio o dubbi sulla veridicità dei dati identificativi del cliente

15.000 euro è quindi il tetto a partire dal quale scatta l’obbligo di identificazione.

L’ “adeguata verifica” consiste:

  • nell’identificazione dell’operatore
  • nell’identificazione del “titolare effettivo” (la persona che controlla la società o quella per conto della quale l’operatore agisce)
  • nell’ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o prestazione professionale
  • nel controllo costante della congruità delle operazioni eseguite sul rapporto continuativo o riguardanti la prestazione professionale (c.d. monitoraggio del rapporto)

3) Obbligo di registrazione

Gli stessi soggetti sono anche tenuti a registrare e conservare (per 10 anni):

  • i documenti e le informazioni reperite in sede di “adeguata verifica”, con riguardo sia al cliente, sia al rapporto/prestazione
  • altre informazioni del rapporto o prestazione (data di costituzione, dati del cliente, codice del rapporto e dati di eventuali delegati)
  • tutte le operazioni pari o superiori a € 15.000 (data, causale, importo, tipologia, mezzi di pagamento, dati del soggetto che opera e di quello per conto del quale eventualmente agisce)

Per gli intermediari l’obbligo di registrazione è soddisfatto mediante la creazione di un AUI (Archivio Unico Informatico).

Per i professionisti l’obbligo è soddisfatto mediante l’impiego di un archivio informatico, oppure con un Registro (cartaceo) della clientela da numerare progressivamente e firmare in ogni pagina.

Su quest’ultimo Registro della clientela vanno annotati i dati identificativi dei clienti.

Gli ulteriori dati e la documentazione relativa possono essere conservati, ai fini della registrazione, nel fascicolo del cliente.

4) segnalazione di operazioni sospette

Gli stessi soggetti (p.es. Banche, Poste e professionisti), più altre particolari categorie di operatori (p.es. società di gestione titoli), sono anche tenuti a segnalare all’UIF (Ufficio Informazioni Finanziarie) presso Bankitalia, con precise modalità, le operazioni ritenute in qualche modo illecite (per sospetto riciclaggio o finanziamento del terrorismo).

I professionisti possono segnalare le operazioni sospette tramite i loro ordini professionali ed a tutti i soggetti segnalanti è assicurata la tutela della riservatezza (ai professionisti è garantita dagli ordini professionali di appartenenza).

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