Mifid, antiriciclaggio e conti dormienti: le novità 2008 per i clienti bancari
Il 2008 porterà diversi e importanti cambiamenti per il popolo dei risparmiatori e degli investitori. Alcuni di questi saranno pienamente operativi solo durante l’anno, per decorrenza dei termini iniziali, ma già ora è consigliabile prendere confidenza con le profonde mutazioni che interverranno a breve nella normale operatività commerciale e bancaria, nonché nelle transazioni riguardanti il trading finanziario (gli investimenti in titoli).
Sono tre i tronconi normativi cui fare riferimento per conoscere ed assorbire le future novità: il regolamento d’attuazione dell’art. 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi e conti cosiddetti dormienti, la disciplina europea Mifid (Markets in financial instruments directive) sul rapporto tra intermediari finanziari e utenza e la sostanziale modifica delle disposizioni legislative sull’antiriciclaggio.
Conti “dormienti”
Con riferimento ai conti definiti (mediante un termine tecnico/politico una volta tanto pratico e chiaro) “dormienti”, bisogna fare attenzione a non possedere un deposito a risparmio, un conto corrente, un deposito di strumenti finanziari a custodia ed amministrazione o un contratto di assicurazione con particolari caratteristiche (la previsione del pagamento di un capitale o di una rendita ad una certa scadenza), di valore superiore ai 100 euro e che non si movimenta da 10 anni. Altrimenti si rischia di perderlo, per il suo trasferimento al fondo che verrà utilizzato per risarcire le vittime delle frodi finanziarie (per es. quelle di Parmalat), oppure per la sua destinazione alla stabilizzazione dei precari nel pubblico impiego.
Gli enti interessati al provvedimento (presso i quali, quindi, si potrebbe detenere il deposito/conto a rischio visto sopra) sono le banche e gli altri intermediari finanziari, le assicurazioni, le Sim e le Poste italiane.
Tuttavia il meccanismo posto in essere dall’esecutivo per impiegare le somme improduttive ai fini indicati non è, per fortuna, automatico. Le banche e gli altri istituti dovranno inviare, ai titolari dei rapporti non movimentati per 10 anni, una raccomandata con A/R allo scopo appunto di movimentare il conto dormiente. Gli intestatari avranno a questo punto 180 giorni di tempo per smuovere il deposito e bloccare, di conseguenza, la procedura di “esproprio”. Perdurando la mancanza di operazioni sul conto anche per l’ulteriore periodo assegnato di sei mesi, l’ente depositario dovrà obbligatoriamente, entro quattro mesi, togliere la disponibilità delle somme agli aventi diritto e trasferire gli importi, secondo modalità da definire con un successivo regolamento attuativo del ministero dell’Economia.
Per concludere sull’argomento, un conto o deposito s’intende non movimentato, secondo la lettera della norma, quando non è stata fatta “alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l’intermediario non specificatamente delegato in forma scritta”.
Operatività in titoli – Mifid
Molto più semplice e meno foriera di brutte sorprese è la nuova disciplina europea del Mifid, avente lo scopo dichiarato di migliorare i rapporti tra la clientela che vuole investire i propri risparmi e gli intermediari finanziari a ciò autorizzati (banche, Sim, ecc…). In sostanza, senza entrare nelle specifiche tecniche, la normativa attribuisce la qualifica di servizio finanziario autonomo alla delicata attività di consulenza da parte degli intermediari (che diventa quindi importante come p.es. la negoziazione di titoli per conto proprio o di terzi), in modo da perfezionare la fornitura di informazioni chiare e corrette all’utenza. La normativa prevede inoltre la classificazione dei clienti in tre categorie, secondo il loro profilo finanziario (controparti qualificate, clientela professionale e clientela retail), cui corrispondono modalità diverse e progressive di consulenza. Per la valutazione del profilo, gli istituti di credito (e gli altri enti) raccoglieranno i dati necessari mediante la compilazione di un questionario, le cui domande verranno sottoposte al cliente in occasione della prima richiesta di servizi. Questa complessa procedura potrebbe apparire un inutile fastidio per gli investitori, ma, alla luce delle recenti vicende finanziarie che hanno coinvolto, negativamente, i risparmi di molti clienti bancari (vedi, in Italia, i casi Cirio e Parmalat), è sicuramente lodevole lo sforzo di tutelare il più possibile l’investitore, stabilendo per lui la preventiva somministrazione di una quantità e qualità di informative proporzionate alla sua competenza. Gli intermediari interessati all’applicazione del Mifid hanno tempo fino al 30 giugno per adeguarsi alla nuova normativa e predisporre conseguentemente gli strumenti occorrenti.
Novità sugli assegni e trasferimenti di denaro – Antiriciclaggio
Infine, per quanto riguarda le rilevanti modifiche apportate alla normativa sull’antiriciclaggio, ci sarà una vera e propria rivoluzione, non solo nei rapporti con le banche, ma pure nelle normali transazioni commerciali fra operatori. Dal 30 aprile, infatti, il limite quantitativo posto alla circolazione di contanti e titoli di credito scenderà dagli attuali 12.500 euro a 5mila euro e ciò avrà notevoli conseguenze sull’ordinaria operatività riguardante i pagamenti. Innanzitutto si violerà la legge se si effettueranno, dopo tale data, trasferimenti o pagamenti diretti di somme in contanti superiori (o uguali) alla nuova soglia. Inoltre, gli assegni (sia bancari che circolari), d’importo pari o superiore a 5.000 euro, dovranno tutti essere emessi con la clausola di non trasferibilità, perdendo di fatto la caratteristica principale dei titoli di credito: la circolarità. Essi saranno pertanto incassabili esclusivamente dal beneficiario indicato sul documento, non potendo più essere girati ad altri se non alla banca per l’incasso o il versamento in conto. Gli assegni d’importo inferiore al limite dei 5mila euro potranno essere richiesti – per iscritto – liberi (cioè privi della clausola prestampata di non trasferibilità), ma il cliente dovrà versare per essi un’imposta di bollo di 1,5 euro e quindi si presume che anche questi assegni, emessi per cifre contenute, saranno per la maggior parte non trasferibili, in modo da evitare il versamento del bollo. Nel caso fossero invece liberamente trasmissibili a terzi, la girata dovrà comunque indicare obbligatoriamente il codice fiscale del girante. I correntisti possono continuare ad usare, dopo il 30 aprile, gli assegni già in loro possesso, ma rispettando i nuovi limiti e le nuove modalità di emissione e di girata. Non c’è nessun tetto per gli assegni emessi all’ordine del traente (“a me medesimo”), i quali però potranno solo essere incassati e non trasferiti ad altri.
Le nuove norme antiriciclaggio avranno inevitabili effetti pure sui libretti di deposito bancari o postali al portatore. Il saldo massimo su tali libretti non potrà essere superiore a 5.000 euro e pertanto, in caso di depositi superiori, si procederà alla loro estinzione o alla riduzione del saldo al di sotto del limite entro il 30 giugno 2009. In caso di passaggio del libretto al portatore ad altra persona, il trasferimento deve essere comunicato alla banca entro 30 giorni a cura del cedente. Non potranno neanche più aprirsi conti o depositi anonimi o con intestazione fittizia.
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