Per il 2011, ed anche per tutto il 2012, le banche non potranno più rifiutare le richieste di rinegoziazione dei mutui ipotecari provenienti dai loro clienti.
Ricordiamo che rinegoziare un mutuo significa rivedere, da parte della banca che lo ha erogato, le condizioni dello stesso (per es. il tasso di interesse), per renderlo più favorevole al cliente (mutuatario) richiedente la rinegoziazione.
Questa che finora era una pratica lasciata alla libera discrezionalità delle banche, che potevano quindi anche rifiutare la richiesta, adesso è diventata obbligatoria e pertanto le banche sono ora costrette ad accettare le domande di rinegoziazione dei loro clienti, purchè i mutui oggetto di rinegoziazione rispettino alcuni requisiti indicati dalla legge.
I requisiti per accedere tranquillamente alla rinegoziazione del tasso di interesse del mutuo ipotecario (da variabile a fisso) e le modalità di rinegoziazione sono precisati nella seguente semplice tabella.
Scadenza della richiesta | Fino al 31 dicembre 2012 |
Caratteristiche del mutuo | Ipotecario |
Concesso per l’acquisto o la ristrutturazione di immbili ad uso abitativo (quindi anche per le seconde case) | |
Erogato prima dell’entrata in vigore della legge che prevede la rinegoziazione obbligatoria | |
Ci deve essere stata regolarità nei pagamenti (nessun ritardo nel pagamento delle rate) | |
Di importo non superiore ad euro 200.000 (valore originario di erogazione) | |
Tasso di interesse e rata devono essere variabili per tutta la durata del prestito | |
Condizione economica del richiedente | Deve avere un ISEE certificato non superiore ad euro 35.000(il certificato ISEE è il documento con cui è stimato il reddito familiare dei soggetti, rilasciato dagli enti autorizzati come per es. i CAF o i Patronati) |
Il nuovo tasso di interesse | E’ pari al minore tra i valori sotto riportati + lo spread contrattuale (quello già previsto per il mutuo da rinegoziare, che non può essere cambiato) |
IRS per 10 anni | |
oppure (minore tra i due) | |
IRS per la vita residura del mutuo (se disponibile, altrimenti IRS per la durata precedente del mutuo) | |
Durata del mutuo | E’ possibile l’allungamento della durata per un max di 5 anni e purchè la vita residua del mutuo non superi 25 anni |
Garanzie | Rimangono le stesse del vecchio mutuo senza nessun costo per il debitore |
Per maggior chiarezza espositiva riportiamo le stesse informazioni anche in formato immagine.
E’ possibile la rinegoziazione del mutuo a tasso fisso. La banca e’ obbligata a farlo ? Mutuo a vent’anni , di cui 12 e 4 mesi pagati. L’unicredit la banca erogatrice non da risposte. E’ un mio diritto chiederle scritte?
salve a tutti. premetto che il mutuo da me stipulato nel 2007 era di circa 2600.000 euro.oggi vado in banca per la rinegoziazione e la banca dopo tira e molla che non vi dico mi nega la rinegoziazione dicendo che per loro e’ solo che una perdita(di soldi ovviamente )perche’ al tasso attuale andrebbero a perdere circa 50.000 euro. ma la domanda che pongo a voi e’ che e’ mai possibile che la banca non sia costretta ,vista la legge, a rinegoziare il mutuo?
e possibile rinegoziare il mutuo anche se risulto protestato ma ho sempre pagato il mutuo in maniera regolare?
per quanto riguarda la rinegoziazione, la banca deve applicare lo spread previsto dal contratto originario di mutuo o deve applicare lo spread attuale, ovvero quello previsto alla data di presentazione della domanda.
e se il mutuo non è riferito ad un immobile, ma all’aquisto di un chiosco edicola?
e se il mio mutuo è già a tasso fisso e voglio prolungarlo per abbassare la rata?