Sospensione o moratoria dei debiti delle piccole e medie imprese
Un'importante possibilità per tutte le imprese indebitate con il sistema bancario

da | 4 Ago 2009 | Banca e bancari, Società | 0 commenti

Finalmente le piccole e medie imprese, debitrici verso le banche, hanno una concreta e vantaggiosa possibilità di ritardare i loro pagamenti e tirare avanti in questo modo fino alla ripresa dell’economia.

Possono infatti posticipare, senza conseguenze finanziarie o legali, il rimborso dei mutui e dei canoni di leasing, anche se solo per la parte di capitale (con esclusione quindi degli interessi, che andranno regolarmente pagati alle scadenze pattuite).

Rientrano nella suddetta sospensione delle scadenze contrattuali di rimborso pure i finanziamenti presi sotto forma di anticipo su fatture o su altri crediti.

Ma andiamo con ordine e vediamo come funziona l’ “Avviso comune” firmato il 3 agosto 2009 da ben 15 soggetti, tra cui le varie Conf (Confcommercio, Confartigianato, ecc…) in rappresentanza delle imprese, ma soprattutto dal Ministero dell’economia e finanze e dall’ABI, che sono gli Enti chiamati a sovrintendere e monitorare l’applicazione dell’Avviso.

Avviso che, diciamolo subito, ha una valenza esclusivamente volontaria per le banche, nel senso che esse sono libere di aderire o meno all’accordo, senza nessun obbligo di sorta.

E’ per questo che il Ministro Tremonti sta pensando ad una sorta di premio, sotto forma di sgravio fiscale per le perdite da svalutazione crediti, da elargire alle banche che avranno aderito all’iniziativa, sia pure subordinandolo alla concreta attuazione della moratoria stessa.

La sospensione dei debiti delle imprese opera come segue.

Imprese interessate

  • Le piccole e medie imprese così come definite dalla normativa comunitaria, ovvero le imprese con- meno di 250 dipendenti ed un fatturato minore di 50 milioni di euro

    oppure con

    – un attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro

  • Le imprese che alla data del 30.09.2008 erano “in bonis” presso le banche, cioè le imprese non classificate ad “incaglio”, “past-due”, “in ristrutturazione” o, peggio ancora, “in sofferenza”
  • Le imprese che al momento della presentazione della domanda di moratoria non hanno- procedure esecutive in corso

    – una classificazione del loro credito bancario come “ristrutturato” o “in sofferenza” (l’eventuale classificazione ad “incaglio” non è, invece, ostativa alla presentazione della domanda)

  • Le imprese con rate non scadute, oppure scadute ma da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda (non sono cioè imprese da classificarsi in “past-due”)
Caratteristiche della sospensione dei pagamenti

  • Per le rate dei mutui, la moratoria dei debiti (ovvero la posticipazione dei pagamenti) opera per 1 anno sulla sola quota di capitale. Le rate di capitale possono quindi essere pagate dopo un anno dall’unica scadenza annuale o dopo un analogo periodo in caso di frazionamento infrannuale dei rimborsi (quindi con traslazione di un anno del piano di ammortamento), ma alle scadenze originarie vanno comunque pagate le rate per la parte di quota interessi
  • Per i canoni di leasing, la moratoria opera per 1 anno nel caso di leasing immobiliare, per 6 mesi nel caso di leasing mobiliare. Anche in questo caso la sospensione riguarda la sola quota capitale implicita dei canoni
  • Per gli anticipi su fatture o su altri crediti “certi ed esigibili”, l’allungamento del credito a breve permette alle scadenze di arrivare fino a 270 giorni
  • Le banche, in virtù della sospensione, non possono applicare o chiedereaumenti dei tassi di interesse rispetto a quelli indicati nel contratto originario (pertanto rimangono in essere i tassi concordati e la periodicità contrattuale)

    interessi di mora

    commissioni o spese di istruttoria, salvo il rimborso di eventuali spese vive sostenute dalla banca nei confronti di terzi e da documentare adeguatamente ai clienti

    garanzie aggiuntive

La domanda delle imprese per la moratoria (modulo ABI)

  • Le imprese interessate possono presentare fino al 30 giugno 2010 domanda per la sospensione dei pagamenti
  • La domanda va presentata alle banche che hanno aderito all’iniziativa, cioè a quelle che hanno fatto la relativa comunicazione all’ABI, impegnandosi a rendere effettiva l’adesione entro 45 giorni dalla comunicazione stessa
  • Le banche che ricevono la richiesta di moratoria sono tenute a fornire una risposta alle imprese istanti entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa di tutti i documenti
  • E’ previsto un iter facilitato per le imprese che, al momento di presentazione della domanda, si trovino ancora “in bonis” e senza ritardati pagamenti: per queste la domanda è approvata in automatico, salvo esplicito e motivato rifiuto della banca
Finanziamenti per la patrimonializzazione dell’impresaLe banche aderenti alla moratoria sono anche obbligate a realizzare un finanziamento specifico a favore delle imprese che intendono attuare al loro interno un processo di rafforzamento patrimoniale (ovvero che intendono aumentare il capitale proprio, mediante versamenti dei soci).

Il finanziamento suddetto potrebbe consistere nell’erogazione di un importo multiplo del capitale effettivamente versato dai soci a rafforzamento della solidità aziendale.

Per es. nel caso di versamento – vero e non fittizio – da parte dei soci di euro 20.000 di capitale, le banche potrebbero erogare un finanziamento di euro 60.000 (pari cioè a 3 volte l’aumento di capitale proprio dell’impresa).

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