Un titolo di credito è un documento contenente una dichiarazione (in genere una promessa unilaterale). Questo documento incorpora un diritto letterale ed autonomo (in genere un diritto di credito), che può essere esercitato dal possessore del documento stesso.
Si viene cioè a creare uno stretto legame tra il documento ed il diritto contenuto nel documento.
Per quanto sopra il titolo di credito adempie a 2 funzioni essenziali:
- costituisce il mezzo necessario e sufficiente per la costituzione e l’esercizio del diritto incorporato nel documento
- costituisce il mezzo tecnico indispensabile per la circolazione del diritto menzionato nel documento (nel mondo degli affari quest’ultima è la funzione più importante)
Il titolo di credito ha ragion d’essere per l’esistenza di un rapporto tra due individui (p.es. in conseguenza di un contratto di compravendita).
Questo rapporto sottostante (detto rapporto fondamentale) dà origine al diritto incorporato nel titolo (detto diritto cartolare) nel momento in cui i 2 soggetti decidono di emettere un titolo di credito per facilitare il pagamento riguardante la loro transazione commerciale.
Tuttavia il rapporto fondamentale, pur essendo la causa di emissione del titolo e quindi della costituzione del diritto cartolare, non incide più sul diritto cartolare, nel senso che quest’ultimo diritto vive di vita propria e rappresenta un diritto nuovo, che si astrae completamente dal rapporto fondamentale.
In altre parole il diritto cartolare gode di un’autonomia e di un’astrattezza rispetto al rapporto fondamentale, che impediscono alle vicende del rapporto sottostante di avere il benché minimo riflesso sul diritto incorporato nel titolo di credito ( p. es. il mancato adempimento di un contratto, non impedisce al beneficiario del titolo di credito, originato dal contratto, di ricevere la somma indicata nel titolo stesso).
Diverso dal titolo di credito è il documento di legittimazione, che, non avendo le caratteristiche peculiari del titolo di credito, ha il solo scopo di identificare la persona che ha diritto alla prestazione. Sono documenti di legittimazione i biglietti di viaggio, i libretti di deposito a risparmio nominativi, ecc..
Le caratteristiche dei titoli di credito sono importanti per meglio comprendere il significato e la funzione di questi titoli.
Caratteristiche dei titoli di credito
Le caratteristiche dei titolo di credito sono:
- Incorporazione
- Letteralità
- Autonomia
L’incorporazione significa che il diritto di credito è incorporato nel documento (titolo di credito). Credito e titolo si vengono così ad identificare. Queste sono le conseguenze dell’incorporazione:
- Il diritto di credito si costituisce al momento dell’emissione del documento, cioè il titolo di credito è documento costitutivo del diritto cartolare
- Il diritto è esercitabile solo dal legittimo possessore del documento (creditore o beneficiario)
- Il documento è necessario per l’esercizio del diritto da parte del creditore
La letteralità significa che il debitore deve eseguire la prestazione così come indicata dalla lettera del titolo di credito Art. 1993 del CC: Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sul contenuto letterale del titolo. Di conseguenza il debitore non può essere chiamato ad una prestazione (pagamento) maggiore di quella indicata nel titolo, ma non può neanche rifiutarsi di eseguire il pagamento della somma risultante dal titolo adducendo accordi stipulati con la controparte del rapporto fondamentale o con i precedenti possessori del titolo.
L’autonomia significa che (art. 1993 del CC) il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali. Non è possibile quindi che il debitore rifiuti di pagare un titolo per motivi legati ai vecchi possessori del medesimo. L’eventuale mancanza di legittimazione del possessore del titolo di credito può essere fatta valere solo sull’ultimo prenditore del titolo, questo perché chi riceve un titolo lo acquista in modo originario, prescindendo dai rapporti intercosi tra il debitore ed i vecchi possessori. Il diritto di credito di ciascun possessore è indipendente ed autonomo rispetto al diritto degli
altri. C’è un’unica eccezione a questa regola e riguarda il caso in cui le parti del diritto cartolare (creditore e debitore del titolo) sono le stesse del rapporto fondamentale (creditore e debitore del contratto dal quale è stato originato il titolo). In questa ipotesi (che equivale a dire che il titolo non ha circolato) il debitore può opporre al creditore le eccezioni fondate sul rapporto sottostante (il contratto) e rifiutarsi di pagare il titolo.
Le varie classificazioni dei titoli di credito sono invece fondamentali per capire quali sono i titoli di credito più rilevanti che incontriamo nella vita di tutti i giorni.
Classificazioni dei titoli di credito
Rispetto all’importante funzione circolatoria dei titoli di credito abbiamo:
- Titoli al portatore. Sono quelli che si trasferiscono con la semplice consegna (p. es. gli assegni girati in bianco ed i titoli di investimento per i quali si è richiesta questa caratteristica)
- Titoli all’ordine. Sono i titoli che si trasferiscono mediante girata (p.es. gli assegni e le cambiali)
- Titoli nominativi. Sono tali i titoli che si trasferiscono con la girata e con l’annotazione del nuovo beneficiario-creditore sui registri dell’emittente (p.es. le azioni)
Secondo la causa dell’emissione si distinguono in:
- Titoli causali. Sono quelli che menzionano il rapporto fondamentale (p. es. i titoli rappresentativi di merci)
- Titoli astratti. Sono quelli sui quali non appare il rapporto che ha dato vita al titolo (p. es. gli assegni e le cambiali)
Rispetto alla loro funzione economica possiamo avere:
- Titoli individuali. Sono i titoli che fungono da mezzo di pagamento (assegni) o di credito (cambiali) e che servono ad agevolare lo smobilizzo del credito o la sua esecutività.
- Titoli di massa. Sono quelli che sono emessi come strumenti d’investimento e per la mobilizzazione della ricchezza (p.es. le azioni e le obbligazioni)
Secondo il contenuto della dichiarazione cartolare si distinguono in:
- Titoli cambiari. Rappresentano promesse di pagamento e sono emessi nell’ambito di una transazione commerciale (p.es. cambiali ed assegni)
- Titoli obbligazionari o di prestito. Sono titoli di massa e attribuiscono al loro possessore la partecipazione ad un prestito emesso da una società o un ente (p.es. le obbligazioni, i B.O.T. e quasi tutti i titoli pubblici)
- Titoli di partecipazione. Sono quei titoli che attribuiscono al loro possessore una quota di partecipazione al capitale di una società o ente (p.es. le azioni)
- Titoli rappresentativi di merci. Questi titoli attribuiscono il diritto alla consegna delle merci indicate nel documento, nonché il potere di disporne (p.es. fede di deposito, nota di pegno e polizza di carico)
- Titoli atipici. Nel mondo commerciale e dell’alta finanza nascono sempre nuovi tipi di titoli che generalmente attribuiscono una partecipazione a qualche operazione di investimento, diversa dalle azioni o dalle obbligazioni.
Ottimo articolo, chiaro e completo.