Il trattato di Basilea identifica l’insieme delle regole elaborate nel 1998 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. La nuova versione del trattato (meglio nota come “Basilea 2” emanata nello scorso anno) entrerà formalmente in vigore dal 2007 ma in sostanza è già produttivo di effetti a partire da quest’anno, in quanto alla data di entrata in vigore ufficiale del trattato le banche dovranno dimostrare di avere applicato le regole previste da Basilea 2 da almeno tre anni.
Le regole stabilite dal nuovo trattato riguardano direttamente le banche ed indirettamente, ma in modo determinante, gli utilizzatori del credito ed in specifico modo le imprese.
Argomento di discussione comune, con riferimento al trattato, è il nuovo rapporto banca – impresa: ci si sforza, in altre parole, di immaginare quali possano essere le ripercussioni delle nuove regole stabilite dal trattato sull’accesso (e sul relativo costo) al mercato del credito (soprattutto di natura commerciale) da parte delle imprese.
Poco si è detto di quale possa essere, in termini quantitativi, il reale vantaggio del nuovo trattato per il sistema creditizio. Proviamo a sintetizzare i concetti fondamentali di Basilea 2.
L’accordo, è noto, prevede alcune regole che le banche devono seguire nella gestione delle loro attività identificando, specificatamente una serie di adempimenti da porre in essere ogni qualvolta viene effettuata una operazione di prestito. Da ciò discende che ogni prestito concesso per la banca ha un costo che andrà recuperato applicando un determinato tasso di interesse. La novità cardine del nuovo trattato sta nella variabilizzazione di questo costo in funzione di diversi elementi: in sostanza Basilea 2 trasforma le caratteristiche del rapporto banca – impresa sintetizzandola nel costo dell’operazione per la banca, da cui scaturisce il prezzo del credito per il richiedente. Lo scopo ultimo di tutti gli adempimenti che la banca deve porre in essere per l’erogazione di un prestito è di garantire una adeguata capitalizzazione rispetto ai rischi che questa corre (il cosiddetto “rischio di credito”). In altre parole, più il prestito è rischioso, maggiore è la possibile perdita che la banca può subire. Il costo per la banca deriva quindi in parte dagli strumenti finanziari di cui deve dotarsi per valutare il rischio di credito, ma anche e soprattutto dalla quantità di capitale che occorre accantonare a garanzia di ogni prestito: da quanto già ribadito in precedenza discende che maggiore è il grado di rischio del prestito, maggiore sarà di conseguenza l’accantonamento di capitale da effettuare (in gergo tecnico si parla di “capitale assorbito” proprio per evidenziare la sua natura di garanzia per fronteggiare le situazioni peggiori). Questo capitale tenuto “fermo” costituisce un costo per l’ente finanziatore che viene recuperato riportandolo sul tasso di interesse applicato all’operazione di finanziamento.
Esposto in questi termini, potrebbe sembrare che Basilea 2 non introduca grandi elementi di novità rispetto al passato: potrebbe sembrare un dato evidente e scontato che le banche applichino tassi crescenti all’aumentare del grado di rischio dell’operazione.
Ma non è così.
Il punto centrale dell’intero trattato di Basilea sta, infatti, nell’individuazione di precisi e rigorosi requisiti di adeguatezza patrimoniale degli istituti creditizi e finanziari: Basilea 2 impone alle banche di quantificare con esattezza il rischio di credito e di analizzare attentamente le caratteristiche dei soggetti ai quali viene erogato il prestito attenendosi strettamente alle regole impartite, le quali riservano un trattamento particolare ad ogni caratteristica del rapporto tra banche ed impresa.
Addentrandosi nello specifico di questa problematica, iniziamo con il chiederci perchè Basilea 2 pone un accento così forte e marcato intorno al ruolo di garanzia del “patrimonio di vigilanza” che le banche devono costituire. La necessità di costituire un patrimonio di garanzia adeguato ai rischi sopportati è riconducibile alla particolare attività esercitata dagli istituti creditizi: raccolta del risparmio tra il pubblico ed impiego della raccolta per l’esercizio dell’attività creditizia.
Una semplificazione può aiutare a comprendere il problema.
Immaginiamo lo Stato Patrimoniale di una banca nel cui attivo siano presenti gli impieghi derivanti dall’attività creditizia (dunque, i prestiti) i quali trovano copertura nel passivo in parte con le risorse raccolte tra il pubblico (dunque, i depositi) ed in parte con capitale proprio (patrimonio netto).
ATTIVO
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PASSIVO
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PRESTITI
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DEPOSITI(RACCOLTA)
|
PATRIMONIO NETTO
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Perché la banca sia in grado di restituire ai risparmiatori i depositi raccolti è necessario che l’attivo mantenga invariato il proprio valore (fatte salve le normali fluttuazioni di mercato e le correzioni di natura meramente contabile). In quest’ottica è naturalmente necessario che i soggetti che hanno ottenuto un prestito dalla banca adempiano alla loro obbligazione, e cioè restituiscano alla data convenuta la somma convenuta. Se il debitore non adempie alla sua obbligazione (si verifica, cioè, in gergo tecnico, il “default”) la banca subisce una perdita riducendo conseguentemente il valore dell’attivo e, ancora conseguentemente, le risorse disponibili per rimborsare i depositi dei risparmiatori ed il patrimonio netto.
A questo punto è lecito chiedersi chi debba sopportare il rischio di questo potenziale effetto domino.
Anche se la realtà contemporanea di fatto a volte ci insegna il contrario, alla base di qualunque teoria aziendalistica sta il principio secondo il quale gli unici portatori di interesse che devono sostenere il rischio d’impresa sono gli azionisti, proprio in virtù della specifica posizione assunta nel contesto aziendale di riferimento, e non i depositanti. Infatti, mentre la detenzione di titoli azionari o, più in generale, di titoli di partecipazione diretta o indiretta al capitale di una impresa implica l’accettazione naturale di una parte del rischio d’impresa proporzionale alla quantità di azioni o titoli posseduti, la costituzione di depositi implica la concessione di un prestito alla banca ed il depositante ha di conseguenza il diritto ad ottenere il rimborso integrale del deposito, eventualmente maggiorato degli interessi maturati secondo le condizioni pattuite.
Da quanto fin qui detto discende che il patrimonio netto della banca deve avere una consistenza tale da assorbire le eventuali perdite: in altre parole abbiamo spiegato il principio di base del nuovo trattato di Basilea, cioè fare in modo che il patrimonio sul quale scaricare le perdite sia sufficientemente capiente da non compromettere i depositanti. In sostanza si richiede una adeguata patrimonializzazione delle banche.
Dopo avere introdotto in maniera sommaria questi concetti è possibile scendere più nel dettaglio cercando di individuare con più precisione cosa si intende per “adeguata patrimonializzazione delle banche”.
Più precisamente, il patrimonio cui fa riferimento Basilea 2 non coincide esattamente con il patrimonio netto ma comprende, oltre quest’ultimo, altre poste di bilancio quali il fondo rischi bancari generali o il fondo garanzia su crediti. In quanto “di vigilanza” (e di garanzia) su questo patrimonio devono essere scaricate le perdite derivanti dai prestiti erogati: proprio per questo motivo Basilea 2 impone alle banche di calcolare con attenzione i rischi cui sono sottoposte (quindi le perdite potenziali) ed impone regole precise e stringenti per la definizione del patrimonio di vigilanza.
Una schematizzazione può aiutare meglio il concetto esposto.
Immaginiamo un istituto creditizio con un patrimonio di vigilanza sufficiente ad assorbire il default di una operazione:
A seguito del default dell’operazione, la banca registra una perdita su crediti che riduce il valore dell’attivo: essendosi però dotata di un patrimonio di vigilanza sufficiente per assorbire le perdite rimane nelle condizioni per rimborsare tutti i depositi ed una parte del patrimonio netto.
Immaginiamo, invece, un caso analogo ma in una banca che sia dotata di un patrimonio di vigilanza insufficiente:
In questo caso il patrimonio di vigilanza è insufficiente ad assorbire la perdita e la banca non riesce a rimborsare una parte dei depositi.
Risulta quindi evidente il notevole ruolo delle regole imposte dal nuovo trattato di Basilea: queste nuove regole rappresentano la seconda tappa di un processo di regolamentazione creditizia iniziato dal Comitato di Basilea nel 1988, quando fu emanato il primo trattato: Basilea 2 non fa altro che aggiornare e confermare i principi cardine e gli scopi del trattato, introducendo nel contempo novità di grande rilievo.
Alla fine di questa breve discussione su Basilea 2 è utile anche analizzare le differenze tra il trattato del 1988 ed il trattato del 2004 per comprenderne appieno gli elementi di novità.
Ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza, Basilea 1 imponeva due step obbligatori:
- ponderare l’attivo per il rischio di credito, correggendone il valore;
- calcolare il patrimonio di vigilanza.
In relazione al punto 1, ai fini della valutazione del rischio Basilea 1 prevedeva che due prestiti di uguale valore nominale concessi a due soggetti diversi possono non avere lo stesso grado di rischio. Per tenere conto di queste differenze, Basilea 1 impone di ponderare tutte le attività in base al rischio di credito, assegnando fattori di ponderazione crescente all’aumentare del rischio di credito:
In sostanza da questa tabella si evince che più un prestito è rischioso e più aumenta il suo peso nel calcolo del patrimonio di vigilanza: a titolo esemplificativo, i prestiti concessi alle banche centrali dei paesi OCSE hanno peso nullo (in pratica non sono considerati nel calcolo del patrimonio di vigilanza in quanto si ritiene che abbiano un rischio di credito nullo perché ritenute sempre solvibili); i prestiti concessi alle imprese, che qui interessano sono considerati invece tra i più rischiosi, in quanto pesano per il 100% nel calcolo del capitale di vigilanza.
RISCHIO CRESCENTE
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0%(RISCHIO NULLO)
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20%
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50%
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100%
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200%
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CASSA E VALORI ASSIMILATI
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CREDITI V/BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO
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MUTUI RESIDENZIALI CON GARANZIE REALI
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CREDITI V/IMPRESE PRIVATE
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PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON FINANZIARIE CON PERDITE IN ULTIMI 2 ESERCIZI
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CREDITI V/BANCHE CENTRALI PAESI OCSE
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CREDITI VERSO BANCHE PAESI OCSE
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LEASING SU IMMOBILI
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PARTECIPAZIONI IN IMPRESE PRIVATE
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TITOLI DI STATO EMESSI DA PAESI OCSE
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CREDITI V/ENTI SETTORE PUBBLICO
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CREDITI V/BANCHE E PAESI NON OCSE
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Il prodotto tra il valore delle attività ed il coefficiente di ponderazione prende il nome di attivo ponderato per il rischio di credito:
attivo ponderato per il rischio di credito =valore nominale del prestito x coefficiente di ponderazione
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Basilea 1 stabilisce la dimensione minima del patrimonio di vigilanza, che deve essere almeno pari al 8% dell’attivo ponderato per il rischio:
patrimonio di vigilanza =attivo ponderato per il rischio di credito x 8%
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In sostanza, ogni 100 euro di attivo ponderato per il rischio di credito, la banca deve avere a disposizione 8 euro di patrimonio di vigilanza. Anziché prevedere una percentuale di patrimonio di vigilanza più alta per i prestiti più rischiosi, Basilea 1 impone alla banche di passare attraverso la ponderazione per il rischio di credito e di calcolare una percentuale fissa del 8% sul valore ottenuto.
Esemplifichiamo: immaginiamo un prestito di € 200.000 per l’acquisto di un immobile residenziale garantito da ipoteca. Sapendo che il coefficiente di ponderazione è del 50% si ha:
200.000 x 50% = 100.000
100.000 x 8% = 8.000
A fronte del mutuo erogato per € 200.000, la banca deve avere a disposizione un patrimonio di vigilanza almeno pari a € 8.000: da una attenta osservazione si evince che il coefficiente di ponderazione del 50% permette un assorbimento effettivo del capitale di vigilanza del 4% (tasso effettivo) anziché del 8% (tasso teorico). In caso, invece, il finanziamento fosse stato erogato in favore delle banche centrali dei paesi OCSE, l’assorbimento di capitale sarebbe stato pari a 0.
Uno dei limiti fondamentali di Basilea 1 consiste nell’unicità del coefficiente di ponderazione: all’interno della stessa categoria, l’uso di uno stesso coefficiente di ponderazione non permette di differenziare tra soggetti meno rischiosi e soggetti più rischiosi: ad esempio, le imprese “pesano” tutte al 100% indipendentemente dal rischio che caratterizza la singola impresa, dalla singola forma contrattuale di prestito e, dettaglio non trascurabile, dalla scadenza del prestito (evidentemente prestiti caratterizzati da una scadenza più lontana nel tempo sono caratterizzati da maggiore incertezza e quindi maggiore rischio).
Questi ed altri limiti hanno indotto il Comitato di Basilea a rivedere il trattato del 1988 ed emanarne una seconda versione lo scorso anno. Ora, secondo Basilea 2, il coefficiente di ponderazione non è più fisso, ma deve essere determinato caso per caso sulla base del cosiddetto merito creditizio, cioè sulla capacità della singola impresa di rimborsare il prestito ottenuto. In particolare, per calcolare il coefficiente di ponderazione, ora le banche devono passare attraverso l’assegnazione di un rating, il quale costituisce una indicazione sintetica proprio del merito creditizio dell’impresa. Indipendentemente dalla sua determinazione (metodo standard, IRB foundation o IRB advanced) un rating migliore è strettamente legato al coefficiente di ponderazione: la conseguenza sarà un minore assorbimento di capitale, che comporterà minori costi per la banca e quindi, in teoria, un minore costo del credito. Immaginiamo, infatti, una banca che abbia un tasso di remunerazione del 9% che concede un prestito di € 200.000 ad una impresa, ed un tasso di interesse sui depositi pari a 1,5%. Secondo Basilea 1 la banca deve applicare un coefficiente del 100% per la determinazione del patrimonio di vigilanza relativo al prestito in discussione, per cui avremo:
Patrimonio di vigilanza = 200.000 x 100% x 8% = 16.000
Costo del patrimonio di vigilanza = 16.000 x 9% = 1.440
Depositi (raccolta) = 200.000 – 16.000 = 184.000
Costo dei depositi = 184.000 x 1,5% = 2.760
Costo totale del prestito = 1.440 + 2760 = 4.200
Immaginiamo ora, secondo Basilea 2, un coefficiente di ponderazione pari al 20%:
Patrimonio di vigilanza = 200.000 x 20% x 8% = 3.200
Costo de patrimonio di vigilanza = 3.200 x 9% = 288
Depositi (raccolta) = 200.000 – 3.200 = 196.800
Costo dei depositi = 196.800 x 1,5% = 2.952
Costo totale del prestito = 288 + 2.952 = 3.240
Risulta evidente, da questo semplice esempio come Basilea 2 renda meno onerosa una operazione di prestito ad un’impresa dotata di un rating elevato.
La teoria finanziaria ci insegna come un minore costo del credito per le imprese, soprattutto in Italia per quelle piccole e medie, può costituire un eccezionale volano per la crescita del sistema economico, ma solo ed esclusivamente se le banche sapranno tradurre questo minore costo i finanziamenti alle imprese più virtuose in effettive riduzioni dei tassi d’interesse applicati.
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