Con questo breve e semplice articolo forniamo un’utile guida – di facile lettura – all’usura, perché trattasi di una materia attualmente molto di moda tra i clienti bancari.
Più precisamente vedremo:
- quali sono i casi in cui l’usura può manifestarsi (sfatando i falsi miti e le certezze dei consulenti alla ricerca di un facile guadagno)
- come controllare materialmente l’eventuale presenza di interessi superiori alla soglia usura
- l’importo da chiedere a rimborso quando l’usura è formalmente accertata
Premettiamo però, per dovere di cronaca, che quanto diremo vale in un mondo perfetto, nel quale c’è la certezza del diritto e della sua applicazione. Spesso infatti le sentenze di primo grado seguono strade diverse da quelle logiche e matematiche di cui parleremo (per una serie di motivi che non vogliamo in questa sede approfondire), ma quando i numerosi contenziosi con le banche arriveranno finalmente in Cassazione, questa dovrebbe dar ragione alle conclusioni cui giungeremo nell’analisi che segue.
Distinguiamo innanzitutto il fenomeno usura a seconda se riguardi i conti correnti o i mutui.
Usura sui conti correnti
Diciamo subito che non conviene quasi mai procedere contro una banca per il presunto addebito di interessi usurari sul C/C. E ciò anche quando qualche associazione di scarsa moralità vi ha suggerito di farlo perché, secondo i loro brillanti calcoli, la banca vi dovrebbe restituire somme astronomiche per interessi usurari non dovuti.
Tutte le banche si sono dotate infatti di sistemi e programmi in grado di “intercettare” le competenze sui conti correnti quando queste vanno a determinare un tasso di interesse superiore alla soglia dell’usura, calcolata trimestralmente dalla Banca d’Italia. La verifica avviene al momento della liquidazione periodica degli interessi e, nel caso le competenze da addebitare comportino un tasso maggiore della soglia usura in vigore, la banca decurta le sue competenze, addebitando solo la parte di esse compatibile con la normativa antiusura.
Pertanto, a dispetto dei titoloni sparati sui giornali e dei proclami urlati dalle associazioni dei consumatori, le banche si sono in realtà da tempo attrezzate per evitare di applicare ai propri clienti interessi usurari, inserendo di fatto un “paracadute” nel calcolo delle competenze da addebitare periodicamente ai correntisti (in genere trimestralmente).
Solo in pochi casi particolarissimi è teoricamente possibile l’applicazione da parte delle banche, sui conti correnti, di condizioni considerate usurarie. Il caso più frequente è quello del correntista che ha sul suo rapporto, privo di affidamento, uno sconfinamento prolungato per più mesi, al quale la banca applica, proprio in virtù di detto sconfinamento, la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV). Quest’ultima non è altro che la penalità da pagare per l’utilizzo – dietro autorizzazione della banca – di una somma maggiore di quella disponibile sul conto.
Nel caso prospettato potrebbe generarsi una situazione di usura qualora la banca non tenesse conto, nel calcolo del “tasso di interesse effettivo globale” (TEG) del cliente – da raffrontare con la soglia usura –, della CIV pagata dal cliente nei trimestri precedenti per lo sconfinamento continuato del conto corrente non affidato.
Per intenderci la formula di calcolo del TEG è questa:
(se i tassi sullo sconfinamento sono più di uno, per avere quello medio bisogna fare la seguente operazione: interessi trimestrali per 36.500 diviso numeri debitori)
Se la banca inserisce nella formula solo la CIV del trimestre cui si riferisce il calcolo, perviene ad un tasso di interesse (TEG) inferiore, quindi ad un TEG che ha più probabilità di posizionarsi al di sotto della soglia usura vigente nel trimestre.
Se invece la banca inserisce nella formula – come dovrebbe – la CIV addebitata al cliente nei 12 mesi precedenti, perviene ad un tasso di interesse (TEG) più alto e come tale maggiormente suscettibile di superare la soglia usura in vigore.
Molte banche, erroneamente, calcolano il TEG tenendo conto solo della CIV del periodo cui si riferiscono le competenze da liquidare, senza considerare la medesima commissione addebitata allo stesso cliente per i suoi sconfinamenti nei trimestri precedenti, sottostimando in questo modo il TEG da confrontare con la soglia usura e configurando conseguentemente una situazione di non usura quando invece le competenze – calcolate correttamente – potrebbero dar luogo all’applicazione di condizioni usurarie.
Le banche effettuano i loro calcoli per l’usura nel modo descritto perché la norma di Vigilanza permette di includere solo le spese del periodo di riferimento (e non quelle di tutto l’anno) quando “queste siano connesse con eventi di tipo occasionale”.
Ma nel caso di uno sconfinamento continuato, ereditato dai trimestri precedenti, è possibile parlare di spese per eventi occasionali? Secondo noi assolutamente NO e questa nostra interpretazione è suffragata da una precisazione della stessa Banca d’Italia, successiva alla normativa antiusura.
Quello descritto è uno dei pochissimi casi in cui un’azione contro la banca per usura sul conto corrente – a causa delle competenze addebitate per gli sconfinamenti continuati – potrebbe portare ad una vittoria del correntista e quindi al rimborso di quanto pagato in più.
Comunque, se ne avete bisogno, abbiamo sviluppato un programma (che potete trovare gratuitamente in fondo a questa pagina) con il quale controllare l’eventuale addebito di interessi usurari sul vostro conto corrente.
Passiamo adesso ad analizzare l’usura sui mutui, distinguendola in base a 2 differenti casistiche. Questa distinzione è importante perchè da essa derivano effetti giuridici completamente diversi sulle ragioni del debitore. Le 2 tipologie di usura sui mutui sono le seguenti:
- usura preventiva (o genetica), da verificare al momento del contratto
- usura sopravvenuta, da verificare al momento del pagamento di ogni rata e dovuta al modificarsi – con cadenza trimestrale – della soglia usura, che potrebbe nel tempo abbassarsi al di sotto del tasso di interesse applicato sul mutuo (dando luogo quindi ad interessi usurari)
Usura preventiva dei mutui (al momento del contratto)
L’usura preventiva si chiama così perché va verificata al momento del perfezionamento del mutuo, cioè direttamente in base alle condizioni del contratto e quindi ancora prima del pagamento delle rate.
E’ una forma di usura particolare, perché la normativa è esplicita nell’affermare che se questo tipo di usura sussiste, allora è nullo tutto il contratto di mutuo, con la grave conseguenza – per la banca – che le eventuali somme già pagate dal debitore gli devono essere restituite per intero. E ciò anche quando il rimborso del mutuo (cosiddetto ammortamento) è in fase avanzata.
Ma come si verifica, guardano le condizioni del contratto di mutuo, l’eventuale superamento della soglia usura? Per rispondere a questa domanda, all’apparenza semplice, è meglio fare un esempio pratico.
Se leggendo il contratto di mutuo trovo i tassi di interesse appresso elencati, posso dire che essi sono usurari perché determinano un tasso effettivo del mutuo superiore alla soglia usura, sapendo che quest’ultima era pari – nel trimestre in cui è stato firmato il contratto – al 10% e che il tasso medio di mora del sistema bancario era uguale al 2,625%?
- TEG = 8,50% (maggiore del tasso contrattuale, per es. 8,00%, perché tiene conto delle spese del mutuo e della capitalizzazione composta degli interessi: è questo il tasso di interesse da prendere in considerazione per i calcoli)
- Tasso di mora per il pagamento tardivo delle rate = 11,00% (quindi con una maggiorazione del 3,00% rispetto al tasso contrattuale)
- Maggiorazione per interessi di mora = 3,00%
- Soglia usura = 10,00%
- Tasso medio di mora del sistema bancario = 2,625%
Per verificare se il mutuo è, sin dall’origine, usurario e quindi il contratto di mutuo è nullo, devo controllare se il tasso che pago per il capitale prestato è superiore alla soglia usura, che abbiamo detto essere pari al 10%.
Vediamo tutti i possibili confronti, specificando quali sono quelli giusti e quali quelli sbagliati.
SOLUZIONE A
8,50% (TEG) + 11,00% (tasso di mora) = 19,50% > 10,00% (soglia usura)
Soluzione sbagliatissima, perché il tasso di mora dell’11% è già comprensivo del TEG dell’8,50% e quindi la somma duplica 2 quantità identiche.
Non ci crederete ma, nonostante l’errore descritto sia evidente, molti consulenti dei correntisti (evidentemente di scarse capacità) ed anche qualche giudice – per colpa di CTU non eccelsi – hanno valutato in questo senso la controversia per usura tra banca e cliente.
SOLUZIONE B
8,50% (TEG) < 10,00% (soglia usura)
Questo è il confronto esatto di prima istanza (escludendo valutazioni riguardanti gli interessi di mora) che bisogna fare per verificare l’usurarietà di un prestito: il TEG, che di per sé è già comprensivo di tutte le spese del prestito, va confrontato con la soglia usura vigente nel trimestre in cui è stato concluso il contratto di mutuo.
Nell’esempio quindi il mutuo è regolare, perché il TEG è inferiore alla soglia usura. Se fosse stato diversamente (TEG > soglia usura) il mutuo era nullo e quindi privo di qualsiasi effetto.
Quello sopra rappresentato (soluzione B) è però solo il primo confronto immediato da fare, il successivo è quello di paragonare i tassi considerando anche gli interessi di mora per il ritardato pagamento delle rate.
SOLUZIONE C
8,50% (TEG) + 3,00% (maggiorazione tasso di mora) = 11,50% > 10,00% (soglia usura)
Questa soluzione, che considera nella valutazione il pagamento di interessi di mora, è sbagliata. Ciò perché la soglia usura è calcolata dalla Banca d’Italia senza considerare gli interessi di mora e quindi paragonare una grandezza comprensiva della mora (i tassi del mutuo) con un’altra (la soglia usura), in cui la mora è esclusa per definizione, sarebbe come paragonare le mele con le banane e dire: “le mele sono più rosse delle banane”!
Non ci crederete ma, nonostante l’errore descritto sia evidente (e ridicolo), molti consulenti dei correntisti (evidentemente di scarse capacità) ed anche qualche giudice – per colpa di CTU non eccelsi – hanno valutato in questo senso la controversia per usura tra banca e cliente.
Ma allora come considerare, nella valutazione per usura, gli interessi di mora che comunque il debitore deve pagare se ritarda i suoi adempimenti periodici (cioè il pagamento delle rate)?
C’è chi dice che gli interessi di mora non devono entrare affatto nel calcolo dell’usura, perché trattasi di somme che il debitore paga alla banca a titolo risarcitorio e soprattutto perché il loro pagamento dipende dalla volontà del debitore stesso, il quale se fosse preciso nel rispetto dei suoi impegni di pagamento non dovrebbe versare la penalità costituita dagli interessi di mora. Una parte della dottrina propende quindi verso l’esclusione assoluta degli interessi di mora dai calcoli di verifica dell’usura sui mutui.
Altri sostengono però (e tra questi anche un’organizzazione autorevole come il Conciliatore bancario) che nel nostro ordinamento giuridico non può fissarsi un tasso di interesse – quello di mora in particolare – prescindendo da qualsiasi considerazione riguardante la normativa antiusura. Cioè, anche in questo caso, bisogna trovare un modo per valutare l’usurarietà del prestito, considerando quindi nel calcolo anche gli interessi di mora.
Come uscire allora da tale impasse? Una soluzione di compromesso potrebbe essere la seguente, rappresentata dalla “Soluzione D”, che è stata adottata in qualche sentenza giudiziaria virtuosa e, soprattutto, è la strada indicata da Bankitalia per tutelare i clienti bancari dall’imposizione, nei loro confronti, di tassi di interesse esorbitanti.
SOLUZIONE D
8,50% (TEG) + 3,00% (maggiorazione tasso di mora) = 11,50% < 12.625% = 10,00% (soglia usura) + 2,625% (tasso medio di mora del sistema bancario)
Ecco il calcolo corretto per tenere conto anche degli interessi di mora.
Avendo detto che la soglia usura è calcolata da Bankitalia senza comprendere gli interessi di mora, andiamo ad elevarla (come fa appunto Banca d’Italia nei suoi controlli) del tasso medio di mora rilevato nel sistema bancario da un’indagine statistica, così da rendere omogenee tra di loro le 2 parti dell’equazione e, quindi, confrontabili (non paragoniamo più pertanto “mele con banane”).
Il tasso medio di mora del sistema bancario è attualmente del 2,625%, pari al 2,1% più la maggiorazione insita nel metodo di calcolo della soglia usura (TEG + ¼ del TEG + 4).
Con il metodo descritto è ora possibile valutare l’usurarietà preventiva dei mutui, tenendo conto anche della maggiorazione di tasso per interessi di mora. Nell’ipotesi sopra riportata si evince per esempio che, mediante la giusta formula di calcolo, si passa da una situazione di apparente usura ad un’altra in cui le condizioni del mutuo non sono affatto usurarie e quindi il mutuo non è nullo, ma perfettamente valido.
Comunque, se ne avete bisogno, abbiamo sviluppato un programma (che potete trovare gratuitamente in fondo a questa pagina) con il quale controllare l’eventuale fissazione di clausole usurarie nel vostro contratto di mutuo (usura preventiva).
Passiamo adesso ad analizzare l’usura sopravvenuta dei mutui.
Usura sopravvenuta dei mutui (al momento del pagamento delle rate)
L’usura sopravvenuta si verifica ogni qual volta la soglia usura (che era al di sopra del TEG al momento del contratto) diviene, per effetto delle sue modifiche nel tempo, più bassa del tasso di interesse che regola il mutuo, dando luogo quindi ad interessi usurari in occasione del pagamento delle rate. Per sua natura l’usura in questione riguarda quasi sempre mutui a tasso fisso, perché le rate di questi ultimi rimangono appunto costanti, mentre la soglia usura può abbassarsi nel corso della durata complessiva del prestito.
Diciamo subito che in caso di usura sopravvenuta non c’è l’effetto devastante della nullità del mutuo, come nell’usura preventiva, ma solo il rimborso degli interessi pagati in più rispetto a quelli che si sarebbero pagati se si fosse applicato un tasso uguale alla soglia usura. Cioè, in altre parole, in questo caso bisogna guardare alle singole rate e, nel caso di accertata usura, ricalcolare ciascuna di esse avendo cura di sostituire, al tasso di interesse concretamente applicato, la soglia usura vigente al momento del pagamento. La banca dovrà pertanto restituire al debitore quello egli ha pagato in più ad ogni singola rata, in base ai risultati del calcolo sopra descritto in cui si sostituisce un tasso (la soglia usura) ad un altro (al tasso contrattuale).
Anche per l’usura sopravvenuta si discute se debbano considerarsi gli interessi di mora pagati dal debitore per il suo ritardo nel pagamento della rata. Per il tipo di usura di cui stiamo parlando è ancora più evidente il paradosso derivante dal fatto che è il mutuatario stesso a decidere, con il suo comportamento (anzi con il suo inadempimento), se pagare la mora maturata, con la conseguenza che egli potrebbe decidere di ritardare il pagamento della rata proprio per contestare la sopravvenuta usurarietà della somma sborsata, che sarà maggiore della rata ordinaria per gli interessi di mora dovuti.
Comunque anche in questa eventualità si può adottare la soluzione di compromesso già vista sopra, consistente nel confrontare il tasso contrattuale comprensivo della maggiorazione per interessi di mora con la soglia usura maggiorata di 2,625 punti percentuali.
Per esempio potremmo avere questa situazione al pagamento della n-sima rata di un prestito:
- tasso contrattuale = 8,70%
- maggiorazione del tasso per ritardato pagamento della rata in questione = 3%
- soglia usura vigente al momento del pagamento = 9,00%
Nell’esempio gli interessi sono usurari – sia pur di poco – perché il mutuatario ha pagato l’11,70% di tasso (8,70% + 3%), che è maggiore dell’11,625% corrispondente alla soglia usura “rivisitata” per tener conto degli interessi di mora (9% + 2,625%).
Solo se il tasso contrattuale (comprensivo della mora pagata per ritardato pagamento della rata) è maggiore della soglia usura maggiorata di 2,625, la banca dovrà restituire quanto pagato in più dal debitore rispetto alla rata calcolata applicando la soglia usura “rivisitata”. Nell’esempio all’11,70% andrà sostituito l’11,625% e la differenza (0,075%!) deve essere rimborsata al mutuatario.
E’ appena il caso di notare che il rimborso è spesso di lieve entità: pochi euro per ciascuna rata, se non addirittura pochi centesimi di euro. Il che la dice lunga sulla convenienza a procedere giudizialmente contro le banche per questo tipo di usura.
Sicuramente da evitare però – anche in questo contesto – è il mero confronto del tasso contrattuale maggiorato della mora con la soglia usura (che invece, ripetiamo, non incorpora la componente di mora), perché sarebbe ancora una volta l’assurdo confronto tra “mele e banane”. Tuttavia c’è qualcuno che lo fa (o lo propone ai suoi clienti, dicendo loro in pratica che “le mele sono più rosse delle banane”) e non se ne rende neppure conto!
Comunque, se ne avete bisogno, abbiamo sviluppato un programma (che potete trovare gratuitamente qui appresso) con il quale controllare l’eventuale superamento dei limiti di legge quando pagate la rata del vostro mutuo (usura sopravvenuta).
Attenzione: usate la virgola e non il punto per digitare gli importi con decimali.
Per qualsiasi consulenza in tema di usura potete rivolgervi ai nostri esperti andando sul sito:
http://consulenzeprofessionali.jimdo.com
Ecco il programma per verificare l’usura del conto corrente.
Ecco il programma per verificare l’usura “preventiva” del mutuo.
Ecco il programma per verificare l’usura “sopravvenuta” del mutuo.
Abbiamo messo tutto il nostro impegno nel realizzare i programmi che vi forniamo gratuitamente in questa pagina, ma essi sono in ogni caso un mero esercizio didattico dell’autore e quindi non fate affidamento sui loro risultati, soprattutto in una materia così volubile e soggettiva come quella trattata. Ci esoneriamo pertanto da qualsiasi responsabilità per i danni che potrebbero derivare dai programmi.
Devo fare i complimenti a tutto lo staff di studiamo.it , ottimo blog.
ATTENZIONE: SI RICORDA A TUTTI CHE STUDIAMO.IT NON FORNISCE CONSULENZE.
CHI HA RICHIESTE PARTICOLARI PUÒ RIVOLGERSI AL SITO http://WWW.CONSULENZEPROFESSIONALI.JIMDO.IT
mutuo a tasso variabile alla stipula dl contratto :tasso nominale 5 %; tasso di mora 5 + 3 %
L’interesse di mora,per contratto,viene calcolato sull’intera rata,già comprensiva del 5 %. Tasso soglia 10,23 %.
E’ usura o meno ?
Grazie!
VORREI INFORMAZIONI PER I MIEI COSTI CIV CHE SUPERANO DI GRAN LUNGA I COSTI DI INTERESSE PER LO SCOPERTO
Buongiorno, per una corretta analisi delle posizioni bancarie in relazione all’usura ( oggettiva e soggettiva ) é obbligo fare riferimento alla legge n.108 del 7 marzo 1996, legge sull’usura attualmente in vigore, che all’art. 1 prevede:
<>
Spese a qualsiasi titolo sono le spese di istruttoria, perizia, polizza assicurativa se oggettivamente legata al finanziamento, parcella notarile, spese bancarie per comunicazioni ed aggio sull’incasso delle rate.
Altro interessante articolo della citata legge, il n. 4 , prevede che la clausola, in base alla quale sono previsti interessi, é nulla se gli stessi sono usurari.
Pertanto, poiché solo tale clausola é nulla ma non l’intero contratto di mutuo, ne deriva che il debitore può impugnare il contratto stesso, dal momento che questo rimane in essere, se gli interessi sono usurari..
Il debitore “usurato” non dovrà quindi più corrispondere ( fatto salvo il rimborso del capitale ) né commissioni né spese né interessi, al contrario potrebbe ottenere un risarcimento dei danni morali e patrimoniali ( art. 14 comma 4 legge 108/1996 ).
La legge 108/1996 é applicabile ad ogni tipo di finanziamento, bancario, il conto corrente il mutuo il leasing.
Da ciò ne deriva e si stima che, nonostante il controllo effettuato da Bankitalia e la sua determinazione del “tasso soglia”, il 93% dei finanziamenti erogati dalle banche sono sottoposti ad usura.
Non ha quindi logica l’asserzione con la quale si consiglia di non esercitare un diritto di legge contro le banche, ha logica invece effettuare un’attenta analisi della propria posizione, tenendo conto di quanto menzionato dalla legge stessa.
Ho titolo, avendo lavorato per decenni nel settore bancario, con incarichi di responsabilità, ad asserire che il settore é quasi totalmente usurato.
L’art. 1 della legge 108/1996 prevede che:
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Buonasera, ben scritto e formulato l’articolo, con precisi e chiari riferimenti per non farsi bidonare nel pout purrì di società e organizzazioni fedeli ai consumatori che offrono di dare battaglia alle banche con garanzia di risultato. Ho lavorato in banca e confermo che le banche si sono già dotate da tempo di ammortizzatori per prevenire gli attacchi dei mutuatari più svariati. Comunque confodiamo nell’evoluzione positiva della legislazione chissà mai che………………………….
Buongiorno e complimenti per l’articolo.
Una precisazione: nel caso di tasso usuraio non è nullo l’intero contratto di mutuo, ma solo la clausola legata agli interessi, quindi la quota capitale dovrò continuare a pagarla.
Volevo chiedervi un’informazione: il Teg devo prendere per buono quello che mi viene fornito nel contratto dalla banca? oppure devo ricalcolarlo? Faccio questa domanda in quanto nel mio contratto di mutuo ho stipulato anche una polizza sulla vita oltre ad una sulla casa e volevo sapere se questi costi la banca li considera nel TEG. Grazie e buon lavoro
Vorrei cortesemente capire perché distinguete l’usura in genetica e sopravvenuta solo per i mutui e non anche per i conti correnti.
Inoltre, ritengo che, a dispetto della valanga di denunce per usura bancaria sopravvenuta che con flusso continui si abbatte sugli uffici giudiziari (su imput di associazioni di pseudo difensori dei diritti dei consumatori), di usura sopravvenuta non si debba in nessun modo parlare, poichè l’art. 1 L.24/2001 stabilisce che, agli effetti penali e civili, è usura solo quella genetica,
Magione 11/1/2015.Buonasera
Per ora nessun commento.Attendo di ricevere la vs.”newsletter”
Buon lavoro grazie.mario stefanelli.
Grazie comunque per l’iscrizione alla newsletter.
Ottimo articolo. Volevo però segnalare che le conseguenze relative all’usura sopravvenuta, e quindi l’espunzione degli interessi eccedentari sino ai tassi soglia, dovrebbe applicarsi anche per quanto riguarda gli scoperti di conto corrente e non solo per i finanziamenti. Saluti
No Michele, l’art. 1815 cc si riferisce al caso dell’usura preventiva, non a quello dell’usura sopravvenuta. Per cui quanto detto nel nostro documento è corretto.
Articolo puntuale e assolutamente esaustivo, con soluzioni interpretative condivisibili, sia in senso logico che più strettamente giuridico. Solo un punto mi lascia perplesso, a proposito dell’usura sopravvenuta. Il buon autore afferma:”Solo se il tasso contrattuale (comprensivo della mora pagata per ritardato pagamento della rata) è maggiore della soglia usura maggiorata di 2,625, la banca dovrà restituire quanto pagato in più dal debitore rispetto alla rata calcolata applicando la soglia usura “rivisitata”. Nell’esempio all’11,70% andrà sostituito l’11,625% e la differenza (0,075%!) deve essere rimborsata al mutuatario.” Io ritengo, piuttosto, che in tal caso si debba procedere, a mente dell’art. 1815 c.c. con la restituzione dell’intero interesse, rimanendo intangibili i soli interessi corrispettivi.
ho iniziato un mutuo di€16.000 a gennaio 2013 pago 60 rate da €330.00 al mese (8.7%) + € 5.00 per incasso di ogni rata secondo voi e’ un tasso usurario