Valutazione delle imprese e merito creditizio
Una tesi di laurea sulla valutazione delle imprese e merito creditizio alla luce del nuovo accordo di Basilea

da | 17 Ott 2006 | Banca e bancari | 0 commenti

Accordo di Basilea 2

Capitolo 2
Tendenze recenti nella regolamentazione prudenziale sull’adeguatezza del capitale

2.1 L’Accordo di Basilea del 1988

Le crisi che hanno scosso i sistemi bancari internazionali, soprattutto sul finire degli anni ’70, hanno indotto gli organi di coordinamento delle attività di vigilanza alla ricerca di metodologie che consentissero di prevedere con largo anticipo le suddette crisi, in modo tale da assicurare un livello di stabilità soddisfacente, tenendo conto delle varie tipologie di rischi in cui una banca può incorrere nell’esercizio della propria attività.

Si è passati così da sistemi di vigilanza strutturale, che focalizzavano l’attenzione sui controlli relativi all’equilibrio del sistema bancario nel suo complesso e dei singoli intermediari, e in cui ogni decisione di una qualche importanza strategica era subordinata ad un’apposita autorizzazione dell’autorità di vigilanza, a sistemi di vigilanza prudenziale, coi quali i controlli sono attuati per limitare il grado di rischio degli intermediari al fine di assicurarne una maggiore liquidità e solvibilità, ma lasciando al tempo stesso ad essi una maggiore libertà di scelta del posizionamento ritenuto più idoneo.

 

E’ stato così sancito il principio secondo cui dotarsi di un sufficiente ammontare di capitale può consentire alle banche di assorbire efficacemente le perdite inattese, oltre che costituire un importante incentivo per limitare i rischi di gestione.

Il capitale, in altre parole, è visto come presidio dei rischi impliciti nella struttura e nella composizione degli attivi dell’intermediario, e la sua disponibilità è di fondamentale importanza non solo perché consente di far fronte alle crisi, ma anche perché permette di finanziare opportunità di investimento delle imprese, con evidenti benefici per la crescita economica generale.

I cosiddetti coefficienti patrimoniali minimi obbligatori costituirono così il cardine principale della regolamentazione prudenziale a livello internazionale; il loro utilizzo venne introdotto per la prima volta con l’Accordo di Basilea del 15 luglio del 1988 [12], da parte del Comitato di Basilea per la Vigilanza bancaria (organismo istituito nel 1975 da parte dei governatori delle banche centrali dei Paesi del G-10 [13]), nell’ambito del quale si inserivano per la prima volta le linee guida della regolamentazione internazionale dei rischi dell’attività creditizia.

[12] Direttive comunitarie 89/299/CE sui fondi propri e 89/647/CE sul coefficiente di solvibilità, recepite in Italia con i Dlgs. 301/1991 per i fondi propri e 302/1991 per il coefficiente di solvibilità.
[13] Il Comitato è oggi composto dai rappresentanti delle banche centrali e delle autorità di vigilanza di Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera. Esso si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali, che ha sede a Basilea, attraverso delle riunioni periodiche che si tengono tre o quattro volte l’anno e in cui vengono espressi degli orientamenti non obbligatori, ma la cui efficacia è rimessa alla volontà di cooperazione degli Stati membri.

Tale impianto normativo sancisce il ruolo del capitale nella sua funzione fondamentale di copertura dei rischi assunti: ogni attività posta in essere da una impresa finanziaria comporta l’assunzione di un certo grado di rischio, che deve essere quantificato e supportato dal capitale, identificato con “il patrimonio di vigilanza”.

Con la definizione di “adeguatezza patrimoniale” si intende, pertanto, che il patrimonio debba essere adeguato ai rischi assunti.

L’Accordo sul capitale mirava ad accrescere il grado di patrimonializzazione delle banche attive a livello internazionale, dopo le evidenti riduzioni che si erano registrate nei decenni precedenti, anche a causa dell’inefficienza dimostrata dall’adozione dei coefficienti dimensionali; questi, applicati uniformemente a tutte le banche, inducevano ad aumentare le componenti più rischiose dell’attivo in modo da incrementare i profitti a parità di dimensione dell’intermediazione, senza però associare ai maggiori rischi un ampliamento delle dotazioni patrimoniali (e senza tener conto quindi della rischiosità dei singoli portafogli e delle attività fuori bilancio).

Tra gli obiettivi principali della normativa in questione se ne possono citare alcuni:

  • rafforzare la solidità e la solvibilità dei sistemi bancari internazionali;
  • ricercare un’omogeneità normativa per garantire pari opportunità competitive attraverso l’introduzione di un approccio alla capitalizzazione di tipo standardizzato (level playing field);
  • valorizzare l’autonomia imprenditoriale del banchiere, tramite uno stretto collegamento tra rischi assunti e risorse patrimoniali, ecc.

L’Accordo del 1988 rappresentò un importante passo in avanti, perché ridefiniva il vincolo su base consolidata del requisito patrimoniale, a copertura forfetaria dei rischi tipici, nella misura dell’8%, dato dal rapporto tra il patrimonio di vigilanza e la somma delle attività (in bilancio e fuori bilancio) ponderate per fattori di rischiosità potenziale, ovvero per il presumibile rischio di inadempimento della controparte.

equazione4

dove:
PV = Patrimonio di vigilanza
Ai = Attività in e fuori bilancio
RWi = Ponderazioni per il rischio

Le ponderazioni in questione vengono fatte dipendere dalle caratteristiche di solvibilità delle controparti, dalle garanzie ricevute dall’intermediario e dall’eventuale “rischio paese” (inteso come esplicitazione del rischio di credito) presente nel rapporto creditizio; esse danno luogo a quattro classi di rischio delle attività sulla base di tre criteri: liquidità, natura dei debitori e Paesi di residenza di questi.

Tabella 1: Ponderazioni del coefficiente di solvibilità per alcune attività in bilancio
tabella1

Le attività fuori bilancio in particolare (crediti di firma, contratti a termine, strumenti derivati ecc.), concorrono al calcolo del requisito patrimoniale mediante la trasformazione del loro valore nominale in equivalenti creditizi tramite opportuni fattori di conversione che rispecchiano la stima del rischio di controparte cui possono dar luogo.

Il patrimonio ai fini di vigilanza, sulla base di quanto si è detto in precedenza, non può essere considerato come elemento a se stante, ma all’interno di un processo che vede come obiettivo principale dell’istituto di credito la massimizzazione dei profitti mediante il finanziamento di attività che comportano l’assunzione di determinati livelli di rischio; in atri termini esso è l’aggregato sul quale effettuare il calcolo dei coefficienti di solvibilità, e a tal fine è stato suddiviso in due blocchi denominati Tier 1 (Patrimonio di Base) e Tier 2 (Patrimonio Supplementare) [14] :

Tabella 2: Suddivisione del patrimonio di vigilanza
tabella2

Sebbene la disciplina prudenziale abbia costituito una grande novità nel panorama della vigilanza degli istituti bancari, bisogna anche precisare che essa non deve essere così stringente da costituire un limite al sostegno dell’intermediazione creditizia e finanziaria allo sviluppo economico.

[14] Esiste anche un Tier3 capital (debito subordinato con vita residua a 2 anni) che vale però solo per i rischi di mercato sul portafoglio non immobilizzato. Si è convenuto che il patrimonio supplementare non può superare quello di base (che è invece ammesso nel calcolo senza limitazioni), e dalla somma dei due vanno dedotte le partecipazioni in altre istituzioni creditizie superiori al 10% del capitale di queste.

Per valutare quali siano le potenzialità di sviluppo di un gruppo bancario è necessario verificare il suo grado di patrimonializzazione; a tal fine si può utilizzare una misura puramente contabile di quest’ultimo che è rappresentata dal “patrimonio libero”, dato dalla differenza tra tutto il capitale della banca e il suo attivo immobilizzato, comprese le sofferenze.

Equazione 5 – Il patrimonio libero
PL = (PNT + FRC + PS)-(IMat + I Im+ SOFF + PART )

dove:
PNT = Patrimonio netto totale;
FRC = Fondo rischi su crediti;
PS = Passività subordinate;
IMat e IIm = Immobilizzazioni materiali e immateriali;
SOFF = Sofferenze;
PART = Partecipazioni;

Si tratta in sostanza di un indicatore che permette di evidenziare qual è il capitale in eccesso rispetto alle esigenze d’investimento dell’istituto, e che può essere destinato allo sviluppo dell’intermediazione creditizia o a nuove acquisizioni.

Da uno studio del Sole 24ore del giugno 2003, è emerso che rapportando il patrimonio libero all’attivo totale dei maggiori gruppi creditizi italiani, quelli con maggiore disponibilità di capitale risultavano essere a fine 2002 La Popolare di Milano, la Popolare di Lodi, Banca Lombarda e Unicredit. Data la natura puramente contabile del predetto indicatore, è chiaro però che esso non permette di tener conto dei rischi (di credito e di mercato) insiti nell’attività di una banca.

Ecco perché la normativa di vigilanza utilizza generalmente due indicatori più evoluti: il Tier1 Capital Ratio (minimo 6%), dato dal rapporto tra patrimonio di base e il totale delle attività ponderate per il rischio, e il Total Capital Ratio, il ben noto coefficiente di solvibilità, (minimo 8% per i gruppi bancari e le banche non affiliate ai gruppi, mentre per le banche appartenenti ai gruppi il livello minimo è del 7%), dato dal rapporto tra il capitale totale e il totale delle attività ponderate per il rischio. [15]

[15] Al riguardo bisogna sottolineare che la legislazione bancaria americana ha introdotto lo status della “Financial Holding Company”, consentendo ad una Bank Holding Company, qualificata come FHC, di estendere l’ambito della sua operatività, soprattutto nel segmento dell’investment banking. Per ottenere tale status la banca deve però essere “well capitalized”, ossia deve soddisfare tre ratios: oltre al Tier1 Capital Ratio e al Total Capital Ratio, deve raggiungere un rapporto tra patrimonio di base e attività in misura pari ad almeno il 5% (Leverage Ratio). In Italia invece tale rapporto è stato stabilito in una misura pari ad almeno il 4,4% .

Tenendo conto di questi indicatori lo studio suddetto ha evidenziato quanto segue:

Tabella 3 – La forza patrimoniale dei “best competitors”
tabella3

A tutt’oggi il sistema dei requisiti patrimoniali proposti con l’Accordo è stato ratificato da oltre 140 Paesi, e alcuni degli obiettivi fondamentali sono stati raggiunti; a riprova di ciò basta considerare che tra il 1989 e il 1998 il coefficiente di solvibilità delle maggiori banche dei Paesi del G-10 (con un totale delle attività superiore ai 50 miliardi di dollari) è passata dal 9,3 % a oltre l’11,6 %, mentre in Italia nello stesso periodo il coefficiente medio di solvibilità è cresciuto dall’11,7% al 13,4% a livello individuale, mantenendosi sostanzialmente stabile fino ai giorni nostri.

Come si vede gli istituti di credito italiani sembrano essere caratterizzati dalla tendenza a detenere un volume patrimoniale ben al di sopra rispetto al minimo richiesto (tendenza diffusa soprattutto presso le banche con raccolta prevalentemente a medio-lungo termine e le banche di credito cooperativo), cosa che potrebbe indurre a ritenere che la prospettiva della vigilanza non sia l’unica attraverso la quale valutare l’adeguatezza patrimoniale di una banca. Infatti diversi motivi possono condurre un istituto a detenere mezzi propri superiori sia rispetto all’assorbimento di capitale effettivo, sia rispetto agli obiettivi minimi fissati dalle autorità di vigilanza, come ad esempio:

  • eventuali fabbisogni di crescita esterna attraverso acquisizioni;
  • potenziali fabbisogni futuri di capitale per realizzare l’espansione interna di alcune aree di business;
  • la volontà di coprire almeno in parte le possibili perdite eccedenti la stima del capitale a rischio complessivo della banca (CaR), ecc.

La determinazione dell’ammontare ottimale di capitale per la banca non è però immune da difficoltà, e in ogni caso essa rimanda alla misurazione dei rischi complessivi della sua particolare attività di intermediazione, e quindi alla sua capacità di ridurre l’impatto di eventi inattesi, oltre che a considerare le condizioni di mercato, le scelte riguardanti la composizione del bilancio, ecc.

In definitiva alla banca converrà detenere un ammontare di capitale che assicuri la sua sopravvivenza nel tempo ed eviti sia i rischi di fallimento conseguenti alla probabilità che eventuali perdite possano portare il valore delle attività al di sotto di quello delle passività, sia gli effetti di una sovr acapitalizzazione che può portare a deprimere, a parità di utile conseguito, il Return on Equity e quindi il rendimento conseguito dall’azionista.

2.2 I limiti e il superamento dell’Accordo del 1988: da Basilea 1 a Basilea 2

Sebbene la normativa di Basilea del 1988 abbia esercitato effetti considerevoli sul livello di patrimonializzazione dei principali sistemi bancari, riducendo oltretutto gli svantaggi concorrenziali che derivavano dalla diversa severità delle regolamentazioni bancarie nazionali, non si può dire che col passare del tempo essa si sia rivelata sempre efficace, soprattutto per la sua rigidità.

Già dai primi anni ’90 infatti, gli operatori cominciarono a sottolineare che, se da un lato il requisito di una adeguata disponibilità di capitale costituisce una garanzia per la solidità del sistema, dall’altro è pur vero che ricondurre la determinazione del capitale necessario a costituire un “cuscinetto” contro potenziali perdite inattese ad una formula statica che non tiene conto delle varie fasi congiunturali, ha costituito uno dei limiti principali della predetta normativa.

L’innovazione finanziaria degli ultimi anni, associata ai notevoli progressi nel campo delle metodologie di misurazione dei rischi, hanno messo in evidenza tutti i limiti dell’attuale definizione dei requisiti patrimoniali; regole estremamente semplificate, che inizialmente hanno permesso la loro adozione da parte di oltre 100 Paesi nel mondo, non hanno consentito di tener conto in modo sufficientemente realistico dei vari rischi legati all’attività creditizia. In particolare, le critiche mosse nei confronti dei contenuti dell’Accordo del 1988 e i punti deboli del sistema, possono essere così sintetizzati:

  • il diverso merito creditizio delle controparti, definito attraverso i coefficienti di ponderazione dell’attivo bancario, non è sufficientemente disarticolato, in quanto viene attribuito lo stesso peso a banche, imprese o stati sovrani che presentano ovviamente rischi diversi;
  • non viene tenuta in debita considerazione la struttura a termine del portafoglio crediti, per cui vengono parificati prestiti a breve, medio e lungo termine;
  • le esigenze di diversificazione del portafoglio vengono completamente ignorate, per cui lo stesso requisito patrimoniale viene applicato a banche che, a parità di altre condizioni, sono caratterizzate da un portafoglio prestiti il cui grado di frazionamento può essere estremamente diverso;
  • l’attuale normativa non presenta una visione complessiva del rischio di credito e spinge a tenere separati il rischio di credito sull’attività di prestito (banking book) dal rischio specifico sull’attività di intermediazione (trading book);
  • nell’ambito del banking book non sono infine contemplati gli effetti della compensazione (netting) tra posizioni attive e passive riferite alla stessa controparte, attuabili con la negoziazione di strumenti di copertura come i credit derivatives.

Paradossalmente, un coefficiente di solvibilità standard a presidio dei rischi, non tiene conto dei particolari tassi di insolvenza delle diverse controparti che appartengono al banking book; pertanto gli intermediari, in seguito al minore rendimento del capitale allocato in attività a basso rischio, sono incentivati ad assumere esposizioni creditizie più rischiose ma che possiedono una maggiore redditività attesa. Oltretutto, un sistema di requisiti patrimoniali stabili non tiene conto degli effetti derivanti dal grado di concentrazione del portafoglio crediti sull’intensità dei rischi assunti. In ambito europeo si è cercato di integrare la regolamentazione prudenziale introducendo anche una normativa specifica riferita ai “grandi fidi” (la Direttiva 91/121/CEE), in base alla quale una banca non può concedere prestiti a un singolo debitore per oltre il 25% del proprio capitale, e la somma dei grandi rischi (singola esposizione oltre il 10% del patrimonio) non può eccedere complessivamente otto volte il capitale dell’intermediario.

Figura 5: La concentrazione dei grandi rischi tra le principali banche
figura5
Fonte: stime UBS su dati societari. Dati in mln di Euro. Note: MPS non ha grandi rischi

Ovviamente tale normativa da sola non può esaurire le problematiche inerenti alla concentrazione dei rischi e consentire al tempo stesso di cogliere tutti i vantaggi riconducibili alla diversificazione degli impieghi per settori di attività economica e per aree geografiche.

La rigidità delle regole e le incoerenze dei coefficienti sui requisiti patrimoniali, hanno inoltre dato luogo nel corso degli anni a fenomeni di arbitraggio regolamentare, o “risk capital arbitrage”, cioè di valutazioni di convenienza per aggirare le regole in questione e ottenere riduzioni degli oneri connessi: espressione questa della discrasia tra l’interesse pubblico, proprio delle autorità, ad avere banche ben patrimonializzate, e l’altrettanto naturale interesse privato, degli intermediari, a “economizzare” sulla dotazione di capitale mediante l’utilizzo di strumenti di finanza innovativa come operazioni di cartolarizzazione (securitization), credit derivatives e lo sviluppo degli stessi modelli di credit risk management.

Nel primo caso si tratta di trasformare attività illiquide come gli impieghi creditizi in attività prontamente smobilizzabili che vengono cedute al mercato (trasferendo ad esso il relativo rischio e lasciando impregiudicate le relazioni esistenti che vengono gestite in modo più flessibile e dinamico), dato che le prime ricevono in genere un fattore di ponderazione più elevato; nel secondo caso invece, la banca può trasferire il rischio di uno specifico asset ad una società senza bisogno di accantonare capitale a fronte dell’attività ma bensì a fronte della controparte del credit derivative.

Di conseguenza, il capitale accantonato, ad esempio, a fronte di un prestito concesso ad un’impresa privata, che ha un fattore di ponderazione del 100%, può essere sostituito, nel caso di acquisto di una protezione, con quello accantonato a fronte della controparte del credit derivative: se quest’ultima è una banca (fattore di ponderazione pari al 20%) vi è un risparmio del capitale dell’80%.

Tuttavia gli arbitraggi regolamentari non sono privi di costi per il sistema economico, soprattutto perché possono ridurre la trasparenza delle attività bancarie [16], dal momento che alterano la rischiosità del sistema bancario e forniscono false informazioni al mercato sulla reale salute delle imprese che vi operano. Tutto ciò inoltre può aver determinato condizioni di disparità tra, da un lato le banche più grandi e più solide da un punto di vista gestionale che hanno potuto aggirare le regole di Basilea, e dall’altro le banche più piccole che, non disponendo di risorse adeguate a tal fine non hanno potuto far altro che seguire i principi dettati dalle autorità di vigilanza.

[16] Cfr. Masera R., “Il rischio e le banche – La revisione dell’Accordo di Basilea: implicazioni per banche e imprese”, Il Sole24ore.

Per i credit derivatives esiste inoltre ancora molta confusione circa la metodologia da utilizzarsi: quella prevista per il portafoglio immobilizzato (banking book), data la loro somiglianza con le garanzie, o quella prevista per il portafoglio di negoziazione (trading book); naturalmente, la prima ipotesi penalizzerebbe il ricorso a tali strumenti [17].

[17] Per quanto riguarda il rischio di mercato, derivante dall’attività di negoziazione (trading book ) delle istituzioni creditizie, le disposizioni di vigilanza prevedono l’osservanza di distinti requisiti patrimoniali volti a fronteggiare le seguenti categorie di rischio: rischio di posizione, rischio di regolamento, rischio di controparte, rischio di concentrazione e rischio di cambio. In particolare, il rischio di controparte per i contratti derivati si calcola seguendo il metodo del valore corrente o quello dell’esposizione originaria. Con questo schema di adeguatezza patrimoniale si impone un assorbimento di capitale differenziato tra i due blocchi, superiore nel caso di banking book .

Se quindi da un lato si riconosce la possibilità di includere i derivati creditizi nel trading book, dall’altro permane però una forte attenzione degli organi di supervisione a stabilire le condizioni necessarie perché tale riconoscimento avvenga.

Lo sviluppo dei derivati creditizi ha messo in discussione la validità dell’approccio alla misurazione del rischio di credito introdotta dal Comitato di Basilea: la possibilità di negoziarlo attraverso tecniche di trasferimento, trasforma il rischio creditizio in una variabile marketable che può generare nel continuo perdite causate da variazioni sfavorevoli nel prezzo dello strumento finanziario, e rende più attiva la gestione dei crediti, che divengono quindi maggiormente assimilabili ai titoli.

In ogni caso le tecniche di arbitraggio hanno rappresentato per le banche una possibilità di continuare a operare nei segmenti di mercato caratterizzati da più elevata qualità e minore rischio: questi segmenti possono risultare non convenienti a causa degli eccessivi livelli di capitale richiesto dalla regolamentazione, pur risultando convenienti se valutati in termini di rischio e rendimento. Le esperienze maturate con le tecniche di cessione e/o di mitigazione del rischio vanno assumendo una funzione sempre più importante nella gestione bancaria, nel disegno delle forme future di intermediazione finanziaria e nella configurazione dei livelli di leva finanziaria da adottare.

In un contesto di più ampia e sperimentata flessibilità nel determinare l’attivo a rischio , le opportunità di diversificare l’attivo divengono una delle determinanti di fondo della stabilità e della continuità operativa degli intermediari e del mercato, e come tali assumono ruolo e rilievo simili a quelli dedicati alla determinazione delle dotazioni patrimoniali del sistema. Con l’emendamento del gennaio 1996, la disciplina dell’Accordo è stata modificata nel tentativo di correggere una delle anomalie più criticate, l’assenza di un requisito per i rischi di mercato.

Si è consentito così alle banche di usare alternativamente i loro modelli interni di VaR per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato (rischio di cambio e di posizione per il portafoglio di negoziazione [18]), o facendo ricorso a una procedura standardizzata molto più sofisticata rispetto a quella adottata nel 1988 per i rischi di credito. In tal modo il Comitato di Basilea ha dato vita ad una nuova stagione delle politiche di vigilanza basate su una più intensa collaborazione fra autorità regolamentari e soggetti controllati.

[18] Posizioni in titoli e in contratti derivati soggette a mark to market giornaliero ed effettuate per trarre profitto nell’arco di un ridotto orizzonte temporale fissato convenzionalmente in 10 giorni lavorativi, anche utilizzando i dati relativi alle volatilità di periodi temporali diversi, opportunamente modificati moltiplicandoli per la radice quadrata del tempo.

In particolare la metodologia standard si fonda sul cosiddetto approccio “a blocchi” (building-block approach), in base al quale vengono individuati requisiti patrimoniali distinti a seconda delle tipologie di rischio prese in considerazione e che possono essere così classificate:

  • rischio di posizione sui titoli di debito e di capitale;
  • rischio di regolamento;
  • rischio di controparte;
  • rischio di concentrazione.

Nella quantificazione del rischio si fa una distinzione tra posizioni attive (o lunghe) e posizioni passive (o corte), escludendo le operazioni di segno opposto relative ad uno stesso strumento finanziario. Secondo la BRI (Banca dei Regolamenti Internazionali) il rischio di mercato si scompone a sua volta in:

  • rischio generico, che corrisponde in linea di massima al rischio di tasso di interesse e definito come la possibilità che il valore delle posizioni diminuisca a causa di uno sfavorevole andamento dei tassi sui mercati;
  • rischio specifico, che trova invece espressione nella possibilità che il prezzo di un valore mobiliare diminuisca a seguito del deterioramento del merito creditizio dell’emittente.

Da tutto ciò ne deriva che la dotazione minima di capitale viene determinata sommando le tre componenti patrimoniali poste a presidio delle seguenti tipologie di rischio:

  • rischio di credito per le sole attività bancarie (portafoglio immobilizzato);
  • rischio di mercato per le sole posizioni del portafoglio di negoziazione;
  • rischi di cambio per l’intero bilancio (portafoglio immobilizzato e non).

Con tale approccio si è cercato di superare la critica principale che precedentemente veniva mossa contro il metodo standardizzato, e cioè la possibilità di una grave distorsione nell’allocazione del capitale e nelle tecniche di pricing, derivante dall’utilizzo di due sistemi di valutazione del rischio, quello standard per la vigilanza e quello per fini interni, che avrebbe indotto le banche a non sviluppare sufficientemente questi ultimi.

A tal fine il Comitato ha individuato una serie di criteri qualitativi e quantitativi per le banche che desiderano utilizzare i propri modelli interni per il controllo dei rischi, anche se è l’Autorità di vigilanza a dover testare la bontà del modello mediante la verifica dei suoi requisiti.

Tra i requisiti qualitativi ricordiamo:

  • l’esistenza di un’unità autonoma di gestione del rischio, responsabile della progettazione, dell’applicazione e del monitoraggio continuo del sistema;
  • un coinvolgimento attivo dell’alta direzione nel processo di controllo dei rischi;
  • l’implementazione di un rigoroso programma di “prove di stress”, volte a simulare e quindi prevenire le perdite potenziali derivanti dalle varie tipologie di rischio, in situazioni estreme di mercato, ecc.

I criteri quantitativi prevedono invece che :

  • il valore a rischio sia calcolato su base giornaliera utilizzando un intervallo di confidenza del 99%, e che il periodo di detenzione ipotizzato nel calcolo del valore a rischio sia di almeno 10 giorni lavorativi;
  • il periodo storico di stima della volatilità dei prezzi e dei rendimenti (fattori di rischio) sia di almeno un anno;
  • pur potendo utilizzare le correlazioni storiche per il calcolo del capitale a rischio relativo a singole categorie di variabili di mercato (tassi di interesse, di cambio, ecc.), le banche devono calcolare il capitale a rischio complessivo sommando i capitali di rischio connessi alle diverse categorie di variabili, ipotizzando una correlazione perfetta tra i diversi fattori.

Il coefficiente patrimoniale per una banca che utilizzi un modello interno è dato dalla cifra maggiore tra il valore a rischio del giorno precedente e la media del valore a rischio nei 60 giorni lavorativi precedenti, moltiplicata per un fattore pari a 3, fattore previsto per sopperire ad eventuali carenze nell’applicazione dei modelli interni.

Queste possono derivare ad esempio dal fatto che i modelli in questione non permettono di tenere in debita considerazione eventuali situazioni di mercato eccezionali, o da stime della volatilità e correlazione dei fattori di rischio basate su dati storici che forniscono parametri non sempre attendibili per il futuro, e così via.

Pur considerando che l’utilizzo dei modelli interni per i rischi di mercato, allo scopo di determinare i requisiti patrimoniali relativi, sia di fatto limitato ad un numero esiguo di banche maggiori, è innegabile lo sforzo del Comitato di Basilea e delle autorità di vigilanza nazionali nello stimolare lo sviluppo degli stessi all’interno delle banche dei principali Paesi del mondo, soprattutto al fine di spingere significativamente alla implementazione e diffusione dei più moderni e sofisticati sistemi di risk management e quindi di una adeguata cultura del rischio.

2.3 Il Nuovo Accordo di Basilea sul capitale (Basilea 2)

Il Comitato di Basilea, dopo aver affrontato il tema relativo ai controlli e alla misurazione dei rischi di mercato e trascorsi ormai 10 anni dal primo Accordo, anni in cui l’intera architettura dei sistemi finanziari internazionali è profondamente cambiata, avviava nel giugno del 1999 [19] i lavori per la stesura di un documento consultivo volto alla sua revisione proponendo significative novità, sia con riferimento alle tipologie di rischi considerati che alle relative modalità di misurazione.

[19] Il Comitato aveva originariamente previsto un periodo di consultazione della durata di soli cinque mesi (da concludersi entro la fine del maggio 2001), seguito dal completamento del nuovo accordo entro la fine dello stesso anno. L’implementazione integrale dell’Accordo era a sua volta prevista a partire dal 2005; successivamente, l’intero processo è stato posticipato di un anno e l’entrata in vigore del Nuovo Accordo è dunque prevista per la fine del 2006.

Esso rappresenta un passo in avanti considerevole, soprattutto perché segna il passaggio da una vigilanza di tipo prevalentemente “amministrativo”, orientata a realizzare l’obiettivo originario di una uniformità internazionale della regolamentazione (level the playing field), a un approccio maggiormente orientato al mercato, che si affidi in misura crescente all’attività di vigilanza ispettiva delle varie autorità nazionali, unici soggetti in grado di conoscere a fondo le particolarità dei singoli sistemi bancari.

Di fatto il Comitato pone ora la sua attenzione allo sviluppo e all’efficace implementazione delle tecniche di Risk Management [20] all’interno delle organizzazioni aziendali, come punto di contatto tra la ricordata necessità di ottemperare alle esigenze di stabilità del sistema e le altrettanto importanti esigenze di efficienza dei singoli intermediari finanziari e bancari. Ciò comporta importanti innovazioni sul piano:

  • della corporate governance e dell’assetto strategico del capitale delle istituzioni finanziarie;
  • della possibilità di gestire il rapporto capitale/rischio, incidendo sui diversi modelli di business perseguibili.
  • dell’impulso ad adottare una maggiore trasparenza dell’informazione finanziaria verso il mercato e gli operatori;
  • delle procedure e dei metodi per l’assunzione, il controllo e la gestione dei rischi.

[20] Come conferma di questo nuovo approccio basti ricordare la circolare della Banca d’Italia del febbraio 2000, che riconosce i modelli interni di Risk Management con riferimento ai rischi di mercato, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali.

Tali innovazioni sono destinate ad incidere ovviamente sulle relazioni con la clientela, il mercato e gli altri operatori, ma anche sui comportamenti e le scelte di finanza d’impresa, in un quadro competitivo sempre più articolato e complesso.

Il Nuovo Accordo sul capitale è destinato ad avere effetti determinanti sullo sviluppo dell’industria finanziaria del prossimo futuro, soprattutto se si considera l’avvento di una maggiore responsabilizzazione dei percorsi individuali di posizionamento dei singoli intermediari.

2.3.1 A New Capital Adequacy Framework: un nuovo sistema per i requisiti patrimoniali minimi

Nell’ambito dei dibattiti sempre più intensi circa la definizione di un nuovo schema di regolamentazione in tema di adeguatezza patrimoniale, il 3 giugno del 1999 il Comitato di Basilea pubblicava, a fini di consultazione, il documento “A New Capital Adequacy Framework” con l’intenzione di rafforzare il nesso diretto tra mezzi propri e rischi tipici dell’attività bancaria. Il documento in questione conteneva sì indicazioni e suggerimenti, ma al tempo stesso veniva domandato per la prima volta un coinvolgimento diretto delle banche stesse con riferimento alla possibilità di esprimere posizioni e suggerimenti, ovvero rispondere a questionari utili alla comprensione delle prassi gestionali in uso presso le istituzioni suddette.

In particolare, a un primo gruppo di banche del G10, era stato chiesto di rispondere ad un questionario relativo all’utilizzo dei modelli interni di quantificazione del rischio di credito in un’ottica di portafoglio; con un secondo questionario esse dovevano invece riferire circa l’utilizzo dei sistemi di credit risk rating ed in seguito sull’utilizzo delle tecniche di risk mitigation.

In tal modo quindi le autorità di vigilanza perseguivano lo scopo di ridurre il gap che si sarebbe potuto creare tra le valutazioni a fini gestionali e quelle imposte a fini regolamentari.

Il nuovo schema di regolamentazione tratteggiato dal Comitato, sul quale si basa la definizione del capitale di vigilanza per le banche, risulta articolato su tre pilastri (Pillars) considerati egualmente importanti e fra loro interdipendenti:

Primo Pilastro – Requisiti patrimoniali minimi.
Prevede un coefficiente patrimoniale minimo (total capital ratio) pari all’8%, determinato dal rapporto tra il capitale a disposizione di una banca e una misura complessiva dei rischi di credito, di mercato ed operativi a cui questa è esposta. In particolare, se per il rischio di mercato Basilea 2 lascia immutata la normativa prevista nell’emendamento del 1996, per la misurazione del rischio di credito il Nuovo Accordo prevede un importante novità: l’introduzione di criteri di ponderazione basati sull’utilizzo di rating esterni forniti da agenzie specializzate, oppure di rating interni adottati dalle banche più sofisticate nelle loro stime di affidabilità dei loro portafogli, con l’obbligo di rispettare rigidi standard metodologici e di disclosure.

In entrambi i casi, viene permesso l’utilizzo di garanzie reali, di derivati su crediti, di garanzie personali e di compensazione di posizioni in bilancio per l’attenuazione del rischio di credito. Per quanto riguarda invece il rischio operativo, quello concernente perdite dirette o indirette risultanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi di origine esterna, nel modello standard vengono specificati diversi indicatori per le diverse linee di business.

Per la misurazione interna, si richiede invece alle banche di utilizzare le loro informazioni sulle perdite nella stima del capitale richiesto.

Secondo Pilastro – Controllo prudenziale.
Si basa su una serie di principi guida sulla previsione che le banche instaurino una relazione attiva con le Autorità di Vigilanza nazionali, che saranno chiamate ad esprimere un giudizio qualitativo sull’adeguatezza dei sistemi di controllo dei rischi adottati da ciascuna banca, con la possibilità di effettuare interventi correttivi al verificarsi di situazioni di squilibrio. Cambia quindi l’approccio previsto per la vigilanza: tenendo conto delle strategie aziendali in materia di patrimonializzazione e di assunzione dei rischi, le Banche Centrali avranno una maggiore discrezionalità nel valutare l’adeguatezza patrimoniale delle banche, potendo imporre una copertura superiore ai requisiti minimi.

I fattori di rischio cui le autorità dovrebbero prestare particolare attenzione sono, oltre al grado di concentrazione del rischio di credito, che non è adeguatamente misurato nell’ambito del primo pilastro [21], anche altri che sono o del tutto trascurati o di non immediata interpretazione sotto il profilo economico.

[21] Solo per i prestiti al dettaglio, individuati sulla base di criteri non solo dimensionali ma anche di tipo di prenditore e di transazione economica sottostante, si introduce un criterio di diversificazione minima del rischio di credito.

Esempi della prima tipologia sono il rischio di interesse diverso da quello relativo all’attività di negoziazione, il rischio relativo alle scelte strategiche dell’azienda, l’influenza del ciclo economico sui risultati aziendali; un esempio della seconda tipologia è il grado effettivo di trasferimento del rischio di credito ottenuto con operazioni di securitization, e ciò in relazione a quale sia, sul buon esito della transazione, la garanzia esplicita – tramite l’acquisto di una tranche dei titoli con diritti subordinati – o implicita – per ragioni di reputazione – dell’istituzione nei confronti dei sottoscrittori esterni. Ove le autorità ritengano che l’istituzione sia sottocapitalizzata per far fronte adeguatamente a questi fattori di rischio, esse possono imporre misure via via più stringenti sulla condotta del management e della proprietà, tra cui, come già detto, anche requisiti patrimoniali addizionali rispetto a quelli minimi.

E’ da sottolineare inoltre il ruolo attribuito alle autorità per introdurre nelle loro valutazioni di adeguatezza del capitale, anche gli effetti del ciclo economico. Basilea 2 introduce infatti, nel denominatore del rapporto, una correlazione positiva tra il ciclo e i pesi usati nel calcolo dell’attivo ponderato per il rischio: questo vuol dire che in una fase espansiva del ciclo, quando si accrescono le tensioni inflazionistiche dal lato della domanda, la riduzione del rischio di credito, sia essa certificata dalle agenzie di ratings o derivata dai modelli interni, contribuirebbe, riducendo l’attivo ponderato, ad allentare il vincolo posto dal capitale regolamentare nell’espansione dell’offerta di prestiti anche a prenditori con minor grado di affidabilità.

Ciò precostituirebbe, nella successiva fase recessiva, le condizioni per l’emergere di sofferenze che, decurtando il capitale regolamentare a numeratore e aumentando il denominatore dei requisiti di capitale, potrebbero innescare un processo cumulativo di contrazione dei prestiti. Ne deriverebbe un’accentuazione della ciclicità insita nell’attività creditizia (prociclicità finanziaria), e quindi delle difficoltà di una banca centrale che abbia come obiettivo, sia pure subordinato a quello di inflazione sul medio termine, la riduzione delle fluttuazioni del prodotto e dei tassi d’interesse, e quindi la volatilità nelle quotazioni dei titoli.

Un modo per mitigare questi effetti di prociclicità potrebbe essere l’adozione del cosiddetto metodo dello “statistical dynamic provisioning” [22], sperimentato recentemente in particolare in Spagna. La sua giustificazione logica può essere rintracciata nell’interpretazione data da Allen e Gale (2000) [23], secondo cui l’intermediazione bancaria è un assetto istituzionale in grado di conseguire la diversificazione intertemporale del rischio finanziario, grazie alla distribuzione su un arco di tempo relativamente ampio dei guadagni o delle perdite conseguiti dall’istituzione in un dato periodo, ricorrendo a un uso opportunamente anticiclico degli accantonamenti prudenziali a riserva e del loro utilizzo.

[22] Secondo questo approccio, le banche determinano gli accantonamenti prudenziali a fronte dei prestiti e i loro utilizzi non ex-post, una volta che si siano individuati rischi di sofferenza per la singola esposizione creditoria, ma ex ante, tenendo conto dell’esperienza acquisita sugli effetti del ciclo economico sulla formazione di sofferenze. Ovviamente, l’adozione di questo approccio è reso possibile solo previo un adattamento della normativa contabile e fiscale per tener conto della natura virtuale delle specifiche poste di bilancio.
[23] Cfr. Allen e D. Gale, Comparing fiancial sistem, MIT press, Cambridge MA, 2000.

Terzo Pilastro – Disciplina di mercato. Contempla la necessità di rendere pubbliche informazioni dettagliate sui processi utilizzati dalle banche per gestire e controllare i rischi assunti, affinché il mercato sia in grado di valutare correttamente l’effettivo profilo di rischio assunto dalla banca stessa. Questo pilastro enfatizza quindi il ruolo della disciplina di mercato e delle altre misure di vigilanza volte alla sicurezza e alla solidità delle banche e del sistema finanziario; il nuovo Accordo definisce un livello minimo di informazioni che le banche devono fornire, sia per quanto riguarda gli aspetti quantitativi che quelli qualitativi, e un’informativa supplementare, connessa agli aspetti peculiari relativi a specifiche istituzioni.

La maggiore trasparenza ha lo scopo di favorire il ricorso alle valutazioni espresse dal mercato, tramite ad esempio le quotazioni di azioni e di strumenti di debito subordinato, che potrebbero costituire elementi addizionali utili alla formazione del giudizio dei supervisori sul rischio dell’intermediario.

Uno degli aspetti più innovativi della normativa sembra essere rappresentato proprio dall’applicazione del terzo pilastro che, in modo maggiore rispetto ai due precedenti, introduce elementi nuovi e, per molti aspetti, del tutto sconosciuti.

La volontà, da parte del normatore, di una maggiore disclosure dei risultati ottenuti dall’introduzione dei ratings interni, pone le banche in una situazione mai sperimentata in precedenza.

Raramente, infatti, si è assistito alla comunicazione, da parte degli istituti di credito, delle informazioni utilizzate per determinare parte delle condizioni contrattuali; l’obiettivo del Comitato di Basilea, quindi, è di migliorare la comunicazione tra le controparti ponendo la clientela nella situazione, non certo di facile attuazione, di operare in modo attivo per il raggiungimento di un equilibrio solido e duraturo. Gli istituti, infatti, con l’applicazione della nuova normativa, saranno obbligati a comunicare al cliente la sua posizione in graduatoria, evidenziando particolari basilari riguardo alle condizioni contrattuali, in modo analogo al mondo assicurativo in cui, già da tempo, il titolare di un’assicurazione di qualsiasi genere, è informato, dalla compagnia stessa, sulla sua situazione. L’applicazione del terzo pilastro introdurrà, inoltre, per la prima volta, la considerazione del mercato come naturale metro di giudizio della bontà dell’offerta di servizi da parte degli istituti di credito.

Questo mercato, infatti, è sempre stato caratterizzato da una rigidità molto elevata: difficilmente un cliente, specialmente se di tipo aziendale, a fronte di un peggioramento delle condizioni di erogazione del credito, avrebbe preso la decisione di cambiare banca se non a causa di disservizi e problemi di entità particolarmente elevata. La consapevolezza, da parte delle banche, di questa peculiarità, ha svolto un ruolo basilare nel trasformare l’erogazione del credito in un oligopolio in cui gli istituti creditizi hanno sempre svolto una funzione dominante grazie alla possibilità di utilizzare informazioni e dati più precisi e completi rispetto alla propria clientela.

La nuova normativa tramuterebbe, quindi, un mercato ancora rigido e scarsamente competitivo in un mercato dinamico basato sui reali principi di incrocio tra domanda ed offerta: tutti gli istituti che non riusciranno, per scarse competenze o per impossibilità economiche, ad adeguare la propria offerta alle reali esigenze del mercato rimarranno, inesorabilmente, ai margini dell’arena competitiva perdendo importanti quote di mercato.

In base a quanto stabilito per il primo pilastro invece, ci si concentra soprattutto sul denominatore del rapporto utile a determinare la dotazione patrimoniale minima, in quanto non viene modificata né la definizione di patrimonio di vigilanza, né la misura del coefficiente di patrimonializzazione. Il vincolo di capitale complessivo è quindi ottenuto da:

equazione6

dove:
PVrm = requisito patrimoniale per i rischi di mercato
PVro = requisito patrimoniale per i rischi operativi
TPArc = totale ponderato delle attività esposte al rischio di credito
12,5 = reciproco del requisito di capitale minimo dell’8%.

Per ciò che concerne il rischio di credito, il Comitato propone due approcci: il primo, definito standard (versione più evoluta di quello dell’attuale metodologia), si fonda sull’utilizzo di rating esterni come quelli prodotti dalle agenzie di rating quali Standard & Poor’s, Moody’s e FitchIBCA, dalle agenzie per il credito all’esportazione o da altre istituzioni qualificate.

Il secondo approccio, definito Internal Ratings-Based Approach (IRB), apre invece la strada alla possibilità di utilizzare, previa validazione da parte delle singole autorità di vigilanza nazionali, i sistemi di rating interni sviluppati dalle stesse banche quando questi soddisfino alcuni criteri. L’approccio dei rating interni prevede peraltro un diverso grado di “autonomia” delle banche nella stima dei parametri rilevanti per la determinazione delle ponderazioni per il rischio e dunque per il requisito patrimoniale: minore autonomia nel caso dell’approccio foundation e maggiore autonomia in quello advanced.

In generale l’impiego del rating, sotto il profilo operativo, comporterà per le banche una riorganizzazione dei processi creditizi secondo una logica complessiva di valorizzazione delle relazioni con la clientela. Ciò significa mettere a fuoco un sistema di segmentazione delle controparti e di differenziazione dei processi di valutazione in base alla tipologia di cliente.

Il metodo standard.
Nell’approccio standard le ponderazioni per il rischio continuano a essere determinate in base alla categoria dei debitori (così come previsto dall’accordo del 1988): paesi sovrani, banche e imprese; vi è tuttavia il ricorso alle indicazioni fornite da istituzioni “qualificate” per la valutazione esterna del credito come le suddette agenzie di rating. Applicando questo metodo, le banche attribuiranno diverse ponderazioni, che incideranno sul patrimonio vincolato, a seconda della classe di rating assegnata.

Per cui lo schema viene ad essere articolato facendo riferimento direttamente alle caratteristiche di rischio del singolo credito, emergenti da un’accurata analisi del merito creditizio dell’emittente da parte di istituti esterni la cui abilitazione da parte dell’Autorità di Vigilanza è subordinata al rispetto di ciascuno di questi sei criteri:

  • obiettività: la metodologia di assegnazione delle singole valutazioni deve essere rigorosa e sistematica, deve far riferimento ad ogni segmento del mercato e prevedere solidi processi di backtesting; la valutazione deve essere continuamente rivista per accrescerne la sensibilità rispetto ai cambiamenti nelle condizioni finanziarie. Prima di poter essere approvata dalle autorità di vigilanza, ogni singola metodologia deve essere applicata (e quindi verificata) per almeno un anno (preferibilmente per tre anni);
  • indipendenza: la metodologia dovrebbe essere quanto più possibile immune da influenze politiche, condizionamenti esterni, conflitti di interesse e pressioni di natura economica da parte delle entità oggetto di valutazione;
  • accesso internazionale: la valutazione dovrà poter essere utilizzata sia da parte di istituzioni nazionali che da istituzioni estere, e dovrà essere pubblicamente disponibile una spiegazione della metodologia impiegata;
  • trasparenza: dovranno essere rese pubbliche alcune informazioni, come la metodologia di valutazione (compresa la definizione d’insolvenza), l’orizzonte temporale a cui ci si riferisce e il significato di ogni rating, il tasso d’insolvenza storicamente rilevato per ogni categoria e il modo in cui avviene il fenomeno di rating migration;
  • risorse: ogni agenzia deve avere a disposizione una quantità tale di risorse (qualitative e quantitative) e di contatti con gli organi dirigenti ed operativi dei soggetti da valutare, che gli permetta di emettere valutazioni di elevata qualità;
  • credibilità: oltre al rispetto dei criteri suddetti, la credibilità di un’agenzia deriva anche dall’affidamento che su di essa fanno soggetti indipendenti (investitori, assicuratori, etc.); naturalmente è altresì importante l’esistenza di procedure interne atte a prevenire l’uso improprio delle informazioni confidenziali riservate.

Nell’approccio standardizzato il valore pesato delle esposizioni viene calcolato unicamente in dipendenza di qualità creditizia, perdita in caso di insolvenza ed esposizione al momento dell’insolvenza, per cui non si tiene conto né della vita residua né del grado di concentrazione delle attività.

In pratica l’applicazione di tale criterio avrà una portata rilevante per i crediti nei confronti dei debitori sovrani e di banche, molto più limitata per quelli nei confronti di imprese, anche in relazione alla effettiva disponibilità di rating esterni che nel nostro Paese è molto scarsa.

Mentre poi per i debitori sovrani si farebbe quasi esclusivamente riferimento ai rating, per le banche la proposta di regolamentazione prevede due possibilità: il riferimento al rating individuale dell’intermediario e, laddove questo non sia disponibile, una ponderazione più elevata di quella in genere attualmente applicata (50% contro il 20%); oppure una ponderazione collegata al rating del paese di insediamento, con un trattamento più favorevole per i rapporti interbancari a breve termine. Alle (poche) imprese con rating particolarmente favorevoli verrebbe applicata una ponderazione inferiore a quella attuale, mentre alla grande maggioranza si applicherebbe l’attuale peso del 100%, e ponderazioni più elevate (150%) verrebbero applicate alle attività considerate “ad alto rischio”.

Tabella 4: Ponderazioni per il rischio nel nuovo approccio Standard
tabella4
Fonte: Basel Committee on Banking Supervision (2001)

Proprio con riferimento alle imprese private, ovvero i soggetti verso i quali le banche concentrano la parte preponderante dei loro portafogli, si può osservare come il nuovo schema non determini alcuna differenza rispetto alla precedente disciplina; questo perché nel panorama internazionale, e a maggior ragione in Italia, le imprese private a cui vengono assegnati ratings sono pochissime e, in ogni caso, quelle che ricevono una ponderazione inferiore al 100% (cioè con rating superiore ad AA) preferiscono in genere ricorrere al mercato dei capitali.

Con l’applicazione del metodo standard la banca separerà il proprio portafoglio crediti in due aree: quella relativa a prestiti concessi a soggetti provvisti di rating e quella relativa a soggetti sprovvisti di rating. Al fine dell’accantonamento prudenziale di patrimonio i prestiti concessi a soggetti provvisti di rating incideranno con una ponderazione diversa e se provvisti di giudizio elevato faranno risparmiare capitale alla banca, cioè richiederanno una percentuale di accantonamento inferiore all’otto per cento che potrà arrivare fino ad un minimo del due per cento.

Per i prestiti senza rating l’assorbimento di patrimonio rimarrà sostanzialmente uguale al quello attualmente praticato, cioè l’otto per cento. Lo schema delle ponderazioni è stato parzialmente rivisitato con il nuovo documento a fini di consultazione divulgato dal Comitato nel gennaio del 2001, che attualmente presenta delle modifiche rispetto a quello originariamente proposto nel giugno del ’99.

Al fine di permettere una maggiore differenziazione del rischio nei crediti verso imprese, la classe di rischio compresa fra A+ e A- riceverà una ponderazione del 50% (e non del 100% come nella proposta ’99), mentre viene ampliata la classe di peso 150% (non più prevista per crediti con rating inferiore a B-, ma per crediti con rating inferiore a BB- ); inoltre la definizione di crediti a breve termine si riferisce ai crediti con maturità originaria inferiore a 3 mesi, e non 6.

Alcuni elementi di novità che verranno introdotti nel metodo semplificato sono l’introduzione di una griglia di ponderazioni specifica per le attività oggetto di operazioni di cartolarizzazione, anch’esse ancorate ai giudizi delle agenzie di rating; nonché il riconoscimento di un più ampio spettro di tecniche e di strumenti di mitigazione del rischio (con l’aggiunta di ulteriori categorie di garanzie e/o collateral [24] e l’estensione della gamma dei garanti), che avrà certamente un notevole impatto sui requisiti patrimoniali.

[24] O “garanzie collaterali su cespiti finanziari”, come ad esempio: depositi, certificati di deposito emessi dalla banca creditrice, alcune tipologie di quote di fondi comuni e altre quote in organismi di investimento collettivo in titoli negoziabili, ecc.

Basti pensare ad esempio agli impatti sul comportamento futuro degli intermediari, che saranno portati ad utilizzare ancor più diffusamente le garanzie suddette e gli strumenti di cessione del rischio; tuttavia per poter accedere a questi benefici bisognerà rispettare delle prescrizioni piuttosto rigide sulla struttura contrattuale degli strumenti e sulla gestione delle garanzie e dei collateral. Il metodo standard allarga il ventaglio di garanzie reali idonee al di là delle emissioni dei governi OCSE, fino ad includervi la maggior parte degli strumenti finanziari, individuando al tempo stesso alcuni sistemi per stimare il grado di alleggerimento patrimoniale in base al rischio di mercato dello strumento di garanzia. Analogamente, esso amplia la gamma di garanti riconosciuti per ricomprendervi la totalità delle imprese che soddisfino una soglia minima di valutazione esterna.

Tale aspetto stimolerà enormemente il mercato degli strumenti di mitigazione del rischio (o garanzie) che potranno concretamente contribuire a ridurre il patrimonio vincolato delle banche che sceglieranno il metodo standard come approccio di valutazione del merito creditizio delle imprese.

Dal punto di vista delle implicazioni per gli istituti di credito che vogliano optare per la metodologia standard, è chiaro che l’unica differenza rispetto al passato consisterebbe nella possibilità di applicare i rating esterni sul merito di credito dei singoli clienti; per cui gli oneri aggiuntivi di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo saranno irrilevanti, e questo soprattutto per le banche minori che concentrino la loro attività di affidamento su clientela priva di rating.

Il metodo degli Internal Ratings (IRB).
L’innovazione sostanziale portata dal Nuovo Accordo è il metodo fondato sui rating interni o “IRB”, che può essere utilizzato solo dalle istituzioni creditizie che dimostrano di soddisfare alcuni requisiti minimi e può essere implementato in due versioni, una più semplice, il Foundation Approach, e una più complessa, l’Advanced Approach a seconda che, previa la validazione da parte delle autorità, determini uno o tutti gli input richiesti nell’algoritmo per il calcolo dell’attivo ponderato per il rischio.

Si tratta in particolare, per ciascuna posizione creditoria, della PD (Probability of default o mancato rimborso da parte del prenditore), della LGD (Loss given default), ovvero la quota della perdita nel caso si verifichi l’evento del default, e dell’EAD (Exposure at default), ovvero l’ammontare lordo del credito a rischio in caso di default.

Nel caso dell’approccio avanzato una quarta variabile è M (maturity) ovvero la scadenza effettiva residua dei prestiti (nella versione base si fa riferimento, in generale, ad una maturità media di tre anni, prevedendo aggiustamenti che tengano conto della maturità solo nei casi in cui gli strumenti posti a copertura di un credito non abbiano la stessa durata del credito stesso, mentre nella versione avanzata la maturità del credito gioca un ruolo fondamentale nella determinazione dei pesi da attribuire al credito stesso). Tuttavia, il metodo IRB non consente alle istituzioni di determinare autonomamente la totalità degli elementi necessari a calcolare i propri coefficienti patrimoniali.

Le ponderazioni di rischio e, di conseguenza, i requisiti di capitale vengono infatti ricavati dalla combinazione di input quantitativi forniti dalle banche e di formule indicate dal Comitato. In particolare, gli input da inserire nelle formule richiederanno alle banche molto lavoro per costruire solide basi statistiche per poter dimostrare l’affidabilità delle loro procedure di affidamento.

La singola esposizione creditoria è tradotta in una componente dell’attivo ponderato (risk weighted assets, RWA o valore pesato delle esposizioni) secondo la formula RWA= K[PD, LGD,M]*12.5*EAD per cui il capitale regolamentare complessivo è ottenuto sommando quelli riferiti alle singole posizioni creditorie; rispetto a Basilea 1 viene introdotto un elemento di portafoglio, perché l’algoritmo prevede una correlazione tra le diverse posizioni creditorie che è pari a una media, ponderata in relazione a PD, tra 0.12 e 0.24.

Vengono in particolare individuate sei grandi categorie di esposizioni in cui è articolato il banking book:

  1. debitori corporate,
  2. banche,
  3. enti sovrani,
  4. retail,
  5. project finance e
  6. capitale di rischio.

Come già visto, per ogni classe sono previsti elementi di rischio (PD, LGD, EAD, M), funzioni di ponderazione del rischio (per la determinazione delle RWA) e requisiti minimi per l’ammissibilità. Dall’applicazione di questa funzione deriva che i risk weights non sono più discreti come nello standard approach, ma passano al continuo con vantaggi in termini di aderenza del requisito patrimoniale al rischio reale delle varie attività.

Per talune tipologie di esposizione, in particolare quelle contenute nel portafoglio retail, non sarà necessario far riferimento al rating di ciascun prenditore o di ciascuna linea di finanziamento per la definizione dei parametri di rischio, ma basterà fare ricorso a tecniche di raggruppamento dei crediti in base alle loro caratteristiche, valutando poi la rischiosità di ogni singolo gruppo.

E’ previsto inoltre un importante meccanismo (granularity adjustment) attraverso il quale è possibile attribuire un premio di rischio o una penalità ai portafogli bancari, in funzione del loro grado di diversificazione: viene infatti definito un portafoglio di riferimento (benchmark), caratterizzato da una concentrazione media o standard [25], rispetto al quale le banche devono confrontare il proprio.

[25] Tale correzione non si applica al portafoglio retail.

Se dal confronto risulta che il portafoglio della banca ha una diversificazione migliore rispetto a quello di riferimento, si prevedono “sconti” da applicare sulla somma degli attivi ponderati del portafoglio bancario; se invece il portafoglio della banca risulta avere una diversificazione peggiore, si prevedono delle penalità.

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