Sta avendo molto successo la rottamazione degli importi dovuti ad Equitalia.
La procedura permette infatti di pagare in modo agevolato i carichi pendenti con Equitalia, conseguenti a tasse non versate dai contribuenti alla loro regolare scadenza.
Pertanto forniamo nella seguente tabella, redatta a mo’ di calendario delle scadenze, tutto quello che c’è da sapere sulla rottamazione delle cartelle Equitalia.
31 dicembre 2016 |
Cos’è la rottamazione delle cartelle? La rottamazione delle cartelle di Equitalia è la definizione agevolata degli importi da pagare che sono stati affidati, per la riscossione, dagli Enti impositori ad Equitalia. In altre parole, chiedendo la rottamazione si possono non pagare le sanzioni e gli interessi di mora. Si paga quindi solo il debito residuo delle tasse non versate. Per le multe stradale invece non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni. Per quali importi si può chiedere la rottamazione? La rottamazione riguarda gli importi dovuti ad Equitalia dal 2000 al 2016. Più precisamente le somme che si possono rottamare sono quelle che Equitalia ha preso in carico, dagli Enti creditori, dal 2000 al 2016. Sono rottamabili anche le multe stradali e gli importi dovuti per contributi non versati alle Casse di previdenza. Le imprese che hanno bisogno del DURC (Documento Unico di Responsabilità Contributiva) per partecipare ad appalti pubblici e non sono in regola con i versamenti dei contributi, possono ottenere un certificato sostitutivo del DURC a seguito della domanda di rottamazione, senza la necessità di aspettare il versamento della prima o unica rata (disposizione in attesa di approvazione). Cosa si risparmia rottamando? Chiedendo la rottamazione si risparmiano le sanzioni e gli interessi di mora, mentre per le multe stradale non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni. Cosa fare per chiedere la rottamazione degli importi dovuti? Bisogna fare domanda ad Equitalia entro il 21 aprile 2017 (v. oltre) riempendo il modulo DA1 e presentandolo allo sportello Equitalia o inviandolo via PEC agli indirizzi riportati nel modulo stesso o reperibili sul sito www.gruppoequitalia.it . Nel modulo va anche indicato se si intende pagare in unica soluzione o a rate, con un max di 5 rate.
|
28 febbraio 2017 |
Equitalia ha inviato entro questa data, a tutti gli interessati, una lettera contenente gli importi ad essa affidati che possono essere rottamati (cioè i carichi pendenti per tasse non pagate dai contribuenti). Comunque si possono avere informazioni agli sportelli di Equitalia o nell’area riservata del sito web www.gruppoequitalia.it .
|
21 aprile 2017 |
Entro questa data bisogna presentare domanda di rottamazione ad Equitalia. Per fare domanda di rottamazione bisogna compilare il modulo DA1 e presentarlo allo sportello di Equitalia, oppure inviarlo via PEC agli indirizzi riportati nel modulo stesso o reperibili sul sito www.gruppoequitalia.it . Nel modulo va anche indicato se si intende pagare in unica soluzione o a rate, per un max di 5 rate.
|
15 giugno 2017 |
Entro questa data Equitalia comunica l’accoglimento o meno della domanda di rottamazione, l’importo complessivamente dovuto e le modalità di pagamento, indicando pure le scadenze delle rate. Equitalia invia anche i bollettini di pagamento.
|
31 luglio 2017 |
Entro questa data (che nessuna comunicazione mediatica riporta, così come per le scadenze successive, limitandosi tutti ad affermare vagamente ad es. “luglio 2017”, ma che possono essere desunte dal buon senso) va pagato l’intero importo dovuto nel caso si sia scelto il versamento in unica soluzione, oppure la prima rata delle 5 rate di versamento qualora si sia optato per la rottamazione in 5 rate totali. In caso di pagamento in 5 rate, va versata la 1° rata pari al 24% del dovuto.
|
30 settembre 2017 |
In caso di pagamento in 5 rate, va versata la 2° rata pari al 23% del dovuto.
|
30 novembre 2017 |
In caso di pagamento in 5 rate, va versata la 3° rata pari al 23% del dovuto.
|
30 aprile 2018 |
In caso di pagamento in 5 rate, va versata la 4° rata pari al 15% del dovuto.
|
30 settembre 2018 |
In caso di pagamento in 5 rate, va versata la 5° rata pari al 15% del dovuto.
|
0 commenti