Con la legge di stabilità 2016 si è stabilito che il Canone Rai debba essere inserito automaticamente nella bolletta elettrica.
La bolletta della luce aumenterà quindi – per chi è tenuto al pagamento del canone – di 100 euro l’anno, importo peraltro ridotto rispetto al passato.
Questi 100 euro saranno frazionati in dieci rate mensili di 10 euro ciascuna, che andranno ad aggiungersi alla normale spesa energetica del titolare dell’utenza elettrica. Solo per il 2016 il pagamento inizierà dalla bolletta di luglio e pertanto questa comprenderà tutte le rate scadute fino a quel periodo: di conseguenza l’importo della bolletta elettrica di luglio 2016 dovrebbe essere maggiore di circa 60 euro per chi è tenuto al pagamento del Canone Rai.
Il meccanismo di inserimento nella bolletta della luce è semplice: il Canone Rai è addebitato in bolletta a tutti gli intestatari di utenze elettriche per uso domestico residenziale, ma solo per la casa ove questi risultano avere la residenza anagrafica (non è pertanto inserito nelle bollette delle seconde case quando il titolare paga già il Canone Rai sull’utenza elettrica dell’abitazione principale).
Per contrastare questa vera e propria “presunzione di possesso di apparecchi televisivi” c’è una sola possibilità: presentare ogni anno una dichiarazione sostitutiva, così da non vedersi inserito in bolletta l’ulteriore importo legato al Canone Rai. La dichiarazione va presentata ogni anno perché l’esclusione dal pagamento che ne consegue vale per un solo anno e quindi, se non si è tenuti a versare il Canone Rai, essa va ripresentata ogni volta.
La dichiarazione sostitutiva è questa, ma essa può essere presentata soltanto quando si ricade in una delle seguenti casistiche:
- il titolare delle utenze elettriche non dispone di apparecchi televisivi in nessuna delle abitazioni alle quali sono legate le utenze stesse
- il titolare delle utenze elettriche non deve pagare il Canone Rai perché esso è collegato all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, indicando in dichiarazione il codice fiscale di questa altra persona della famiglia cui è intestata l’utenza che paga il canone
Il periodo di validità dell’esclusione dal Canone Rai può essere, come detto, al massimo di un anno o addirittura di soli 6 mesi: dipende dal momento durante l’anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva, la quale a sua volta può essere presentata con diverse modalità.
Vale comunque il seguente calendario in cui sono precisati gli effetti che conseguono alla presentazione della dichiarazione sostitutiva.
Canone Rai – Dichiarazione sostitutiva |
Periodica o ad evento |
Periodo di presentazione |
Corrispondente periodo di esclusione dal pagamento |
dal 2017 (a regime) |
periodica |
dal 1° luglio anno precedente al 31 gennaio anno di tassazione |
Intero anno di tassazione |
dal 1° febbraio anno di tassazione al 30 giugno anno di tassazione |
Solo 2° semestre anno di tassazione |
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all’attivazione dell’utenza elettrica |
entro la fine del mese successivo a quello di attivazione |
dal momento di attivazione dell’utenza e fino alla fine dell’anno di tassazione |
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eccezionalmente per il 2016 |
periodica |
entro il 16 maggio 2016 può essere presentata per posta (indirizzo: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – casella postale 22 – 10121 Torino) o per via telematica (con Fisconline/Entratel o tramite intermediari abilitati) |
Intero anno 2016 |
dal 1° maggio al 30 giugno 2016 se presentata per posta (v. sopra indirizzo) dall’11 maggio al 30 giugno 2016 se presentata per via telematica (v. sopra canali) |
Solo 2° semestre 2016 |
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all’attivazione dell’utenza |
se attivata da gennaio a marzo 2016, entro il 16 maggio 2016 se attivata dopo (da aprile 2016), come le scadenza a regime (v. sopra) |
dal momento di attivazione dell’utenza e fino alla fine del 2016 |
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