Cassa integrazione, Naspi e Asdi per lavoratori dipendenti: guida completa
Tutto quello che c’è da sapere sui trattamenti di integrazione salariale a favore dei lavoratori (anche detti ammortizzatori sociali)

da | 1 Mag 2016 | Lavoratori dipendenti | 1 commento

In questa guida, molto facile a leggere, abbiamo sintetizzato tutto quello che c’è da sapere sui trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti. Forniamo cioè le principali informazioni su quei sostegni pubblici che ai giornalisti piace chiamare (per fare bella figura) ammortizzatori sociali.

In poche parole nella nostra guida spieghiamo, in modo chiaro e completo, i seguenti benefici economici a favore dei lavoratori: la Cassa Integrazione (ordinaria e straordinaria), l’indennità di mobilità, la Naspi (che è l’ex indennità di disoccupazione), la nuova Asdi ed i trattamenti salariali erogati dai nuovi Fondi bilaterali di solidarietà.

 

Innanzitutto è opportuno far chiarezza mediante il seguente quadro di sintesi che riepiloga tutti tipi di integrazione salariale. Rispondendo alle domande contenute nelle cornici rosse e seguendo il percorso a bivi delle risposte (colore verde) si arriva alla tipologia di sostegno al reddito (cornice azzurra) cui si avrebbe diritto in caso di possesso dei requisiti previsti per tale specifica indennità salariale. A questo punto è sufficiente proseguire nella lettura – cliccando eventualmente sui link alle pagine di Studiamo che spiegano meglio l’argomento – per approfondire le informazioni riguardanti il trattamento integrativo al quale si è interessati.

L’impresa è in crisi e ciò comporta una temporanea
riduzione o sospensione del lavoro con riduzione parziale o totale dell’orario, ma con la conservazione del posto di lavoro?

No

Il rapporto è cessato per licenziamento, individuale o collettivo, oppure per scadenza del termine in un contratto a tempo determinato?

Licenziamento

Se il rapporto di lavoro cessa, per licenziamento individuale o collettivo, c’è l’indennità di mobilità (solo fino al 31.12.2016), poi finita la mobilità c’è la Naspi ed eventualmente ancora dopo l’Asdi.

Scadenza termine

 

dopo

 

L’impresa ha le caratteristiche per godere della cassa integrazione?

No

Per i lavoratori occupati in imprese con più di 5 dipendenti ci sono i trattamenti di sostegno al reddito forniti dai Fondi
bilaterali di solidarietà
o, in mancanza di questi, dal Fondo di
integrazione salariale (Fis)
.

Finita la Mobilità spetta la Naspi (se il
lavoratore ne ha i requisiti).

dopo

Per i lavoratori c’è la cassa integrazione, ordinaria e straordinaria.

Finita la Naspi spetta l’Asdi (se il lavoratore ne ha i requisiti).

Prima di addentrarci sui singoli trattamenti di integrazione salariale diciamo che, in linea generale, questi non sono altro che dei contributi a favore dei lavoratori dipendenti, il cui scopo è quello di “integrare” (da qui il nome di integrazione) il loro reddito quando una crisi aziendale del datore di lavoro comporta la riduzione dello stipendio o, peggio ancora, la perdita del posto di lavoro.

 

Questi trattamenti integrativi di sostegno al reddito sono stati tutti rivisitati dal recente Jobs Act. In particolare il Jobs Act ha lasciato il vecchio meccanismo della Cassa Integrazione (sia ordinaria che straordinaria) a favore dei lavoratori che subiscono una temporanea riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, con riduzione parziale o totale dell’orario di lavoro, ma conservando comunque il loro rapporto di lavoro. La Cassa Integrazione si applica ora alle imprese con più di 5 dipendenti che operano in determinati settori economici.

Per tutti gli altri datori di lavoro, sempre con più di 5 dipendenti, i trattamenti salariali a favore dei lavoratori che, pur mantenendo il posto, subiscono la suddetta temporanea riduzione o sospensione della loro prestazione, sono erogati da nuovi enti: i Fondi bilaterali di solidarietà. Questi Fondi bilaterali sono costituiti per ciascun settore economico e le imprese appartenenti a tale settore sono obbligate ad aderirvi. Se per un certo settore economico non esiste il Fondo bilaterale, l’obbligo di adesione riguarda un fondo residuale che si chiama Fondo di Integrazione salariale (Fis). I Fondi bilaterali (o il Fis) erogano quindi ai lavoratori, in costanza del loro rapporto di lavoro, prestazioni di sostegno al reddito paragonabili a quelle erogate dalla Cassa Integrazione.

Quando invece viene meno il rapporto di lavoro, per licenziamento (individuale o collettivo) o perché semplicemente è raggiunta la scadenza del contratto a termine, al lavoratore spettano altre indennità di sostegno al reddito che, come vedremo, funzionano secondo specifiche regole e si chiamano Naspi, Asdi e Mobilità (quest’ultima però dovrebbe scomparire dal 1° gennaio 2017 in quanto assorbita dalla Naspi).

Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria

Le regole della Cassa Integrazione Ordinaria (Cigo) e della Cassa Integrazione Straordinaria (Cigs) sono sintetizzate nella seguente tabella:

Cassa
Integrazione

Requisiti
e condizioni

Importo
dell’erogazione

Durata
complessiva

Ordinaria (CIGO)

  • la CIGO si applica solo alle imprese operanti in alcuni settori economici, soprattutto di tipo industriale, nonché a particolari settori dell’artigianato e dell’agricoltura
  • l’intervento della CIGO può essere chiesto in caso di “eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti (incluse le intemperie stagionali) e nelle situazioni di crisi temporanee di mercato”
  • imprese con più di 5 dipendenti, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro (con alcune eccezioni per le coop. di facchinaggio, trasporto e che svolgono altre attività particolari)
  • dipendenti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato di tipo professionalizzante (il relativo contratto è eventualmente prolungato per il periodo di integrazione salariale), con esclusione di dirigenti e lavoratori a domicilio
  • i lavoratori debbono avere un’anzianità lavorativa effettiva nell’impresa che chiede la Cassa integrazione pari almeno a 90 giorni, tranne il caso di integrazione salariale in imprese industriali per eventi oggettivamente inevitabili

80% della retribuzione che sarebbe andata al dipendente per le ore di lavoro non prestate.

L’importo dell’integrazione salariale è soggetto alla ritenuta del 5,84% a carico del lavoratore.

L’integrazione sostituisce l’indennità giornaliera in caso di malattia.

L’integrazione è pagata alla fine di ciascun periodo di paga.

Per ciascuna unità produttiva l’integrazione salariale può raggiungere, attraverso le proroghe, la durata max di un anno (52 settimane).

Se l’unità produttiva ha fruito di un anno consecutivo di Cassa integrazione, ulteriori periodi di integrazione possono essere chiesti solo dopo che l’unità abbia ripreso e svolto la sua normale attività lavorativa per almeno un anno (52 settimane).

In ogni caso la Cassa integrazione relativa a più periodi non consecutivi non deve superare la durata totale di 52 settimane in un biennio mobile.

Infine, considerando complessivamente sia i periodi di godimento della CIGO, sia quelli di godimento della CIGS, la durata max non può essere superiore, per ciascuna unità produttiva, a 24 mesi nei 5 anni precedenti, tenendo conto che la CIGS per i contratti di solidarietà è computata per la metà.

Fanno eccezione alla durata complessiva di 24 mesi nel quinquennio precedente di cui sopra le imprese industriali ed artigiane nel settore dell’edilizia (e affini) ed in quello di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, per le quali la durata max (di CIGO + CIGS) è di 30 mesi nei 5 anni precedenti.

Straordinaria (CIGS)

  • l’intervento della CIGS è legato alla capacità di riprendere la normale attività di impresa e pertanto la CIGS non è mai fruibile in caso di cessazione dell’impresa, ma solo quando la sospensione dell’attività è dovuta a:
  1. riorganizzazione aziendale (l’impresa deve presentare un piano di intervento finalizzato al risanamento economico ed al recupero occupazionale)
  2. crisi aziendale (l’impresa deve presentare, anche in questo caso, un programma di risanamento)
  3. contratto di solidarietà (vedi sopra prima della
    tabella), nel quale la riduzione media oraria complessiva non deve superare il 60% dell’orario di lavoro, ed inoltre, con riferimento a ciascun lavoratore, la
    stessa percentuale non deve superare il 70% dell’intero periodo del contratto di solidarietà
  • la CIGS è erogata solo per le imprese indicate ai punti che seguono.
  1. le seguenti imprese che nei 6 mesi precedenti alla domanda CIGS hanno occupato in media più di 15 dipendenti:

    1. industriali
    2. artigiane
    3. appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione
    4. appaltatrici di servizi di pulizia
    5. dei settori ausiliari del servizio ferroviario
    6. cooperative e consorzi di trasformazione di prodotti agricoli
    7. di vigilanza
  2. le seguenti imprese che nei 6 mesi precedenti alla domanda CIGS hanno occupato in media più di 50 dipendenti:

    1. commerciali
    2. agenzie di viaggi ed operatori turistici
  3. le seguenti imprese a prescindere dal numero di dipendenti:

    1. di trasporto aereo e gestione aereoportuale
    2. partiti e movimenti politici (con dei limiti di spesa)

Come sopra riportato per la Cassa Integrazione Ordinaria, con le ulteriori precisazioni che, nel contratto di solidarietà “difensivo”, il Ministro del Lavoro può concedere ai lavoratori un’integrazione salariale fino al 60% della retribuzione persa per la riduzione dell’orario di lavoro, mentre, nel contratto di solidarietà “espansivo”, ai lavoratori è erogato un contributo del 15% della retribuzione contrattuale per i primi 12 mesi, del 10% per il secondo anno e del 5% per il terzo anno.

La durata della CIGS è diversa a seconda della “causa” dell’intervento (vedi seconda colonna) e cioè:

  • per i casi di riorganizzazione aziendale è previsto che, per ciascuna unità produttiva, la durata max sia di 24 mesi, anche continuativi, nei 5 anni precedenti, comprensivi anche dell’eventuale periodo di godimento della CIGO
  • per i casi di crisi aziendale è previsto che, per ciascuna unità produttiva, la durata max sia di 12 mesi, anche continuativi, ma non è possibile ricevere una nuova CIGS se non è decorso un periodo pari a 2/3 del precedente (con accordo stipulato in sede governativa è possibile l’estensione della durata per ulteriori 6 mesi max qualora l’impresa cessi la sua attività per una prospettata cessione aziendale in grado di riassorbire l’occupazione)
  • per i casi di stipula dei contratti di solidarietà è previsto che, per ciascuna unità produttiva, la durata max sia di 24 mesi, anche continuativi, nel quinquennio precedente; tale durata può raggiungere i 36 mesi perché, nell’eventualità di altri interventi di Cassa straordinaria per altre causali, i periodi relativi ad integrazioni per contratti di solidarietà sono computati per la metà

 

Fondi bilaterali di solidarietà e Fondo di integrazione salariale (Fis)

I Fondi bilaterali di solidarietà forniscono ai lavoratori trattamenti di sostegno al reddito in tutti i casi in cui il settore economico di appartenenza dell’impresa non rientra nell’ambito applicativo della Cassa Integrazione.
I datori di lavoro che non beneficiano della Cassa Integrazione hanno infatti l’obbligo di aderire al Fondo bilaterale di solidarietà del settore di appartenenza, che è gestito dall’Inps.

I lavoratori hanno diritto al trattamento del Fondo se l’impresa ha occupato in media più di 5 dipendenti e se essi non hanno perso il posto di lavoro, ma hanno solo subito la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa prestata.

Come detto, nell’eventualità che nel settore economico in cui opera l’impresa non sia stato costituito alcun Fondo bilaterale, essa deve aderire al Fondo residuale chiamato Fis, ovvero Fondo di integrazione salariale, che ha regole proprie in parte diverse da quelle degli altri Fondi.

Ecco le principali caratteristiche della prestazione erogate dai Fondi bilaterali di solidarietà e dal Fis:

Fondo bilaterale di solidarietà

Fondo di integrazione salariale

entità dell’assegno

80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate

assegno di solidarietà: 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate (i datori di lavoro che occupano sino a 15 dip. lo possono richiedere per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa verificatesi dopo il 1°/7/2016

assegno ordinario: spetta ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti ed è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate

durata della prestazione

durata max non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore alla durata prevista dalle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, con il limite max complessivo di 24 mesi nel quinquennio mobile

assegno di solidarietà: durata max pari a 12 mesi in un biennio mobile

assegno ordinario: durata max pari a 26 settimane in un biennio mobile, secondo le causali della Cassa Integrazione con esclusione delle intemperie stagionali (integr. Ordinaria) e limitatamente alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale (integr. Straord.)

C’è sempre il limite max complessivo di 24 mesi nel quinquennio mobile, con la solidarietà calcolata per metà)

contribuzione

2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore (la legge non prevede l’aliquota di versamento al Fondo)

in caso di utilizzo del Fondo c’è un contributo addizionale a carico del datore di lavoro almeno pari all’1,5%

2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore (la legge prevede l’aliquota dello 0,65% per i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti e lo 0,45% per gli altri)

in caso di utilizzo del Fondo c’è un contributo addizionale a carico del datore di lavoro pari almeno al 4% della retribuzione persa

domanda di accesso al Fondo

da presentare nel periodo che va da 30 gg. prima e fino a 15 gg. dopo dell’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa

da presentare nel periodo che va da 30 gg. prima e fino a 15 gg. dopo dell’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa

le domande per l’assegno di solidarietà vanno presentate entro 7 gg. dalla data di conclusione del relativo accordo

altre informazioni

il lavoratore con riduzione dell’orario superiore al 50% in un periodo di 12 mesi è obbligato a partecipare a politiche attive o di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza

il lavoratore ha diritto alle prestazioni del Fis se ha un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 90 gg.

il lavoratore con riduzione dell’orario superiore al 50% in un periodo di 12 mesi è obbligato a partecipare a politiche attive o di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza

 

Indennità di Mobilità

La mobilità spetta al lavoratore in caso di suo licenziamento. Questo trattamento dovrebbe cessare, perché assorbito dalla Naspi (v. sotto), a far data dal 1° luglio 2016.

Vediamo comunque le principali informazioni sull’Indennità di Mobilità, distinte per punti principali.

REQUISITI

Spetta ai lavoratori licenziati da imprese (anche coop. di lavoro) con più di 15 dipendenti che hanno versato

all’Inps un contributo dello 0,30% sul totale delle retribuzioni erogate.

Il lavoratore per poter beneficare dell’indennità deve:

  • essere iscritto nelle liste di mobilità regionali
  • avere un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 effettivamente lavorati
  • presentare apposita domanda al Centro per l’impiego entro 68 gg. dalla cessazione del rapporto di lavoro
  • firmare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a corsi di riqualificazione professionale

ENTITA’ DELL’ASSEGNO DI MOBILITA’

L’indennità è pari ad una percentuale del trattamento CIGS spettante al momento del licenziamento.

In particolare la percentuale è:

  • del 100% per il primo anno (cioè 80% della retribuzione entro l’importo massimo)
  • dell’80% per i successivi mesi (cioè il 64% della retribuzione)

L’indennità è pagata mensilmente dall’Inps.

DURATA

La durata dell’indennità di mobilità dipende dall’età del lavoratore:

  • meno di 40 anni – 1 anno
  • tra 40 e 49 anni – 2 anni
  • da 50 anni in su – 3 anni

Nelle aree territoriali del Sud i periodi suddetti sono aumentati di un altro anno.

E’ comunque previsto un limite max di durata pari all’anzianità maturata presso l’impresa.

ANZIANITA’ PREVIDENZIALE

Durante tutto il periodo di corresponsione della Mobilità spettano i contributi figurativi a fini previdenziali.

 

Naspi

Naspi è un acronimo che sta per Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego. Di fatto la Naspi è la nuova indennità di disoccupazione che spetta ai dipendenti che perdono il lavoro.

Vediamo in questa tabella, redatta a mo’ di domande e risposte, le sue principali caratteristiche:

Domande

Risposte

Come si chiama la nuova indennità di disoccupazione, cosa sostituisce e a che serve?

Si chiama NASpI, ovvero Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, e sostituisce l’Aspi e la mini-Aspi che a loro volta avevano sostituito le vecchie indennità di disoccupazione e di disoccupazione a requisiti ridotti.

La funzione è la stessa di quella delle precedenti sigle: dare un reddito sostitutivo a chi ha perso il lavoro. E’ quindi un ammortizzatore sociale a favore di coloro che si ritrovano disoccupati non per loro volontà.

La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si sensi della procedura di cui all’art. 7 della l.n. 604/66.

Da quando si può chiedere ed a chi?

Si può chiedere all’INPS per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015 in poi.

Chi la può richiedere?

La possono richiedere tutti i lavoratori dipendenti:

  • del settore privato, assunti a tempo determinato o indeterminato
  • pubblici, assunti a tempo determinato

Sono esclusi dalla NASpI gli operai agricoli, che hanno una loro specifica indennità di disoccupazione.

Quali sono i requisiti per chiedere ed ottenere questa nuova indennità di disoccupazione (NASpI)?

Per beneficiare della NASpI il dipendente deve:

  • trovarsi in una situazione di disoccupazione involontaria
  • avere versamenti di contributi per almeno 13 settimane nei 4 anni prima della disoccupazione
  • avere almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi prima della disoccupazione

Con che frequenza sarà pagata la NASpI ed a quanto ammonta questa indennità?

La nuova indennità di disoccupazione è pagata mensilmente al lavoratore e la sua entità è il risultato della seguente formula:

Misura dell’indennità NASpI =

retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni

diviso ( : )

numero di settimane di contributi accreditati all’INPS

per ( x )

4,33

se il risultato è inferiore ad euro 1.195 (importo valido per il 2015 e successivamente rivalutato annualmente in base agli indici Istat) l’indennità è il 75% del risultato stesso;

se invece il risultato è uguale o maggiore di euro 1.195, l’indennità è euro 896,25 (cioè il 75% di 1.195) più il 25% della differenza tra il risultato e 1.195;

in ogni caso l’indennità non può superare euro 1.300 mensili (valore fissato per il 2015).

A maggior complicazione si precisa che l’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese dal quinto mese di fruizione (dal quarto mese per gli eventi di disoccupazione che si verificano dopo il 1° gennaio 2016).

Vedi esempio.

In ogni caso nel nostro articolo sulla Naspi c’è un programma che calcola l’indennità NASpI inserendo i soli dati della retribuzione previdenziale degli ultimi 4 anni e delle settimane di contribuzione.

Per quanto tempo si ha diritto a questa nuova indennità di disoccupazione?

La NASpI è pagata per un tempo pari alla metà delle settimane di contribuzione accreditate al lavoratore negli ultimi 4 anni, con un massimo di 24 mesi che scenderanno a 18 dal 1° gennaio 2017.

 

Asdi
Asdi è un acronimo che sta per ASsegno di DIsoccupazione. Di fatto l’Asdi  è un trattamento di sostegno al reddito erogato a beneficio di tutti coloro che continuano ad essere disoccupati dopo aver goduto della Naspi.
Vediamo in questa tabella, redatta a mo’ di domande e risposte, le sue principali caratteristiche:

Domande

Risposte

Da quando si può chiedere l’Asdi?

Possono richiedere l’indennità dell’Asdi i lavoratori che sono rimasti disoccupati dopo il 1° maggio 2015, perché prima essi hanno avuto diritto ai vecchi trattamenti di disoccupazione (Aspi e mini-Aspi) ora soppressi e sostituiti dalla Naspi.

Quali sono i requisiti per chiedere ed ottenere questo nuovo assegno di disoccupazione (Asdi)?

Per beneficiare dell’Asdi chi ha perso il lavoro deve:

  • essere appunto in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della Naspi, tenendo presente comunque che il requisito della disoccupazione è soddisfatto anche nel caso di svolgimento di attività lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo non superiore a 8.000 euro (per lavoro dipendente o parasubordinato) oppure a 4.800 euro (per lavoro autonomo o d’impresa), che sono i limiti annui per la non imponibilità fiscale
  • aver fruito della Naspi per la sua intera durata massima dopo il 1° maggio 2015 (quindi non ha diritto all’Asdi chi è decaduto dalla Naspi prima della sua naturale scadenza e neanche chi ha ottenuto la liquidazione anticipata della Naspi)
  • appartenere ad un nucleo familiare in cui c’è un minore (non necessariamente figlio del richiedente l’Asdi), tenendo presente che il nucleo familiare di riferimento è lo stesso dichiarato ai fini dell’ISEE (v. punto successivo); oppure, alternativamente alla presenza del minore, il richiedente l’Asdi deve avere un’età pari o superiore a 55 anni e non aver maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, né avere diritto all’assegno sociale o alla pensione di inabilità
  • possedere un ISEE non superiore a 5.000 euro, certificato dalla relativa attestazione in corso di validità
  • non aver fruito di precedenti Asdi per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti la data di conclusione del periodo di fruizione della Naspi (in conseguenza di antecedenti richieste dell’Asdi stesso: questo requisito non va ovviamente considerato nel caso di prima richiesta dell’Asdi ) e comunque non aver fruito di precedenti Asdi per più di 24 mesi nei 5 anni precedenti lo stesso termine di cui sopra (data di conclusione del periodo di fruizione della Naspi)
  • sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato presso il Centro per l’Impiego (può essere lo stessosottoscritto in occasione del godimento della Naspi; questo requisito è il più facile da rispettare, perché basta andare al Centro per l’Impiego e firmare il documento in questione, che va poi rispettato: v. il punto sulla decadenza dall’Asdi)

Come e quando fare domanda per l’Asdi?

La domanda va presentata all’Inps in via telematica attraverso un apposito modello chiamato Asdi-com, il quale può essere inoltrato direttamente dal soggetto tramite internet (previo ottenimento del Pin dell’Inps), mediante un Patronato (che deve svolgere il servizio gratuitamente) o mediante il call center gratuito dell’Inps.

La domanda deve essere presentata, a pena decadenza dal trattamento, entro 30 giorni dal termine del periodo di completa fruizione della Naspi, oppure, se più favorevole (in caso di durate Naspi molto brevi), entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’accoglimento della Naspi.

Quant’è l’importo dell’Asdi?

Il nuovo Assegno di Disoccupazione (Asdi) è pari al 75% dell’ultima indennità Naspi goduta dal disoccupato, ma l’importo materialmente pagato non può essere inferiore ad una certa soglia (contributo mensile stabilito per la Carta Acquisti) e non può superare un certo limite (importo dell’assegno sociale, annualmente rivalutato ed aumentato in funzione del numero dei figli e dei componenti il nucleo familiare).

Per sapere l’importo preciso dell’Asdi, trovate nel nostro articolo sullAsdi un programma che calcola l’indennità Asdi previo inserimento di pochissimi dati: l’importo della Naspi goduta, il numero dei figli e quello dei componenti la famiglia del richiedente.

Per quanto tempo si ha diritto all’indennità Asdi e da quando decorre?

L’Asdi decorre dal 1° giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della Naspi: quindi non c’è soluzione di continuità tra le indennità Naspi e Asdi, per chi ha diritto ad entrambe.

La durata dell’Asdi, che è erogata con frequenza mensile, è al massimo di 6 mesi, ma da questi sei mesi si devono eventualmente detrarre i mesi di precedente godimento di altri assegni Asdi (per chi li ha chiesti anche in passato) ed in particolare i mesi di Asdi
già fruiti nei 12 precedenti il termine del periodo di fruizione della Naspi.
Esiste un ulteriore tetto, valevole in senso assoluto, alla durata dell’Asdi: in ogni caso il periodo di erogazione dell’Asdi non può superare la differenza tra 24 e gli eventuali mesi di Asdi già fruiti nei 5 anni precedenti il termine di fruizione della Naspi. Come si vede, sono gli stessi limiti imposti dalla normativa per il diritto stesso all’Asdi (v. punto esplicativo dei requisiti).

Quando si decade dall’Asdi e qual è il regime previdenziale e fiscale di questa indennità ai disoccupati?

Si decade dal beneficio dell’Asdi quando:

  • vengono meno i requisiti visti sopra, come per es. nel caso in cui il disoccupato trovi un nuovo lavoro (perché perde lo stato di disoccupazione)
  • il percettore dell’Asdi matura il diritto all’assegno sociale, alla pensione di vecchiaia, a quella anticipata o alla pensione di inabilità
  • il percettore non rispetta gli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di servizio con il Centro per l’Impiego, ovvero nel caso che egli non si presenti, senza giustificato motivo, agli appuntamenti previsti nel Patto (alla prima assenza perde un quarto di mensilità dell’Asdi, alla seconda perde una mensilità, alla successiva assenza decade completamente dall’Asdi), oppure non partecipi, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento avviate a suo favore per effetto del Patto (alla prima assenza perde una mensilità, alla successiva decade dall’Asdi)

Da un punto di vista previdenziale, il pagamento dell’Asdi non dà diritto alla contribuzione figurativa (per cui il periodo dell’Asdi non è utile ai fini della pensione) e non dà diritto neanche all’assegno per il nucleo familiare.

Da un punto di vista fiscale invece ci sono migliori notizie: l’Asdi è completamente esentasse (su questo trattamento non si pagano imposte), perché esso ha natura di prestazione assistenziale e come tale è esente da qualsiasi tassazione.

Abbiamo messo tutto il nostro impegno nella stesura dell’articolo, ma esso è stato scritto esclusivamente per finalità didattiche e pertanto non fate affidamento sulle informazioni contenute nel testo. Ci esoneriamo quindi da qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall’uso dei dati forniti.

1 commento

  1. Marco

    Buon giorno ho letto tutto mi serve un chiarimento la f.i.s.fondo solidarietà vale come periodo da neutralizzare in base alla circolare n.142 del 29 luglio 2015 nella quale inps parla di periodo neutro della malattia e della cassa integrazione. Grazie

    Rispondi

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