Evoluzione del potere dei media e comunicazione digitale
Una tesi di Laurea sul potere dei media e la comunicazione digitale

da | 23 Nov 2006 | Comunicazione | 2 commenti

Norme a tutela dei minori

Capitolo terzo (quarta parte) STAMPA, TV E BAMBINI

4 Le norme a tutela dei minori

In conseguenza di quanto riportato nel capitolo precedente, appare chiaro che il minore non è in grado di filtrare i contenuti dei messaggi televisivi, neanche quando è egli stesso partecipe di questi (per es. come protagonista di spot indirizzati ai suoi pari), poiché non dispone degli strumenti critici sufficienti a comprendere, ed eventualmente a rifiutare, i comunicati mediatici. L’assunzione di responsabilità da parte dei gestori delle emittenti, dei produttori televisivi e dei comunicatori non può essere, quindi, più rinviata e già da qualche tempo ci si è resi conto della necessità di regolamentare la programmazione televisiva, in modo da eliminare o almeno limitare eventuali danni arrecati al particolare pubblico dei minori. Nel 1989 la Convenzione ONU per i diritti del fanciullo pose con forza il problema all’attenzione internazionale: l’articolo 17 si occupava dei mezzi di comunicazione e sanciva il diritto del bambino a non essere danneggiato da essi. In Italia, sin dall’inizio degli anni Novanta, la linea fu quella di affidare la tutela dei diritti dei minori davanti alla TV ad un Codice di autoregolamentazione. Si trattava di una soluzione che costituiva (e costituisce tutt’ora) una sorta di escamotage , in quanto affidava la soluzione del problema alla coscienza ed alla responsabilità individuale delle emittenti firmatarie, vincolandole al rispetto di norme che esse stesse avevano sottoscritto, evitando così qualsiasi forma di censura in condizione di prestare il fianco a rilievi di incostituzionalità. Un primo Codice venne sottoscritto dalle emittenti private nel 1993, seguito successivamente da un documento di più ampia portata, il Codice di autoregolamentazione del 1997, meglio noto come “Codice Prodi”. Allo stesso tempo i diritti dei minori hanno trovato un primo riconoscimento legislativo, sia nelle leggi che hanno disciplinato il sistema radiotelevisivo (come la l. 223/90), sia nelle disposizioni normative nate sulla spinta di alcune direttive europee. Di questi documenti, quello che riveste in concreto (anche se non in senso giuridico) il ruolo di “fonte suprema” delle norme in materia di minori è sicuramente il Codice di autoregolamentazione sottoscritto il 29 novembre 2002 presso il Ministero delle Comunicazioni. Esso ha introdotto delle novità significative rispetto ai codici che lo hanno preceduto, soprattutto per quanto riguarda la previsione della materiale possibilità di comminare sanzioni, per lo più pecuniarie, ai network che violino le regole da questo stabilite. Inoltre, una sistemazione non di poco conto dello stesso argomento è stata data con la legge n. 112/04 di riordino del sistema radiotelevisivo (la cosiddetta “legge Gasparri”), così come modificata dalla legge n. 37 del 6 febbraio 2006, contenente norme in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva.

4.1 Legge 6 febbraio 2006 n. 37

Nel tormentato iter di approvazione di una disciplina quadro di riordino del sistema radiotelevisivo si possono facilmente verificare “incidenti di percorso”, che sono peraltro inevitabili quando la materia su cui legiferare reca in sé contenuti ideologici latu sensu . Tra queste intervenute complicazioni c’è sicuramente l’art. 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, concernente la tutela dei minori nella programmazione televisiva. Il testo originario prevedeva infatti, al comma 2, che “le emittenti televisive sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1 ( di autoregolamentazione TV e minori, ndr ), l’applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria…” e, al comma 3, che “l’impiego dei minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot , è disciplinato con regolamento…”. Attualmente invece, con la legge 6 febbraio 2006, n. 37, sono state aggirate le distorsioni del precedente “proibizionismo” ed il testo normativo così aggiornato ha assunto un aspetto più realistico, in grado non solo di porre rimedio ai difetti intrinseci della legislazione del 2004, ma anche di assicurare (che è quello che più conta) un’effettiva tutela dell’infanzia.

 

4.1.1 Una normativa meno proibizionista per gli spot TV

La legge n. 37/06, da un lato, sopprimendo alcune parole del comma 3 (art. 10, legge n. 112/04), abolisce il divieto assoluto di utilizzare i minori di quattordici anni nelle pubblicità televisive, rendendo quindi meno vincolante la norma che pone limiti ai cosiddetti baby spot ; dall’altro proibisce nel comma 2, pena la condanna ad una multa (sia pur non eccessivamente onerosa), la trasmissione di “ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti alcool all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive”, diffuse nella fascia protetta di programmazione tra le ore 16:00 e 19:00. Con questi emendamenti si sono sanate le sbavature del testo sopra menzionato, la cui filosofia era infatti quella del “proibizionismo ad oltranza”, ovvero del divieto assoluto di fare ricorso ai minori nella produzione di spot pubblicitari. La prospettiva ha una sua logica, perché è risaputo che il minore è il personaggio più persuasivo negli spot : che si tratti di TV, radio o giornali, la figura del bambino riesce sempre ad occupare il centro della scena, a catturare l’attenzione, ed il messaggio di cui è testimonial difficilmente può essere contrastato o rifiutato. Il minore nel linguaggio evocativo pubblicitario rappresenta la purezza, l’incapacità di mentire e, in quanto tale, “veicola” la bontà e la genuinità dei contenuti promozionali. Dalle indagini svolte emerge, da una parte, come i bambini risultino spesso vittime di spot selvaggi e, dall’altra, quanto sia frequente la violazione dei tetti pubblicitari sui prodotti alcolici in fascia protetta. Di conseguenza è evidente che le regole sulla pubblicità televisiva sono sostanzialmente eluse, anche quando i destinatari dei messaggi, sia per contenuto che per collocazione nel palinsesto, sono bambini o adolescenti. La ratio delle modifiche alla “legge Gasparri” va colta nell’obiettivo di soddisfare l’esigenza prioritaria e fondamentale di salvaguardare la salute psicofisica dei minori e di proiettare il generico obbligo di protezione dei medesimi verso la frontiera di un coinvolgimento attivo delle emittenti televisive nella fase di promozione dei moduli a tutela dei minori. Inoltre, la modifica introdotta è stata anche l’occasione di un ripensamento “ideologico” del tema, con la scelta di un modello “temperato”: né divieto, né libertà assoluta. In realtà la normativa italiana in materia, ispirata ai valori promossi dal Codice di autoregolamentazione TV e minori, il quale stabilisce che le emittenti sono obbligate a rispettare le norme nazionali e comunitarie a tutela dei minori, rappresenta un unicum in Europa. A livello continentale solo alcuni Paesi, per lo più nordici, hanno posto dei limiti, anche severi, all’utilizzo dei bambini negli spot pubblicitari, mentre il legislatore comunitario non dice nulla di specifico a riguardo, concentrando l’attenzione sul profilo della tutela del minore come fruitore della pubblicità nella direttiva n. 89/552/Cee, meglio nota come Télévision sans frontières , e lasciando che questa specifica problematica sia gestita dalla sensibilità di ogni singolo Paese. A tale situazione si è voluto ora rimediare con l’art. 10, comma 3, della legge 37/06, pur nella consapevolezza che la strada da percorrere per tutelare i piccoli telespettatori e per vedere affermata la cultura del rispetto è ancora molto lunga.

4.2 Il codice di autoregolamentazione televisivo

L’idea di adottare un Codice di autoregolamentazione per disciplinare il rapporto tra la televisione e i minori è nata da una doppia esigenza: da un lato quella di una norma chiara e univoca che ponesse dei criteri vincolanti per tutte le emittenti, dall’altro quella di conservare intatta la libertà di espressione e di informazione, costituzionalmente garantita, che si esercita anche nella comunicazione televisiva. Il nuovo Codice di autoregolamentazione per la TV e i minori è stato firmato il 29 novembre 2002 presso il Ministero delle comunicazioni dai rappresentanti delle grandi televisioni, quindi da “Rai”, “Mediaste” e “La7”, oltre che dalle associazioni che raggruppano centinaia di televisioni minori e locali operanti nel Paese. Promotore e artefice principale del documento è stato il Ministro delle comunicazioni Maurizio Gasparri, e non a caso la carta è comunemente definita “Codice Gasparri”. La stesura del testo definitivo è frutto di mesi di lavoro ed ha visto riunita intorno ad un tavolo una commissione composta dai rappresentanti delle emittenti, degli utenti e delle associazioni di consumatori, nonché dai delegati delle istituzioni. Essa ha svolto la sua delicata attività avvalendosi della consulenza di numerosi esperti. Il primo aspetto importante di questo Codice può essere individuato nella parte riguardante la diffusione. Forse sottovalutata in passato, questa rappresenta un elemento essenziale dell’ordinamento televisivo, in quanto soltanto un’attenta e continuativa diffusione del Codice di autoregolamentazione permette il coinvolgimento dei cittadini, dando loro la possibilità di constatare la corretta applicazione dello stesso ed eventualmente di denunciarne l’inosservanza, la quale viene poi di fatto verificata e gestita da un apposito Comitato di controllo. Infatti, il Codice non si limita alla mera elencazione di norme e principi, ma istituisce anche (e questa è un’altra rilevante novità del regolamento) un Comitato di attuazione in cui sono rappresentati pariteticamente i rappresentanti delle emittenti televisive e delle associazioni sottoscrittrici. Il Comitato ha la funzione di certificare la fondata esistenza di violazioni del Codice e di trasmettere le relative denunce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale metterà in atto i poteri sanzionatori previsti dalla legge. E la sanzione rappresenta un altro aspetto importante introdotto in questo Codice autoregolamentativo. Infatti l’articolo 10 prevede un’adeguata pubblicità, da parte sia dell’Autorità, sia del Comitato di applicazione, per le sanzioni inflitte in caso di violazione. E’ da evidenziare a questo proposito come il Comitato abbia agito, in un primo tempo, esclusivamente come organo di controllo nei confronti delle emittenti, per la verifica appunto del rispetto delle norme di autoregolamentazione, ma si sia successivamente trasformato in un necessario ed opportuno punto di incontro e di confronto tra le aziende televisive e le associazioni, con intenti propositivi di sensibilizzazione delle istituzioni e dell’utenza sulle problematiche del rapporto tra TV e minori, nella convinzione generale che le regole del Codice siano “paletti” di imprescindibile delimitazione della condotta televisiva. Nel Codice sono quindi previsti maggiori controlli, accertamenti e poteri di intervento da parte del Comitato, allo scopo di punire le emittenti televisive non in regola. Inoltre, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni attraverso le segnalazioni inoltrate dal Comitato può realizzare, in caso di violazioni di legge, la sua attività sanzionatoria e coercitiva in maniera più spedita e trasparente. Come si può ricavare dalla Premessa , il Codice “è rivolto a tutelare i diritti e l’integrità psichica e morale dei minori, con particolare attenzione e riferimento alla fascia di età più debole (0-14 anni)”, in più le imprese televisive non devono solo impegnarsi a rispettare la normativa vigente a tutela dei minori, ma anche “a dar vita a un codice di autoregolamentazione che possa assicurare contributi positivi allo sviluppo della loro personalità ( dei bambini, ndr ) e comunque che eviti messaggi che possano danneggiarla nel rispetto della Convenzione ONU, che impegna ad adottare appropriati codici di condotta, affinché il bambino/a sia protetto da informazioni e materiali dannosi al suo benessere”. Le basi su cui si fonda il Codice di autoregolamentazione, indicate nella sua Premessa , risiedono nella constatazione che “l’utenza televisiva è costituita, specie in alcune fasce orarie, anche da minori”, e che “il bisogno del minore a uno sviluppo regolare e compiuto è un diritto riconosciuto dall’ordinamento giuridico nazionale e internazionale”. Afferma ancora la Premessa del Codice che “la funzione educativa, che compete innanzitutto alla famiglia, deve essere agevolata dalla televisione al fine di aiutare i minori a conoscere progressivamente la vita e ad affrontarne i problemi”, e che “il minore è un cittadino soggetto di diritti; egli ha perciò diritto a essere tutelato da trasmissioni televisive che possano nuocere alla sua integrità psichica e morale, anche se la sua famiglia è carente sul piano educativo”. Viene infine stabilito che “riconosciuti i diritti di ogni cittadino-utente e quelli di libertà di informazione e di impresa, quando questi siano contrapposti a quelli del bambino, si applica il principio di cui all’art. 3 della Convenzione ONU secondo cui i maggiori interessi del bambino/a devono costituire oggetto di primaria considerazione”. Nei Principi generali del Codice sono indicate invece le importanti prescrizioni a carico delle imprese televisive, le quali s’impegnano a:

  • migliorare ed elevare la qualità delle trasmissioni televisive destinate ai minori;
  • aiutare gli adulti, le famiglie e i minori ad un uso corretto ed appropriato delle trasmissioni televisive, tenendo conto delle esigenze del bambino;
  • collaborare col sistema scolastico per educare i minori ad una corretta e adeguata alfabetizzazione televisiva;
  • assegnare alle trasmissioni per minori del personale appositamente preparato e di alta qualità;
  • sensibilizzare il pubblico ai problemi della disabilità, del disadattamento sociale e del disagio psichico in età evolutiva;
  • sensibilizzare ai problemi dell’infanzia tutte le figure professionali coinvolte nella preparazione dei palinsesti o delle trasmissioni;
  • diffondere presso tutti i propri operatori il contenuto del Codice di autoregolamentazione TV e minori.

4.2.1 Un importante “paletto” per gli operatori televisivi

In concreto il Codice è composto di due parti, di cui la prima è quella in cui sono stabilite le norme di comportamento . Esse prevedono innanzitutto che la partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive deve avvenire sempre “con il massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare la loro età e la loro ingenuità, senza affrontare con loro argomenti scabrosi e senza rivolgere domande allusive alla loro intimità e a quella dei loro familiari”. La programmazione televisiva nella fascia c.d. per tutti (dalle 7.00 alle 22.30) comporta particolari cautele, perché “deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le età, nel rispetto dei diritti dell’utente adulto, della libertà di informazione e di impresa, nonché del fondamentale ruolo educativo della famiglia nei confronti del minore”. Nella presunzione che in questa fascia oraria i minori davanti al piccolo schermo siano presumibilmente controllati da un adulto, le emittenti s’impegnano “a dare esauriente e preventiva informazione relativamente ai programmi dedicati ai minori e sull’intera programmazione, segnalando in particolare i programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta e quelli invece adatti ad una visione per un pubblico più adulto” e ciò con particolare attenzione ai programmi messi in onda in prima serata, tra i quali le imprese televisive nazionali con più di una rete dovranno necessariamente garantire almeno un prodotto adatto alla visione dell’intera famiglia. Particolare attenzione è rivolta, poi, sia ai programmi di informazione, che non devono contenere “scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore” e “notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori”, sia ai film, fiction e spettacoli vari, nei quali deve essere tutelato il benessere morale, fisico e psichico dei minori, sia, infine, alle trasmissioni di intrattenimento, al cui interno devono essere evitati “quegli spettacoli che per impostazione o per modelli proposti possano nuocere allo sviluppo dei minori”. Anche la programmazione della fascia protetta viene disciplinata. La c.d. televisione per i minori (dalle 16.00 alle 19.00) è infatti tutelata con specifici controlli sulle trasmissioni, sui promo , sui trailer e sulla pubblicità. In tale contesto, le imprese televisive nazionali con più di un canale sono obbligate a diffondere, nella suddetta fascia oraria, prodotti appositamente destinati ai minori, i quali siano “di buona qualità e di piacevole intrattenimento” e consentano ai minori la formazione di una coscienza critica, “in modo che sappiano fare migliore uso del mezzo televisivo”. Inoltre il Codice TV incentiva le imprese televisive alla realizzazione di contenuti informativi rivolti ai minori, “possibilmente curati dalle testate giornalistiche in collaborazione con esperti di tematiche infantili e con gli stessi minori”. Un’altra tematica esaminata ed approfondita dalla prima parte del Codice è quella riguardante i messaggi pubblicitari. Il Codice si sforza, infatti, di tutelare quella porzione di pubblico che ha una minore capacità di giudizio e di discernimento nei confronti della pubblicità, attraverso il riconoscimento di validità delle norme contenute nell’altro Codice, di autodisciplina pubblicitaria , che considera sua parte integrante. Perciò le reti televisive sono impegnate “a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l’armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi, dedicando particolare attenzione alla fascia protetta”. Le emittenti, in particolare, devono rispettare, nei loro messaggi pubblicitari, tre livelli di protezione :

  • il primo, generale (valido per tutte le fasce orarie di programmazione), impone alle pubblicità di non presentare i minori come protagonisti impegnati in atteggiamenti pericolosi, di non rappresentarli intenti al consumo di alcool, tabacco o sostanze stupefacenti, di non abusare della loro naturale credulità per esortarli ad effettuare acquisti ed infine di non indurli in errore circa le caratteristiche (quali che esse siano) dei giocattoli reclamizzati;
  • il secondo, rafforzato (valido per le fasce orarie in cui si presume che il pubblico di minori all’ascolto sia numeroso e supportato dalla presenza di un adulto e cioè dalle 7.00 alle 16.00 e dalle 19.00 alle 22.30), vieta la trasmissione di pubblicità direttamente rivolte ai minori, che contengano situazioni di possibile pregiudizio per l’equilibrio psichico e morale dei minori;
  • il terzo, specifico (valido per le fasce orarie in cui si presume che l’ascolto dei minori non sia supportato dalla presenza di un adulto e cioè dalle 16.00 alle 19.00 ed in tutti i programmi direttamente indirizzati ai minori), prevede invece la riconoscibilità di qualsiasi comunicazione commerciale mediante elementi di discontinuità, posti prima, dopo e durante la stessa, ed il divieto di promozioni riguardanti alcool, servizi telefonici a pagamento di intrattenimento e profilattici (con esclusione, per questi ultimi, delle campagne sociali).

La seconda parte del Codice è, invece, dedicata alle norme di diffusione e di attuazione. Infatti, le imprese televisive s’impegnano “a dare ampia diffusione al Codice di autodisciplina attraverso il mezzo televisivo dedicandogli spazi di largo ascolto”. Inoltre quelle firmatarie sono obbligate, con cadenza annuale, a realizzare e diffondere, tramite spot sulle proprie reti, “una campagna di sensibilizzazione per un uso consapevole del mezzo televisivo con particolare riferimento alla fruizione familiare congiunta”. Per ciò che concerne l’attuazione, questa è affidata ad un Comitato, costituito da 15 membri effettivi, nominati con decreto dal Ministro delle Comunicazioni d’intesa con l’Autorità delle comunicazioni, in rappresentanza paritaria delle TV firmatarie, delle istituzioni e degli utenti. Il presidente è nominato nel medesimo decreto tra i rappresentanti delle istituzioni, quale esperto riconosciuto della materia. Il Comitato verifica le presunte violazioni del Codice e qualora ne accerti qualcuna, “adotta una risoluzione motivata e determina, tenuto conto della gravità dell’illecito, del comportamento pregresso dell’emittente, dell’ambito di diffusione del programma e della dimensione dell’impresa, le modalità con le quali ne debba essere data notizia”. Sempre il Comitato può anche ingiungere all’emittente:

  • “qualora ne sussistano le condizioni, di modificare o sospendere il programma o i programmi indicando i tempi e le modalità di attuazione”;
  • “di adeguare il proprio comportamento alle prescrizioni del Codice indicando i tempi e le modalità di attuazione”.

Tutte le delibere del Comitato sono inoppugnabili. Esse sono in ogni caso comunicate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e nell’eventualità che il Comitato accerti la sussistenza di una violazione delle regole del Codice, oltre ad adottare i provvedimenti di cui sopra, inoltra una denuncia all’Autorità, in modo che quest’ultima possa esercitare i poteri di sua competenza e cioè, sostanzialmente, irrogare sanzioni pecuniarie ai network inadempienti. Infine è importante sottolineare che il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori può svolgere la propria attività di vigilanza sia d’ufficio, sia su denuncia dei soggetti interessati, ovvero di qualsiasi utente-cittadino.

2 Commenti

  1. Telkom University

    How do television emitters understand and measure audience satisfaction?

    Regard Telkom University

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    • Steve Round

      Through the meter, an electronic device installed in televisions that automatically detects the channel they are tuned to and transmits the information to Auditel, the company that measures the television audience.

      Rispondi

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