Principi contabili applicati
Indice
I principi contabili applicati
Vediamo ora i principi contabili applicati, con cui sono concretamente declinati i principi contabili generali.
I principi contabili applicati sono allineati alle norme dell’Unione Europea disciplinanti i conti pubblici e sono in totale 4 principi:
- il principio della Programmazione di bilancio;
- il principio della Contabilità finanziaria;
- il principio della Contabilità economico-patrimoniale;
- il principio del Bilancio consolidato.
Il principio della Programmazione di bilancio
Con la predisposizione della Programmazione di bilancio la Regione cerca di organizzare le risorse a disposizione e le attività esercitate al fine di realizzare gli obiettivi pubblici relativi al proprio territorio di competenza. Ciò tenendo sempre conto dei più ampi indirizzi di finanza pubblica decisi centralmente, a livello nazionale (con la programmazione dello Stato) ed europeo.
I principali documenti dell’attività di Programmazione regionale sono i seguenti (che vedremo meglio nella successiva lezione dedicata):
- il DEFR, Documento di Economia e Finanza Regionale;
- la legge di Bilancio;
- il Piano degli indicatori di Bilancio;
- la legge di assestamento del Bilancio;
- la legge di stabilità regionale;
- il Rendiconto della gestione;
- il Bilancio consolidato.
Ecco uno schema che sintetizza le scadenze di ciascun documento, ovvero il termine entro cui la Giunta regionale deve presentare i vari documenti per l’approvazione da parte del Consiglio regionale:
Nome documento |
Termine di presentazione/approvazione |
DEFR |
30 giugno |
legge di Bilancio |
31 ottobre e comunque non oltre 30 gg. dall’approvazione della legge di Bilancio dello Stato |
Piano degli indicatori |
entro 30 gg. dall’approvazione della legge di bilancio regionale e del Rendiconto |
legge di assestamento |
30 giugno |
legge di stabilità |
31 ottobre e salvo eventuali slittamenti collegati all’approvazione della legge di stabilità nazionale |
Rendiconto della gestione |
30 aprile (anno successivo) per l’approvazione della Giunta e 31 luglio per l’approvazione del Consiglio regionale |
Bilancio consolidato |
30 settembre (anno successivo) |
Per gli enti strumentali della Regione con contabilità finanziaria (quini privi di contabilità civilistica) la programmazione prevede:
- il cronoprogramma triennale (o piano delle attività);
- il bilancio di previsione triennale;
- il piano esecutivo di gestione triennale, con indicate le entrate, distinte per titoli, tipologie e categorie, e le spese, distinte per missioni, programmi e macro-aggregati;
- le variazioni di bilancio;
- il piano degli indicatori;
- il rendiconto della gestione, che va approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Per gli enti strumentali della Regione in contabilità civilistica la programmazione prevede:
- il piano delle attività;
- il budget economico triennale;
- le variazioni del budget economico;
- il piano degli indicatori.
- il bilancio d’esercizio finale, che va approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Il principio della Contabilità finanziaria
Come già ampiamento detto, negli enti pubblici la contabilità finanziaria è il sistema di riferimento. Questa contabilità è basata su un bilancio di previsione, che assolve anche la funzione di autorizzazione alle spese (nei limiti dello stanziamento previsto per ciascuna voce) e sulla successiva rendicontazione.
Il punto focale sono le entrate e le uscite finanziarie, conseguenti rispettivamente alle risorse da reperire ed alle obbligazioni assunte, scaturite da tutte le operazioni compiute dall’ente, cioè da qualsiasi fatto di gestione da cui derivi un credito o un debito.
Il principio della Contabilità economico-patrimoniale
Per le Regioni l’adozione della contabilità economico-patrimoniale è stata un grande salto di qualità.
L’affiancamento di questa nuova contabilità a quella tradizionale di tipo finanziario ha permesso infatti di rilevare contabilmente i costi/oneri da una parte ed i ricavi/proventi dall’altra delle operazioni compiute dalla Regione, con tutti gli effetti positivi che tali ulteriori importanti informazioni comportano.
Effetti positivi derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale che possono così essere riassunti:
- redigere il conto economico d’esercizio, che ad un ente pubblico consente di rappresentare le utilità acquisite e le utilità impiegate nel corso dell’anno;
- redigere lo stato patrimoniale, che evidenzia il patrimonio e le modifiche intervenute sui singoli elementi;
- determinare il risultato d’esercizio, come differenza tra ricavi/proventi e costi/oneri, che costituisce una prima misura dell’efficienza della Regione;
- analizzare i costi, per natura e stratificazione, così da eliminare eventuali margini di inefficienza presenti nell’azione amministrativa;
- fornire informazioni e indicatori di efficacia e di efficienza al management aziendale;
- fornire informazioni di tipo economico a tutti i portatori di interesse;
- redigere il bilancio consolidato del Gruppo regionale connesso (cioè della Regione e degli enti strumentali e collegati, v. sotto);
- correggere l’azione amministrativa in corso d’esecuzione, se i risultati economici in itinere non corrispondono a quelli pianificati.
In particolare, la contabilità in parola comporta le seguenti classificazioni di elementi positivi e negativi:
- le attività riferibili a processi di scambio sui mercati danno luogo a:
- ricavi, se si traggono utilità;
- costi, se si sostengono spese.
- le attività riferibili all’attività istituzionale della Regione danno luogo a:
- proventi, se relativi ad entrate, tipo ad es. tributi, alienazioni, ecc;
- oneri, se relativi ad uscite.
Questa distinzione è rilevante ai fini dell’attribuzione della voce.
Infatti, in caso di ricavi e costi, i loro effetti economici si imputano all’esercizio nel quale si verificano (e non a quello dei relativi movimenti finanziari).
Invece, nel caso di proventi ed oneri (e quindi dell’attività istituzionale della Regione), i loro effetti economici sono imputati:
- nel caso di proventi, nell’esercizio in cui si conclude il processo di produzione del bene o di erogazione del servizio, oppure nell’esercizio in cui si vende il bene o si eroga il servizio;
- nel caso di oneri, nell’esercizio in cui:
- si realizza il nesso di causa ed effetto fra costo e cessione del bene (o erogazione del servizio);
- si ripartisce in modo sistematico l’onere pluriennale;
- si imputa direttamente il costo a conto economico, circostanza che può avvenire quando i relativi beni o servizi cessano la loro utilità oppure la loro utilità futura non è più determinabile o se determinabile è comunque irrilevante (ad es. per obsolescenza).
Il principio del Bilancio consolidato
Le Regioni (così come gli enti locali) sono tenute a redigere anche un Bilancio consolidato, cioè uno schema della situazione finanziaria e patrimoniale, nonché del risultato economico, che comprenda anche la situazione di tutte le aziende connesse e/o collegate alla Regione (enti strumentali, società private partecipate, …), cioè il Gruppo pubblico connesso alla Regione.
Questi documenti consolidati sono di fatto costituiti:
- dal Conto economico consolidato, per le voci economiche;
- dallo Stato patrimoniale consolidato, per le voci finanziarie e patrimoniali;
- dalle relazioni sulla gestione (con la nota integrativa).
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