Contabilità delle Regioni
Corso breve di finanza pubblica regionale

da | 27 Apr 2025 | Diritto pubblico privato ed internazionale | 0 commenti

Principi contabili applicati

I principi contabili applicati

Vediamo ora i principi contabili applicati, con cui sono concretamente declinati i principi contabili generali.

I principi contabili applicati sono allineati alle norme dell’Unione Europea disciplinanti i conti pubblici e sono in totale 4 principi:

  • il principio della Programmazione di bilancio;
  • il principio della Contabilità finanziaria;
  • il principio della Contabilità economico-patrimoniale;
  • il principio del Bilancio consolidato.

Il principio della Programmazione di bilancio

Con la predisposizione della Programmazione di bilancio la Regione cerca di organizzare le risorse a disposizione e le attività esercitate al fine di realizzare gli obiettivi pubblici relativi al proprio territorio di competenza. Ciò tenendo sempre conto dei più ampi indirizzi di finanza pubblica decisi centralmente, a livello nazionale (con la programmazione dello Stato) ed europeo.

I principali documenti dell’attività di Programmazione regionale sono i seguenti (che vedremo meglio nella successiva lezione dedicata):

  • il DEFR, Documento di Economia e Finanza Regionale;
  • la legge di Bilancio;
  • il Piano degli indicatori di Bilancio;
  • la legge di assestamento del Bilancio;
  • la legge di stabilità regionale;
  • il Rendiconto della gestione;
  • il Bilancio consolidato.

Ecco uno schema che sintetizza le scadenze di ciascun documento, ovvero il termine entro cui la Giunta regionale deve presentare i vari documenti per l’approvazione da parte del Consiglio regionale:

Nome documento

Termine di presentazione/approvazione

DEFR

30 giugno

legge di Bilancio

31 ottobre e comunque non oltre 30 gg. dall’approvazione della legge di Bilancio dello Stato

Piano degli indicatori

entro 30 gg. dall’approvazione della legge di bilancio regionale e del Rendiconto

legge di assestamento

30 giugno

legge di stabilità

31 ottobre e salvo eventuali slittamenti collegati all’approvazione della legge di stabilità nazionale

Rendiconto della gestione

30 aprile (anno successivo) per l’approvazione della Giunta e 31 luglio per l’approvazione del Consiglio regionale

Bilancio consolidato

30 settembre (anno successivo)

Per gli enti strumentali della Regione con contabilità finanziaria (quini privi di contabilità civilistica) la programmazione prevede:

  • il cronoprogramma triennale (o piano delle attività);
  • il bilancio di previsione triennale;
  • il piano esecutivo di gestione triennale, con indicate le entrate, distinte per titoli, tipologie e categorie, e le spese, distinte per missioni, programmi e macro-aggregati;
  • le variazioni di bilancio;
  • il piano degli indicatori;
  • il rendiconto della gestione, che va approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Per gli enti strumentali della Regione in contabilità civilistica la programmazione prevede:

  • il piano delle attività;
  • il budget economico triennale;
  • le variazioni del budget economico;
  • il piano degli indicatori.
  • il bilancio d’esercizio finale, che va approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Il principio della Contabilità finanziaria

Come già ampiamento detto, negli enti pubblici la contabilità finanziaria è il sistema di riferimento. Questa contabilità è basata su un bilancio di previsione, che assolve anche la funzione di autorizzazione alle spese (nei limiti dello stanziamento previsto per ciascuna voce) e sulla successiva rendicontazione.

Il punto focale sono le entrate e le uscite finanziarie, conseguenti rispettivamente alle risorse da reperire ed alle obbligazioni assunte, scaturite da tutte le operazioni compiute dall’ente, cioè da qualsiasi fatto di gestione da cui derivi un credito o un debito.

Il principio della Contabilità economico-patrimoniale

Per le Regioni l’adozione della contabilità economico-patrimoniale è stata un grande salto di qualità.

L’affiancamento di questa nuova contabilità a quella tradizionale di tipo finanziario ha permesso infatti di rilevare contabilmente i costi/oneri da una parte ed i ricavi/proventi dall’altra delle operazioni compiute dalla Regione, con tutti gli effetti positivi che tali ulteriori importanti informazioni comportano.

Effetti positivi derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale che possono così essere riassunti:

  • redigere il conto economico d’esercizio, che ad un ente pubblico consente di rappresentare le utilità acquisite e le utilità impiegate nel corso dell’anno;
  • redigere lo stato patrimoniale, che evidenzia il patrimonio e le modifiche intervenute sui singoli elementi;
  • determinare il risultato d’esercizio, come differenza tra ricavi/proventi e costi/oneri, che costituisce una prima misura dell’efficienza della Regione;
  • analizzare i costi, per natura e stratificazione, così da eliminare eventuali margini di inefficienza presenti nell’azione amministrativa;
  • fornire informazioni e indicatori di efficacia e di efficienza al management aziendale;
  • fornire informazioni di tipo economico a tutti i portatori di interesse;
  • redigere il bilancio consolidato del Gruppo regionale connesso (cioè della Regione e degli enti strumentali e collegati, v. sotto);
  • correggere l’azione amministrativa in corso d’esecuzione, se i risultati economici in itinere non corrispondono a quelli pianificati.

In particolare, la contabilità in parola comporta le seguenti classificazioni di elementi positivi e negativi:

  • le attività riferibili a processi di scambio sui mercati danno luogo a:
    • ricavi, se si traggono utilità;
    • costi, se si sostengono spese.
  • le attività riferibili all’attività istituzionale della Regione danno luogo a:
    • proventi, se relativi ad entrate, tipo ad es. tributi, alienazioni, ecc;
    • oneri, se relativi ad uscite.

Questa distinzione è rilevante ai fini dell’attribuzione della voce.

Infatti, in caso di ricavi e costi, i loro effetti economici si imputano all’esercizio nel quale si verificano (e non a quello dei relativi movimenti finanziari).

Invece, nel caso di proventi ed oneri (e quindi dell’attività istituzionale della Regione), i loro effetti economici sono imputati:

  • nel caso di proventi, nell’esercizio in cui si conclude il processo di produzione del bene o di erogazione del servizio, oppure nell’esercizio in cui si vende il bene o si eroga il servizio;
  • nel caso di oneri, nell’esercizio in cui:
    • si realizza il nesso di causa ed effetto fra costo e cessione del bene (o erogazione del servizio);
    • si ripartisce in modo sistematico l’onere pluriennale;
    • si imputa direttamente il costo a conto economico, circostanza che può avvenire quando i relativi beni o servizi cessano la loro utilità oppure la loro utilità futura non è più determinabile o se determinabile è comunque irrilevante (ad es. per obsolescenza).

Il principio del Bilancio consolidato

Le Regioni (così come gli enti locali) sono tenute a redigere anche un Bilancio consolidato, cioè uno schema della situazione finanziaria e patrimoniale, nonché del risultato economico, che comprenda anche la situazione di tutte le aziende connesse e/o collegate alla Regione (enti strumentali, società private partecipate, …), cioè il Gruppo pubblico connesso alla Regione.

Questi documenti consolidati sono di fatto costituiti:

  • dal Conto economico consolidato, per le voci economiche;
  • dallo Stato patrimoniale consolidato, per le voci finanziarie e patrimoniali;
  • dalle relazioni sulla gestione (con la nota integrativa).

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